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Document 62013CN0648

Causa C-648/13: Ricorso proposto il 6 dicembre 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

GU C 45 del 15.2.2014, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 45/25


Ricorso proposto il 6 dicembre 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-648/13)

2014/C 45/42

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann e E. Manhaeve, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia

dichiarare che con la mancata, incompleta o non corretta trasposizione degli articoli 2, punti 19, 20, 26 e 27; 8, paragrafo 1; 9, paragrafo 2; 10, paragrafo 3, e 11, paragrafo 5; dell’allegato V (punti 1.3; 1.3.4; 1.3.5; 1.4 e 2.4.1) e dell’allegato VII (parte A, punti da 7.2 a 7.10) della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (1), la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma di tali disposizioni e dell’articolo 24 della stessa direttiva;

condannare Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Articolo 2, punti 19, 20, 26 e 27

La Commissione muove alla Repubblica di Polonia la censura di aver trasposto in maniera non corretta o incompleta le definizioni di cui all’articolo 2, punti 19, 20, 26 e 27, della direttiva 2000/60/CE.

Articolo 8, paragrafo 1

La Commissione addebita alla Repubblica di Polonia l’assenza, nelle norme polacche, di requisiti corrispondenti alle specifiche dei siti Natura 2000.

Articolo 9, paragrafo 2

Secondo la Commissione la trasposizione dell’articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 2000/60/CE è stata effettuata in modo incompleto o non corretto per quanto riguarda l’obbligo di includere, nei piani di gestione dei bacini idrici, informazioni sui passi previsti per conseguire il recupero dei costi, che contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi ambientali della direttiva.

Articolo 10, paragrafo 3

La Commissione considera che Repubblica di Polonia non abbia trasposto l’obbligo di cui all’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE, e che la trasposizione di tale disposizione sia essenziale per la realizzazione degli obiettivi della direttiva in materia di acque.

Articolo 11, paragrafo 5

La Commissione rimprovera alla Repubblica di Polonia la non corretta trasposizione della disposizione di cui all’articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2000/60/CE, giacché l’ambito di applicazione delle corrispondenti norme polacche è più limitato rispetto alla direttiva.

Allegato V

Secondo la Commissione taluni punti dell’Allegato V non sono stati trasposti in modo soddisfacente nel diritto polacco, pur se tale allegato è stato in larga misura trasposto. La censura della non corretta trasposizione riguarda anzitutto l’inclusione, nei piani di gestione delle acque dei bacini idrografici, delle previsioni del livello di attendibilità (punti 1.3. 1.3.4 e 2.4.1), il monitoraggio degli habitat e delle specie nelle zone protette (punto 1.3.5) e l’esclusione degli elementi idro-morfologici dalla classificazione dello stato delle acque (punto 1.4.2).

Allegato VII

La Commissione rimprovera alla Repubblica di Polonia di non avere correttamente trasposto i punti da 7.2 a 7.10 della parte A del suddetto allegato in quanto le norme nazionali concernenti il programma idrico-ambientale devono essere distinte dai piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi dell’allegato VII della direttiva 2000/60/CE. Per tale ragione, secondo la Commissione, le norme nazionali indicate dalle autorità polacche quali trasposizione dell’articolo 11 della direttiva non sono sufficienti per la trasposizione dei requisiti di cui ai punti da 7.2 a 7-10 dell’allegato VII.


(1)  GU L 327, pag. 1.


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