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Documento 62013TN0539

Causa T-539/13: Ricorso proposto il 2 ottobre 2013 — Inclusion Alliance for Europe/Commissione

GU C 15 del 18.1.2014, p. 19/20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 15/19


Ricorso proposto il 2 ottobre 2013 — Inclusion Alliance for Europe/Commissione

(Causa T-539/13)

2014/C 15/29

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Inclusion Alliance for Europe GEIE (Bucarest, Romania) (rappresentante: S. Famiani, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

l’annullamento della decisione del 17 luglio 2013 della CE, con la quale la CE ha richiesto il pagamento della complessiva somma di 212 411,89 euro per il progetto No 224482, denominato MARE (80 352,07 euro), No 216820, denominato SENIOR (53 138,40 euro) e per il progetto No 225010, denominato ECRN (78 231,42 euro); e

la condanna della CE al risarcimento del dato danno patrimoniale e morale subito per un totale di 3 000 000 euro, ovvero per una somma da quantificare in corso di causa, oltre che al pagamento delle spese di lite, agli interessi ed alla rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute.

Motivi e principali argomenti

La società ricorrente nel presente procedimento, che ha partecipato a tre progetti approvati nell’ambito del settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), si oppone alla decisione della Commissione di restituzione parziale degli aiuti concessi.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce otto motivi.

1)

Primo motivo, vertente sull’inapplicabilità e mancanza di efficacia della Financial Guide del 2010 con riferimento ai progetti MARE e SENIOR.

Si fa valere a questo riguardo l’inefficacia retroattiva della Financial Guide del 2010, in quanto si sarebbero dovute applicare le Guide del 2007, efficaci al tempo della sottoscrizione dei contratti.

2)

Secondo motivo, vertente sul rifiuto della CE e della società responsabile dell’audit del diritto della ricorrente ad essere ascoltata.

Si fa valere a questo riguardo che la CE avrebbe disatteso le regole dell’Allegato II al contratto, sia in termini di diritto al contradittorio, sia con riferimento al rispetto dei termini per il deposito delle relazioni.

3)

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di cooperazione e di reciproca fiducia della CE nei confronti della ricorrente, per quanto riguarda in particolare una mala amministrazione ed un atteggiamento pregiudizievole di sospetto.

4)

Quarto motivo, vertente sull’incertezza delle regole applicabili alle PMI ai fini del riconoscimento dei costi di progetto.

Si fa valere a questo riguardo che la CE non sottolinea i rischi legati ai meccanismi di errore del sistema contabile che possono portare al rifiuto di tutti i costi di un progetto.

5)

Quinto motivo, vertente sulla disapplicazione delle norme dell’International Audit Federation e della legislazione europea vigente in materia di audit alle PMI.

6)

Sesto motivo, vertente sull’ammissibilità dei costi di progetto e sulle omissioni di valutazione dell’audit.

7)

Settimo motivo, vertente sul fatto che la società responsabile dell’audit ha basato le sue conclusioni di rifiuto dei costi principalmente sul fatto dell’esclusivo utilizzo dei timesheets.

Si fa valere a questo riguardo che gli auditori hanno respinto alcune spese di viaggio, perché non incluse nel documento di pianificazione iniziale (Dow); mentre è normale che il piano di lavoro dei progetti viene dettagliato di anno in anno.

8)

Ottavo motivo, vertente sul legittimo diritto della ricorrente di essere pagata per le attività correttamente realizzate, nonché sull’indebito arricchimento della CE.

Si fa valere a questo riguardo che i risultati dei progetti MARE, SENIOR ed ECNR sono stati consegnati alla CE nei tempi previsti, con piena accetazione da parte della CE degli eccellenti risultati raggiunti e con approvazione e sottoscrizione del Commissario CE responsabile del settore, e che ECNR è stato prolungato di altri sei mesi per la meritorietà del lavoro svolto. Il rifiuto della totalità dei costi dei progetti andrebbe dunque contro il principio del legittimo diritto di essere remunerati per il lavoro svolto, determinando un’ipotesi di indebito arricchimento della CE.


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