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Document 62013CJ0666

    Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 20 novembre 2014.
    Rohm Semiconductor GmbH contro Hauptzollamt Krefeld.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf.
    Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Classificazione doganale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Voci 8541 e 8543 – Moduli di trasmissione/ricevimento di dati a breve distanza – Sottovoci 8543 89 95 e 8543 90 80 – Nozione di parti di macchine e di apparecchi elettrici.
    Causa C‑666/13.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:2388

    SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

    20 novembre 2014 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale — Unione doganale — Classificazione doganale — Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Voci 8541 e 8543 — Moduli di trasmissione/ricevimento di dati a breve distanza — Sottovoci 8543 89 95 e 8543 90 80 — Nozione di parti di macchine e di apparecchi elettrici»

    Nella causa C‑666/13,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania), con decisione del 27 novembre 2013, pervenuta in cancelleria il 16 dicembre 2013, nel procedimento

    Rohm Semiconductor GmbH

    contro

    Hauptzollamt Krefeld,

    LA CORTE (Ottava Sezione),

    composta da C. Toader (relatore), facente funzione di presidente dell’Ottava Sezione, E. Jarašiūnas e C.G. Fernlund, giudici,

    avvocato generale: N. Jääskinen

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    considerate le osservazioni presentate:

    per la Rohm Semiconductor GmbH, da H. Nehm, Rechtsanwalt;

    per la Commissione europea, da B.-R. Killmann e A. Caeiros, in qualità di agenti,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle voci 8541 e 8543 nonché delle sottovoci 8543 89 95 e 8543 90 80 della nomenclatura combinata, contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione, del 1o agosto 2002 (GU L 290, pag. 1; in prosieguo: la «NC»).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Rohm Semiconductor GmbH (in prosieguo: la «Rohm Semiconductor») e l’Hauptzollamt Krefeld (ufficio doganale principale di Krefeld), in merito al recupero di dazi doganali all’importazione di moduli di trasmissione/ricevimento di dati a breve distanza.

    Contesto normativo

    Diritto dell’Unione

    3

    La NC si fonda sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA»), elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), istituito con la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata in nome della Comunità economica europea con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU L 198, pag. 1). Essa riprende la classificazione a sei cifre delle voci e sottovoci del SA, aggiungendovi una settima e un’ottava cifra per formare suddivisioni ad essa proprie.

    4

    La prima parte della NC contiene un insieme di disposizioni preliminari. In tale parte, al titolo I, dedicato alle disposizioni generali, la sezione A, rubricata «Regole generali per l’interpretazione della [NC]», così recita:

    «La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole.

    1.

    I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

    2.

    a)

    Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce della tariffa comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito. Detto riferimento comprende anche l’oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.

    (...)

    6.

    La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. (...)».

    5

    La seconda parte della NC, intitolata «Tabella dei dazi», contiene una sezione XVI. Tale sezione comprende, in particolare, il capitolo 85, recante il titolo «Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di tali apparecchi».

    6

    Sotto il titolo di tale sezione figura la nota 2, in cui si precisa che:

    «(…)

    a)

    le parti consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 (escluse le voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8485, 8503, 8522, 8529, 8538 e 8548) rientrano nella loro rispettiva voce qualunque sia la macchina alla quale sono destinate;

    (…)

    c)

    le altre parti rientrano nelle voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 o 8538, secondo il caso, oppure, in difetto, nelle voci 8485 o 8548».

    7

    Il capitolo 85 contiene, inter alia, le seguenti voci e sottovoci:

    «8529 Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:

    (…)

    8529 90 ‐ altri:

    8529 90 10 ‐ ‐ Assemblaggi principali e secondari consistenti in due o più parti o pezzi collegati per apparecchi delle sottovoci 8526 10 10, 8526 91 11, 8526 91 19 e 8526 92 10 e destinati ad aeromobili civili (…)

    ‐ ‐ altri:

    8529 90 40 ‐ ‐ ‐ Parti di apparecchi di cui alle sottovoci 8525 10 50, 8525 20 91, 8525 20 99, 8525 40 11 e 8527 90 92

    ‐ ‐ ‐ altri:

    ‐ ‐ ‐ ‐ Mobili e cofanetti:

    (…)

    8541 Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati:

    (...)

