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Document 62013FO0058
Order of the Civil Service Tribunal (Second Chamber) of 22 May 2014. # Luigi Marcuccio v European Commission. # Case F-58/13.
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 22 maggio 2014.
Luigi Marcuccio contro Commissione europea.
Articolo 32, paragrafo 1, del regolamento di procedura - Pregiudizio alla buona amministrazione della giustizia - Esclusione dal procedimento di un rappresentante di una parte.
Causa F-58/13.
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 22 maggio 2014.
Luigi Marcuccio contro Commissione europea.
Articolo 32, paragrafo 1, del regolamento di procedura - Pregiudizio alla buona amministrazione della giustizia - Esclusione dal procedimento di un rappresentante di una parte.
Causa F-58/13.
ECLI identifier: ECLI:EU:F:2014:114
ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Seconda Sezione)
22 maggio 2014 (*)
«Articolo 32, paragrafo 1, del regolamento di procedura – Pregiudizio alla buona amministrazione della giustizia – Esclusione dal procedimento di un rappresentante di una parte»
Nella causa F‑58/13,
avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis,
Luigi Marcuccio, ex funzionario della Commissione europea, residente a Tricase (Italia), rappresentato da A, abogado,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata da C. Berardis‑Kayser e G. Gattinara, in qualità di agenti,
convenuta,
IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Seconda Sezione),
composto da M.I. Rofes i Pujol, presidente, K. Bradley (relatore) e J. Svenningsen, giudici,
cancelliere: W. Hakenberg
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il Tribunale, qualora ritenga, in particolare, che «il comportamento di un rappresentante di una parte dinanzi al Tribunale (…) sia incompatibile con il decoro del Tribunale stesso o con le esigenze di buona amministrazione della giustizia», ne dà comunicazione all’interessato. Per gli stessi motivi, esso, «sentito l’interessato, può disporne in qualsiasi momento l’esclusione dal procedimento mediante ordinanza. Tale ordinanza è immediatamente esecutiva».
Precedenti vicende giudiziarie della parte rappresentata
2 Occorre precisare, in limine, che il ricorrente, rappresentato nella fattispecie dal sig. A, ha presentato dinanzi ai diversi organi giurisdizionali dell’Unione europea, a partire dall’anno 2002, un numero particolarmente elevato di ricorsi contro il suo ex datore di lavoro, la Commissione europea, tanto in primo grado quanto in impugnazione. Ad oggi, il contenzioso complessivo generato dal ricorrente ammonta ad oltre 190 cause.
3 Nell’ampia maggioranza dei casi tali ricorsi sono stati respinti in quanto manifestamente infondati o manifestamente irricevibili. La stessa Corte di giustizia dell’Unione europea, in tre ordinanze del 28 febbraio 2013, Commissione/Marcuccio (C‑432/08 P‑DEP, C‑513/08 P‑DEP e C‑528/08 P‑DEP), non ha mancato di rilevare «il numero particolarmente elevato e il carattere sistematico dei ricorsi proposti dal sig. Marcuccio dinanzi ai diversi organi giudicanti dell’Unione». In un’ordinanza del 21 ottobre 2013, Marcuccio/Commissione (T‑226/13 P, punto 42), il Tribunale dell’Unione europea ha sottolineato il «comportamento del ricorrente inteso a optare per la via contenziosa in modo sistematico e indifferenziato», in quanto egli fa valere, «senza discernimento alcuno», motivi e argomenti che il giudice dell’Unione non può che respingere, «sulla base di una costante giurisprudenza», perché manifestamente infondati o manifestamente irricevibili. Il Tribunale dell’Unione europea ha del pari constatato, al punto 44 della stessa ordinanza, che «il comportamento del ricorrente intralcia inutilmente l’attività giurisdizionale del Tribunale [dell’Unione europea], il che nuoce in misura sproporzionata alla buona amministrazione della giustizia».
4 Fortemente preoccupato per tale situazione, il Tribunale, con lettera inviata a mezzo fax il 7 dicembre 2012, il cui originale è stato ricevuto dall’interessato il 4 gennaio 2013, ha richiamato l’attenzione dell’allora rappresentante del ricorrente sul «ruolo dell’avvocato, quale ausiliario della giustizia cui è affidato per legge il compito di rappresentare la parte ricorrente nel rispetto delle norme di procedura applicabili», ruolo che «in primo luogo è proprio quello di evitare di introdurre davanti alla giurisdizione cause a ripetizione che in buona parte dei casi devono poi essere respinte per manifesta irricevibilità o manifesta infondatezza». In tale lettera il Tribunale affermava, inoltre, che si poteva dubitare del fatto che i ricorsi proposti dal sig. Marcuccio fossero stati tutti redatti da un avvocato.
