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Document 62013TN0003

Causa T-3/13: Ricorso proposto il 7 gennaio 2013 — Ronja/Commissione

GU C 79 del 16.3.2013, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 79/22


Ricorso proposto il 7 gennaio 2013 — Ronja/Commissione

(Causa T-3/13)

2013/C 79/39

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ronja s.r.o. (Znojmo, Repubblica ceca) (rappresentante: avv. E. Engin-Deniz)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

disporre lo svolgimento di una trattazione orale;

annullare la decisione della Commissione in Gestdem 2012/3329 e concedere l’accesso integrale ai documenti;

dichiarare che la Commissione è incorsa in un errore di diritto per non avere avviato un procedimento per inadempimento nei confronti della Repubblica d’Austria per violazione dell’articolo 13 della direttiva 2001/37/CE (1) e dell’articolo 34 TFUE dovuta all’articolo 7a della legge austriaca sui tabacchi;

condannare la Commissione alle spese inerenti al presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce, inter alia, quanto segue:

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (2)

Nell’ambito di tale motivo la ricorrente deduce essenzialmente che la Commissione ha negato l’accesso integrale ai documenti richiesti (corrispondenza tra la Repubblica d’Austria e la Commissione in merito alla denuncia n. 2008/4340 riguardante un presunto contrasto della legge austriaca sui tabacchi con la direttiva 2001/37) principalmente in base agli argomenti delle autorità austriache, senza procedere ad un esame dei medesimi argomenti dal punto di vista contenutistico. Secondo la ricorrente, tuttavia, gli effetti negativi sull’azione di responsabilità dello Stato da essa esercitata dinanzi al Verfassungsgerichtshof austriaco (Corte costituzionale austriaca) sarebbero stati prodotti non dall’accesso ai documenti, bensì dal diniego di accesso. Essa aggiunge che la ratio della deroga di cui all’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001 avrebbe invece richiesto di concedere l’accesso ai documenti di cui trattasi.

2)

Secondo motivo, vertente sulla mancata promozione di un procedimento per inadempimento nei confronti della Repubblica d’Austria per violazione dell’articolo 13 della direttiva 2001/37 e dell’articolo 34 TFUE dovuta all’articolo 7a della legge austriaca sui tabacchi

In tale contesto, la ricorrente fa valere, tra l’altro, che qualora fosse stato proposto un procedimento per inadempimento, nella sua decisione sulle domande relative alla responsabilità dello Stato proposte della ricorrente, il Verfassungsgerichtshof austriaco non sarebbe potuto giungere alla conclusione che la direttiva 2001/37 conferisce diritti soltanto ai consumatori e non alle imprese.


(1)  Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (GU L 194, pag. 26).

(2)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).


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