    8543 Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo:

    (...)

    – altre macchine ed apparecchi:

    (...)

    8543 89 – – altri

    (...)

    8543 89 95 – – – – altri

    8543 90 – Parti:

    (...)

    8543 90 80 – – altri

    (…)».

    8

    L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca (GU L 158, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 2264/2002 del Consiglio, del 19 dicembre 2002 (GU L 350, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1255/96»), prevedeva che i dazi autonomi della tariffa doganale comune relativa ai prodotti indicati nell’allegato fossero sospesi ai tassi dei dazi doganali indicati per ciascuno di essi. Secondo tale allegato, i prodotti corrispondenti alla sottovoce 8543 90 80 non erano oggetto di dazi doganali. Erano contemplati, in particolare, gli assemblaggi di prodotti della voce 8541 o 8542 montati su un circuito stampato, situato in una cassa. Il regolamento n. 1255/96 è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 1344/2011 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca e che abroga il regolamento n. 1255/96 (GU L 349, pag. 1). Tuttavia, il regolamento n. 1255/96 continua ad applicarsi a fattispecie come quelle oggetto del procedimento principale.

    Le note esplicative del SA

    9

    L’OMD approva, alle condizioni fissate all’articolo 8 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983, le note esplicative e i pareri di classificazione adottati dal comitato del SA.

    10

    Le note esplicative del SA relative alla voce 8541 contengono, sotto il punto B, intitolato «Dispositivi fotosensibili a semiconduttore», le seguenti precisazioni:

    «Questo gruppo comprende i dispositivi fotosensibili a semiconduttore nei quali le radiazioni visibili, infrarosse o ultraviolette determinano, per effetto fotoelettrico interno, una variazione della resistività.

    (...)

    I dispositivi fotosensibili a semiconduttore rientrano nella presente voce, che siano presentati montati, vale a dire muniti delle loro connessioni, incapsulati o non montati».

    11

    Le note esplicative relative alla voce 8543 del SA dispongono, in particolare, quanto segue:

    «Si devono considerare macchine o apparecchi ai sensi della presente voce i dispositivi elettrici con una funzione specifica. Le disposizioni della nota esplicativa della voce 8479 relative alle macchine e agli apparecchi con una funzione specifica, si applicano mutatis mutandis alle macchine e agli apparecchi della presente voce».

    12

    A tal proposito, le note esplicative del SA della voce 8479 stabiliscono quanto segue:

    «La presente voce comprende le macchine e gli apparecchi meccanici con una funzione specifica, che non siano:

    (...)

    c)

    classificati in altre voci più specifiche del presente capitolo perché:

    (...)

    1o)

    non vi sono specificati per la loro funzione o tipo;

    (...)

    Le macchine e apparecchi della presente voce si distinguono dalle parti di macchine o di apparecchi da classificare conformemente alle disposizioni generali relative alle parti per il fatto che essi hanno una funzione specifica».

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    13

    Nel 2003 la Rohm Semiconductor dichiarava, ai fini della loro immissione in libera pratica, moduli di trasmissione/ricevimento di dati a breve distanza in interazione con altri strumenti elettronici mediante raggi infrarossi. Tali moduli sono integrati in telefoni cellulari e laptop. Ciascuno di essi è composto, segnatamente, da un circuito stampato sul quale sono montati fotodiodi e diodi emettitori di luce (in prosieguo: i «LED»).

    14

    Negli anni 2006 e 2007 l’Hauptzollamt Krefeld applicava per tali moduli dazi doganali all’aliquota del 3,7% in base al rilievo che detti moduli rientrano nella sottovoce 8543 89 95 della NC. Pertanto, emetteva nei confronti della Rohm Semiconductor due decisioni di recupero di dazi doganali di un importo totale pari a EUR 125 397,15.

