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Document 62013CO0574

    Ordinanza del vicepresidente della Corte del 21 gennaio 2014.
    Repubblica francese contro Commissione europea.
    Impugnazione - Ordinanza emessa in sede di procedimento sommario - Aiuto di Stato - Decisione che ordina il recupero - Assenza di misure vincolanti per il recupero dell’aiuto a livello nazionale - Insussistenza dell’urgenza.
    Causa C-574/13 P(R).

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:36

    ORDINANZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA CORTE

    21 gennaio 2014 ( *1 )

    «Impugnazione — Ordinanza emessa in sede di procedimento sommario — Aiuto di Stato — Decisione che ordina il recupero — Assenza di misure vincolanti per il recupero dell’aiuto a livello nazionale — Insussistenza dell’urgenza»

    Nella causa C‑574/13 P(R),

    avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 57, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 7 novembre 2013,

    Repubblica francese, rappresentata da G. de Bergues, D. Colas, E. Belliard e N. Rouam, in qualità di agenti,

    ricorrente,

    procedimento in cui l’altra parte è:

    Commissione europea, rappresentata da M. Afonso e B. Stromsky, in qualità di agenti,

    convenuta in primo grado,

    IL VICEPRESIDENTE DELLA CORTE,

    sentito il primo avvocato generale, P. Cruz Villalón,

    ha emesso la seguente

    Ordinanza

    1

    Con la sua impugnazione, la Repubblica francese chiede l’annullamento dell’ordinanza del presidente del Tribunale dell’Unione europea del 29 agosto 2013, Francia/Commissione (T‑366/13 R; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con la quale il Tribunale ha respinto la sua domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione C (2013) 1926 def. della Commissione, del 2 maggio 2013, relativa all’aiuto di Stato SA.22843 (2012/C) (ex 2012/NN) al quale la Francia ha dato esecuzione a favore della Société nationale Corse Méditerranée e della Compagnie méridionale de navigation (in prosieguo: la «decisione controversa»).

    Fatti all’origine della controversia e procedimento dinanzi al giudice dei procedimenti sommari

    2

    I fatti all’origine della controversia sono stati sintetizzati ai punti da 1 a 9 dell’ordinanza impugnata come segue:

    «1

    A seguito di una gara d’appalto relativa al servizio di collegamento marittimo Marsiglia‑Bastia, Marsiglia‑Ajaccio, Marsiglia‑Balagne (Isola Rossa e Calvi), Marsiglia‑Porto Vecchio e Marsiglia‑Propriano, il gruppo costituito dalla Société nationale Corse Méditerranée (SNCM) e dalla Compagnie méridionale de navigation (CMN), operatori francesi del servizio di trasporto marittimo, assicura, per un periodo che va dal 1o luglio 2007 al 31 dicembre 2013, i predetti cinque collegamenti marittimi nel quadro di una convenzione per la concessione di servizio pubblico (in prosieguo: la “CCSP”) stipulata con la Collectivité territoriale de Corse (in prosieguo: la “CTC”) e con l’Office des transports de Corse (in prosieguo: l’“OTC”). I due concessionari ricevono un contributo annuo da parte dell’OTC in corrispettivo del servizio permanente di trasporto “passeggeri e merci” che gli stessi devono assicurare per tutto l’anno (in prosieguo: il “servizio di base”) e del servizio complementare “passeggeri” da fornire nei periodi di punta, cioè durante i periodi di Natale, di febbraio, di primavera‑autunno e/o d’estate, sulle linee Marsiglia‑Ajaccio, Marsiglia‑Bastia e Marsiglia‑Propriano (in prosieguo: il “servizio complementare”).

    2

    Ai sensi della CCSP, la compensazione finanziaria definitiva annuale di ciascun concessionario è limitata al disavanzo operativo attribuibile agli obblighi del capitolato d’oneri, tenendo conto di un rendimento ragionevole del capitale nautico impiegato in proporzione ai giorni della sua utilizzazione effettiva per le traversate corrispondenti a tali obblighi. Nel caso in cui le entrate realizzate siano inferiori alle previsioni di entrata fissate dai concessionari nella loro offerta, la CCSP prevede un adeguamento della compensazione pubblica. Dopo la sua sottoscrizione, la CCSP è stata modificata in modo tale che sono state soppresse più di 100 traversate all’anno tra la Corsica e Marsiglia, gli importi annui della compensazione finanziaria per i due concessionari sono stati ridotti di EUR 6,5 milioni ed è stato fissato un massimale nel meccanismo di adeguamento annuale delle entrate.

