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Document 62013CN0351

Causa C-351/13: Ricorso proposto il 25 giugno 2013 — Commissione europea/Repubblica ellenica

GU C 260 del 7.9.2013, p. 27–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 260 del 7.9.2013, p. 20–20 (HR)

7.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 260/27


Ricorso proposto il 25 giugno 2013 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-351/13)

2013/C 260/48

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Markoulli e B. Schima)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo garantito che dal 1o gennaio 2012 le galline ovaiole non siano più allevate in gabbie non modificate, ha violato gli obblighi che le incombono ai sensi dell’articolo 3 e dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/74/CE del Consiglio del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole (1).

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Dal 1o gennaio 2012, l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/74/CE proibisce l’allevamento di galline ovaiole in gabbie non modificate. Inoltre, l’articolo 3 della direttiva 1999/74/CE prevede che gli Stati membri hanno l’obbligo di provvedere affinché i proprietari o detentori di galline ovaiole applichino alle galline ovaiole solo i sistemi di allevamento autorizzati dalla direttiva.

La Commissione ha attirato l’attenzione degli Stati membri sugli obblighi loro incombenti di adeguarsi alle disposizioni succitate della direttiva entro il 2011. Dagli elementi forniti dalla Repubblica ellenica risulta che un numero rilevante di proprietari e detentori di allevamenti con galline ovaiole non avrebbero potuto adeguarsi agli obblighi loro derivanti dalla direttiva 1999/74/CE entro il termine di recepimento previsto dalla direttiva.

Dagli elementi forniti dalla Repubblica ellenica nel corso del procedimento precontenzioso, nonché da aggiornamenti più recenti di tali elementi, risulta che la Repubblica ellenica non ha ancora provveduto ad adeguarsi agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 3 e dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/74/CE.


(1)  GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53-57.


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