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Document 62013CN0626

    Causa C-626/13 P: Impugnazione proposta il 29 novembre 2013 da Villeroy & Boch Austria GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013 , cause riunite T-373/10, T-374/10, T-382/10 e T-402/10, Villeroy & Boch Austria GmbH e a./Commissione europea

    GU C 39 del 8.2.2014, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.2.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 39/12


    Impugnazione proposta il 29 novembre 2013 da Villeroy & Boch Austria GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013, cause riunite T-373/10, T-374/10, T-382/10 e T-402/10, Villeroy & Boch Austria GmbH e a./Commissione europea

    (Causa C-626/13 P)

    2014/C 39/18

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Villeroy & Boch Austria GmbH (rappresentanti: A. Reidlinger e J. Weichbrodt, Rechtsanwälte)

    Altra parte nel procedimento: Commissione europea

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    1)

    annullare la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013, cause riunite T-373/10, T-374/10, T-382/10 e T-402/10, nella parte in cui essa respinge il ricorso e in cui concerne la ricorrente;

    2)

    in subordine, annullare l’articolo 1 della decisione C(2010) 4185 def. della convenuta del 23 giugno 2010, come esaminato nella sentenza impugnata, nella parte in cui esso concerne la ricorrente;

    3)

    in subordine, ridurre opportunamente l’ammenda inflitta alla ricorrente all’articolo 2 della decisione della convenuta del 23 giugno 2010 oggetto di contestazione;

    4)

    in ulteriore subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci nuovamente;

    5)

    condannare la convenuta alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    1)

    Con il primo motivo, la ricorrente lamenta che le valutazioni del Tribunale riguardo a una presunta infrazione in Austria siano inficiate da errori in diritto. Il Tribunale fonda la sua sentenza su accertamenti e motivazioni che non hanno precedentemente costituito oggetto della decisione della Commissione controversa o degli addebiti. Al contempo, è stata tralasciata o esposta erroneamente una rilevante argomentazione della ricorrente.

    2)

    Con il secondo motivo viene contestata la qualificazione giuridica di comportamenti non collegati fra loro alla stregua di un’infrazione di fatto unica, complessa e continuata (single, complex and continuous infringement; in prosieguo: «SCCI»), qualificazione che, secondo la ricorrente, è giuridicamente infondata proprio in ragione della mancanza di complementarità delle condotte valutate in modo unitario. Così applicata, la figura del SCCI contrasterebbe con il principio del giusto processo.

    3)

    Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta l’errore di diritto consistente nella cosiddetta «light review» operata dal Tribunale, il quale non avrebbe adeguatamente adempiuto al proprio dovere istruttorio e, in tal modo, avrebbe violato la garanzia di tutela giurisdizionale prevista dal diritto comunitario.

    4)

    Infine, nel quarto motivo viene affermato che l’ammenda inflitta sarebbe in ogni caso sproporzionata. Infatti, considerato che taluni accertamenti di fatto posti a carico della ricorrente sono già stati annullati nella sentenza e che devono essere ulteriormente annullati a causa di difetti di motivazione giuridica, l’irrogazione dell’importo massimo dell’ammenda di legge prevista dal Tribunale, pari al 10 % del fatturato del gruppo, non risulta né proporzionata né ammissibile. Se è vero che gli accertamenti di fatto richiamati nella motivazione della decisione relativa alla violazione sono in gran parte infondati, in considerazione degli evidenti difetti del nesso di causalità e della prova nonché del carattere di imputabilità, non può sussistere alcun SCCI che abbia riguardato 6 paesi e 3 tipologie di prodotti e sia durato 10 anni, ma, tutt’al più, singole violazioni a livello locale che non possono assolutamente giustificare il livello delle sanzioni comminate nel presente caso. Il Tribunale ha omesso di considerare che il caso in esame sarebbe lungi dal costituire un caso grave o oltremodo grave, e, in tal modo, ha gravemente violato i criteri di valutazione discrezionale.


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