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Document 62013TN0270

    Causa T-270/13: Ricorso proposto il 21 maggio 2013 — SACBO/Commissione e TEN — T EA

    GU C 207 del 20.7.2013, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 207 del 20.7.2013, p. 11–11 (HR)

    20.7.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 207/46


    Ricorso proposto il 21 maggio 2013 — SACBO/Commissione e TEN — T EA

    (Causa T-270/13)

    2013/C 207/77

    Lingua processuale: l’italiano

    Parti

    Ricorrente: Società per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA) (Grassobbio (BG), Italia) (rappresentanti: M. Muscardini, avvocato, G. Greco, avvocato)

    Convenute: Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto, Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    Annullare la decisione impugnata nella parte in cui ha considerato inammissibili certi costi esterni, riducendo così il cofinanziamento dovuto e chiedendo la restituzione di 158 517,54 Euro, con ogni conseguenza di legge.

    Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.

    Motivi e principali argomenti

    Il presente ricorso si rivolge contro la decisione del 18 marzo 2013 adottata dalla Trans-European Transport Network Executive Agency (TEN-T EA), avente ad oggetto «Chiusura dell’azione 2009-IT-91407-S- “Studio per lo sviluppo intermodale dell’Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio” — Decisione della Commissione C(2010)4456 (1)», nella parte in cui ha considerato non riconoscibili e, pertanto, non sovvenzionabili i costi relativi alle attività 1, 2.1, 4, 5, 6 e 7, già da tempo espletate, richiedendo la restituzione dell’importo di Euro 158 517,54.

    A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

    1)

    Primo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 13 par. 1 del Regolamento CE n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007, nonché dell’art. III.4.2.2 e III.4.2.3 della decisione della Commissione (2010) 4456 del 24 giugno 2010.

    Si fa valere a questo riguardo l’omessa procedura di «denuncia», di cui all’art. III.4.2.3 della delibera di concessione del finanziamento.

    2)

    Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 17, par. 2 e 6 della Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, dell’art. 296, par. 2, del T.F.U.E. e dell’art. 41 par. 2 lett. c) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché la violazione dell’art. II.2.3 della decisione della Commissione (2010) 4456 del 24 giugno 2010.

    La ricorrente fa valere a questo riguardo:

    la contraddittorietà della motivazione al punto in cui afferma che vi sarebbe stata una ingiustificata «frammentazione dei contratti», ma d’altro lato afferma che «l’oggetto dei contratti» sarebbe «talmente connesso» che gli stessi avrebbero dovuto essere oggetto di una procedura unitaria di affidamento;

    l’erroneità dell’asserzione circa l’indebita frammentazione di un appalto unitario perché confutata dal contenuto della decisione della Commissione (2010) 4456 del 24 giugno 2010;

    l’assenza di qualsivoglia «splitting up» dei contratti o di alcuna «suddivisione dei progetti»;

    l’inapplicabilità ai contratti sotto-soglio della Direttiva 2004/17/CE in assenza di interesse transfrontaliero.

    3)

    Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’art. I.3.1 della Decisione della Commissione (2010) 4456, in data 24 giugno 2010, dell’art. 41 par. 2 lett. c) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’art. 296 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, nonché del principio dell’affidamento.

    La ricorrente fa valere a questo riguardo:

    la contraddittorietà della motivazione per l’essersi posta in contrasto con i riconoscimenti e le approvazioni già compiute da TEN-T EA su SAP e ASR;

    la conformità delle attività svolte da SACBO rispetto a quelle oggetto del cofinanziamento.

    4)

    Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’art. 40, par. 2, lett. b), c) e d) della Direttiva 2004/17/CE

    La ricorrente fa valere a questo riguardo:

    l’inapplicabilità della Direttiva 2004/17/CE ai contratti oggetto di cofinanziamento in virtù dell’oggetto di «studio» e «ricerca»;

    l’impossibilità di procedere all’affidamento mediante gara in ragione delle tempistiche imposte dalla Decisione di cofinanziamento.

    5.

    Quinto motivo relativo alla violazione del principio di proporzionalità

    La ricorrente considera che la convenuta ha sconosciuto il principio di proporzionalità per aver assoggettato la violazione addebitata ad un regime più grave rispetto a quello previsto per il caso di risoluzione del cofinanziamento.


    (1)  «Closure of Action no 2009-IT-91407-S- “STUDY FOR BERGAMO-ORIO AL SERIO AIRPORT DEVELOPMENT INTERMODALITY” — Commission Decision C(2010)4456»


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