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Document 62013CN0336
Case C-336/13 P: Appeal brought on 19 June 2013 by the European Commission against the judgment delivered on 10 April 2013 in Case T-671/11 IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH v European Commission
Causa C-336/13 P: Impugnazione proposta il 19 giugno 2013 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 10 aprile 2013 , causa T-671/11, IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH/Commissione europea
Causa C-336/13 P: Impugnazione proposta il 19 giugno 2013 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 10 aprile 2013 , causa T-671/11, IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH/Commissione europea
GU C 260 del 7.9.2013, p. 25–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 260 del 7.9.2013, p. 20–20
(HR)
7.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 260/25 |
Impugnazione proposta il 19 giugno 2013 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 10 aprile 2013, causa T-671/11, IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH/Commissione europea
(Causa C-336/13 P)
2013/C 260/43
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Dintilhac, G. Wilms, G. Zavvos, agenti)
Altra parte nel procedimento: IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 10 aprile 2013, causa T-671/11; |
— |
respingere il ricorso della IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH del 22 dicembre 2011 contro la Commissione; |
— |
condannare la IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH alle spese di entrambi i procedimenti. |
Motivi e principali argomenti
La sentenza impugnata è inficiata da vizi di diritto per vari motivi:
a) |
Ignora la giurisprudenza della Corte di giustizia, in base alla quale gli interessi compensatori sono diretti a compensare l’inflazione. |
b) |
Non distingue, in contrasto con la giurisprudenza della Corte, tra interessi compensatori e interessi di mora e fissa l’importo di entrambi i tipi di interesse sulla base del tipo principale di rifinanziamento della banca centrale europea BCE) maggiorato di due punti percentuali. |
c) |
Contiene un errore di calcolo nel capitalizzare gli interessi compensatori e calcola gli interessi di mora a decorrere dal 15 aprile 2011. |
d) |
Interpreta erroneamente la decisione impugnata e la propria sentenza nella causa T-297/05 (1) e snatura i fatti. |
e) |
Non è sufficientemente motivata: essa non indica i motivi riguardo all’importo risultante dal calcolo degli interessi né l’inizio del calcolo degli interessi di mora, e la motivazione è in sé contraddittoria. |
f) |
Viola i principi del diritto dell’Unione in materia di arricchimento senza causa. |
(1) Sentenza del Tribunale del 15 aprile 2011, Racc. II — 1859.