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Document 62013CN0332
Case C-332/13: Request for a preliminary ruling from the Kúria (Hungary) lodged on 19 June 2013 — Ferenc Weigl v Nemzeti Innovációs Hivatal
Causa C-332/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 19 giugno 2013 — Weigl Ferenc/Nemzeti Innovációs Hivatal
Causa C-332/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 19 giugno 2013 — Weigl Ferenc/Nemzeti Innovációs Hivatal
GU C 274 del 21.9.2013, p. 3–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 274 del 21.9.2013, p. 2–2
(HR)
21.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 274/3 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 19 giugno 2013 — Weigl Ferenc/Nemzeti Innovációs Hivatal
(Causa C-332/13)
2013/C 274/05
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Kúria
Parti
Ricorrente: Weigl Ferenc
Convenuto: Nemzeti Innovációs Hivatal
Questioni pregiudiziali
1) |
Se si debba considerare applicabile la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea al rapporto giuridico dei funzionari del Governo e dei funzionari pubblici. |
2) |
Se l’articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che la disposizione in esso contenuta, relativa alla tutela in caso di licenziamento ingiustificato, sia da applicare indipendentemente dalla circostanza che lo Stato membro non ritenga vincolante nei suoi confronti l’articolo 24 della Carta sociale europea riveduta. |
3) |
In caso di risposta affermativa, se l’articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che corrisponde al concetto di «licenziamento ingiustificato» una disposizione nazionale in conformità della quale, nel caso di licenziamento di un funzionario del Governo, non è necessario comunicare a quest’ultimo i motivi di tale licenziamento. |
4) |
Se la formulazione «conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali», di cui all’articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretata nel senso che lo Stato membro può fissare per via normativa una categoria speciale di persone alle quali non è obbligatorio applicare l’articolo 30 della Carta in caso di cessazione del rapporto giuridico [di lavoro]. |
5) |
In funzione delle risposte alle questioni da 2 a 4, se l’articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, per quanto riguarda i funzionari del Governo, debba essere interpretato nel senso che i giudici nazionali sono tenuti a disapplicare le norme nazionali contrarie all’articolo 30 della Carta stessa. |