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Document 62013CN0396
Case C-396/13: Request for a preliminary ruling from the Satakunnan käräjäoikeus (Finland) lodged on 12 July 2013 — Sähköalojen ammattiliitto ry v Elektrobudowa Spółka Akcyjna
Causa C-396/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Satakunta käräjäoikeus (Finlandia) il 12 luglio 2013 — Sähköalojen ammattiliitto ry/Elektrobudowa Spółka Akcyjna
Causa C-396/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Satakunta käräjäoikeus (Finlandia) il 12 luglio 2013 — Sähköalojen ammattiliitto ry/Elektrobudowa Spółka Akcyjna
GU C 260 del 7.9.2013, p. 28–29
(HR)
GU C 260 del 7.9.2013, p. 37–38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 260/37 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Satakunta käräjäoikeus (Finlandia) il 12 luglio 2013 — Sähköalojen ammattiliitto ry/Elektrobudowa Spółka Akcyjna
(Causa C-396/13)
2013/C 260/67
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Satakunta käräjäoikeus
Parti
Ricorrente: Sähköalojen ammattiliitto ry
Convenuta: Elektrobudowa Spółka Akcyjna
Questioni pregiudiziali
1) |
Se un sindacato agente nell’interesse di lavoratori possa far valere direttamente l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea quale fonte immediata di diritti avverso un prestatore di servizi di un altro Stato membro in una situazione in cui la norma che si pretende contraria all’articolo 47 (l’articolo 84 del Codice del lavoro polacco) è una norma meramente nazionale. |
2) |
Se derivi dal diritto dell’Unione — in particolare dal principio della tutela giurisdizionale effettiva risultante dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione e dagli articoli 5, secondo comma, e 6 della direttiva 96/71/CE (1), come interpretato in collegamento con la libertà di associazione sindacale, garantita dall’articolo 12 della Carta — nell’ambito del procedimento relativo a crediti esigibili nello Stato di esecuzione della prestazione lavorativa di cui alla menzionata direttiva, che il giudice nazionale debba astenersi dall’applicare una norma del diritto del lavoro dello Sato di origine dei lavoratori la quale osta alla cessione di un credito retributivo a fini di riscossione ad un’organizzazione sindacale dello Stato di esecuzione della prestazione lavorativa, allorché la corrispondente norma di quest’ultimo Stato permetta il trasferimento del credito retributivo dovuto, e quindi della posizione processuale del ricorrente, a fini di riscossione ad un’organizzazione sindacale della quale sono membri tutti i lavoratori i quali hanno ceduto il loro credito a fini di riscossione. |
3) |
Se le clausole del protocollo n. 30 annesso al Trattato di Lisbona debbano essere interpretate nel senso che anche il giudice nazionale situato altrove che in Polonia o nel Regno Unito debba prenderle in considerazione in un caso in cui la controversia in questione è segnatamente relativa alla Polonia, ed in particolare quando la legge applicabile ai contratti di lavoro è la legge polacca. In altre parole, se il protocollo polacco-britannico impedisca al giudice finlandese di stabilire che le leggi, disposizioni o regolamenti amministrativi, pratiche o misure polacchi sono in contrasto con i diritti fondamentali, le libertà ed i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
4) |
Se l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento Roma I vada interpretato tenendo conto dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, nel senso che la prima disposizione menzionata vieta l’applicazione della legislazione nazionale di uno Sato membro la quale contiene il divieto di cedere crediti e diritti derivanti da un contratto di lavoro. |
5) |
Se l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento Roma I debba interpretarsi nel senso che la legge applicabile alla cessione dei crediti derivanti da un contratto di lavoro è la legge applicabile a norma del regolamento Roma I al contratto di lavoro in questione, a prescindere dal fatto che sul contenuto dei singoli diritti influiscano anche disposizioni di un’altra legge. |
6) |
Se l’articolo 3 della direttiva 96/71, letto alla luce degli articoli 56 e 57 TFUE, vada interpretato nel senso che la nozione di tariffe minime salariali copre il salario minimo di base a seconda dell’inquadramento in gruppi salariali, il salario a cottimo garantito, la gratifica per ferie, l’indennità giornaliera fissa e l’indennità per il tragitto quotidiano al luogo di lavoro, corrispondentemente alla definizione di tali condizioni di lavoro nell’ambito di un contratto collettivo di lavoro dichiarato di applicazione generale rientrante nell’allegato alla direttiva.
|
(1) Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (GU L 18, pag. 1).