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Document 62013CN0347
Case C-347/13: Request for a preliminary ruling from the Amtsgericht Rüsselsheim (Germany) lodged on 25 June 2013 — Erich Pickert v Condor Flugdienst GmbH
Causa C-347/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgerichts Rüsselsheim (Germania) il 25 giugno 2013 — Erich Pickert/Condor Flugdienst GmbH
Causa C-347/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgerichts Rüsselsheim (Germania) il 25 giugno 2013 — Erich Pickert/Condor Flugdienst GmbH
GU C 274 del 21.9.2013, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 274 del 21.9.2013, p. 2–2
(HR)
21.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 274/3 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgerichts Rüsselsheim (Germania) il 25 giugno 2013 — Erich Pickert/Condor Flugdienst GmbH
(Causa C-347/13)
2013/C 274/06
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Rüsselsheim
Parti
Ricorrente: Erich Pickert
Convenuto: Condor Flugdienst GmbH
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la circostanza eccezionale di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (1) debba riguardare in modo diretto e immediato il volo prenotato. |
2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione: Quanti voli precedentemente effettuati con l’aeromobile impiegato per il volo in programma siano rilevanti ai fini della valutazione dell’esistenza di una circostanza eccezionale; se, per valutare l’esistenza di circostanze eccezionali riguardanti voli precedentemente effettuati, possa risalirsi nel tempo soltanto fino ad un certo limite; e, in caso affermativo, come debba essere calcolato tale limite temporale. |
3) |
Nell’ipotesi in cui anche circostanze eccezionali sorte nell’ambito di voli precedentemente effettuati presentino rilevanza ai fini di un volo successivo, se le misure ragionevolmente esigibili che il vettore aereo operativo è tenuto ad adottare ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento debbano mirare soltanto ad impedire il verificarsi della circostanza eccezionale oppure anche ad evitare un maggior ritardo. |
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).