    15

    Avverso dette decisioni la Rohm Semiconductor proponeva ricorso dinanzi al Finanzgericht Düsseldorf (sezione tributaria del Tribunale di Düsseldorf). Essa ritiene che i moduli di cui trattasi nel procedimento principale rientrino nella voce tariffaria 8541, comprendente, segnatamente, i diodi, i transistori e i dispositivi simili a semiconduttore, nonché i LED, e che, di conseguenza, tali moduli siano esenti da dazi doganali. A sostegno di questa tesi, essa richiama la sentenza X (C‑411/07, EU:C:2008:535), nella quale la Corte ha dichiarato che gli accoppiatori ottici rientrano nella voce 8541 della NC.

    16

    L’Hauptzollamt Krefeld contesta la rilevanza di tale tesi. Infatti, i moduli in esame si distinguerebbero dagli accoppiatori ottici poiché, a differenza di questi ultimi, detti moduli funzionerebbero grazie all’interazione dei diodi ivi incorporati con diodi esterni installati in altri apparecchi elettronici.

    17

    A parere di detto ufficio, anzitutto, la sola circostanza che gli stessi moduli non siano accoppiatori ottici osta a che essi siano classificati nella voce 8541. Infatti, tra gli elementi di trasmissione e gli elementi di ricevimento di luce degli accoppiatori ottici esisterebbe una separazione galvanica che escluderebbe qualunque circolazione elettrica fra i circuiti che sono collegati tra loro mediante tali componenti. Al contrario, nei moduli di cui trattasi nel procedimento principale, i LED e i fotodiodi non sono concepiti per interagire tra loro, ma devono rispettivamente trasmettere segnali ai loro accessori esterni e riceverne da questi ultimi.

    18

    Inoltre, tali moduli presenterebbero una funzione diversa da quella dell’accoppiatore ottico. Infatti, essi, in quanto moduli di trasmissione/ricevimento, sarebbero destinati alla comunicazione ottica senza fili.

    19

    Infine, detta funzione sarebbe distinta da quella degli apparecchi, telefoni cellulari o laptop nei quali essi sono incorporati. Detti moduli, per la loro funzione, non costituirebbero un elemento integrato o indissociabile di tali apparecchi.

    20

    Alla luce degli argomenti esposti, il giudice del rinvio nutre dubbi in merito alla questione se detti moduli rientrino nella voce 8541 della NC in ragione della loro composizione o nella voce 8543 della NC a causa della loro funzione specifica.

    21

    Alla luce di quanto sopra, il Finanzgericht Düsseldorf ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se la circostanza che un prodotto possieda una funzione specifica ai sensi della voce 8543 della [NC] implichi che il prodotto stesso, malgrado la sua composizione, non possa più essere classificato nella voce 8541;

    2)

    In caso di risposta affermativa alla prima questione: in quali circostanze i moduli di trasmissione/ricevimento del tipo più dettagliatamente descritto nella motivazione, che possiedono una funzione specifica ai sensi della voce 8543, debbano essere considerati quali parti di macchine ed apparecchi di cui alla voce 8543».

    Sulle questioni pregiudiziali

    Sulla prima questione

    22

    Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se la NC debba essere interpretata nel senso che i moduli, costituiti, ciascuno, dall’interconnessione di un LED, di un fotodiodo e di vari altri dispositivi a semiconduttore e che possono essere utilizzati come emittenti/riceventi a infrarossi laddove beneficino dell’alimentazione elettrica degli apparecchi che li incorporano, rientrano nella voce 8541 o 8543 della NC.

