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Document 62013TA0118
Case T-118/13: Judgment of the General Court of 22 June 2016 — Whirlpool Europe v Commission (Actions for annulment — State aid — Household appliances — Restructuring aid — Decision declaring the aid compatible with the internal market, subject to compliance with certain conditions — Decision taken following the annulment by the Court of the earlier decision concerning the same procedure — Lack of individual concern — No substantial effect on the competitive position — Inadmissibility)
Causa T-118/13: Sentenza del Tribunale del 22 giugno 2016 — Whirlpool Europe/Commissione («Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Elettrodomestici — Aiuto alla ristrutturazione — Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno, fatta salva l’osservanza di talune condizioni — Decisione adottata in seguito all’annullamento da parte del Tribunale della decisione anteriore riguardante lo stesso procedimento — Mancata incidenza individuale — Mancata incidenza sostanziale sulla posizione concorrenziale — Irricevibilità»)
Causa T-118/13: Sentenza del Tribunale del 22 giugno 2016 — Whirlpool Europe/Commissione («Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Elettrodomestici — Aiuto alla ristrutturazione — Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno, fatta salva l’osservanza di talune condizioni — Decisione adottata in seguito all’annullamento da parte del Tribunale della decisione anteriore riguardante lo stesso procedimento — Mancata incidenza individuale — Mancata incidenza sostanziale sulla posizione concorrenziale — Irricevibilità»)
GU C 279 del 1.8.2016, p. 26–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 279/26 |
Sentenza del Tribunale del 22 giugno 2016 — Whirlpool Europe/Commissione
(Causa T-118/13) (1)
((«Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Elettrodomestici - Aiuto alla ristrutturazione - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno, fatta salva l’osservanza di talune condizioni - Decisione adottata in seguito all’annullamento da parte del Tribunale della decisione anteriore riguardante lo stesso procedimento - Mancata incidenza individuale - Mancata incidenza sostanziale sulla posizione concorrenziale - Irricevibilità»))
(2016/C 279/38)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Whirlpool Europe BV (Breda, Paesi Bassi) (rappresentanti: F. Wijckmans e H. Burez, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, É. Gippini Fournier e P. J. Loewenthal, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Electrolux AB (Stoccolma, Svezia) (rappresentanti: F. Wijckmans e H. Burez, avvocati)
Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, D. Colas e J. Bousin, agenti) e Fagor France SA (Rueil-Malmaison, Francia) (rappresentanti: J. Derenne e A. Müller-Rappard, avvocati)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione 2013/283/UE della Commissione, del 25 luglio 2012, relativa all’aiuto di Stato SA. 23839 (C 44/2007) della Francia a favore dell’impresa FagorBrandt (GU 2013, L 166, pag. 1).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
La Whirlpool Europe BV sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
3) |
La Repubblica francese, la Electrolux AB e la Fagor France SA sopporteranno le proprie spese. |