    3

    I collegamenti marittimi tra la Corsica e i porti di Nizza e Tolone sono operati principalmente dalla società francese Corsica Ferries, che ha parimenti partecipato alla gara d’appalto menzionata sopra al punto 1, ma le cui offerte non sono state accolte. Rispetto a tali collegamenti, la società Corsica Ferries è soggetta a obblighi di servizio pubblico a norma dell’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364, pag. 7), che le impongono, in particolare, un numero minimo di rotazioni a settimana a seconda dei periodi. Inoltre, su tali collegamenti esiste uno schema di aiuti sociali concessi ai passeggeri che ne hanno diritto.

    4

    Da molti anni, i collegamenti globali con la Corsica a partire dalla Francia continentale sono contrassegnati da una fortissima stagionalità, essendo gran parte del traffico passeggeri concentrato nei mesi estivi. Durante gli anni 2000, il mercato dei trasporti tra la Corsica e il continente francese è stato principalmente caratterizzato dallo sviluppo dell’offerta di servizi di trasporto operati da Tolone, diventato il primo porto di collegamento con la Corsica in termini di traffico. Tale tendenza verso l’aumento del traffico in partenza da Tolone va di pari passo con l’aumento della quota di mercato della società Corsica Ferries.

    5

    Nel 2007, la Commissione europea ha ricevuto una denuncia da parte della società Corsica Ferries in relazione ad aiuti di Stato illegali e incompatibili con il mercato comune, di cui avrebbero beneficiato la SNCM e la CMN grazie alla CCSP. A seguito delle informazioni complementari comunicate dalla denunciante e di uno scambio di corrispondenza con le autorità francesi, la Commissione ha informato la Repubblica francese, con lettera del 27 giugno 2012, della propria decisione di avviare il procedimento di indagine formale a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in relazione ai potenziali aiuti a favore della SNCM e della CMN contenuti nella CCSP (GU C 301, pag. 1). In esito a tale procedimento, la Commissione ha adottato, il 2 maggio 2013, la decisione [controversa].

    6

    Tale decisione è stata notificata alla Repubblica francese il 3 maggio 2013.

    7

    Nella decisione [controversa], per determinare se le compensazioni concesse alla SNCM e alla CMN costituissero un aiuto di Stato, la Commissione ha verificato se i criteri stabiliti dalla Corte nella sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, Racc. pag. I-7747) (in prosieguo: i «criteri Altmark»), fossero soddisfatti nella fattispecie. A seguito di tale verifica, essa ha constatato che il servizio di base, fornito dalla SNCM e dalla CMN, rispondeva a un bisogno reale di servizio pubblico, mentre il servizio complementare, fornito dalla sola SNCM, non era né necessario né proporzionato al soddisfacimento di un tale bisogno, e ha concluso che soltanto il servizio di base soddisfaceva il primo dei criteri Altmark. In seguito, considerando che le condizioni della gara d’appalto (v. supra, punto 1) non avessero permesso di selezionare il candidato capace di fornire i servizi in questione al costo più basso per la collettività, e che le autorità francesi non le avessero fornito alcun elemento di informazione idoneo a dimostrare che le compensazioni fossero calcolate sul modello di un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente attrezzata, la Commissione ha ritenuto che il quarto dei criteri Altmark non fosse soddisfatto per alcuno dei due servizi in questione. Secondo la Commissione, pertanto, le compensazioni in questione costituivano aiuti di Stato (articolo 1 della decisione [controversa]).

    8

    Per quanto riguarda la compatibilità degli aiuti esaminati con il mercato interno, la Commissione ha ritenuto che il servizio di base costituisse un servizio di interesse economico generale, ma che così non fosse per il servizio complementare. Essa ha quindi dichiarato compatibili con il mercato interno soltanto le compensazioni versate alla SNCM e alla CMN per il servizio di base (articolo 2, paragrafo 2, della decisione [controversa]), qualificando invece quelle versate alla sola SNCM per il servizio complementare come incompatibili con il mercato interno (articolo 2, paragrafo 1, della decisione [controversa]).

