Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CN0553

    Causa C-553/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tallinna Ringkonnakohus (Estonia) il 28 ottobre 2013 — Statoil Fuel & Retail Eesti AS/Tallinna linn (Tallinna Ettevõtlusamet)

    GU C 15 del 18.1.2014, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.1.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 15/8


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tallinna Ringkonnakohus (Estonia) il 28 ottobre 2013 — Statoil Fuel & Retail Eesti AS/Tallinna linn (Tallinna Ettevõtlusamet)

    (Causa C-553/13)

    2014/C 15/10

    Lingua processuale: l’estone

    Giudice del rinvio

    Tallinna Ringkonnakohus

    Parti

    Ricorrente: Statoil Fuel & Retail Eesti AS

    Convenuto: Tallinna linn (Tallinna Ettevõtlusamet)

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se il finanziamento dell’attività di trasporto pubblico di persone nel territorio di un ente locale possa essere considerato quale finalità specifica ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio dell’Unione europea (1), quando l’adempimento e il finanziamento di un tale incarico rientrano negli obblighi dell’ente locale.

    2)

    In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che è compatibile con tale disposizione l’introduzione nel diritto nazionale di un’imposta indiretta riscossa sulla vendita al consumatore finale di un prodotto sottoposto ad accisa e destinata esclusivamente all’attività di trasporto pubblico di persone, quando quest’ultima costituisce un obbligo dell’ente locale destinatario dell’imposta che deve essere adempiuto a prescindere da una siffatta imposta indiretta e l’ammontare del suo finanziamento non dipende, in ultima analisi, automaticamente dall’importo dell’imposta riscossa, posto che l’ammontare della somma destinata all’attività di cui trattasi è definito con esattezza, cosicché, se il gettito dell’imposta indiretta è superiore, l’autorità pubblica riduce in pari misura le altre risorse finanziarie da destinarsi all’attività in parola e viceversa, se l’imposta sulle vendite riscossa è inferiore, l’ente locale è tenuto a incrementare in modo corrispondente le altre risorse finanziarie per l’attività suddetta, ma è tuttavia possibile, in caso di gettito fiscale diverso dalle previsioni, modificare l’importo delle spese per essa previsto mediante una modifica del bilancio dell’ente locale.

    3)

    In caso di risposta affermativa alla questione che precede, se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che è compatibile con tale disposizione la riscossione su un prodotto soggetto ad accisa di un’imposta indiretta aggiuntiva la cui finalità è stabilita dopo l’insorgenza dell’obbligo di versamento dell’imposta di cui trattasi.


    (1)  Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9, pag. 12).


    Top