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Document 62013TN0125
Case T-125/13: Action brought on 4 March 2013 — Italy v Commission
Causa T-125/13: Ricorso proposto il 4 marzo 2013 — Italia/Commissione
Causa T-125/13: Ricorso proposto il 4 marzo 2013 — Italia/Commissione
GU C 114 del 20.4.2013, p. 44–45
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 114/44 |
Ricorso proposto il 4 marzo 2013 — Italia/Commissione
(Causa T-125/13)
2013/C 114/67
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri e S. Fiorentino, avvocati dello Stato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della Commissione europea n. C(2012) 9448 final del 19 dicembre 2012, notificata in data 20 dicembre, relativa agli aumenti di capitale effettuati dalla società SEA S.p.A. a favore di SEA Handling SpA; |
— |
condannare la Commissione al pagamento delle spese. |
Motivi e principali argomenti
Nella presente causa, lo Stato ricorrente si rivolge contro la decisione della Commissione europea, che ha dichiarato che le misure poste in essere da SEA SpA, concessionaria della gestione degli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate, in favore della controllata SEA Handling SpA, incaricata della gestione dei servizi di assistenza a terra nei medesimi aeroporti — misure consistenti essenzialmente in apporti reiterati di capitale a ripianamento delle perdite di esercizio — costituiscono un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sulla violazione dei principi di buona amministrazione e di certezza del diritto.
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2) |
Secondo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali sub specie di violazione del diritto al contraddittorio e carenza di istruttoria.
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3) |
Terzo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 107 e 108, par. 3, TFUE ed erronea ricostruzione del fatto, nonché dell’esistenza di un difetto di motivazione sulla imputabilità alle autorità pubbliche delle misure controverse.
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4) |
Quarto motivo, vertente sulla violazione degli artt.107 e 108, par. 3, TFUE ed erronea ricostruzione del fatto, nonché sull’esistenza di un difetto di motivazione sulla imputabilità alle autorità pubbliche delle misure controverse.
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