This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62013TN0420
Case T-420/13: Action brought on 14 August 2013 — Brouillard v Court of Justice
Causa T-420/13: Ricorso proposto il 14 agosto 2013 — Brouillard/Corte di giustizia
Causa T-420/13: Ricorso proposto il 14 agosto 2013 — Brouillard/Corte di giustizia
Information about publishing Official Journal not found, p. 34–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Information about publishing Official Journal not found, p. 32–32
(HR)
9.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 325/34 |
Ricorso proposto il 14 agosto 2013 — Brouillard/Corte di giustizia
(Causa T-420/13)
2013/C 325/57
Lingua processuale: francese
Parti
Ricorrente: Alain Laurent Brouillard (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. J.-M. Gouazé)
Convenua: Corte di giustizia dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del 5 giugno 2013 adottata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea — Direzione generale della Traduzione — attinente all’appalto 2013/S 047-075037, con la quale il sig. Brouillard è eliminato dal lotto di traduzione verso il francese; |
— |
condannare le ricorrenti alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso il ricorrente chiede l’annullamento della decisione di invitare il candidato selezionato, per presentare un’offerta nell’ambito di una procedura negoziata di gara d’appalto mirante alla conclusione di contratti-quadro per la traduzione di testi giuridici da determinate lingue ufficiali dell'Unione europea in francese (2013/S 047-075037), a presentare un’offerta nella quale fosse confermato che il ricorrente non sarebbe stato utilizzato per la prestazione dei servizi di cui trattasi, in quanto il candidato non avrebbe comprovato la formazione giuridica completa richiesta.
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sul difetto di competenza dell’autorità che ha adottato l’atto impugnato. |
2) |
Secondo motivo, vertente sulla violazione delle direttive 2000/78/CE (1) e 2005/36/CE (2), nonché della giurisprudenza della Corte di giustizia. |
3) |
Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione relativamente alle qualifiche universitarie e professionali del ricorrente. |
(1) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).
(2) Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22).