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Asiakirja 62013CN0415

    Causa C-415/13 P: Impugnazione proposta il 22 luglio 2013 dalla Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 14 maggio 2013 , causa T-19/12, Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) — Impexmetal

    GU C 274 del 21.9.2013, s. 16—17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 274 del 21.9.2013, s. 11—12 (HR)

    21.9.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 274/16


    Impugnazione proposta il 22 luglio 2013 dalla Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 14 maggio 2013, causa T-19/12, Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) — Impexmetal

    (Causa C-415/13 P)

    2013/C 274/28

    Lingua processuale: il polacco

    Parti

    Ricorrente: Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A. (rappresentante: P. Borowski, adwokat)

    Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Impexmetal S.A.

    Conclusioni della ricorrente

    annullare la sentenza del Tribunale nella sua integralità ed accogliere integralmente il ricorso del 9 gennaio 2012 annullando la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno del 27 ottobre 2011;

    in caso di non accoglimento di tale domanda, annullare la sentenza del Tribunale nella sua integralità e rinviare la presente causa al Tribunale per un nuovo esame;

    condannare le altre parti nel procedimento di impugnazione alle spese, incluse le spese sostenute dalla ricorrente dinanzi alla prima commissione di ricorso ed alla divisione di opposizione dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno nonché nel procedimento dinanzi al Tribunale.

    Motivi e principali argomenti

    La ricorrente addebita al Tribunale la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (1) per averlo applicato in un contesto fattuale non rientrante nella fattispecie normativa prevista da tale disposizione.

    A parere della ricorrente, si è pervenuti a siffatta applicazione non corretta della menzionata disposizione in conseguenza della constatazione errata da parte del Tribunale che il marchio della ricorrente mostrasse una somiglianza col marchio dell’interveniente e perciò sussistesse un rischio di confusione per il pubblico. La ricorrente sostiene che il Tribunale non ha considerato che

    i prodotti in forma di «macchine e macchine — utensili», contrassegnati dal marchio della ricorrente nonché i prodotti in forma di «cuscinetti» contrassegnati dal marchio dell’interveniente, sono caratterizzati da una significativa differenza e di certo non sono prodotti complementari;

    il marchio della ricorrente ed il marchio dell’interveniente denotano una sostanziale differenza quanto all’aspetto visivo;

    il marchio della ricorrente contiene un elemento denominativo sotto forma del sostantivo «Kraśnik», il che esercita un’influenza sostanziale sulle differenze, tra i due marchi posti a raffronto, visivamente, foneticamente e concettualmente;

    il marchio della ricorrente ed il marchio dell’interveniente presentano differenze sostanziali quanto all’aspetto fonetico;

    il marchio della ricorrente costituisce un elemento della sua denominazione la quale è stata usata per lungo tempo prima della richiesta di marchio;

    il marchio in parola è un segno che possiede una giustificazione storica per contraddistinguere la ricorrente;

    i suddetti marchi hanno coesistito a lungo e pacificamente nel mercato comune;

    la somiglianza tra i marchi posti a raffronto non giustifica l’affermazione che essa potrebbe essere all’origine di un rischio di confusione.


    (1)  Regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (Versione codificata) (GU L 78, pag. 1).


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