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Document 62013CN0351
Case C-351/13: Action brought on 25 June 2013 — European Commission v Hellenic Republic
Causa C-351/13: Ricorso proposto il 25 giugno 2013 — Commissione europea/Repubblica ellenica
Causa C-351/13: Ricorso proposto il 25 giugno 2013 — Commissione europea/Repubblica ellenica
GU C 260 del 7.9.2013, p. 27–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 260 del 7.9.2013, p. 20–20
(HR)
7.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 260/27 |
Ricorso proposto il 25 giugno 2013 — Commissione europea/Repubblica ellenica
(Causa C-351/13)
2013/C 260/48
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Markoulli e B. Schima)
Convenuta: Repubblica ellenica
Conclusioni della ricorrente
— |
Dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo garantito che dal 1o gennaio 2012 le galline ovaiole non siano più allevate in gabbie non modificate, ha violato gli obblighi che le incombono ai sensi dell’articolo 3 e dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/74/CE del Consiglio del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole (1). |
— |
condannare la Repubblica ellenica alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Dal 1o gennaio 2012, l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/74/CE proibisce l’allevamento di galline ovaiole in gabbie non modificate. Inoltre, l’articolo 3 della direttiva 1999/74/CE prevede che gli Stati membri hanno l’obbligo di provvedere affinché i proprietari o detentori di galline ovaiole applichino alle galline ovaiole solo i sistemi di allevamento autorizzati dalla direttiva.
La Commissione ha attirato l’attenzione degli Stati membri sugli obblighi loro incombenti di adeguarsi alle disposizioni succitate della direttiva entro il 2011. Dagli elementi forniti dalla Repubblica ellenica risulta che un numero rilevante di proprietari e detentori di allevamenti con galline ovaiole non avrebbero potuto adeguarsi agli obblighi loro derivanti dalla direttiva 1999/74/CE entro il termine di recepimento previsto dalla direttiva.
Dagli elementi forniti dalla Repubblica ellenica nel corso del procedimento precontenzioso, nonché da aggiornamenti più recenti di tali elementi, risulta che la Repubblica ellenica non ha ancora provveduto ad adeguarsi agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 3 e dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/74/CE.
(1) GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53-57.