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Document 62013CN0456
Case C-456/13 P: Appeal brought on 09/08/2013 by T & L Sugars Ltd, Sidul Açúcares, Unipessoal Lda against the judgment of the General Court (Fifth Chamber) delivered on 6 June 2013 in Case T-279/11: T & L Sugars Ltd, Sidul Açúcares, Unipessoal Lda v European Commission
Causa C-456/13 P: Impugnazione proposta il 9 agosto 2013 dalla T & L Sugars Ltd e dalla Sidul Açúcares, Unipessoal Lda avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 6 giugno 2013 , causa T-279/11, T & L Sugars Ltd, Sidul Açúcares, Unipessoal Lda/Commissione europea
Causa C-456/13 P: Impugnazione proposta il 9 agosto 2013 dalla T & L Sugars Ltd e dalla Sidul Açúcares, Unipessoal Lda avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 6 giugno 2013 , causa T-279/11, T & L Sugars Ltd, Sidul Açúcares, Unipessoal Lda/Commissione europea
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(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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(HR)
9.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 325/16 |
Impugnazione proposta il 9 agosto 2013 dalla T & L Sugars Ltd e dalla Sidul Açúcares, Unipessoal Lda avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 6 giugno 2013, causa T-279/11, T & L Sugars Ltd, Sidul Açúcares, Unipessoal Lda/Commissione europea
(Causa C-456/13 P)
2013/C 325/27
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: T & L Sugars Ltd, Sidul Açúcares, Unipessoal Lda (rappresentanti: D. Waelbroeck, avvocato, D. Slater, solicitor)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Consiglio dell’Unione europea, Repubblica francese
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
— |
dichiarare la presente impugnazione ricevibile e fondata; |
— |
annullare la sentenza del Tribunale del 6 giugno 2013, causa T-279/11 («la sentenza impugnata») in quanto dichiara inammissibile il ricorso di annullamento delle ricorrenti e respinge le relative eccezioni di illegittimità; |
— |
rinviare la causa al Tribunale per l’esame nel merito; |
— |
condannare la Commissione al pagamento di tutti i costi e le spese dinanzi alla Corte di giustizia. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno della loro impugnazione le ricorrenti deducono i seguenti motivi:
1) |
il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che i regolamenti controversi comportassero misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE; |
2) |
il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che il regolamento n. 393/2011 (1) non riguardavano individualmente le ricorrenti; |
3) |
il Tribunale ha commesso un errore di diritto respingendo l’eccezione di illegittimità, come conseguenza dei citati errori (1) e (2). |
Di conseguenza, le ricorrenti chiedono che la Corte voglia (i) annullare la sentenza impugnata in quanto dichiara inammissibile il ricorso di annullamento e respinge la censura di illegittimità; e (ii) rinviare la causa al Tribunale.
(1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 393/2011 della Commissione, del 19 aprile 2011, che fissa i coefficienti di attribuzione per il rilascio di titoli d’importazione richiesti dal 1o al 7 aprile 2011 per i prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari e sospende la presentazione di domande per tali titoli (GU L 104, pag. 39).