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Document 62013CN0456

Causa C-456/13 P: Impugnazione proposta il 9 agosto 2013 dalla T & L Sugars Ltd e dalla Sidul Açúcares, Unipessoal Lda avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 6 giugno 2013 , causa T-279/11, T & L Sugars Ltd, Sidul Açúcares, Unipessoal Lda/Commissione europea

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9.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 325/16


Impugnazione proposta il 9 agosto 2013 dalla T & L Sugars Ltd e dalla Sidul Açúcares, Unipessoal Lda avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 6 giugno 2013, causa T-279/11, T & L Sugars Ltd, Sidul Açúcares, Unipessoal Lda/Commissione europea

(Causa C-456/13 P)

2013/C 325/27

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: T & L Sugars Ltd, Sidul Açúcares, Unipessoal Lda (rappresentanti: D. Waelbroeck, avvocato, D. Slater, solicitor)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Consiglio dell’Unione europea, Repubblica francese

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

dichiarare la presente impugnazione ricevibile e fondata;

annullare la sentenza del Tribunale del 6 giugno 2013, causa T-279/11 («la sentenza impugnata») in quanto dichiara inammissibile il ricorso di annullamento delle ricorrenti e respinge le relative eccezioni di illegittimità;

rinviare la causa al Tribunale per l’esame nel merito;

condannare la Commissione al pagamento di tutti i costi e le spese dinanzi alla Corte di giustizia.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della loro impugnazione le ricorrenti deducono i seguenti motivi:

1)

il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che i regolamenti controversi comportassero misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE;

2)

il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che il regolamento n. 393/2011 (1) non riguardavano individualmente le ricorrenti;

3)

il Tribunale ha commesso un errore di diritto respingendo l’eccezione di illegittimità, come conseguenza dei citati errori (1) e (2).

Di conseguenza, le ricorrenti chiedono che la Corte voglia (i) annullare la sentenza impugnata in quanto dichiara inammissibile il ricorso di annullamento e respinge la censura di illegittimità; e (ii) rinviare la causa al Tribunale.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 393/2011 della Commissione, del 19 aprile 2011, che fissa i coefficienti di attribuzione per il rilascio di titoli d’importazione richiesti dal 1o al 7 aprile 2011 per i prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari e sospende la presentazione di domande per tali titoli (GU L 104, pag. 39).


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