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Document 62013CN0273

    Causa C-273/13 P: Impugnazione proposta il 17 maggio 2013 dalla Repubblica di Polonia avverso la sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2013 , nella causa T-241/10, Repubblica di Polonia/Commissione

    GU C 215 del 27.7.2013, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 215 del 27.7.2013, p. 6–6 (HR)

    27.7.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 215/8


    Impugnazione proposta il 17 maggio 2013 dalla Repubblica di Polonia avverso la sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2013, nella causa T-241/10, Repubblica di Polonia/Commissione

    (Causa C-273/13 P)

    2013/C 215/11

    Lingua processuale: il polacco

    Parti

    Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, agente)

    Altra parte nel procedimento: Commissione europea

    Conclusioni della ricorrente

    annullare nella sua integralità la sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2013 nella causa T-241/10, Repubblica di Polonia/Commissione europea;

    annullare la decisione della Commissione 11 marzo 2010, 2010/152/UE [notificata con il numero C(2010) 1317] che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 63, del 12 marzo 2010, pag. 7), nella parte in cui esclude dal finanziamento comunitario un importo di PLN 279 794 442,15 e EUR 25 583 996,81, sostenuto dall’organismo pagatore riconosciuto dalla Repubblica di Polonia;

    condannare la Commissione europea alle spese del procedimento in ambedue le istanze.

    Motivi e principali argomenti

    La Repubblica di Polonia solleva i seguenti addebiti contro la sentenza impugnata:

    1)

    Addebito di un’interpretazione errata dell’articolo 20 del regolamento (UE) n. 1782/2003 consistente nella considerazione da parte del Tribunale che tale disposizione esige l’istituzione di un sistema LPIS-GIS [Sistema di identificazione delle parcelle agricole tramite un sistema informatizzato d’informazione geografica] integralmente vettorializzato o un sistema equivalente, mentre l’adempimento dei criteri del sistema previsti nella disposizione in parola non richiede la completa vettorializzazione.

    2)

    Addebito di un’interpretazione errata dell’articolo 53 del regolamento (UE) n. 796/2004 consistente nella considerazione da parte del Tribunale che la sanzione per la non conformità intenzionale deve essere irrogata anche nei casi in cu l’azione intenzionale del beneficiario non sia stata accertata in maniera definitiva.

    3)

    Addebito di insufficiente motivazione della decisione impugnata. Ad avviso della Repubblica di Polonia, il Tribunale non ha chiarito quali, tra i requisiti sostanziali e formali risultanti dall’articolo 20 del regolamento (UE) n. 1782/2003, siano stati sostanzialmente violati. Il Tribunale non ha neppure motivato in qual modo la possibilità di accertare l’intenzionalità dell’azione per via di procedimento giudiziario conduca ad un’incompatibilità del sistema di pagamento, attuato dalle autorità polacche, con gli obiettivi della politica agricola comune. Inoltre, a giudizio della Repubblica di Polonia, il Tribunale non ha chiarito in che cosa consistesse l’incoerenza dei calcoli, ad opera delle autorità polacche, del rischio effettivo per il fondo.

    4)

    Addebito di violazione del principio del contraddittorio e del diritto ad un equo processo per aver posto in non cale le prove addotte dalla Repubblica di Polonia nonché per essere andato oltre l’oggetto della controversia. Infatti il Tribunale ha omesso di esaminare le suddette prove e le dichiarazioni presentate dalla Repubblica di Polonia in rapporto al sistema di idoneità dei terreni al pagamento degli aiuti, nonché di chiarire i criteri di misura per il controllo nel voivodato di Oppel (województwie opolskim). Inoltre il Tribunale ha allargato il suo esame oltre quanto era oggetto delle censure della Commissione nonché costituiva il fondamento per l’adozione, da parte di quest’ultima, della decisione impugnata.


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