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Document 62013CN0391
Case C-391/13 P: Appeal brought on 8 July 2013 by the Hellenic Republic against the judgment of the General Court delivered on 17 May 2013 in Case T-294/11 Greece v Commission
Causa C-391/13P: Impugnazione proposta l’ 8 luglio 2013 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 17 maggio 2013 , causa T-294/11, Repubblica ellenica/Commissione europea
Causa C-391/13P: Impugnazione proposta l’ 8 luglio 2013 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 17 maggio 2013 , causa T-294/11, Repubblica ellenica/Commissione europea
GU C 260 del 7.9.2013, p. 35–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 260 del 7.9.2013, p. 26–27
(HR)
7.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 260/35 |
Impugnazione proposta l’8 luglio 2013 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 17 maggio 2013, causa T-294/11, Repubblica ellenica/Commissione europea
(Causa C-391/13P)
2013/C 260/64
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentante: I. Chalkias, agente)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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Accogliere il ricorso. |
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Annullare la sentenza impugnata del Tribunale dell’Unione europea per i motivi qui di seguito dettagliatamente esposti. |
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Condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
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Con il primo motivo di impugnazione relativo al settore oleario, la Repubblica ellenica afferma che la sentenza impugnata sarebbe errata in diritto per aver effettuato una scorretta interpretazione e applicazione degli orientamenti contenuti, rispettivamente, nei documenti AGRI/VI/5330/1997, AGRI/17993/2000 e AGRI/61495/2002, dato che l’evidente miglioramento del sistema di controlli nel settore oleario per il periodo 2004-2005 rispetto al periodo 2003-2004 è stato qualificato come recidiva, inadempimento continuato e marcato deterioramento che giustificherebbe l’aumento della correzione per il periodo 2004/2005, mentre chiaramente non sussisterebbero motivi per incrementare la correzione dal 10 %, applicata per il periodo 2003/2004, al 15 % per il periodo 2004/2005 per recidiva, dato che si sarebbero avuti rilevanti miglioramenti (ulteriore aggiornamento del SIG-oleario, miglioramento dei controlli in loco e dei controlli incrociati per l’accertamento delle irregolarità e l’applicazione di sanzioni) che avrebbero rafforzato il sistema di controlli. |
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Con il secondo motivo di impugnazione relativo al settore dei seminativi si lamenta che:
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