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Document 62013CN0090
Case C-90/13 P: Appeal brought on 22 February 2013 by 1. garantovaná a.s. against the judgment of the General Court (Third Chamber) delivered on 12 December 2012 in Case T-392/09: 1. garantovaná a.s. v European Commission
Causa C-90/13 P: Impugnazione proposta il 22 febbraio 2013 dalla 1. garantovaná a.s. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) emessa il 12 dicembre 2012 , causa T-392/09, 1. garantovaná a.s./Commissione europea
Causa C-90/13 P: Impugnazione proposta il 22 febbraio 2013 dalla 1. garantovaná a.s. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) emessa il 12 dicembre 2012 , causa T-392/09, 1. garantovaná a.s./Commissione europea
GU C 114 del 20.4.2013, p. 28–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 114/28 |
Impugnazione proposta il 22 febbraio 2013 dalla 1. garantovaná a.s. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) emessa il 12 dicembre 2012, causa T-392/09, 1. garantovaná a.s./Commissione europea
(Causa C-90/13 P)
2013/C 114/43
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: 1. garantovaná a.s. (rappresentanti: B. Hartnett, Barrister, O. Geiss, avvocato, P. Lasok QC, J. Holmes, Barrister)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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annullare la decisione del Tribunale del 12 dicembre 2012, causa T-392/09, nella parte riguardante il secondo motivo da essa dedotto nel ricorso dinanzi al Tribunale; |
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accogliere tale motivo in quanto fondato; |
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ridurre il livello dell’ammenda a EUR 2.1 milioni, che rappresenta il 10 % del fatturato della ricorrente nel 2008, come indicato al paragrafo 84 della sentenza impugnata; e |
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condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente afferma che il Tribunale ha errato nel respingere il suo secondo motivo.
Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 (1): «…l'ammenda non deve superare il 10 % del fatturato [dell’impresa di cui trattasi] realizzato durante l'esercizio sociale precedente», il quale rappresenta l’ultimo esercizio sociale completo immediatamente precedente la data di adozione della decisione della Commissione che accerta la violazione delle regole di concorrenza e impone un’ammenda.
Nella presente causa il «fatturato realizzato durante l’esercizio sociale precedente» era quello relativo al 2008, e non il fatturato preso in considerazione dalla Commissione. L’utilizzo del fatturato del 2007 ha prodotto l’effetto di aumentare l’ammenda imposta alla Garantovaná fino a poco meno del 100 % del suo fatturato realizzato durante l’esercizio sociale precedente la data di adozione della decisione della Commissione (22 luglio 2009).
La ricorrente sostiene che l’utilizzo da parte della Commissione del fatturato del 2007 era contrario alla chiara lettera e alla finalità dell’articolo 23, paragrafo 2, ed era illegittimo. Come affermato nel secondo motivo dedotto dalla Garantovaná nel procedimento dinanzi al Tribunale, l’ammenda dovrebbe essere quindi ridotta conformemente all’articolo 23, paragrafo 2, o nell’esercizio della competenza giurisdizionale anche di merito della Corte ai sensi dell’articolo 261 TFUE e dell’articolo 31 del regolamento n. 1/2003.
(1) Regolamento del Consiglio (CE) n. 1/2003, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).