    23

    Va anzitutto ricordato che da una giurisprudenza costante della Corte risulta che, quando quest’ultima è adita con rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui attuazione gli permetterà di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere essa stessa a tale classificazione, tanto più che non dispone necessariamente di tutti gli elementi indispensabili al riguardo. Il giudice nazionale si trova in ogni caso in una posizione migliore per farlo. Tuttavia, al fine di dare a quest’ultimo una soluzione utile, la Corte può, in uno spirito di cooperazione con i giudici nazionali, fornirgli tutte le indicazioni che reputi necessarie (v., in particolare, sentenze Data I/O, C‑370/08, EU:C:2010:284, punto 24 e giurisprudenza ivi citata, nonché Data I/O, C‑297/13, EU:C:2014:331, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

    24

    Inoltre, come sostenuto dalla Rohm Semiconductor e dalla Commissione europea, al fine di garantire la certezza del diritto e la facilità dei controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato in generale nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, definite nel testo della voce della NC e delle note relative alle sezioni o ai capitoli della stessa (v., in particolare, sentenze Peacock, C‑339/98, EU:C:2000:573, punto 9; Codirex Expeditie, C‑400/06, EU:C:2007:519, punto 16 e giurisprudenza ivi citata, nonché Sysmex Europe, C‑480/13, EU:C:2014:2097, punto 29).

    25

    Infine, le note esplicative, elaborate, per quanto concerne la NC, dalla Commissione e, riguardo al SA, dall’OMD, forniscono un importante contributo all’interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti (v. in tal senso, in particolare, sentenze Data I/O, EU:C:2014:331, punto 33 e giurisprudenza ivi citata, nonché Lukoyl Neftohim Burgas, C‑330/13, EU:C:2014:1757, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

    26

    Per quanto riguarda, da un lato, la voce 8541 della NC, la Corte ha dichiarato che i dispositivi fotosensibili a semiconduttore, come gli accoppiatori ottici, rientrano segnatamente in tale voce (sentenza X, EU:C:2008:535, punto 30).

    27

    Dall’altro, quanto alla voce 8543, quest’ultima è applicabile a una macchina o a un apparecchio elettrico solo qualora esso possieda una funzione specifica e non possa essere classificato in altre voci del capitolo 85 della NC (v., in tal senso, sentenza X, EU:C:2008:535, punti 27 e 28).

    28

    Avendo il giudice del rinvio rilevato che i moduli in esame nel procedimento principale avevano una funzione specifica, occorre esaminare la seconda di queste condizioni.

    29

    Dal carattere sussidiario della voce 8543 risulta che essa ricomprende i prodotti che, pur rientrando nel capitolo 85 della NC, non corrispondono a nessuna altra voce di tale capitolo (v., per analogia, sentenza Data I/O, EU:C:2014:331, punto 49).

    30

    Orbene, in primo luogo, le caratteristiche del prodotto di cui trattasi nel procedimento principale sono più complesse di quelle di un accoppiatore ottico.

    31

    Infatti, i moduli, come quelli in esame nel procedimento principale, si distinguono da un semplice dispositivo a semiconduttore o da un normale diodo in quanto essi, come rileva il giudice del rinvio, sono composti da vari circuiti disposti su più dispositivi a semiconduttore nonché da un LED e da un fotodiodo. Pertanto, nessuna di queste componenti conferisce a detti moduli una funzione caratteristica dato che questi ultimi possono essere utilizzati contemporaneamente per emettere e ricevere segnali.

    32

    Inoltre, mentre gli accoppiatori ottici trasmettono un segnale da un circuito elettrico a un altro in seno a un medesimo prodotto, detti moduli consentono una comunicazione esterna ai prodotti in cui sono incorporati. Di conseguenza, la comunicazione di dati tramite i medesimi moduli è effettuata tra apparecchi distinti.

    33

    In secondo luogo, come evidenziato dalla Commissione nelle proprie osservazioni scritte, la circostanza che i moduli, come quelli oggetto del procedimento principale, siano costituiti da elementi che, considerati singolarmente, potrebbero essere ricondotti ciascuno alla voce 8541 della NC non è tale da rimettere in discussione la loro classificazione in un’altra voce, in quanto essi, a causa dell’assemblaggio di tali elementi, costituiscono prodotti distinti da questi ultimi (v., per analogia, sentenza Kloosterboer Services, C‑173/08, EU:C:2009:382, punto 29).

