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Document 62013TA0348
Case T-348/13: Judgment of the General Court of 24 September 2014 — Kadhaf Al Dam v Council (Common foreign and security policy — Restrictive measures taken in view of the situation in Libya — Freezing of funds and economic resources — Obligation to state reasons — Manifest error of assessment — Temporal adjustment of the effects of annulment — Non-contractual liability)
Causa T-348/13: Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2014 — Kadhaf Al Dam/Consiglio ( «Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive in considerazione della situazione in Libia — Congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione — Modulazione degli effetti di un annullamento nel tempo — Responsabilità extracontrattuale» )
Causa T-348/13: Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2014 — Kadhaf Al Dam/Consiglio ( «Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive in considerazione della situazione in Libia — Congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione — Modulazione degli effetti di un annullamento nel tempo — Responsabilità extracontrattuale» )
GU C 388 del 3.11.2014, p. 16–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
3.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 388/16 |
Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2014 — Kadhaf Al Dam/Consiglio
(Causa T-348/13) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive in considerazione della situazione in Libia - Congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione - Modulazione degli effetti di un annullamento nel tempo - Responsabilità extracontrattuale»))
2014/C 388/20
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Ahmed Mohammed Kadhaf Al Dam (Il Cairo, Egitto) (rappresentante: H. de Charette, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Vitro e V. Piessevaux, agenti)
Oggetto
Da un lato, domanda di annullamento della decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 58, pag. 53), del regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 58, pag. 1), della decisione 2013/182/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, che modifica la decisione 2011/137 (GU L 111, pag. 50), del regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2014 del Consiglio, del 23 giugno 2014, che attua l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 204/2011 (GU L 183, pag. 1) e della decisione 2014/380/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, che modifica la decisione 2011/137 (GU L 183, pag. 52), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente e, dall’altro, domanda di risarcimento del danno causato da tali atti.
Dispositivo
1) |
Le decisioni 2013/182/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, e 2014/380/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, sono annullate nella parte in cui mantengono il nome del sig. Ahmed Mohammed Kadhaf Al Dam negli elenchi di cui agli allegati II e IV della decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia. |
2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2014 del Consiglio, del 23 giugno 2014, che attua l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 204/2011 è annullato nella parte in cui mantiene il nome del sig. Ahmed Mohammed Kadhaf Al Dam nell’elenco di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia. |
3) |
Gli effetti della decisione 2013/182, della decisione 2014/380 e del regolamento di esecuzione n. 689/2014 sono mantenuti nei confronti del sig. Kadhaf Al Dam sino alla scadenza del termine per l’impugnazione della presente sentenza o, nel caso di impugnazione tempestivamente proposta, sino alla pronuncia della sentenza della Corte. |
4) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
5) |
Il sig. Kadhaf Al Dam è condannato a sopportare le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea nonché le proprie spese relative alla sua domanda di risarcimento. |
6) |
Il Consiglio è condannato a sopportare le spese sostenute dal sig. Kadhaf Al Dam nonché le proprie spese relative alla domanda di annullamento. |