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Document 62013CN0565

Causa C-565/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hovrätten för Västra Sverige (Svezia) il 4 novembre 2013 — Kammaråklagaren/Ove Ahlström, Lennart Kjellberg, Fiskeri Aktiebolaget Ganthi e Fiskeri Aktiebolaget Nordic

GU C 15 del 18.1.2014, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 15/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hovrätten för Västra Sverige (Svezia) il 4 novembre 2013 — Kammaråklagaren/Ove Ahlström, Lennart Kjellberg, Fiskeri Aktiebolaget Ganthi e Fiskeri Aktiebolaget Nordic

(Causa C-565/13)

2014/C 15/13

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Hovrätten för Västra Sverige

Parti

Ricorrente: Kammaråklagaren

Resistenti: Ove Ahlström, Lennart Kjellberg, Fiskeri Aktiebolaget Ganthi e Fiskeri Aktiebolaget Nordic

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 6, paragrafo 1, dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco costituisca una clausola di esclusività nel senso che esclude le navi comunitarie dall’esercizio della pesca in zone di pesca marocchine sulla base di licenze rilasciate esclusivamente dalle autorità competenti del Marocco a titolari marocchini di contingenti di pesca.

2)

Se l’articolo 6, paragrafo 1, dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco costituisca una clausola di esclusività nel senso che esclude che le navi comunitarie siano locate, a scafo nudo (secondo lo schema standard «Barecon 2001»BIMCO Standard Bareboat Charter), a imprese marocchine per la pesca in zone di pesca marocchine esercitata in forza di licenze rilasciate esclusivamente dalle autorità competenti del Marocco a titolari marocchini di contingenti.

3)

Se, ai fini della risposta alla seconda questione, assuma rilievo il fatto che il locatore fornisca all’impresa marocchina anche competenze di gestione, equipaggio del peschereccio e assistenza tecnica.

4)

Se l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco consenta che il Regno del Marocco, parallelamente all’accordo stesso, sviluppi ed eserciti una propria attività nazionale di pesca pelagica industriale a sud del 29° parallelo nord e, in tal caso, se l’accordo attribuisca al Regno del Marocco il diritto di prendere in locazione o concedere direttamente licenze a pescherecci battenti bandiera comunitaria sprovvisti di autorizzazione rilasciata dalla Comunità europea, per l’esercizio delle proprie attività di pesca


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