    34

    Pertanto, dato che, da un lato, i moduli, come quelli oggetto del procedimento principale, utilizzati per la trasmissione e il ricevimento di dati a breve distanza in interazione con altri strumenti elettronici mediante raggi infrarossi, hanno una funzione specifica e, dall’altro, gli stessi moduli, composti, ciascuno, dall’interconnessione di un LED, di un fotodiodo e di vari altri dispositivi a semiconduttore e destinati a essere integrati in altri apparecchi di cui essi beneficiano dell’alimentazione elettrica, sono compresi, tra le voci del capitolo 85 della NC, nella sola voce 8543, detti moduli rientrano in quest’ultima voce.

    35

    Dal complesso delle suesposte considerazioni risulta che occorre rispondere alla prima questione dichiarando che la NC deve essere interpretata nel senso che i moduli, costituiti, ciascuno, dall’interconnessione di un LED, di un fotodiodo e di vari altri dispositivi a semiconduttore e utilizzabili come emittenti/riceventi a infrarossi qualora beneficino dell’alimentazione elettrica degli apparecchi che li incorporano, rientrano nella voce 8543 della NC.

    Sulla seconda questione

    Sulla ricevibilità

    36

    La Rohm Semiconductor sostiene che la seconda questione è ipotetica e propone, quindi, alla Corte di dichiararla irricevibile. In proposito, essa richiama la definizione del termine «parti», che sarebbe stata adottata dalla Corte nella sentenza X (EU:C:2008:535), per affermare che, poiché i moduli in esame nel procedimento principale non possono utilmente funzionare indipendentemente dai telefoni cellulari cui sono destinati, essi vanno qualificati come «parti» di detti telefoni. Orbene, in base alla nota 2, lettera c), della sezione XVI della NC, questi moduli dovrebbero essere classificati nella sottovoce 8529 90 40 in quanto sono destinati, in particolare, a essere incorporati in telefoni cellulari.

    37

    A parere della Rohm Semiconductor, la seconda questione sarebbe quindi intesa a determinare se, nell’ipotesi in cui il tenore della voce 8525 della NC escludesse i telefoni cellulari, detti moduli debbano essere considerati, al pari di questi ultimi, quale macchina/apparecchio rientrante nella voce 8543 per il motivo che essi hanno una funzione specifica, distinta da quella di un telefono cellulare, o se, malgrado tale funzione specifica, gli stessi moduli siano parti di macchine rientranti in detta voce.

    38

    In limine, si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto da parte della Corte di una domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente che la richiesta interpretazione del diritto dell’Unione non ha alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto della controversia principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (v., segnatamente, sentenze Pohotovosť, C‑470/12, EU:C:2014:101, punto 27 e giurisprudenza ivi citata, nonché Kušionová, C‑34/13, EU:C:2014:2189, punto 38).

    39

    Orbene, da un lato, alla luce della risposta data alla prima questione, secondo cui la NC deve essere interpretata nel senso che i moduli, come quelli oggetto del procedimento principale, rientrano nella voce 8543, la necessità e l’opportunità, ai fini della risoluzione della controversia principale, di fornire al giudice del rinvio una risposta alla seconda questione risultano giustificate a maggior ragione.

    40

    Dall’altro, va ricordato che, ai sensi della nota 2, lettera a), della sezione XVI della NC, «le parti consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 (escluse le voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8485, 8503, 8522, 8529, 8538 e 8548) rientrano nella loro rispettiva voce qualunque sia la macchina alla quale sono destinate». Tale regola di classificazione si applica quando le parti in esame costituiscono oggetti compresi, in ragione delle loro caratteristiche, in una voce tariffaria specifica rientrante nel capitolo 84 o nel capitolo 85 della NC. In forza di detta regola, le parti di macchine sono classificate in funzione delle proprie caratteristiche come oggetti autonomi nella voce specifica corrispondente a tali oggetti.

