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Document 62013CJ0664

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 giugno 2015.
    VAS «Ceļu satiksmes drošības direkcija» e Latvijas Republikas Satiksmes ministrija contro Kaspars Nīmanis.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administratīvā apgabaltiesa.
    Rinvio pregiudiziale – Trasporti – Patente di guida – Rinnovo da parte dello Stato membro di rilascio – Condizione di residenza sul territorio di tale Stato membro – Dichiarazione di residenza.
    Causa C-664/13.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:417

    SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

    25 giugno 2015 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale — Trasporti — Patente di guida — Rinnovo da parte dello Stato membro di rilascio — Condizione di residenza sul territorio di tale Stato membro — Dichiarazione di residenza»

    Nella causa C‑664/13,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Administratīvā apgabaltiesa (Lettonia), con decisione del 5 dicembre 2013, pervenuta in cancelleria il 13 dicembre 2013, nel procedimento

    VAS «Ceļu satiksmes drošības direkcija»,

    Latvijas Republikas Satiksmes ministrija

    contro

    Kaspars Nīmanis,

    LA CORTE (Quinta Sezione),

    composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, C. Vajda, A. Rosas (relatore), E. Juhász e D. Šváby, giudici,

    avvocato generale: E. Sharpston

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    considerate le osservazioni presentate:

    per il governo lettone, da I. Kalniņš e L. Skolmeistare, in qualità di agenti;

    per il governo estone, da N. Grünberg, in qualità di agente;

    per la Commissione europea, da N. Yerrell e E. Kalniņš, in qualità di agenti,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 12 della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403, pag. 18, e rettifica GU 2009, L 19, pag. 67).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia insorta tra, da un lato, la VAS «Ceļu satiksmes drošības direkcija» (direzione della sicurezza stradale; in prosieguo: la «CSDD») e il Latvijas Republikas Satiksmes ministrija (Ministero dei Trasporti della Repubblica di Lettonia) e, dall’altro, il sig. Nīmanis in merito ad un rifiuto di rinnovare la patente di guida dell’interessato.

    Contesto normativo

    Il diritto dell’Unione

    3

    Il considerando 2 della direttiva 2006/126 è così formulato:

    «Le norme relative alle patenti di guida sono elementi indispensabili della politica comune dei trasporti, contribuiscono a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonché ad agevolare la libera circolazione delle persone che trasferiscono la propria residenza in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente di guida (...)».

    4

    Secondo il considerando 8 di tale direttiva, per rispondere ad esigenze imprescindibili di sicurezza della circolazione, è necessario fissare condizioni minime per il rilascio della patente di guida.

    5

    Il considerando 15 di detta direttiva così recita:

    «Per motivi di sicurezza, è opportuno che gli Stati membri possano applicare le loro disposizioni nazionali in materia di ritiro, sospensione, rinnovo e annullamento della patente di guida a qualsiasi titolare che abbia acquisito la residenza normale nel loro territorio».

    6

    In conformità all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126, «[l]e patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi».

    7

    L’articolo 7 di tale direttiva così dispone:

    «1.   Il rilascio della patente di guida è subordinat[o]:

    a)

    al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti e di una prova di controllo delle cognizioni, nonché al soddisfacimento di norme mediche, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III;

    (...)

    e)

    alla residenza normale o alla prova della qualità di studente per un periodo di almeno sei mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida.

    (...)

    3.   Il rinnovo della patente di guida nel momento in cui scade la sua validità amministrativa è subordinato:

    (...)

    b)

    all’esistenza della residenza normale o alla prova della qualifica di studente nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida, per un periodo di almeno sei mesi.

    (...)

    5.   (...)

    Fermo restando l’articolo 2, uno Stato membro che rilascia una patente applica la dovuta diligenza per garantire che una persona soddisfi ai requisiti stabiliti nel paragrafo 1 del presente articolo e applica le disposizioni nazionali riguardanti la revoca o il ritiro dell’abilitazione alla guida qualora si accerti che una patente è stata rilasciata senza che i requisiti fossero soddisfatti».

