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Document 62013CN0084

Causa C-84/13 P: Impugnazione proposta il 21 febbraio 2013 da Electrabel SA avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 12 dicembre 2012 , causa T-332/09, Electrabel/Commissione

GU C 129 del 4.5.2013, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 129/6


Impugnazione proposta il 21 febbraio 2013 da Electrabel SA avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 12 dicembre 2012, causa T-332/09, Electrabel/Commissione

(Causa C-84/13 P)

2013/C 129/12

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Electrabel SA (rappresentanti: M. Pittie e P. Honoré, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

dichiarare l’impugnazione ricevibile e fondata;

conseguentemente, annullare la sentenza impugnata nella parte in cui condanna la Electrabel a versare un’ammenda dell’importo di 20 milioni di euro;

conseguentemente:

rinviare la causa al Tribunale perché si pronunci nuovamente,

ovvero statuire definitivamente accogliendo la domanda presentata dalla ricorrente in primo grado annullando la decisione controversa nella parte in cui condanna la Electrabel a versare un’ammenda dell’importo di 20 milioni di euro o ridurre significativamente l’importo di tale ammenda;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce tre motivi a fondamento dell’impugnazione della sentenza con la quale il Tribunale ha confermato la decisione della Commissione del 10 giugno 2009, che condanna la Electrabel al pagamento di un’ammenda di 20 milioni di euro per la violazione dell’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 4064/89 (1), relativo al controllo delle operazioni di concentrazione.

In primo luogo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver violato le disposizioni di cui all’articolo 14.3 del menzionato regolamento, ove ha ritenuto l’asserita «durata» dell’infrazione quale elemento di determinazione dell’importo dell'ammenda, mentre tale articolo dispone che l’importo dell’ammenda deve essere determinato unicamente in funzione della «natura» e della «gravità» dell'infrazione.

In secondo luogo, la ricorrente censura al Tribunale la violazione del principio di non retroattività della legge, ove ha applicato le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 139/2004 (2) a un’operazione di concentrazione realizzata precedentemente alla sua entrata in vigore e che pertanto ricadeva nella disciplina del regolamento (CEE) n. 4064/89.

La ricorrente, infine, ritiene che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto nonché in una contraddittorietà della motivazione ove ha qualificato l'infrazione asseritamente compiuta dalla Electrabel come continua, mentre si sarebbe trattato di un’infrazione istantanea.


(1)  Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 395, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1).


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