    41

    Questa precisazione non è priva di rilevanza, poiché, come rileva il giudice del rinvio, la riscossione di dazi doganali è sospesa per determinati prodotti rientranti nella voce 8543 90 della NC in forza del regolamento n. 1255/96. Tra i prodotti rientranti nella voce 8543 90 della NC, per i quali esiste una sospensione del genere, figurano quelli che si presentano in forma di un «[a]ssemblaggio di prodotti della voce 8541 o [della voce] 8542, montati su un circuito stampato, situato in una cassa». Come ricordato al punto 33 supra, è possibile che il prodotto oggetto del procedimento principale, composto da dispositivi che, singolarmente, rientrerebbero tutti nella voce 8541 della NC, corrisponda a detta descrizione. Affinché sia concesso il beneficio di tale sospensione, è tuttavia necessario che il prodotto possa essere qualificato come «parte». Di conseguenza, la risoluzione della controversia principale dipende dalla risposta fornita alla seconda questione.

    42

    Da tutte le suesposte considerazioni emerge che la seconda questione è ricevibile.

    Nel merito

    43

    Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se la NC debba essere interpretata nel senso che i moduli, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, incorporati in apparecchi per il cui funzionamento meccanico o elettrico essi non siano necessari, costituiscano parti ai sensi della sottovoce 8543 90 80 della NC, o se essa debba essere interpretata nel senso che i moduli medesimi rientrino nella sottovoce 8543 89 95 della NC relativa alle altre macchine o apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove nel capitolo 85 della NC.

    44

    La nozione di «parti», a norma della nota 2 della sezione XVI della NC, non è definita da quest’ultima. Per garantire l’applicazione coerente e uniforme della tariffa doganale comune, la Corte ha cercato di dare a tale nozione un’unica definizione comune all’insieme dei capitoli della NC (v., in tal senso, sentenza HARK, C‑450/12, EU:C:2013:824, punto 37).

    45

    Risulta dalla giurisprudenza della Corte, elaborata in relazione alla voce 8473 della NC e dalla nota 2, lettera b), della sezione XVI di quest’ultima, che la nozione di «parti» implica la presenza di un insieme per il cui funzionamento le parti stesse sono indispensabili (sentenze Peacock, EU:C:2000:573, punto 21, nonché Data I/O, EU:C:2014:331, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

    46

    Per poter qualificare un oggetto come «parte», non è sufficiente dimostrare che la macchina, senza tale oggetto, non possa adempiere le funzioni cui è destinata. Occorre altresì dimostrare che il funzionamento meccanico o elettrico della macchina di cui trattasi sia condizionato da detto oggetto (sentenze HARK, EU:C:2013:824, punto 36 e giurisprudenza ivi citata, nonché Data I/O, EU:C:2014:331, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

    47

    Le note esplicative del SA relative alla voce 8543 dispongono che i dispositivi elettrici con una funzione specifica devono essere considerati come macchine o apparecchi ai sensi della presente voce. Tale punto precisa altresì che le disposizioni della nota esplicativa della voce 8479 del SA relative alle macchine e apparecchi con una funzione specifica sono applicabili mutatis mutandis alle macchine e apparecchi della voce 8543 del SA.

    48

    A tal proposito, le note esplicative del SA relative alla voce 8479 precisano, da un lato, che quest’ultima comprende le macchine e gli apparecchi meccanici con una funzione specifica che non sono classificati in altre voci più specifiche del capitolo 84 del SA perché non vi sono specificati per la loro funzione o tipo e, dall’altro, che le macchine e gli apparecchi rientranti in detta voce si distinguono dalle parti di macchine o di apparecchi da classificare conformemente alle disposizioni generali relative alle parti per il fatto che essi possiedono una funzione specifica.

    49

    Secondo la Rohm Semiconductor, la Corte avrebbe dichiarato che gli accoppiatori ottici di cui trattasi nella causa che ha dato luogo alla sentenza X (EU:C:2008:535, punto 28) non potrebbero essere classificati nella voce 8543 quand’anche si ritenesse che essi non rientrino nella voce 8541 della NC.