    8

    L’articolo 12 della direttiva 2006/126 prevede quanto segue:

    «Ai fini della presente direttiva, per residenza normale si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all’anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persone e il luogo in cui essa abita.

    Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto soggiorna alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest’ultima condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l’esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale».

    Diritto lettone

    9

    L’articolo 22, paragrafo 1, punto 1, della legge sulla circolazione stradale (Ceļu satiksmes likums), nella sua versione in vigore dal 1o gennaio 2013, stabilisce che il diritto di condurre autoveicoli e la patente di guida possono essere attribuiti a chiunque abbia raggiunto l’età prevista dalla legge e abbia stabilito la propria residenza normale in Lettonia o possa dimostrare di aver studiato in Lettonia nel corso degli ultimi sei mesi.

    10

    Tale disposizione così recita:

    «(...) Ai sensi della presente disposizione, la residenza normale di una persona si trova in Lettonia qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

    a)

    presenza di un interesse personale (attestante lo stretto legame tra la persona in questione e la Lettonia) e di un interesse professionale, per cui il luogo di residenza della persona e il suo domicilio dichiarato per almeno 185 giorni all’anno si trovano in Lettonia;

    b)

    la persona non ha interessi professionali ma, in presenza di un interesse personale (attestante lo stretto legame tra la persona in questione e la Lettonia), il suo luogo di residenza e il suo domicilio dichiarato si trovano in Lettonia;

    c)

    la persona vive all’estero per un interesse professionale ma, in presenza di un interesse personale (attestante lo stretto legame tra la persona in questione e la Lettonia), torna frequentemente in Lettonia, paese in cui risiede e mantiene il suo domicilio dichiarato;

    d)

    la persona mantiene il suo domicilio dichiarato in Lettonia, pur soggiornando all’estero per motivi di studio».

    11

    Conformemente all’articolo 1 della legge sulla dichiarazione del domicilio (Dzīvesvietas deklarēšanas likums), lo scopo di detta legge consiste nel realizzare la reperibilità di ogni persona nei suoi rapporti giuridici con lo Stato e con l’amministrazione locale.

    12

    L’articolo 2 di tale legge stabilisce l’obbligo di dichiarare il proprio domicilio e definisce i dati che devono essere comunicati, nonché la procedura di registrazione. Conformemente a tale articolo, la suddetta legge è applicabile alle persone che hanno il proprio domicilio in Lettonia. Peraltro, la dichiarazione di domicilio non genera, di per sé, obblighi di diritto civile.

    13

    In forza dell’articolo 3 della stessa legge, il domicilio è un luogo (con indirizzo) vincolato a un immobile, liberamente eletto da una persona che, in esso, alloggia con l’intenzione tacita o espressa di vivervi, stabilisce la propria residenza legale e si rende reperibile per quanto attiene ai suoi rapporti giuridici con lo Stato e l’amministrazione locale. Tale articolo prevede inoltre che una persona alloggia legalmente in un determinato immobile qualora lo possieda, abbia stipulato un contratto di locazione relativamente ad esso, sia a fini abitativi che commerciali, oppure abbia acquisito il diritto di utilizzarlo in seguito a matrimonio, vincoli di parentela, affinità o su altra base giuridica o contrattuale.

    Procedimento principale e questione pregiudiziale

    14

    Al sig. Nīmanis è stata rilasciata una patente di guida, in Lettonia, il 13 dicembre 2000, allorché il domicilio dichiarato dell’interessato si trovava in tale Stato membro. Il termine di validità di tale patente di guida era stato fissato in 10 anni, conformemente alle regole stabilite dal legislatore lettone.

    15

    Secondo i dati del registro anagrafico, il sig. Nīmanis non ha più un domicilio dichiarato in Lettonia fin dal febbraio 2002. Tuttavia, l’interessato considera di avere il diritto di ottenere il rinnovo della sua partente di guida in tale Stato membro, in quanto egli vi ha la propria residenza normale.

    16

    Per ottenere tale rinnovo, il sig. Nīmanis si è rivolto alla CSDD, la quale ha constatato, in sede di esame dei dati del suddetto registro, che il sig. Nīmanis non aveva un domicilio dichiarato in Lettonia.

