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Document 62013CN0455

    Causa C-455/13 P: Impugnazione proposta il 12 agosto 2013 da Cooperative Italiane, Cooperativas Agro-alimentarias, Fédération française de la coopération fruitière, légumière et horticole (Felcoop) avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 30 maggio 2013 , causa T-454/10, Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav), Agrupación Española de Fabricantes de Conservas Vegetales (Agrucon)/Commissione europea

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    9.11.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 325/15


    Impugnazione proposta il 12 agosto 2013 da Cooperative Italiane, Cooperativas Agro-alimentarias, Fédération française de la coopération fruitière, légumière et horticole (Felcoop) avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 30 maggio 2013, causa T-454/10, Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav), Agrupación Española de Fabricantes de Conservas Vegetales (Agrucon)/Commissione europea

    (Causa C-455/13 P)

    2013/C 325/26

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrenti: Confederazione Cooperative Italiane, Cooperativas Agro-alimentarias, Fédération française de la coopération fruitière, légumière et horticole (Felcoop) (rappresentanti: M. Merola, M. C. Santacroce, avvocati)

    Altre parti nel procedimento: Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav), Agrupación Española de Fabricantes de Conservas Vegetales (Agrucon), Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari (AIIPA), Commissione europea

    Conclusioni delle ricorrenti

    Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

    annullare in toto la sentenza impugnata;

    dichiarare irricevibile il ricorso dei trasformatori industriali di ortofrutticoli e, di conseguenza, accogliere le conclusioni presentate dalle ricorrenti in primo grado;

    in subordine, qualora la Corte dovesse decidere che i ricorsi di annullamento sono ricevibili (quod non), annullare la sentenza impugnata per errori di diritto gravi e manifesti, nonché per motivazione carente e contraddittoria, come spiegato nell’impugnazione, e rinviare la causa al Tribunale per l’esame nel merito;

    in subordine, qualora la Corte dovesse decidere di confermare (quod non) la valutazione del Tribunale nel merito, annullare la parte della sentenza riguardante gli effetti dell’annullamento dell’articolo 60, paragrafo 7, del regolamento n. 543/2011 (1), in quanto basata su una motivazione contraddittoria che è altresì in contrasto con i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento, data la durata e il funzionamento dei programmi operativi;

    condannare le ricorrenti in primo grado alle spese di entrambi i gradi di giudizio o riservare le spese del procedimento di primo grado e del procedimento d’impugnazione qualora la causa venga rinviata al Tribunale.

    Motivi e principali argomenti

    Le ricorrenti sostengono che, nella sentenza impugnata, il Tribunale:

    ha valutato erroneamente la ricevibilità del ricorso nella causa T-454/10, nei limiti in cui fa riferimento all’allegato VIII del regolamento n. 1580/2007 (2), in particolare avendo considerato che l’allegato VIII fosse un tutt’uno con l’articolo 52, paragrafo 2 bis, secondo comma, del richiamato regolamento, e e non avendo compreso che quest’ultima disposizione non ha modificato il contenuto dell’allegato VIII, che ha sempre ammesso finanziamenti e investimenti dell’Unione nell’ambito di talune attività di trasformazione;

    ha valutato erroneamente la legittimazione delle ricorrenti in primo grado ad agire per l’annullamento ai sensi dell’articolo 263, paragrafi 4 e 6, TFUE;

    ha dichiarato erroneamente che le disposizioni controverse sono state adottate in violazione del regolamento unico OCM, presumendo a torto che tale regolamento escludesse dall’ambito dei finanziamenti europei tutte le attività effettuate dalle organizzazioni di produttori diverse dalla produzione di prodotti freschi (destinati al consumo o alla trasformazione);

    ha applicato erroneamente il principio di non discriminazione, confondendolo con il principio della concorrenza non falsata tra operatori economici eguali, trascurando il fatto che il settore agricolo è soggetto a regole proprie nell’ambito della politica agricola comune;

    per quanto riguarda gli effetti dell’annullamento, ha applicato erroneamente l’articolo 264, paragrafo 2, TFUE, tracciando una distinzione tra l’articolo 52, paragrafo 2 bis, secondo comma, del vecchio regolamento n. 1580/2007 e l’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento n. 543/2011, da un lato, e l’articolo 60, paragrafo 7, del regolamento n. 543/2001, dall’altro, e pronunciando una decisione impossibile da eseguire con riferimento all’articolo 60, paragrafo 7, del regolamento n. 543/2011.


    (1)  543/2011/UE: Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157, pag. 1).

    (2)  Regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (GU L 350, pag. 1).


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