5 A fronte della mancata risposta da parte del rappresentante del ricorrente, e addirittura di qualsiasi seguito a tale lettera – dato che da allora il contenzioso non ha, al contrario, cessato di aumentare –, il Tribunale si è visto costretto a rivolgersi, con lettera del 16 aprile 2013, al presidente dell’Ordine degli avvocati del foro di Lecce (Italia), cui era soggetto il suddetto rappresentante, per deplorare il comportamento di quest’ultimo ed invitare il presidente del consiglio dell’Ordine a prendere i provvedimenti necessari per porre rimedio alla situazione particolarmente pregiudizievole per il funzionamento del Tribunale e per lo svolgimento delle altre cause. Anche tale lettera è rimasta senza risposta.
6 Qualche tempo dopo l’invio di detta lettera, il ricorrente ha incaricato il sig. A di difendere i suoi interessi. Risulta che, in un periodo di quattro mesi compreso tra giugno e settembre 2013, il sig. A ha proposto dinanzi al Tribunale, a nome del sig. Marcuccio, il ricorso in oggetto nonché altri quattro ricorsi (iscritti a ruolo rispettivamente con i numeri F‑62/13, F‑65/13, F‑89/13 e F‑90/13), contribuendo così attivamente alla prosecuzione, da parte del ricorrente, del comportamento criticato dai tre organi giurisdizionali della Corte di giustizia.
7 Il Tribunale, propenso a ritenere che la maniera in cui il sig. A esercita il proprio ruolo di avvocato nella presente causa – sotto il profilo dei doveri di dignità e correttezza nonché di consulenza e informazione inerenti alle sue funzioni di ausiliario della giustizia – sia incompatibile con quanto necessario per la buona amministrazione della giustizia, e intendendo, date tali circostanze, applicare nei suoi confronti l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento di procedura, ha informato il sig. A, con lettera del 4 dicembre 2013, della propria intenzione di avvalersi di tale disposizione, invitandolo a fargli pervenire le proprie osservazioni affinché fosse sentito.
8 Con lettera del 23 dicembre 2013, il sig. A ha negato di essere venuto meno, nella fattispecie, ai propri doveri di dignità e correttezza, sostenendo che le asserzioni del Tribunale si fondavano soltanto su «illazioni» non supportate da circostanze puntuali e oggettive e costituivano perciò solamente il frutto «di un equivoco e di una valutazione sommaria delle circostanze del caso di specie», e potrebbero essere intese come «il tentativo, neppure tanto velato, di intimidire» i «difensori» del ricorrente. Secondo il sig. A, le «minacciate conseguenze» che si leggono nella lettera del 4 dicembre 2013 sarebbero «frutto – più che di una serena ed oggettiva valutazione di fatti e circostanze direttamente imputabili al [suo] operato professionale – di una sorta di giudizio (...) “preventivo” (e negativo) sull’esercizio, da parte del [ricorrente], dei propri diritti e sulla giustiziabilità di questi ultimi».
Sul pregiudizio alla buona amministrazione della giustizia
9 Il sig. A fa valere che, «a fronte di un asserito numero di 192 cause presentate dal [ricorrente] a partire dal 2002, solo 5 (...) recano la [sua] sottoscrizione», e che egli «nulla [avrebbe] a che fare» con gli altri ricorsi. Il ricorrente, infatti, gli avrebbe chiesto di occuparsi dei cinque ricorsi in questione per ragioni che egli «non conosc[e]» e che non competerebbe a lui «criticare». Il sig. A avrebbe dunque «appreso della consistenza» del contenzioso tra il ricorrente e la Commissione con la lettera del Tribunale del 4 dicembre 2013.
10 Il sig. A sostiene, poi, che l’affermazione secondo cui gli atti presentati a sua firma possono non essere stati da lui redatti è «[g]ravemente diffamatori[a]» e «azzardata», oltre che «avventat[a] e destituit[a] di fondamento».
