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Document 62013CN0347

Causa C-347/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgerichts Rüsselsheim (Germania) il 25 giugno 2013 — Erich Pickert/Condor Flugdienst GmbH

GU C 274 del 21.9.2013, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 274 del 21.9.2013, p. 2–2 (HR)

21.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgerichts Rüsselsheim (Germania) il 25 giugno 2013 — Erich Pickert/Condor Flugdienst GmbH

(Causa C-347/13)

2013/C 274/06

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Rüsselsheim

Parti

Ricorrente: Erich Pickert

Convenuto: Condor Flugdienst GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se la circostanza eccezionale di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (1) debba riguardare in modo diretto e immediato il volo prenotato.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione:

Quanti voli precedentemente effettuati con l’aeromobile impiegato per il volo in programma siano rilevanti ai fini della valutazione dell’esistenza di una circostanza eccezionale; se, per valutare l’esistenza di circostanze eccezionali riguardanti voli precedentemente effettuati, possa risalirsi nel tempo soltanto fino ad un certo limite; e, in caso affermativo, come debba essere calcolato tale limite temporale.

3)

Nell’ipotesi in cui anche circostanze eccezionali sorte nell’ambito di voli precedentemente effettuati presentino rilevanza ai fini di un volo successivo, se le misure ragionevolmente esigibili che il vettore aereo operativo è tenuto ad adottare ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento debbano mirare soltanto ad impedire il verificarsi della circostanza eccezionale oppure anche ad evitare un maggior ritardo.


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).


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