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Document 62013CN0336

Causa C-336/13 P: Impugnazione proposta il 19 giugno 2013 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 10 aprile 2013 , causa T-671/11, IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH/Commissione europea

GU C 260 del 7.9.2013, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 260 del 7.9.2013, p. 20–20 (HR)

7.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 260/25


Impugnazione proposta il 19 giugno 2013 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 10 aprile 2013, causa T-671/11, IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH/Commissione europea

(Causa C-336/13 P)

2013/C 260/43

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Dintilhac, G. Wilms, G. Zavvos, agenti)

Altra parte nel procedimento: IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 10 aprile 2013, causa T-671/11;

respingere il ricorso della IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH del 22 dicembre 2011 contro la Commissione;

condannare la IPK International — World Tourism Marketing Consultants GmbH alle spese di entrambi i procedimenti.

Motivi e principali argomenti

La sentenza impugnata è inficiata da vizi di diritto per vari motivi:

a)

Ignora la giurisprudenza della Corte di giustizia, in base alla quale gli interessi compensatori sono diretti a compensare l’inflazione.

b)

Non distingue, in contrasto con la giurisprudenza della Corte, tra interessi compensatori e interessi di mora e fissa l’importo di entrambi i tipi di interesse sulla base del tipo principale di rifinanziamento della banca centrale europea BCE) maggiorato di due punti percentuali.

c)

Contiene un errore di calcolo nel capitalizzare gli interessi compensatori e calcola gli interessi di mora a decorrere dal 15 aprile 2011.

d)

Interpreta erroneamente la decisione impugnata e la propria sentenza nella causa T-297/05 (1) e snatura i fatti.

e)

Non è sufficientemente motivata: essa non indica i motivi riguardo all’importo risultante dal calcolo degli interessi né l’inizio del calcolo degli interessi di mora, e la motivazione è in sé contraddittoria.

f)

Viola i principi del diritto dell’Unione in materia di arricchimento senza causa.


(1)  Sentenza del Tribunale del 15 aprile 2011, Racc. II — 1859.


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