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Document 62013CN0536

    Causa C-536/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il 14 ottobre 2013 — Gazprom OAO, altra parte nel procedimento: Repubblica di Lituania

    GU C 377 del 21.12.2013, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.12.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 377/7


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il 14 ottobre 2013 — Gazprom OAO, altra parte nel procedimento: Repubblica di Lituania

    (Causa C-536/13)

    2013/C 377/14

    Lingua processuale: il lituano

    Giudice del rinvio

    Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

    Parti

    Ricorrente: Gazprom OAO

    Altra parte nel procedimento: Repubblica di Lituania, rappresentata dal Ministero dell’Energia della Repubblica di Lituania

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Qualora un tribunale arbitrale pronunci un’anti-suit injunction che vieta ad una parte di presentare determinate domande dinanzi ad un giudice di uno Stato membro, il quale, ai sensi delle norme sulla competenza del regolamento Bruxelles I (1), è competente a conoscere il merito della causa civile, se il giudice dello Stato membro abbia il diritto di negare il riconoscimento di una simile sentenza arbitrale perché essa limita il diritto del giudice di pronunciarsi esso stesso sulla propria competenza a conoscere la causa, ai sensi delle norme sulla competenza del regolamento Bruxelles I.

    2)

    In caso di risposta affermativa alla prima questione, se ciò valga anche nel caso in cui l’anti-suit injunction pronunciata dal tribunale arbitrale imponga ad una parte del procedimento di limitare le sue domande in una causa pendente in un altro Stato membro, sulla quale il giudice di quest’ultimo Stato membro è competente ai sensi delle norme sulla competenza del regolamento Bruxelles I.

    3)

    Se un giudice nazionale, che intende garantire la prevalenza del diritto dell’Unione europea e la piena applicazione del regolamento Bruxelles I, possa negare il riconoscimento di una sentenza di un organo arbitrale qualora essa limiti il diritto del giudice nazionale di pronunciarsi sulla propria competenza e sui propri poteri, in una causa che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I.


    (1)  Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1; edizione speciale in lingua lituana: capitolo 19, tomo 4, pag. 42).


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