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Document 62013TN0354

Causa T-354/13: Ricorso proposto il 4 luglio 2013 — Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks/Commissione europea

GU C 260 del 7.9.2013, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 260 del 7.9.2013, p. 33–34 (HR)

7.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 260/43


Ricorso proposto il 4 luglio 2013 — Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks/Commissione europea

(Causa T-354/13)

2013/C 260/78

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks e.V. (Berlino, Germania) (rappresentanti: avv.ti I. Jung, M. Teworte-Vey, A. Renvert e J. T. Saatkamp)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta dell’8 aprile 2013 nel caso «Kołocz śląski/Kołacz śląski» — Schlesischer Streuselkuchen (Rif. Ares [2013] 619104 — 10 aprile 2013).

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1)

Primo motivo: errata base giuridica

Il ricorrente sostiene che la convenuta avrebbe commesso un errore di diritto fondando la sua decisione relativa alla domanda del ricorrente di annullare la registrazione della menzione «Kołocz śląski/Kołacz śląski» quale indicazione geografica protetta sul regolamento (UE) n. 1151/2012 (1) in vigore al momento della decisione della convenuta, invece che sul regolamento (CE) n. 510/2006 (2), in vigore al momento della domanda del ricorrente. In tal modo, la convenuta avrebbe violato il principio «tempus regit actum».

Il ricorrente sostiene altresì che la domanda di annullamento della registrazione sarebbe ricevibile e fondata secondo il regolamento (CE) n. 510/2006. A tal proposito esso osserva in particolare che sussisterebbero due motivi di annullamento della registrazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 (l’indicazione controversa sarebbe un’indicazione generica ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 510/2006; nelle specifiche della menzione, la delimitazione geografica del territorio della Silesia sarebbe errata) e che un’interpretazione ed un’applicazione diverse di tale disposizione violerebbero i diritti fondamentali delle imprese di panetteria artigianale della Repubblica federale di Germania.

2)

Secondo motivo, vertente su una violazione del regolamento n. 1151/2012

Il ricorrente sostiene che la domanda sarebbe ricevibile e fondata, anche se valutata sulla base del regolamento n. 1151/2012.


(1)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93, pag. 12).


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