    17

    Il 30 dicembre 2010, la CSDD ha adottato una decisione di rifiuto di fornire un servizio, atteso che, per ottenere tale servizio, il sig. Nīmanis avrebbe dovuto risiedere in Lettonia per almeno 185 giorni e dichiarare il proprio domicilio conformemente alla procedura prevista dalla normativa lettone.

    18

    Dopo aver esaminato il ricorso proposto dal sig. Nīmanis, il Latvijas Republikas Satiksmes ministrija ha considerato, con una decisione del 3 febbraio 2011, che tale decisione della CSDD era conforme alle disposizioni dell’articolo 22 della legge sulla circolazione stradale.

    19

    Il sig. Nīmanis ha proposto dinanzi all’Administratīvā rajona tiesa (tribunale amministrativo distrettuale), un ricorso diretto ad ottenere un atto amministrativo a lui favorevole, vale a dire il rinnovo della propria patente di guida.

    20

    Con decisione del 3 giugno 2011, pronunciata dall’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale), sono state adottate talune misure provvisorie che obbligano la CSDD a rinnovare la patente di guida del sig. Nīmanis.

    21

    Con decisione del 3 aprile 2012, l’Administratīvā rajona tiesa ha riconosciuto che, conformemente alla normativa vigente, la CSDD non poteva far valere il requisito relativo al domicilio dichiarato, atteso che, alla data del diniego di rinnovo della patente di guida del sig. Nīmanis, la normativa lettone non prevedeva specificamente la necessità che l’interessato avesse un domicilio dichiarato in Lettonia al fine di ottenere il rinnovo della sua patente di guida in tale Stato membro.

    22

    Lo stesso giudice ha quindi considerato infondata la decisione del Latvijas Republikas Satiksmes ministrija, secondo la quale solo il domicilio dichiarato poteva costituire la prova che l’interessato ha la propria residenza normale in Lettonia, ovvero risiede in tale Stato membro per più di 185 giorni all’anno. Tali circostanze potrebbero altresì essere provate con altri elementi e non solo con le informazioni riportate nel registro anagrafico per quanto riguarda il domicilio dichiarato dell’interessato.

    23

    Il giudice del rinvio precisa che l’Administratīvā rajona tiesa non ha affatto constatato che, nel caso di specie, la cittadinanza del sig. Nīmanis era oggetto di contestazione, né che erano stati forniti altri elementi di prova, secondo i quali egli non aveva la propria residenza normale in Lettonia o risiedeva in tale Stato membro meno di 185 giorni all’anno.

    24

    La CSDD ha impugnato la decisione dell’Administratīvā rajona tiesa dinanzi al giudice del rinvio, facendo valere, segnatamente, i seguenti argomenti.

    25

    La direttiva 2006/126 prevederebbe una normativa applicabile all’intero territorio degli Stati membri dell’Unione, al fine di stabilire una procedura unica e criteri uniformi per la concessione delle patenti di guida, nonché per garantire, da un lato, che non si abusi della possibilità di ottenere una patente di guida in un altro Stato membro qualora, a causa di determinate circostanze, non sia possibile ottenere tale patente nello Stato membro di residenza, e, dall’altro, che il luogo del domicilio rappresenti solo uno dei criteri previsti per il rilascio di una patente di guida. La CSDD aggiunge che se il sig. Nīmanis volesse ottenere il rinnovo della propria patente di guida in uno Stato membro diverso dalla Repubblica di Lettonia, lo stesso criterio sarebbe oggetto di verifica anche in tale Stato membro. Anche ai fini del rilascio di una patente di guida a cittadini di un altro Stato membro, la CSDD applicherebbe i criteri previsti dalla legge sulla circolazione stradale e dalle disposizioni esecutive adottate dal Consiglio dei ministri. Pertanto, se l’interessato non ha dichiarato di avere il proprio domicilio in Lettonia e nessuna informazione a tal proposito risulta dal registro anagrafico, il rilascio della patente di guida viene negato.