    9

    Nell’articolo 3 della decisione [controversa], la Commissione ha pertanto ordinato la cessazione immediata del versamento delle compensazioni relative al servizio complementare nonché il recupero, dal beneficiario, degli aiuti già versati a tal fine – il cui importo è di circa EUR 220 milioni –, precisando che tale recupero doveva essere immediato ed effettivo e che le autorità francesi dovevano garantire l’attuazione di tale decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica (articolo 4 della decisione [controversa]), cioè entro il 3 settembre 2013. Le autorità francesi erano tenute in particolare a comunicare alla Commissione, entro due mesi dalla notifica della decisione [controversa], l’importo totale da recuperare dal beneficiario, una descrizione dettagliata delle misure già adottate e delle misure programmate per conformarsi alla decisione, nonché i documenti attestanti che al beneficiario era stato imposto di rimborsare l’aiuto (articolo 5)».

    3

    Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 luglio 2013, la Repubblica francese ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa. A sostegno di tale ricorso, essa ha osservato che la Commissione aveva violato la nozione di «aiuto di Stato» di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE nel considerare che le compensazioni versate alla SNCM e alla CMN nel quadro della CCSP procurassero ai loro beneficiari un vantaggio selettivo e nel qualificare tali compensazioni come aiuti di Stato ai sensi della predetta disposizione. In subordine, essa ha sostenuto che la Commissione aveva violato l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE nel considerare che le compensazioni versate alla SNCM per il servizio complementare costituissero aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno sulla base del fatto che tale servizio non sarebbe un servizio d’interesse economico generale.

    4

    Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale in pari data, la Repubblica francese ha presentato domanda di provvedimenti provvisori, con la quale, in sostanza, ha chiesto al presidente del Tribunale di sospendere l’esecuzione della decisione controversa fino alla pronuncia di merito. Nelle sue osservazioni depositate presso la cancelleria del Tribunale il 31 luglio 2013, la Commissione ha chiesto il rigetto di tale domanda di provvedimenti provvisori. La Repubblica francese ha replicato alle osservazioni della Commissione con memoria dell’8 agosto 2013. La Commissione ha risposto a quest’ultima con memoria del 14 agosto 2013.

    L’ordinanza impugnata

    5

    Ritenendo di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire sulla domanda senza la necessità di sentire le parti oralmente, il presidente del Tribunale ha deciso di esaminare innanzitutto se fosse soddisfatta la condizione relativa all’urgenza.

    6

    Ai punti da 19 a 22 dell’ordinanza impugnata ha rilevato che, secondo la Repubblica francese, l’immediata esecuzione della decisione controversa, che ordini il recupero presso la SNCM di una somma di oltre EUR 220 milioni, nonché l’annullamento di tutti i versamenti successivi alla data della notifica di tale decisione, comporterebbe inevitabilmente l’insolvenza e la liquidazione di tale società, e quindi danni gravi, irreparabili e immediati per tale Stato membro. Secondo quest’ultimo, il danno conseguente a tale liquidazione consisterebbe, in primo luogo, in un’interruzione della continuità territoriale con la Corsica; in secondo luogo, in notevoli conflitti sociali in Corsica e nel porto di Marsiglia, e, in terzo luogo, in ripercussioni negative sull’occupazione e sull’attività economica, non soltanto all’interno di tale società, ma anche nei bacini marsigliese e corso.

    7

    Al punto 27 dell’ordinanza impugnata, il presidente del Tribunale ha osservato che i tre tipi di danno invocati dalla Repubblica francese, benché distinti dal danno individuale che potrebbe subire la SNCM, dipendono tutti dalla messa in liquidazione di quest’ultima. Dal punto 28 della menzionata ordinanza, ha quindi esaminato se la Repubblica francese avesse dimostrato che l’esecuzione della decisione controversa avrebbe rischiato di causare inevitabilmente tale liquidazione.

    8

    A tal riguardo, il presidente del Tribunale ha rilevato, al punto 29 dell’ordinanza impugnata, che spettava alla Repubblica francese, unica destinataria della decisione controversa, esigere la restituzione dei presunti aiuti di Stato da parte della SNCM e annullare i versamenti della compensazione futura fino al 31 dicembre 2013, poiché, ai sensi dell’articolo 288, quarto comma, TFUE, detta decisione è cogente solo nei confronti delle autorità francesi. Pertanto, ha dichiarato che la decisione controversa non poteva, di per sé, essere considerata giuridicamente idonea a imporre alla suddetta società di restituire gli aiuti in questione o di rinunciare ai predetti versamenti. Il presidente del Tribunale ha quindi affermato che soltanto l’adozione da parte delle autorità francesi di una misura giuridicamente vincolante volta all’esecuzione della decisione controversa potrebbe rendere il rischio di liquidazione della SNCM sufficientemente imminente da giustificare la concessione della richiesta sospensione dell’esecuzione.

