This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62013TN0329
Case T-329/13: Action brought on 4 June 2013 — Khatzithoma and Khatzithoma v Commission and European Central Bank
Causa T-329/13: Ricorso proposto il 4 giugno 2013 — Chatzithoma e Chatzithoma/Commissione e Banca centrale europea
Causa T-329/13: Ricorso proposto il 4 giugno 2013 — Chatzithoma e Chatzithoma/Commissione e Banca centrale europea
Information about publishing Official Journal not found, p. 33–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Information about publishing Official Journal not found, p. 22–22
(HR)
31.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/33 |
Ricorso proposto il 4 giugno 2013 — Chatzithoma e Chatzithoma/Commissione e Banca centrale europea
(Causa T-329/13)
2013/C 252/56
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrenti: Petros Chatzithoma (Lefkosia, Cipro) e Elenitsa Chatzithoma (Lefkosia, Cipro) (rappresentanti: E. Efstathiou, K. Efstathiou e K. Liasidou, avvocati).
Convenute: Banca centrale europea e Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il loro ricorso ricevibile e fondato; |
— |
annullare la decisione dell’Eurogruppo del 25 marzo 2013, diventata definitiva con la decisione del governatore della Banca centrale di Cipro, in qualità di esponente e/o rappresentante del Sistema europeo delle banche centrali della Banca centrale europea, del 29 marzo 2013, KDP [kanonistiki diokitiki praxi; atto regolamentare] 104/2013, con cui è stata decisa la «vendita di determinati prodotti» della Cyprus Popular Bank Public Co Ltd e la quale costituisce in sostanza una decisione comune della Banca centrale europea e della Commissione europea; |
— |
in subordine, dichiarare che la decisione dell’Eurogruppo, menzionata supra, costituisce in sostanza una decisione della Banca centrale europea e/o una decisione adottata congiuntamente con la Commissione europea qualsivoglia sia la sua forma. |
— |
condannare la Banca centrale europea e/o la Commissione europea alle spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata è nulla in quanto oltrepassa i poteri attribuiti dal Trattato dell’Unione europea alla Banca centrale europea nonché alla Commissione europea e quindi i due organi l’hanno adottata eccedendo i propri poteri. |
2) |
Secondo motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata viola il diritto di proprietà garantito dall’articolo 1 del Protocollo 1 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e dall’articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, come confermato dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
3) |
Terzo motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata è manifestamente infondata e priva di base giuridica e contrasta con il principio di proporzionalità. |
4) |
Quarto motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata si pone altresì in contrasto con i principi giuridici generalmente accettati che discendono dal diritto dell’Unione europea e anche col principio secondo il quale nessuno può invocare una propria omissione per trarne profitto e/o regolarizzare un comportamento ingiusto e/o illegittimo. |