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Document 62013CN0262
Case C-262/13: Request for a preliminary ruling from the Amtsgericht Rüsselsheim (Germany) lodged on 14 May 2013 — Ekkehard Aleweld v Condor Flugdienst GmbH
Causa C-262/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Rüsselsheim (Germania) il 14 maggio 2013 — Ekkehard Aleweld/Condor Flugdienst GmbH
Causa C-262/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Rüsselsheim (Germania) il 14 maggio 2013 — Ekkehard Aleweld/Condor Flugdienst GmbH
GU C 215 del 27.7.2013, p. 7–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 215 del 27.7.2013, p. 5–5
(HR)
27.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 215/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Rüsselsheim (Germania) il 14 maggio 2013 — Ekkehard Aleweld/Condor Flugdienst GmbH
(Causa C-262/13)
2013/C 215/09
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Rüsselsheim
Parti
Ricorrente: Ekkehard Aleweld
Convenuta: Condor Flugdienst GmbH
Questioni pregiudiziali
1) |
Se sussista il diritto a compensazione pecuniaria ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (1) anche qualora la partenza del volo prenotato sia ritardata di più di 3 ore e il passeggero modifichi la propria prenotazione con un’altra compagnia aerea e, pertanto, il ritardo all’arrivo del volo originario sia ridotto considerevolmente, giungendo comunque sia il volo originario che quello sostitutivo alla destinazione originaria con un ritardo ben superiore a 3 ore. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla questione sub 1), se al riguardo sia determinante che il termine di 5 ore di cui all’articolo 6, paragrafo 1, punto iii), sia decorso o meno ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo1, del regolamento. |
3) |
Se abbia un’incidenza il fatto che la modifica della prenotazione sia stata effettuata autonomamente dal passeggero o con l’aiuto della convenuta. |
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).