    26

    Inoltre, la dichiarazione di domicilio non sarebbe una mera formalità, atteso che essa sarebbe essenziale anche ad altri fini.

    27

    Il Latvijas Republikas Satiksmes ministrija ha sostenuto la CSDD nell’ambito dell’impugnazione proposta nei confronti della decisione dell’Administratīvā rajona tiesa.

    28

    Il giudice del rinvio precisa che, conformemente alla giurisprudenza dei giudici lettoni, per esaminare una domanda diretta ad ottenere l’adozione di un atto amministrativo favorevole, il giudice deve valutare se, nelle circostanze della causa di cui è investito, il ricorrente abbia il diritto di ottenere il rilascio di un atto del genere. Inoltre, secondo lo stesso giudice, la causa deve essere esaminata conformemente alle circostanze di fatto e di diritto constatate al momento del suo esame. Il giudice non può pronunciare una decisione con la quale impone un obbligo alle autorità in applicazione di disposizioni legislative non più in vigore.

    29

    Per pronunciarsi su una domanda diretta ad ottenere l’adozione di un atto amministrativo favorevole, vale a dire, nel caso di specie, il rinnovo di una patente di guida, il giudice del rinvio dovrebbe prendere in considerazione, conformemente a tale giurisprudenza, il contesto normativo vigente al momento dell’adozione di tale decisione.

    30

    Il giudice del rinvio constata che la normativa contenuta all’articolo 22 della legge sulla circolazione stradale, che prevede una condizione secondo la quale, per ottenere il rilascio di una patente di guida, è necessario avere un domicilio dichiarato in Lettonia, è stata adottata a seguito della trasposizione della direttiva 2006/126 nel diritto lettone.

    31

    Al fine di statuire sul procedimento principale, occorrerebbe determinare se le informazioni riportate nel registro anagrafico per quanto riguarda il domicilio dichiarato sul territorio lettone costituiscano il solo strumento con il quale il sig. Nīmanis può dimostrare di avere la propria residenza normale in Lettonia, per ottenere il rinnovo della propria patente di guida.

    32

    Secondo il giudice del rinvio, l’obiettivo della dichiarazione di domicilio prevista nell’ordinamento lettone consiste nel garantire che ciascuno possa essere contattato nell’ambito dei suoi rapporti con lo Stato. L’assenza di domicilio dichiarato non significherebbe, di per sé, che la persona non risiede in Lettonia.

    33

    Peraltro, tale giudice sottolinea che se una persona ha la propria residenza normale in Lettonia, pur senza avere un domicilio dichiarato in detto Stato membro, tale persona non ha neanche il diritto, in ragione della sua residenza normale, di ottenere il rilascio di una patente di guida in un altro Stato membro, atteso che essa non soddisfa il requisito relativo alla residenza normale in tale altro Stato membro, come previsto dalla direttiva 2006/126.

    34

    Poiché nutriva dubbi circa la conformità della normativa lettone con l’articolo 12 della direttiva 2006/126 nonché con gli obiettivi di quest’ultima, come definiti al suo considerando 2, vale a dire il miglioramento della sicurezza stradale e l’agevolazione della libera circolazione delle persone che trasferiscono la propria residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato di rilascio della patente, l’Administratīvā apgabaltiesa ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «Se l’articolo 12 della direttiva 2006/126, in combinato disposto con il considerando 2, prima frase, di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro secondo cui l’unico mezzo per dimostrare la residenza normale di una persona in detto Stato (Lettonia) è costituito dal domicilio dichiarato di tale persona. L’espressione “domicilio dichiarato” deve essere intesa come l’obbligo della persona, ai sensi della normativa nazionale, di iscriversi a un registro nazionale per comunicare la sua reperibilità all’indirizzo dichiarato ai fini dei rapporti giuridici intrattenuti con lo Stato e con l’amministrazione locale».

