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Document 62013CN0409

    Causa C-409/13: Ricorso proposto il 18 luglio 2013 — Consiglio dell’Unione europea/Commissione europea

    GU C 274 del 21.9.2013, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 274 del 21.9.2013, p. 11–11 (HR)

    21.9.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 274/15


    Ricorso proposto il 18 luglio 2013 — Consiglio dell’Unione europea/Commissione europea

    (Causa C-409/13)

    2013/C 274/27

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: G. Maganza, A. de Gregorio Merino e I. Gurov, agenti)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni del ricorrente

    annullare la decisione della Commissione dell’8 maggio 2013, con la quale quest’ultima ha deciso di ritirare la sua proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le disposizioni generali relative all’assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi,

    condannare la Commissione europea alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Il Consiglio solleva tre motivi a sostegno del suo ricorso diretto ad annullare la decisione della Commissione di ritirare una proposta di regolamento in una fase tardiva della prima lettura della procedura legislativa ordinaria.

    In primo luogo, il Consiglio sostiene che il ritiro della proposta di regolamento costituisce una violazione grave del principio di attribuzione delle competenze, enunciato nell’articolo 13, paragrafo 2, TUE, nonché del principio dell’equilibrio istituzionale. Secondo il Consiglio, nessuna disposizione dei Trattati conferisce espressamente alla Commissione una prerogativa generale per ritirare una proposta che essa ha presentato al legislatore dell’Unione. Tuttavia, sebbene il Consiglio non contesti l’esistenza di un siffatto potere di ritiro sul fondamento dell’articolo 293, paragrafo 2, TFUE, la Commissione non può esercitarlo in modo discrezionale o abusivo. Il Consiglio ritiene che il ritiro di una proposta del genere in una fase molto avanzata del processo legislativo equivarrebbe a concedere alla Commissione una forma di diritto di veto nei confronti dei co-legislatori dell’Unione. Di conseguenza, la Commissione sarebbe posta al medesimo livello di questi ultimi, il che porterebbe ad uno sviamento della procedura legislativa ordinaria prevista all’articolo 294 TFUE, oltrepasserebbe il potere di iniziativa legislativa della Commissione di cui all’articolo 293, paragrafo 2, TFUE, e priverebbe di effetto utile il diritto di modifica del Consiglio sancito all’articolo 293, paragrafo 1, TFUE. A parere del Consiglio, un simile esercizio del potere di ritiro contrasterebbe inoltre con l’articolo 10, paragrafi 1 e 2, TFUE, poiché la Commissione non sarebbe più un’istituzione con funzione esecutiva, ma parteciperebbe al processo legislativo allo stesso livello delle istituzioni aventi legittimazione democratica.

    In secondo luogo, il ritiro della proposta di regolamento costituirebbe altresì una violazione del principio di cooperazione leale di cui all’articolo 13, paragrafo 2, TUE. Da un lato, il Consiglio sostiene che il ritiro della proposta di regolamento è stato effettuato assai tardivamente. In esito a numerose riunioni tripartite avvenute durante la fase di prima lettura («consultazioni a tre»), la Commissione ha peraltro ritirato la sua proposta di regolamento il giorno in cui il Parlamento e il Consiglio dovevano siglare il compromesso che avevano raggiunto. Dall’altro, il Consiglio contesta alla Commissione di non aver esaurito tutte le opzioni procedurali esistenti nell’ambito del regolamento interno del Consiglio prima di aver proceduto al ritiro.

    Infine, il Consiglio sostiene che l’atto di ritiro impugnato non ha rispettato il requisito di motivazione degli atti previsto, peraltro, dall’articolo 296, secondo comma, TFUE. Il Consiglio contesta alla Commissione di non aver corredato la propria decisione di ritiro di alcuna spiegazione e di non aver proceduto ad alcuna pubblicazione della medesima.


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