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Document 62013CO0181

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 27 febbraio 2014.
Francesco Acanfora contro Equitalia Sud SpA - Agente di Riscossione Latina e Agenzia delle Entrate - Ufficio di Latina.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 107 TFUE – Nozione di “aiuto di Stato” – Normativa nazionale che prevede, in caso di omesso pagamento dell’imposta, l’obbligo per il contribuente di versare alla società concessionaria del servizio di riscossione, a titolo di remunerazione del servizio, il 9% delle somme iscritte a ruolo – Descrizione del contesto di fatto – Insufficienza – Irricevibilità manifesta.
Causa C‑181/13.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:127

ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

27 febbraio 2014 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 107 TFUE – Nozione di “aiuto di Stato” – Normativa nazionale che prevede, in caso di omesso pagamento dell’imposta, l’obbligo per il contribuente di versare alla società concessionaria del servizio di riscossione, a titolo di remunerazione del servizio, il 9% delle somme iscritte a ruolo – Descrizione del contesto di fatto – Insufficienza – Irricevibilità manifesta»

Nella causa C‑181/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Commissione tributaria provinciale di Latina (Italia), con ordinanza del 5 dicembre 2012, pervenuta in cancelleria il 12 aprile 2013, nel procedimento

Francesco Acanfora

contro

Equitalia Sud SpA – Agente di Riscossione Latina,

Agenzia delle Entrate – Ufficio di Latina,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da J.L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, G. Arestis e A. Arabadjiev (relatore), giudici,

avvocato generale: P. Cruz Villalón

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per Equitalia Sud SpA – Agente di Riscossione Latina, da G. Visentini, M. Signore e A. Papa Malatesta, avvocati;

–        per il governo italiano, da S. Fiorentino, avvocato dello Stato;

–        per la Commissione europea, da V. Di Bucci, G. Conte e D. Grespan, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 107 TFUE.

2        Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra il sig. Acanfora, da un lato, ed Equitalia Sud SpA – Agente di Riscossione Latina (in prosieguo: «Equitalia») nonché l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Latina, dall’altro, in ordine a un’ingiunzione di pagamento emessa da Equitalia, concessionaria statale del servizio di riscossione delle imposte.

 Contesto normativo italiano

3        Il decreto legislativo del 13 aprile 1999, n. 112, recante riordino del servizio nazionale della riscossione (GURI n. 97 del 27 aprile 1999, pag. 3), nella versione in vigore dal 29 gennaio 2009 al 5 luglio 2011 (in prosieguo: il «decreto legislativo n. 112/1999»), all’articolo 17, così dispone:

«1.      L’attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio, pari al nove per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora e che è a carico del debitore:

a)      in misura del 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte dell’aggio è a carico dell’ente creditore;

b)      integralmente, in caso contrario.

2.      Le percentuali di cui ai commi 1 e 5 bis possono essere rideterminate con decreto non regolamentare del Ministro dell’Economia e delle Finanze, nel limite di due punti percentuali di differenza rispetto a quelle stabilite in tali commi, tenuto conto del carico dei ruoli affidati, dell’andamento delle riscossioni e dei costi del sistema.

(…)

6.      All’agente della riscossione spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto del Ministero delle finanze, con il quale sono altresì stabilite le modalità di erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso è a carico:

a)      dell’ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o se l’agente della riscossione ha trasmesso la comunicazione di inesigibilità di cui all’articolo 19, comma 1;

b)      del debitore, negli altri casi.

(…)».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

4        Il sig. Acanfora ha proposto ricorso contro un’intimazione di pagamento emessa da Equitalia, con la quale era stato costituito in mora per un importo complessivo di EUR 608 690,97.

5        Tale importo corrispondeva in gran parte a imposte non versate all’amministrazione tributaria italiana maggiorate degli interessi di mora. Per la somma di EUR 21 194,23 l’importo corrispondeva al compenso di riscossione di Equitalia.

6        Per contestare quest’ultima somma, il sig. Acanfora ha fatto valere che il compenso di Equitalia non può essere stabilito proporzionalmente al valore da riscuotere, ma avrebbe dovuto essere rapportato al tipo di prestazioni fornite da detta società quale agente di riscossione e, dunque, alle spese generate dall’attività di riscossione. Siccome la normativa nazionale non prevede un limite massimo per la remunerazione del servizio di riscossione, l’aggio, andandosi a sommare al debito fiscale, finirebbe per rappresentare una sorta di sanzione. L’emolumento per la riscossione avrebbe, cioè, una connotazione afflittiva e punitiva, che sarebbe estranea al rimborso delle spese di prestazione del servizio.

7        Dinanzi al giudice del rinvio il sig. Acanfora ha fatto altresì valere che l’entità del compenso dovuto a Equitalia integra un aiuto di Stato incompatibile con il diritto dell’Unione.

8        Ciò considerato, la Commissione tributaria provinciale di Latina ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’aggio del 9% costituisca aiuto di Stato incompatibile con il mercato unico dei compensi di riscossione [delle imposte] e con il diritto [dell’Unione europea] ai sensi dell’articolo 107 TFUE».

 Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

9        Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando una domanda o un atto introduttivo è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.

10      Tale norma deve essere applicata nel caso di specie.

11      Secondo costante giurisprudenza della Corte, il procedimento ai sensi dell’articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra quest’ultima e i giudici nazionali per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione necessari per risolvere la controversia che essi sono chiamati a dirimere (v., in particolare, sentenze del 16 luglio 1992, Meilicke, C‑83/91, Racc. pag. I‑4871, punto 22, e del 24 marzo 2009, Danske Slagterier, C‑445/06, Racc. pag. I‑2119, punto 65).