    50

    Sebbene, al punto 28 della versione tedesca di detta sentenza, si menzioni «parti di macchine», tali termini non rinviano alla nozione di «parti», ai sensi della NC, ma indicano che l’accoppiatore ottico è un elemento costitutivo di altre macchine, ragion per cui la sua classificazione nella voce 8541 della NC era pertinente.

    51

    Infatti, come rilevato dalla Commissione nelle proprie osservazioni scritte, la versione francese della sentenza X (EU:C:2008:535) potrebbe generare la stessa confusione di quella creata dalla versione tedesca. Tuttavia, al punto 28 della versione inglese di tale sentenza vengono utilizzati, al posto dei termini «parti di macchina» della versione francese, i termini «machine components». Se si fosse trattato di «parti», ai sensi della NC, sarebbe stato fatto riferimento, in detto punto della versione inglese della stessa sentenza, all’espressione «parts of machines», che figura, segnatamente, al punto 6 di tale versione.

    52

    Se la Corte ha effettivamente ritenuto che gli accoppiatori ottici, come quelli in esame nella causa che ha dato luogo alla stessa sentenza, non potessero rientrare nella voce 8543, è proprio perché detti accoppiatori, come affermato al punto 29 della sentenza medesima, sono destinati a numerosi tipi di macchine e apparecchi e non solamente alla categoria residuale di macchine e di apparecchi prevista alla voce 8543 della NC, che corrisponde alle macchine e agli apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove nel capitolo 85.

    53

    Come rilevato dal giudice del rinvio, sebbene i moduli in esame nel procedimento principale siano indubbiamente incorporati in telefoni cellulari o in altri apparecchi, essi non sono indispensabili per l’utilizzo di questi ultimi. Come fatto valere dalla Commissione nelle proprie osservazioni scritte, detti moduli non hanno alcun ruolo, in quanto tali, nella telefonia, nel trattamento di dati, nella stampa o nello scatto e restituzione di fotografie. E secondo le indicazioni fornite dal giudice medesimo, l’assenza di incorporazione di tali moduli nei telefoni cellulari, nei laptop, nelle stampanti o nelle fotocamere digitali non ostacola il funzionamento di questi ultimi.

    54

    Poiché questa incorporazione non è necessaria al funzionamento di tali macchine, detti moduli non possono essere pertanto considerati parti ai sensi della voce 8543 90 80 della NC.

    55

    Di conseguenza, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che la NC deve essere interpretata nel senso che moduli come quelli oggetto del procedimento principale, incorporati in apparecchi per il cui funzionamento meccanico o elettrico essi non sono necessari, non costituiscono parti ai sensi della sottovoce 8543 90 80 della NC, ma rientrano nella sottovoce 8543 89 95 della NC relativa alle altre macchine o apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove nel capitolo 85 della NC.

    Sulle spese

    56

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

     

    1)

    La nomenclatura combinata, contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione, del 1o agosto 2002, deve essere interpretata nel senso che moduli costituiti, ciascuno, dall’interconnessione di un diodo emettitore di luce, di un fotodiodo e di vari altri dispositivi a semiconduttore e utilizzabili come emittenti/riceventi a infrarossi qualora beneficino dell’alimentazione elettrica degli apparecchi che li incorporano, rientrano nella voce 8543 di tale nomenclatura.

     

    2)

    La nomenclatura combinata, contenuta nell’allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 1832/2002, deve essere interpretata nel senso che moduli come quelli oggetto del procedimento principale, incorporati in apparecchi per il cui funzionamento meccanico o elettrico essi non sono necessari, non costituiscono parti ai sensi della sottovoce 8543 90 80 di detta nomenclatura, ma rientrano nella sottovoce 8543 89 95 della stessa nomenclatura relativa alle altre macchine o apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove nel capitolo 85 di detta nomenclatura.

     

    Firme


    ( *1 )   Lingua processuale: il tedesco.

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