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Document 62013CN0553
Case C-553/13: Request for a preliminary ruling from the Tallinna Ringkonnakohus (Estonia) lodged on 28 October 2013 — Statoil Fuel & Retail Eesti AS v Tallinna Ettevõtlusamet
Causa C-553/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tallinna Ringkonnakohus (Estonia) il 28 ottobre 2013 — Statoil Fuel & Retail Eesti AS/Tallinna linn (Tallinna Ettevõtlusamet)
Causa C-553/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tallinna Ringkonnakohus (Estonia) il 28 ottobre 2013 — Statoil Fuel & Retail Eesti AS/Tallinna linn (Tallinna Ettevõtlusamet)
GU C 15 del 18.1.2014, p. 8–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 15/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tallinna Ringkonnakohus (Estonia) il 28 ottobre 2013 — Statoil Fuel & Retail Eesti AS/Tallinna linn (Tallinna Ettevõtlusamet)
(Causa C-553/13)
2014/C 15/10
Lingua processuale: l’estone
Giudice del rinvio
Tallinna Ringkonnakohus
Parti
Ricorrente: Statoil Fuel & Retail Eesti AS
Convenuto: Tallinna linn (Tallinna Ettevõtlusamet)
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il finanziamento dell’attività di trasporto pubblico di persone nel territorio di un ente locale possa essere considerato quale finalità specifica ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio dell’Unione europea (1), quando l’adempimento e il finanziamento di un tale incarico rientrano negli obblighi dell’ente locale. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che è compatibile con tale disposizione l’introduzione nel diritto nazionale di un’imposta indiretta riscossa sulla vendita al consumatore finale di un prodotto sottoposto ad accisa e destinata esclusivamente all’attività di trasporto pubblico di persone, quando quest’ultima costituisce un obbligo dell’ente locale destinatario dell’imposta che deve essere adempiuto a prescindere da una siffatta imposta indiretta e l’ammontare del suo finanziamento non dipende, in ultima analisi, automaticamente dall’importo dell’imposta riscossa, posto che l’ammontare della somma destinata all’attività di cui trattasi è definito con esattezza, cosicché, se il gettito dell’imposta indiretta è superiore, l’autorità pubblica riduce in pari misura le altre risorse finanziarie da destinarsi all’attività in parola e viceversa, se l’imposta sulle vendite riscossa è inferiore, l’ente locale è tenuto a incrementare in modo corrispondente le altre risorse finanziarie per l’attività suddetta, ma è tuttavia possibile, in caso di gettito fiscale diverso dalle previsioni, modificare l’importo delle spese per essa previsto mediante una modifica del bilancio dell’ente locale. |
3) |
In caso di risposta affermativa alla questione che precede, se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che è compatibile con tale disposizione la riscossione su un prodotto soggetto ad accisa di un’imposta indiretta aggiuntiva la cui finalità è stabilita dopo l’insorgenza dell’obbligo di versamento dell’imposta di cui trattasi. |
(1) Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9, pag. 12).