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Document 62013CN0597
Case C-597/13 P: Appeal brought on 22 November 2013 by Total SA against the judgment of the General Court (Fourth Chamber) delivered on 13 September 2013 in Case T-548/08 Total SA v European Commission
Causa C-597/13 P: Impugnazione proposta il 22 novembre 2013 dalla Total SA avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 13 settembre 2013 , causa T-548/08, Total SA/Commissione europea
Causa C-597/13 P: Impugnazione proposta il 22 novembre 2013 dalla Total SA avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 13 settembre 2013 , causa T-548/08, Total SA/Commissione europea
GU C 45 del 15.2.2014, p. 18–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 45/18 |
Impugnazione proposta il 22 novembre 2013 dalla Total SA avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 13 settembre 2013, causa T-548/08, Total SA/Commissione europea
(Causa C-597/13 P)
2014/C 45/33
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Total SA (rappresentanti: E. Morgan de Rivery, E. Lagathu, avocats)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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In via principale:
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in subordine, esercitare il suo potere di riforma fondato sull’articolo 261 TFUE per ridurre l’importo dell’ammenda inflitta alla Total; |
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comunque, condannare la Commissione europea alla totalità delle spese, ivi comprese quelle sostenute dalla Total dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi in via principale e tre motivi in subordine.
In primo luogo, la ricorrente lamenta che il Tribunale ha violato il principio del contraddittorio pronunciando lo stesso giorno due sentenze che hanno condotto a modificare la natura della responsabilità imputata alla ricorrente e, di conseguenza, ad aggravarla.
In secondo luogo, la ricorrente lamenta errori di diritto nella motivazione della sentenza del Tribunale. Da un lato, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel contesto del suo sindacato di legittimità, avendo omesso di annullare la decisione in quanto la Commissione ha violato il suo obbligo di motivazione. Dall’altro, il Tribunale avrebbe violato l'obbligo di motivazione nell’ambito del suo potere di riforma, fondato sull'articolo 261 TFUE.
In terzo luogo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver commesso errori di diritto, in connessione con l'esercizio del suo potere di riforma sulla base dell'articolo 261 TFUE, rifiutando di ridurre l'ammenda della ricorrente nelle stesse proporzioni dell'ammenda inflitta alla società controllata Total Raffinage Marketing. Il Tribunale avrebbe, da un lato, erroneamente valutato la portata del suo potere di riforma, modificando la natura solidale ed unica della responsabilità della ricorrente e della controllata, anche se sarebbe stato legittimato a modificare unicamente l'importo dell'ammenda. Dall’altro, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato la giurisprudenza della Corte in materia di responsabilità solidale di una società controllante derivante dal comportamento illecito della controllata, nonché i principi di uguaglianza, non discriminazione e proporzionalità.
In quarto luogo, la ricorrente chiede, in subordine, che la Corte voglia esercitare il proprio potere di riforma per annullare o riformare l'importo dell'ammenda.
In quinto luogo, essa chiede alla Corte di riformare in misura limitata l'importo dell'ammenda per uniformarlo a quello dell’ammenda inflitta alla controllata Total Raffinage Marketing, nella causa T-566/08.
Infine, essa chiede alla Corte di riformare l'importo di base dell'ammenda ai fini di uniformarlo a quello dell'ammenda inflitta alla controllata Total Raffinage Marketing, nella causa T-566/08, o, in caso di impugnazione, nella sentenza della Corte pronunciata in appello se quest’ultima ritiene che lo stato degli atti consenta la decisione della causa, o nella sentenza pronunciata dal Tribunale su rinvio della Corte.