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Document 62014CA0055

    Causa C-55/14: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 22 gennaio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Mons — Belgio) — Régie communale autonome du stade Luc Varenne/État belge (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 77/388/CEE — IVA — Esenzioni — Articolo 13, parte B, lettera b) — Nozione di «locazione di beni immobili esenti» — Concessione, a titolo oneroso, della disponibilità di uno stadio di calcio — Contratto di usufrutto che riserva taluni diritti e prerogative al proprietario — Prestazione, da parte del proprietario, di vari servizi rappresentanti l’80 % del corrispettivo contrattualmente previsto)

    GU C 107 del 30.3.2015, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.3.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 107/13


    Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 22 gennaio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Mons — Belgio) — Régie communale autonome du stade Luc Varenne/État belge

    (Causa C-55/14) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 77/388/CEE - IVA - Esenzioni - Articolo 13, parte B, lettera b) - Nozione di «locazione di beni immobili esenti» - Concessione, a titolo oneroso, della disponibilità di uno stadio di calcio - Contratto di usufrutto che riserva taluni diritti e prerogative al proprietario - Prestazione, da parte del proprietario, di vari servizi rappresentanti l’80 % del corrispettivo contrattualmente previsto))

    (2015/C 107/16)

    Lingua processuale: il francese

    Giudice del rinvio

    Cour d’appel de Mons

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: Régie communale autonome du stade Luc Varenne

    Resistente: État belge

    Dispositivo

    L’articolo 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che la concessione, a titolo oneroso, della disponibilità di uno stadio di calcio sulla base di un contratto che riservi taluni diritti e prerogative al proprietario e preveda la prestazione, da parte di quest’ultimo, di una serie di servizi, segnatamente di servizi di manutenzione, di pulizia e di messa a norma che rappresentino l’80 % del corrispettivo contrattualmente previsto, non costituisce, in linea di principio, una «locazione di beni immobili» ai sensi della menzionata disposizione. Spetta al giudice del rinvio procedere a tale valutazione.


    (1)  GU C 102 del 7.4.2014.


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