    9

    Ai punti da 30 a 34 dell’ordinanza impugnata, il presidente del Tribunale ha esaminato la rilevanza delle lettere indirizzate dal prefetto della Corsica alla CTC e alla SNCM il 10 luglio 2013, concludendo che l’invio di tali due lettere, a cui non è seguita alcuna azione da parte dei rispettivi destinatari, non potrebbe essere considerato quale adozione di misure tali da imporre in termini cogenti alla SNCM di restituire gli aiuti già versati e da annullare, risolvendo la CCSP, i versamenti ancora dovuti. Pertanto, il rischio di una liquidazione della SNCM non potrebbe essere considerato sufficientemente imminente da giustificare la richiesta sospensione dell’esecuzione.

    10

    Le argomentazioni in senso contrario esposte dalla Repubblica francese sono state respinte, ai punti 35 e seguenti dell’ordinanza impugnata, dal presidente del Tribunale, il quale ha osservato, in particolare, al punto 37 di tale ordinanza, che, nella fattispecie, le lettere del 10 luglio 2013 del prefetto della Corsica non potevano essere considerate misure vincolanti volte all’esecuzione della decisione controversa, tanto più che quest’ultimo vi annunciava espressamente l’intento della Repubblica francese di presentare ricorso inteso all’annullamento di tale decisione accompagnato da una domanda di sospensione provvisoria dell’esecuzione della decisione stessa. Al punto 38 della predetta ordinanza, il presidente del Tribunale ha respinto l’argomentazione secondo cui spettava alla CTC emettere un titolo di recupero, ritenendo che la mancata emissione dello stesso fosse comunque imputabile alla Repubblica francese.

    11

    Poiché la Repubblica francese aveva sostenuto che sarebbe stato paradossale obbligarla a portare a termine la procedura di recupero degli aiuti già versati, quando la stessa aveva proposto domanda di sospensione provvisoria, il presidente del Tribunale ha ricordato, al punto 40 dell’ordinanza impugnata, che gli atti adottati dalle istituzioni beneficiano di una presunzione di legittimità e che, a norma dell’articolo 278 TFUE, la proposizione di un ricorso di annullamento non ha effetto sospensivo, poiché la sospensione dell’esecuzione può essere concessa soltanto dal giudice. Inoltre, ha rilevato, al punto 41 dell’ordinanza impugnata, che, in applicazione della giurisprudenza del Tribunale, la Repubblica francese era tenuta non a portare a termine la procedura di recupero degli aiuti, ma ad adottare misure vincolanti. Al punto 42 di tale ordinanza, il presidente del Tribunale ha così concluso che, in assenza di misure vincolanti idonee a imporre l’esecuzione della decisione controversa, la cui conseguenza ineluttabile sarebbe stata la messa in liquidazione della SNCM, la Repubblica francese non aveva dimostrato la sussistenza del requisito dell’urgenza nel caso di specie.

    12

    Ai punti 43 e seguenti dell’ordinanza impugnata, il presidente del Tribunale ha esaminato, ad ogni buon conto, la situazione che si sarebbe determinata se, nella fattispecie, la Repubblica francese avesse già adottato tali misure vincolanti, affermando, in sostanza, che, conformemente alla giurisprudenza costante e alla luce degli elementi acquisiti agli atti, non era dimostrato che i mezzi di ricorso nazionali francesi non avrebbero permesso alla SNCM di evitare una messa in liquidazione, e quindi il rischio di subire un danno grave e irreparabile, impugnando davanti al giudice nazionale le misure vincolanti nazionali che fossero state adottate in tale situazione.

    13

    Alla luce di tutti gli elementi sopra esposti, il presidente del Tribunale ha concluso, al punto 56 dell’ordinanza impugnata, che occorreva respingere la domanda di provvedimenti provvisori per insussistenza dell’urgenza, senza esaminare la condizione relativa al fumus boni iuris e senza procedere al bilanciamento degli interessi in gioco.

    Conclusioni delle parti

    14

    La Repubblica francese chiede che la Corte voglia:

    annullare l’ordinanza impugnata;

    statuire sulla controversia o rinviare la causa davanti al Tribunale, e

    condannare la Commissione alle spese.

    15

    La Commissione chiede che la Corte voglia:

    respingere il ricorso, e

    condannare la Repubblica francese alle spese.

