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Document 62013CN0396

    Causa C-396/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Satakunta käräjäoikeus (Finlandia) il 12 luglio 2013 — Sähköalojen ammattiliitto ry/Elektrobudowa Spółka Akcyjna

    GU C 260 del 7.9.2013, p. 28–29 (HR)
    GU C 260 del 7.9.2013, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.9.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 260/37


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Satakunta käräjäoikeus (Finlandia) il 12 luglio 2013 — Sähköalojen ammattiliitto ry/Elektrobudowa Spółka Akcyjna

    (Causa C-396/13)

    2013/C 260/67

    Lingua processuale: il finlandese

    Giudice del rinvio

    Satakunta käräjäoikeus

    Parti

    Ricorrente: Sähköalojen ammattiliitto ry

    Convenuta: Elektrobudowa Spółka Akcyjna

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se un sindacato agente nell’interesse di lavoratori possa far valere direttamente l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea quale fonte immediata di diritti avverso un prestatore di servizi di un altro Stato membro in una situazione in cui la norma che si pretende contraria all’articolo 47 (l’articolo 84 del Codice del lavoro polacco) è una norma meramente nazionale.

    2)

    Se derivi dal diritto dell’Unione — in particolare dal principio della tutela giurisdizionale effettiva risultante dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione e dagli articoli 5, secondo comma, e 6 della direttiva 96/71/CE (1), come interpretato in collegamento con la libertà di associazione sindacale, garantita dall’articolo 12 della Carta — nell’ambito del procedimento relativo a crediti esigibili nello Stato di esecuzione della prestazione lavorativa di cui alla menzionata direttiva, che il giudice nazionale debba astenersi dall’applicare una norma del diritto del lavoro dello Sato di origine dei lavoratori la quale osta alla cessione di un credito retributivo a fini di riscossione ad un’organizzazione sindacale dello Stato di esecuzione della prestazione lavorativa, allorché la corrispondente norma di quest’ultimo Stato permetta il trasferimento del credito retributivo dovuto, e quindi della posizione processuale del ricorrente, a fini di riscossione ad un’organizzazione sindacale della quale sono membri tutti i lavoratori i quali hanno ceduto il loro credito a fini di riscossione.

    3)

    Se le clausole del protocollo n. 30 annesso al Trattato di Lisbona debbano essere interpretate nel senso che anche il giudice nazionale situato altrove che in Polonia o nel Regno Unito debba prenderle in considerazione in un caso in cui la controversia in questione è segnatamente relativa alla Polonia, ed in particolare quando la legge applicabile ai contratti di lavoro è la legge polacca. In altre parole, se il protocollo polacco-britannico impedisca al giudice finlandese di stabilire che le leggi, disposizioni o regolamenti amministrativi, pratiche o misure polacchi sono in contrasto con i diritti fondamentali, le libertà ed i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    4)

    Se l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento Roma I vada interpretato tenendo conto dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, nel senso che la prima disposizione menzionata vieta l’applicazione della legislazione nazionale di uno Sato membro la quale contiene il divieto di cedere crediti e diritti derivanti da un contratto di lavoro.

    5)

    Se l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento Roma I debba interpretarsi nel senso che la legge applicabile alla cessione dei crediti derivanti da un contratto di lavoro è la legge applicabile a norma del regolamento Roma I al contratto di lavoro in questione, a prescindere dal fatto che sul contenuto dei singoli diritti influiscano anche disposizioni di un’altra legge.

    6)

    Se l’articolo 3 della direttiva 96/71, letto alla luce degli articoli 56 e 57 TFUE, vada interpretato nel senso che la nozione di tariffe minime salariali copre il salario minimo di base a seconda dell’inquadramento in gruppi salariali, il salario a cottimo garantito, la gratifica per ferie, l’indennità giornaliera fissa e l’indennità per il tragitto quotidiano al luogo di lavoro, corrispondentemente alla definizione di tali condizioni di lavoro nell’ambito di un contratto collettivo di lavoro dichiarato di applicazione generale rientrante nell’allegato alla direttiva.

    6.1)

    Se [gli articoli] 56[ e 57] TFUE e/o l’articolo 3 della direttiva 96/71/CE debbano essere interpretati nel senso che ostano a che gli Stati membri, intendendo con ciò il cosiddetto Stato ospitante, impongano attraverso la loro legislazione nazionale (contratto collettivo di applicazione generale) a prestatori di servizi di altri Sati membri l’obbligo di pagare l’indennità per il tragitto quotidiano al luogo di lavoro e l’indennità giornaliera ai lavoratori distaccati sul loro territorio, tenendo conto del fatto che, a norma della citata legislazione nazionale, qualunque lavoratore distaccato viene considerato per tutta la durata del distacco in trasferta di lavoro, il che conferisce loro il diritto alle indennità per il tragitto nonché alle indennità giornaliere.

    6.2)

    Se gli articoli 56 e 57 TFUE e/o l’articolo 3 della direttiva 96/71/CE vadano interpretati nel senso che essi non permettono ad un giudice nazionale di rifiutare di riconoscere la ripartizione in classi di salario, concepita ed applicata da una società di un altro Stato membro, nel suo Stato di origine, qualora la stessa sia effettuata.

    6.3)

    Se gli articoli 56 e 57 TFUE e/o l’articolo 3 della direttiva 96/71/CE debbano interpretarsi nel senso che essi permettono al datore di lavoro di un altro Stato membro di fissare validamente ed in maniera vincolante per il giudice dello Stato di esecuzione della prestazione lavorativa l’inquadramento dei lavoratori in gruppi salariali in una situazione in cui, nel contratto collettivo di lavoro di applicazione generale di quest’ultimo Stato, si esige di porre in essere un inquadramento in gruppi salariali, diverso quanto al risultato finale, oppure se lo Stato membro ospitante, nel quale sono distaccati i lavoratori di un prestatore di servizi di un altro Stato membro, possa imporre al prestatore di servizi di rispettare le disposizioni relative ai criteri di inquadramento dei lavoratori in categorie salariali.

    6.4)

    Se, nell’interpretare l’articolo 3 della direttiva 96/71/CE, letto alla luce degli articoli 56 e 57 TFUE, occorra considerare il rimborso dell’alloggio imposto al datore di lavoro dal contratto collettivo di lavoro menzionato nella questione 6 ed i buoni per il vitto accordati conformemente al contratto di lavoro del prestatore di servizi di un altro Stato membro come rimborsi delle spese causate dal distacco oppure come parte della nozione di tariffe minime salariali di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva.

    6.5)

    Se l’articolo 3 della direttiva 96/71/CE, in combinato disposto con gli articoli 56 e 57 TFUE, possa essere interpretato nel senso che un contratto collettivo di lavoro di applicazione generale debba considerarsi giustificato da esigenze di ordine pubblico nell’interpretare la questione del salario a cottimo, dell’indennità per il tragitto al luogo di lavoro e delle indennità giornaliere.


    (1)  Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (GU L 18, pag. 1).


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