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Document 62013CN0597

    Causa C-597/13 P: Impugnazione proposta il 22 novembre 2013 dalla Total SA avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 13 settembre 2013 , causa T-548/08, Total SA/Commissione europea

    GU C 45 del 15.2.2014, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.2.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 45/18


    Impugnazione proposta il 22 novembre 2013 dalla Total SA avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 13 settembre 2013, causa T-548/08, Total SA/Commissione europea

    (Causa C-597/13 P)

    2014/C 45/33

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Total SA (rappresentanti: E. Morgan de Rivery, E. Lagathu, avocats)

    Altra parte nel procedimento: Commissione europea

    Conclusioni della ricorrente

    In via principale:

    annullare integralmente, sulla base degli articoli 256 TFUE e 56 del Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, la sentenza del Tribunale del 13 settembre 2013, Total/Commissione europea, causa T-548/08;

    accogliere le sue conclusioni presentate in primo grado dinanzi al Tribunale;

    di conseguenza, annullare la decisione della Commissione C(2008) 5476 def., del 1o ottobre 2008, relativa a un procedimento di applicazione dell'articolo 81 [del Trattato CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39.181 — Cere per candele), nella parte in cui riguarda la Total;

    in subordine, esercitare il suo potere di riforma fondato sull’articolo 261 TFUE per ridurre l’importo dell’ammenda inflitta alla Total;

    comunque, condannare la Commissione europea alla totalità delle spese, ivi comprese quelle sostenute dalla Total dinanzi al Tribunale.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi in via principale e tre motivi in subordine.

    In primo luogo, la ricorrente lamenta che il Tribunale ha violato il principio del contraddittorio pronunciando lo stesso giorno due sentenze che hanno condotto a modificare la natura della responsabilità imputata alla ricorrente e, di conseguenza, ad aggravarla.

    In secondo luogo, la ricorrente lamenta errori di diritto nella motivazione della sentenza del Tribunale. Da un lato, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel contesto del suo sindacato di legittimità, avendo omesso di annullare la decisione in quanto la Commissione ha violato il suo obbligo di motivazione. Dall’altro, il Tribunale avrebbe violato l'obbligo di motivazione nell’ambito del suo potere di riforma, fondato sull'articolo 261 TFUE.

    In terzo luogo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver commesso errori di diritto, in connessione con l'esercizio del suo potere di riforma sulla base dell'articolo 261 TFUE, rifiutando di ridurre l'ammenda della ricorrente nelle stesse proporzioni dell'ammenda inflitta alla società controllata Total Raffinage Marketing. Il Tribunale avrebbe, da un lato, erroneamente valutato la portata del suo potere di riforma, modificando la natura solidale ed unica della responsabilità della ricorrente e della controllata, anche se sarebbe stato legittimato a modificare unicamente l'importo dell'ammenda. Dall’altro, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato la giurisprudenza della Corte in materia di responsabilità solidale di una società controllante derivante dal comportamento illecito della controllata, nonché i principi di uguaglianza, non discriminazione e proporzionalità.

    In quarto luogo, la ricorrente chiede, in subordine, che la Corte voglia esercitare il proprio potere di riforma per annullare o riformare l'importo dell'ammenda.

    In quinto luogo, essa chiede alla Corte di riformare in misura limitata l'importo dell'ammenda per uniformarlo a quello dell’ammenda inflitta alla controllata Total Raffinage Marketing, nella causa T-566/08.

    Infine, essa chiede alla Corte di riformare l'importo di base dell'ammenda ai fini di uniformarlo a quello dell'ammenda inflitta alla controllata Total Raffinage Marketing, nella causa T-566/08, o, in caso di impugnazione, nella sentenza della Corte pronunciata in appello se quest’ultima ritiene che lo stato degli atti consenta la decisione della causa, o nella sentenza pronunciata dal Tribunale su rinvio della Corte.


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