    Sull’impugnazione

    16

    A sostegno della sua impugnazione, la Repubblica francese deduce un motivo unico, vertente su un errore di diritto nella valutazione del requisito dell’urgenza. Più in particolare, la Repubblica francese contesta al presidente del Tribunale di aver subordinato la soddisfazione di tale requisito, in primo luogo, all’emissione da parte delle autorità nazionali competenti di un ordine di recupero o di un’intimazione di pagamento allo scopo di recuperare l’aiuto in questione e, in secondo luogo, alla prova che nessun mezzo di ricorso interno avrebbe permesso all’impresa beneficiaria di tale aiuto di opporsi al rimborso dello stesso, evitando così un danno grave e irreparabile.

    17

    Dal canto suo, la Commissione invita la Corte a respingere entrambe le suddette censure e, quindi, l’intero ricorso.

    18

    A tale riguardo occorre ricordare innanzitutto che, secondo l’articolo 104, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, le domande di provvedimenti provvisori debbono precisare «l’oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto». Pertanto, la sospensione dell’esecuzione e gli altri provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice del procedimento sommario se è comprovato che la loro concessione è giustificata prima facie da argomenti di fatto e di diritto (fumus boni iuris) e che gli stessi sono urgenti in quanto occorre, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del richiedente, che siano adottati e producano i loro effetti prima della decisione nel procedimento principale. Questi presupposti sono cumulativi, di modo che i provvedimenti provvisori devono essere negati qualora manchi uno di essi [v. ordinanza del presidente della Corte del 14 ottobre 1996, SCK e FNK/Commissione, C-268/96 P(R), Racc. pag. I-4971, punto 30]. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco (v. ordinanza del presidente della Corte del 23 febbraio 2001, Austria/Consiglio, C-445/00 R, Racc. pag. I-1461, punto 73).

    19

    La finalità del procedimento d’urgenza è di garantire la piena efficacia della futura decisione definitiva, onde evitare una lacuna nella tutela giuridica garantita dalla Corte. Per raggiungere tale obiettivo, l’urgenza dev’essere valutata rispetto alla necessità di statuire provvisoriamente al fine di evitare che un danno grave e irreparabile sia arrecato alla parte che chiede la tutela provvisoria [v. ordinanza del presidente della Corte del 14 dicembre 2001, Commissione/Euroalliages e a., C-404/01 P(R), Racc. pag. I-10367, punti 61 e 62]. Spetta a quest’ultima parte provare di non poter attendere l’esito del procedimento principale senza rischiare di subire un danno di tale natura (v. ordinanza del presidente della Corte del 12 ottobre 2000, Grecia/Commissione, C-278/00 R, Racc. pag. I-8787, punto 14).

    20

    A tal riguardo, dal punto 43 dell’ordinanza impugnata si evince che il presidente del Tribunale ha esaminato la questione dell’esistenza di rimedi giuridici interni esperibili dalla SNCM soltanto ad abundantiam, per il caso in cui, contrariamente a quanto dal medesimo concluso al punto 42 di tale ordinanza, si ritenga che le autorità francesi abbiano provato di aver già adottato misure vincolanti volte all’esecuzione della decisione controversa. Orbene, secondo costante giurisprudenza, le censure mosse in merito a una motivazione sovrabbondante di una decisione del Tribunale non ne possono comportare l’annullamento e sono pertanto inoperanti (v. sentenza del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C-189/02 P, C-202/02 P, da C-205/02 P a C-208/02 P e C-213/02 P, Racc. pag. I-5425, punto 148, e ordinanza del 23 febbraio 2006, Piau/Commissione, C‑171/05 P, punto 86).

    21

    Occorre dunque esaminare, innanzitutto, se la conclusione raggiunta dal presidente del Tribunale al punto 42 di detta ordinanza, riguardo all’assenza di misure vincolanti e quindi alla conseguente insussistenza dell’urgenza, sia viziata dall’errore di diritto censurato nella fattispecie.