11 Infine, il sig. A ritiene che i «rilievi» mossi dal Tribunale al suo «operato [siano] vaghi e generalizzati al punto da impedir[gli] in modo assoluto una qualsivoglia difesa».
12 È tuttavia necessario rilevare che le osservazioni del sig. A non mettono minimamente in discussione il fatto che la propensione del ricorrente ad optare per la via contenziosa in modo sistematico e indifferenziato è tale da nuocere al buon funzionamento della giustizia, e neppure la circostanza che la sua stessa condotta contribuisce direttamente, nella fattispecie, alla prosecuzione del comportamento censurato del ricorrente.
13 Nelle sue osservazioni in risposta alla lettera del 4 dicembre 2013, il sig. A si limita, in sostanza, a addurre la circostanza che, dopo aver sostituito il precedente rappresentante del ricorrente – il che è avvenuto poco tempo dopo che il Tribunale si è rivolto all’Ordine forense di Lecce –, egli ha presentato, a propria firma, solamente cinque ricorsi dinanzi al Tribunale, asserendo nel contempo di non sapere alcunché delle altre cause.
14 Orbene, una circostanza siffatta non è idonea a legittimare il suo comportamento sotto il profilo della buona amministrazione della giustizia.
15 Infatti, anzitutto, i cinque ricorsi in questione sono stati proposti in un periodo di soli quattro mesi, tra giugno e settembre 2013.
16 Inoltre, il sig. A ammette di aver contribuito a rappresentare il sig. Marcuccio a fianco di un altro avvocato nella causa F‑56/09. Orbene, la sentenza che ha definito tale causa menziona un certo numero di altri ricorsi già proposti dall’interessato e richiama l’attenzione sul fatto che questi aveva presentato un numero piuttosto elevato di conclusioni e aveva sottoposto domande risarcitorie eccessive. Si deve altresì constatare che, se è pur vero che il sig. A si avvale della propria iscrizione all’Ordine forense di Madrid (Spagna) per rappresentare il cliente nella presente causa e segnala, nella propria lettera, di essere iscritto all’Ordine degli avvocati di Milano (Italia) solo «incidentalmente», cionondimeno egli, al momento del deposito del ricorso, ha eletto domicilio ai fini della notifica degli atti processuali a Galatone (Italia), comune situato nell’area di competenza territoriale dell’Ordine forense di Lecce, nella fattispecie allo stesso indirizzo di un precedente avvocato del ricorrente con il quale condivide, inoltre, gli stessi numeri di telefono e di fax. Date tali circostanze, l’affermazione del sig. A secondo cui egli avrebbe appreso della consistenza del contenzioso generato dal sig. Marcuccio soltanto attraverso la lettera della cancelleria del Tribunale del 4 dicembre 2013 manca manifestamente di credibilità.
17 Ove si dovesse ammettere che il sig. A possa non aver misurato la consistenza del contenzioso che, in passato, ha contrapposto il suo cliente alla Commissione, si dovrebbe allora ritenere che egli sia venuto meno ai propri doveri professionali per non essersi informato del contesto in cui si inserivano i ricorsi che ha proposto a nome del sig. Marcuccio, e ciò sebbene le decisioni emesse sui numerosi ricorsi del suo cliente siano facilmente consultabili, utilizzando il nome di quest’ultimo, sul sito Internet della Corte, nella sezione «Giurisprudenza». In realtà, dalla mera lettura dell’esposizione dei fatti contenuta nel ricorso emerge chiaramente che il sig. A non poteva ignorare le vicende giudiziarie del suo cliente dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione.
18 La circostanza che il ricorso in oggetto, proposto a firma del sig. A, si basi, da un lato, su fatti quasi identici a quelli posti a fondamento del ricorso nella causa F‑67/12, Marcuccio/Commissione, e, dall’altro, sugli stessi motivi è particolarmente sintomatica della propensione del ricorrente a percorrere in modo sistematico e indifferenziato la via contenziosa. Orbene, il ricorso nella causa F‑67/12 è stato respinto per manifesta infondatezza con ordinanza del 6 febbraio 2013, quindi ben prima che la presente causa venisse promossa. In seguito, l’impugnazione avverso tale ordinanza è stata respinta con la citata ordinanza del 21 ottobre 2013, Marcuccio/Commissione, in parte perché manifestamente irricevibile e in parte perché manifestamente infondata, con condanna del ricorrente al rimborso di EUR 2 000 ex articolo 90 del regolamento di procedura del Tribunale dell’Unione europea, essendo l’impugnazione stata considerata abusiva.