    Sulla questione pregiudiziale

    35

    Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 12 della direttiva 2006/126 debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale il solo strumento di cui dispone una persona che chiede il rilascio o rinnovo di una patente di guida in tale Stato membro, per dimostrare che soddisfa il requisito di «residenza normale», ai sensi di tale articolo 12, sul territorio dello Stato membro di rilascio e di rinnovo di una patente di guida, previsto all’articolo 7, paragrafi 1, lettera e), e 3, lettera b), della suddetta direttiva (in prosieguo: il «requisito di residenza normale»), consiste nel provare l’esistenza di un domicilio dichiarato sul territorio dello Stato membro interessato.

    36

    In via preliminare, occorre constatare che il rispetto del requisito di residenza normale costituisce un elemento essenziale del sistema istituito da tale direttiva, la cui chiave di volta è costituita dal principio del riconoscimento reciproco delle patente di guida (v., in tal senso, sentenza Hofmann, C‑419/10, EU:C:2012:240, punto 78 e giurisprudenza ivi citata).

    37

    La Corte ha già statuito che il requisito di residenza contribuisce, in particolare, a combattere il «turismo delle patenti di guida» in assenza di un’armonizzazione completa delle normative degli Stati membri relative al rilascio delle patenti di guida e che tale requisito è indispensabile per il controllo del rispetto del requisito dell’idoneità alla guida [v., per quanto riguarda il requisito di residenza normale previsto all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1), sentenze Wiedemann e Funk, C‑329/06 e C‑343/06, EU:C:2008:366, punto 69; Zerche e a., da C‑334/06 a C‑336/06, EU:C:2008:367, punto 66, e Grasser, C‑184/10, EU:C:2011:324, punto 27].

    38

    La Corte ha quindi affermato che, in certi casi, il mancato rispetto del requisito di residenza normale è sufficiente, di per sé solo, a giustificare il rifiuto, da parte di uno Stato membro, di riconoscere la patente di guida rilasciata da un altro Stato membro [v., per quanto riguarda il requisito di residenza normale previsto all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 91/439, sentenze Apelt, C‑224/10, EU:C:2011:655, punto 34, e Akyüz, C‑467/10, EU:C:2012:112, punto 61].

    39

    Solo lo Stato membro di rilascio della patente di guida è competente per verificare il rispetto del requisito di residenza normale (v., in tal senso, ordinanza Wierer, C‑445/08, EU:C:2009:443, punto 55). Ciò vale anche per quanto riguarda lo Stato membro nel quale il titolare di una patente chiede il rinnovo di quest’ultima.

    40

    Di conseguenza, occorre che le autorità responsabili del rilascio e del rinnovo delle patenti di guida in uno Stato membro possano accertarsi in modo affidabile che il richiedente soddisfi effettivamente il requisito di residenza normale.

    41

    L’articolo 7, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2006/126 prevede, in tale contesto, che lo Stato membro che rilascia una patente di guida applica la dovuta diligenza per garantire che l’interessato soddisfi i requisiti stabiliti all’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, tra i quali figura il requisito di residenza normale.

    42

    Orbene, se da un lato l’articolo 12 della direttiva 2006/126 definisce i criteri che consentono di stabilire ciò che occorre intendere per «residenza normale», ai fini dell’applicazione di tale direttiva, occorre dall’altro constatare che quest’ultima non contiene alcuna disposizione che precisi le modalità di prova dell’esistenza di una residenza siffatta dinanzi alle autorità responsabili del rilascio e del rinnovo delle patente di guida.

    43

    Se è vero, da una parte, che le modalità di prova del rispetto del requisito di residenza normale dinanzi alle autorità responsabili della rilascio e del rinnovo delle patenti di guida rientrano nella competenza degli Stati membri e, dall’altra, che la direttiva 2006/126 fissa unicamente, come risulta dal suo considerando 8, condizioni minime per il rilascio della patente di guida da parte degli Stati membri, discende tuttavia dall’articolo 12 di tale direttiva, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafi 1, lettera e), e 3, lettera b), di quest’ultima, che il risultato da raggiungere, da parte degli Stati membri, conformemente a tali disposizioni, consiste nel determinare se siano soddisfatti i criteri, riportati al suddetto articolo 12, che consentono di dimostrare che una persona ha la propria residenza normale sul loro territorio, al fine di verificare se tale persona soddisfi il requisito di residenza normale.

