Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013TB0531

Causa T-531/13: Ordinanza del Tribunale del 28 gennaio 2015 — Kicks Kosmetikkedjan/UAMI — Kik Textilien (KICKS) («Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell'opposizione — Non luogo a statuire»)

GU C 107 del 30.3.2015, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 107/27


Ordinanza del Tribunale del 28 gennaio 2015 — Kicks Kosmetikkedjan/UAMI — Kik Textilien (KICKS)

(Causa T-531/13) (1)

((«Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro dell'opposizione - Non luogo a statuire»))

(2015/C 107/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kicks Kosmetikkedjan AB (Stoccolma, Svezia) (rappresentante: K. Strömholm, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: I. Harrington, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Kik Textilien und Non-Food GmbH (Bönen, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 25 luglio 2013 (caso R 992/2012-4), relativa a una procedura di opposizione tra la Kicks Kosmetikkedjan AB e la Kik Textilien und Non-Food GmbH.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La ricorrente e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso sono condannate a sopportare le proprie spese nonché, ciascuna, la metà di quelle sostenute dal convenuto.


(1)  GU C 359 del 7.12.2013.


Top