    22

    La Repubblica francese riconosce che è giustificato esigere dall’impresa beneficiaria di un aiuto la prova che le autorità nazionali competenti hanno adottato misure di recupero dell’aiuto in questione, e ritenere che, in mancanza di tale prova, la condizione dell’urgenza non sia soddisfatta. Infatti, essa rileva giustamente che soltanto le autorità nazionali possono imporre all’impresa beneficiaria di un aiuto di rimborsare il medesimo, e che la decisione della Commissione, che ordina allo Stato membro di recuperare l’aiuto in questione, non impone viceversa alcun obbligo giuridicamente vincolante a tale impresa, cosicché questa non può dimostrare un rischio di danno grave e irreparabile fintanto che le autorità nazionali non abbiano adottato misure vincolanti volte alla cessazione e al recupero del suddetto aiuto. La Repubblica francese sostiene che tale regola non potrebbe tuttavia essere applicata ai ricorsi per provvedimenti provvisori proposti dagli stessi Stati membri in materia di aiuti di Stato, poiché sarebbe paradossale, secondo la ricorrente, subordinare la fondatezza di una domanda di provvedimenti provvisori proposta da uno Stato membro in tale materia all’adozione, da parte delle autorità nazionali di tale Stato, di misure vincolanti volte al recupero dell’aiuto in questione.

    23

    Tuttavia, occorre sottolineare che la Repubblica francese non contesta la premessa, posta dal presidente del Tribunale al punto 27 dell’ordinanza impugnata, secondo cui il verificarsi dei danni asseritamente gravi e irreparabili evocati dalla ricorrente presuppone la liquidazione della SNCM. Pertanto, nei limiti in cui, come sostiene correttamente la stessa Repubblica francese, la decisione controversa non impone alcun obbligo di rimborso alla SNCM, quest’ultima non rischia la messa in liquidazione fintanto che le autorità nazionali non abbiano adottato misure vincolanti volte al recupero dell’aiuto in questione. Occorre dunque constatare che tale Stato membro non potrebbe, nelle suddette condizioni, invocare il probabile verificarsi dei danni gravi e irreparabili asseriti, in assenza dell’adozione di tali misure da parte delle proprie autorità.

    24

    Per quanto concerne l’argomentazione della Repubblica francese relativa al carattere «paradossale» della necessità, per uno Stato membro, di adottare misure vincolanti volte al recupero di un aiuto per poter ottenere la sospensione dell’esecuzione di una decisione che lo obbliga a recuperare l’aiuto stesso, è sufficiente ricordare che l’avvio obbligatorio del procedimento di recupero di un aiuto concesso da uno Stato membro in quanto incompatibile con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU L 83, pag. 1), impone a tale Stato membro di adottare, contro la propria volontà, misure giuridicamente vincolanti al fine di conformarsi agli obblighi impostigli dal diritto dell’Unione.

    25

    Peraltro, come ha giustamente ricordato il presidente del Tribunale al punto 14 dell’ordinanza impugnata, l’articolo 278 TFUE pone il principio del carattere non sospensivo dei ricorsi, da cui consegue che la sospensione dell’esecuzione di un atto impugnato, che i ricorrenti hanno la facoltà di chiedere in base alla medesima disposizione, presenta un carattere eccezionale.

    26

    Pertanto, il fatto che uno Stato membro debba adottare misure vincolanti volte al recupero di un aiuto, mentre chiede al giudice dell’Unione di sospendere l’esecuzione della decisione della Commissione che lo obbliga ad adottare tali misure, deriva dal regime procedurale e dalla ripartizione delle competenze tra la Commissione e le autorità nazionali previsti dal diritto dell’Unione.

    27

    Occorre quindi constatare che il presidente del Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel subordinare la soddisfazione della condizione relativa all’urgenza all’adozione, da parte delle autorità nazionali competenti, di misure vincolanti volte al recupero dell’aiuto in questione. Avendo inoltre constatato, in particolare ai punti 33 e 37 dell’ordinanza impugnata, che la Repubblica francese non aveva adottato tali misure, senza che quest’ultima abbia contestato tale constatazione, il presidente del Tribunale ha dunque potuto statuire a buon diritto, al punto 42 dell’ordinanza impugnata, che tale Stato membro non aveva dimostrato che la condizione relativa all’urgenza fosse soddisfatta nel caso di specie.

    28

    In tali condizioni, occorre respingere la presente impugnazione senza che sia necessario esaminare l’argomentazione della Repubblica francese riguardante l’esistenza di rimedi giuridici interni che consentano alla SNCM di ottenere, se del caso, la sospensione dell’esecuzione delle misure vincolanti che le autorità francesi dovessero adottare, poiché il presidente del Tribunale ha esaminato tale questione soltanto ad abundantiam.

    Sulle spese

    29

    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento d’impugnazione a norma dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica francese, quest’ultima, rimasta soccombente nel suo motivo unico, deve essere condannata alle spese.

     

    Per questi motivi, il vicepresidente della Corte così provvede:

     

    1)

    L’impugnazione è respinta.

     

    2)

    La Repubblica francese è condannata alle spese.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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