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Document 62013CN0229

Causa C-229/13 P: Impugnazione proposta il 29 aprile 2013 da GE.AL.VE. Srl l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 20 febbraio 2013 , cause riunite da T-278/00 a T-280/00, da T-282/00 a T-286/00 e da T-288/00 a T-295/00, Albergo Quattro Fontane e a./Commissione

GU C 207 del 20.7.2013, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 207 del 20.7.2013, p. 5–5 (HR)

20.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 207/15


Impugnazione proposta il 29 aprile 2013 da GE.AL.VE. Srl l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 20 febbraio 2013, cause riunite da T-278/00 a T-280/00, da T-282/00 a T-286/00 e da T-288/00 a T-295/00, Albergo Quattro Fontane e a./Commissione

(Causa C-229/13 P)

2013/C 207/27

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: GE.AL.VE. Srl (rappresentanti: A. Bianchini e F. Busetto, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Comitato «Venezia vuole vivere»

Conclusioni

Annullare l’ordinanza del Tribunale impugnata

Accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado e, conseguentemente,

annullare, per quanto di ragione e nei limiti dell’interesse dei ricorrenti, la decisione della Commissione europea n. 2000/394/CE, del 25 novembre 1999, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste nelle leggi n. 30/97 e n. 206/1995 recanti sgravi degli oneri sociali;

in via subordinata, annullare la stessa predetta decisione nella parte in cui impone l’obbligo di recupero degli sgravi concessi ed in cui impone di maggiorare l’importo dei pretesi sgravi da recuperare con quello degli interessi nei periodi considerati dalla sentenza;

condannare la Commissione convenuta al pagamento delle spese di procedura relative ad entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione vengono dedotti nove motivi:

 

Primo motivo: erroneità dell’ordinanza per non avere considerato che le misure in questione non conferivano ai relativi beneficiari alcun vantaggio in considerazione del loro carattere indennitario.

 

Secondo motivo: erroneità dell’ordinanza per non avere escluso o comunque valutato l’idoneità delle misure in questione ad incidere sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari.

 

Terzo motivo: erroneità dell’ordinanza per avere negato l’applicabilità delle deroghe di cui all’articolo 87, par. 2, lett. b), CE (ora articolo 107, par. 2, lett. b), TFUE) ed all’articolo 87, par. 3, lett. b), CE (ora articolo 107, par. 3, lett. b), CE).

 

Quarto motivo: erroneità dell’ordinanza per avere negato l’applicabilità della deroga di cui all’articolo 87, par. 3, lett. c), CE (ora articolo 107, par. 3, lett. c), TFUE).

 

Quinto motivo: erroneità dell’ordinanza per avere negato l’applicabilità delle deroghe di cui all’articolo 87, par. 3), lett. d) ed e) (ora articolo 107, par. 3, lett. d) ed e), TFUE).

 

Sesto motivo: erroneità dell’ordinanza per avere negato l’applicabilità della deroga di cui all’articolo 86, paragrafo 2, CE (ora articolo 106, par. 2, TFUE).

 

Settimo motivo: erroneità dell’ordinanza per avere escluso l’esistenza dell’aiuto con conseguente violazione dell’articolo 88, par. 3, CE (ora articolo 108, par. 3, TFUE) e dell’articolo 15 del regolamento n. 659/1999 (1).

 

Ottavo motivo: erroneità dell’ordinanza per avere escluso l’applicabilità dell’articolo 14, par. 1, del regolamento n. 659/1999, relativamente all’ordine di recupero.

 

Nono motivo: erroneità dell’ordinanza per avere escluso l’applicabilità dell’articolo 14, par. 1, del regolamento n. 659/1999 in relazione all’applicazione di interessi.


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE; GU L 83, pag. 1.


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