19 Alla luce di tali considerazioni, risulta sufficientemente dimostrato che, con il suo comportamento, il sig. A ha contribuito senza discernimento, nella presente causa, a dare supporto alla litigiosità del ricorrente, la quale, considerato il numero particolarmente elevato di ricorsi proposti da quest’ultimo dinanzi ai giudici dell’Unione – numero la cui consistenza non poteva sfuggire a un avvocato normalmente diligente –, si è rivelata particolarmente pregiudizievole per la buona amministrazione della giustizia.
20 La lettera del sig. A del 23 dicembre 2013 suscita inoltre i seguenti commenti. In tale lettera, egli afferma che «[g]ravemente diffamatorie, oltre che avventate e destituite di fondamento, appaiono (...) le considerazioni attinenti il dubbio che gli atti presentati a [sua] firma non siano stati da [lui] stesso redatti» e che «è singolare che [il Tribunale] giunga a proferire un’affermazione tanto grave ed azzardata senza indicare alcun riscontro o circostanza a sostegno di tale opinione».
21 A tale proposito, il Tribunale rileva quanto segue:
– i punti 14, 17, 24, 25, 28, da 32 a 38 e 42 dell’atto introduttivo della presente causa sono identici, parola per parola, rispettivamente ai punti 4, 7, 14, 15, 18, da 26 a 32 e 36 del ricorso depositato nella causa F‑67/12, Marcuccio/Commissione, dal precedente avvocato del ricorrente;
– con minime modifiche, i punti 13, 16, 18, 20, 22, 26 (seconda metà), 27 (prima riga), 29, 30, 31, 39 (con l’aggiunta di quattro righe), 40 (prima frase) e 41 (con aggiunte) sono sostanzialmente identici ai punti 3, 6 [prima frase e sottoparagrafo c)], 8, 9, 13, 16, 17, 19 (prime quattro righe), 24, 25, 33, 34 e 35 dell’atto introduttivo della causa F‑67/12.
22 Ne consegue che, eccezion fatta per l’aggiunta o l’eliminazione di qualche frase, tutta la parte giuridica a sostegno del ricorso (ossia i punti da 26 a 42) nella presente causa nonché una parte significativa dell’esposizione dei fatti (punti da 1 a 25) sono identiche o sostanzialmente identiche alle argomentazioni in diritto e in fatto di un ricorso depositato in precedenza, nell’ambito di una causa nella quale il ricorrente non era rappresentato dal sig. A. Ciò considerato, sembra più verosimile che il sig. A, contrariamente alle sue asserzioni, non abbia redatto l’atto introduttivo della presente causa.
23 Il sig. A dichiara altresì nella sua lettera che «[d]alle considerazioni espresse (...) [dal Tribunale] (...) sembra emergere (...) una sorta di anticipazione dell’esito [delle cause pendenti dinanzi al medesimo], un pregiudizio appunto, che sembrerebbe annunciare il rigetto delle stesse, e ciò senza una valutazione puntuale e nel merito, in aperta violazione dei principi comuni alle tradizioni costituzionali dei paesi dell’Unione [e]uropea».
24 È sufficiente constatare, in proposito, che tale dichiarazione del sig. A è errata in fatto. Invero, l’esclusione del rappresentante in giudizio di una parte, in applicazione dell’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento di procedura, pur obbligando detta parte a cambiare rappresentante, non influisce minimamente sul giudizio che sarà espresso dal Tribunale sul merito del ricorso, del quale resta investito fintanto che il ricorrente non rinunci agli atti.
25 Ciò considerato, il Tribunale ritiene, alla luce tanto del tenore del ricorso proposto nella presente causa quanto del suo contesto, che occorra fare applicazione, nella fattispecie, dell’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento di procedura, escludendo il sig. A dal procedimento e inviando copia della presente ordinanza agli organismi competenti, spagnoli e italiani, cui l’interessato è soggetto.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Seconda Sezione)
così provvede:
1) Il sig. A è escluso dal procedimento, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
2) Copia della presente ordinanza è inviata agli organismi competenti, spagnoli e italiani, cui è soggetto il sig. A.
Lussemburgo, 22 maggio 2014
Il cancelliere |
Il presidente |
W. Hakenberg |
M.I. Rofes i Pujol |
* Lingua processuale: l’italiano.