    44

    Pertanto, le modalità di prova del rispetto del requisito di residenza normale non devono andare al di là di quanto necessario per consentire alle autorità competenti dello Stato membro di rilascio e di rinnovo delle patenti di guida di garantire che l’interessato rispetta tale requisito alla luce dei criteri di cui all’articolo 12 della direttiva 2006/126.

    45

    A tal fine, il fatto che uno Stato membro subordini il rilascio e il rinnovo di una patente di guida all’obbligo di avere un domicilio dichiarato sul proprio territorio sembra costituire uno strumento appropriato, idoneo a facilitare la verifica, da parte delle autorità competenti, del rispetto del requisito di residenza normale.

    46

    Tuttavia, l’obbligo assoluto di avere un domicilio dichiarato sul territorio di uno Stato membro e, quindi, il rifiuto opposto al richiedente una patente di guida di ricorrere ad altri mezzi di prova per dimostrare che egli soddisfa i criteri previsti all’articolo 12 della direttiva 2006/126, vanno al di là di quanto necessario per consentire alle autorità competenti di garantire che l’interessato rispetta il requisito di residenza normale.

    47

    Infatti, per quanto riguarda il requisito di residenza normale, l’articolo 12 della direttiva 2006/126 prevede una serie di criteri oggettivi che consentono di accertare se il richiedente ha la propria residenza normale sul suddetto territorio.

    48

    Orbene, è immaginabile che un richiedente soddisfi tali criteri, che consentono di accertare che egli ha la propria residenza normale sul territorio di uno Stato membro, pur non avendo un domicilio dichiarato in tale Stato membro, il che sembra essere il caso del sig. Nīmanis. Di conseguenza, a tale richiedente potrebbe, e anzi dovrebbe, essere negato il rilascio di una patente di guida anche in altri Stati membri sulla base del requisito di residenza normale, in quanto egli non vi ha la propria residenza normale, ai sensi dell’articolo 12 della direttiva 2006/126.

    49

    L’interessato potrebbe quindi essere privato della possibilità di ottenere una patente di guida nell’Unione, sebbene egli abbia la propria residenza normale, ai sensi dell’articolo 12 della direttiva 2006/126, sul territorio di uno Stato membro.

    50

    Peraltro, una normativa di uno Stato membro in forza della quale l’unico strumento di cui dispone il richiedente una patente di guida, per dimostrare alle autorità competenti che egli soddisfa il requisito di residenza normale, consiste nel dimostrare l’esistenza di una dichiarazione di domicilio dell’interessato sul territorio di tale Stato membro presenta un carattere troppo esclusivo. Invero, una normativa siffatta privilegia un elemento che non riflette l’insieme dei criteri previsti all’articolo 12 della direttiva 2006/126, in quanto esclude qualsiasi altro elemento rappresentativo delle situazioni menzionate al suddetto articolo.

    51

    Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata che l’articolo 12 della direttiva 2006/126 deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale il solo strumento di cui dispone una persona che chiede il rilascio o il rinnovo di una patente di guida in tale Stato membro, per dimostrare che soddisfa il requisito di «residenza normale», ai sensi di tale articolo 12, sul territorio del suddetto Stato membro, come previsto all’articolo 7, paragrafi 1, lettera e), e 3, lettera b), della suddetta direttiva, consiste nel provare l’esistenza di un domicilio dichiarato sul territorio dello Stato membro interessato.

    Sulle spese

    52

    Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

     

    L’articolo 12 della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale il solo strumento di cui dispone una persona che chiede il rilascio o il rinnovo di una patente di guida in tale Stato membro, per dimostrare che soddisfa il requisito di «residenza normale», ai sensi di tale articolo 12, sul territorio del suddetto Stato membro, come previsto all’articolo 7, paragrafi 1, lettera e), e 3, lettera b), della suddetta direttiva, consiste nel provare l’esistenza di un domicilio dichiarato sul territorio dello Stato membro interessato.

     

    Firme


    ( *1 )   Lingua processuale: il lettone.

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