12      Si deve ricordare che l’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca l’ambito di fatto e di diritto in cui s’inseriscono le questioni sollevate o che spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (sentenza del 18 luglio 2013, Sky Italia, C‑234/12, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 30 nonché giurisprudenza citata).

13      In effetti, le informazioni fornite nelle decisioni di rinvio servono non solo a consentire alla Corte di fornire utili soluzioni, ma anche a dare ai governi degli Stati membri e agli altri interessati la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Spetta alla Corte vigilare affinché tale possibilità sia salvaguardata, tenuto conto del fatto che, a norma della citata disposizione, agli interessati vengono notificate solo le decisioni di rinvio (ordinanza del 28 giugno 2000, Laguillaumie, C‑116/00, Racc. pag. I‑4979, punto 14, e sentenza del 18 ottobre 2011, Boxus e a., da C‑128/09 e C‑131/09, C‑134/09 e C‑135/09, Racc. pag. I‑9711, punto 24).

14      Aggiungasi, peraltro, che tale esigenza di precisione riguardo al contesto fattuale e giuridico della controversia principale vale in modo del tutto particolare nel settore della concorrenza, che è caratterizzato da situazioni di fatto e di diritto complesse (sentenze del 26 gennaio 1993, Telemarsicabruzzo e a., da C‑320/90 a C‑322/90, Racc. pag. I‑393, punto 7, nonché Sky Italia, cit., punto 31).

15      Orbene, nel caso di specie è inevitabile constatare che la decisione di rinvio non risponde ai requisiti indicati ai punti da 12 a 14 della presente ordinanza.

16      Infatti, nell’ambito della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio non precisa né i motivi che l’hanno indotto a interrogarsi sull’interpretazione dell’articolo 107 TFUE né il collegamento che stabilisce tra quest’ultimo e la normativa nazionale oggetto della controversia di cui è investito.

17      Il giudice del rinvio si limita a valutazioni generali riguardo, da un lato, al sistema nazionale di remunerazione dei costi necessari per la riscossione dei tributi e, dall’altro, alla giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 107 TFUE, senza fornire alla Corte nessun elemento di fatto utile per valutare le circostanze che possono fondare l’esistenza di un aiuto di Stato. Infatti, l’ordinanza di rinvio riferisce solamente che, «[a] parere del ricorrente, un compenso preferenziale per la riscossione è paragonabile all’aiuto di Stato in contrasto con il diritto [dell’Unione] perché lede il divieto di cui all’articolo 107 TFUE. Si adombra nella fattispecie che l’articolo 17 del decreto legislativo n. 112/1999 costituisca un sussidio per l’impresa Equitalia, realizzando un vantaggio economico in capo all’impresa. La misura dell’aggio (9%) conferirebbe all’impresa beneficiaria un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto nel corso normale della sua attività. (...) La posizione di Equitalia è rafforzata nei confronti delle altre imprese concorrenti».

18      Certamente, le osservazioni scritte presentate da Equitalia, dal governo italiano e dalla Commissione europea hanno fornito talune informazioni alla Corte; queste, tuttavia, mancando un’adeguata conoscenza di tutti gli elementi di fatto e di diritto all’origine del procedimento principale, non consentono di stabilire, come chiede il giudice del rinvio, se l’articolo 107 TFUE osti o no a una normativa nazionale quale il decreto legislativo n. 112/1999. Peraltro, in dette osservazioni è contestata la pertinenza ovvero l’esattezza di elementi di fatto o di diritto menzionati nella domanda di pronuncia pregiudiziale.

19      È giocoforza constatare che questi soli elementi non consentono alla Corte di fornire al giudice del rinvio una risposta utile alla sua questione.

20      Per di più, in quanto è chiesto alla Corte di verificare la compatibilità con il diritto dell’Unione del vantaggio fiscale asseritamente costituito dall’aggio di Equitalia quale agente di riscossione, occorre rammentare che, nell’ordinamento giuridico dell’Unione, le competenze dei giudici nazionali nel settore degli aiuti di Stato sono limitate.

21      Invero, in materia di aiuti di Stato, ai giudici nazionali possono essere sottoposte controversie nelle quali essi siano tenuti ad interpretare e ad applicare la nozione di aiuto di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, segnatamente al fine di valutare se un provvedimento statale, adottato senza seguire il procedimento di controllo preventivo di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, vi rientri o meno (sentenza del 18 luglio 2007, Lucchini, C‑119/05, Racc. pag. I‑6199, punto 50 nonché giurisprudenza citata). Per contro, essi non sono competenti a statuire sulla compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune.

22      Risulta, infatti, da una giurisprudenza costante che la valutazione della compatibilità con il mercato comune di misure di aiuto o di un regime di aiuti rientra nella competenza esclusiva della Commissione, che opera sotto il controllo del giudice dell’Unione (v., in tal senso, sentenza Lucchini, cit., punto 52 nonché giurisprudenza citata). Di conseguenza, un giudice nazionale non può, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, interpellare la Corte circa la compatibilità con il mercato comune di un aiuto di Stato o di un regime di aiuti (v., in tal senso, sentenza del 23 marzo 2006, Enirisorse, C‑237/04, Racc. pag. I‑2843, punto 23 e giurisprudenza citata).

23      Tutto ciò considerato, si deve constatare che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile.

 Sulle spese

24      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Latina (Italia), con ordinanza del 5 dicembre 2012, è manifestamente irricevibile.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.

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