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Document 62013CJ0635
Judgment of the Court (Tenth Chamber) of 23 April 2015.#SC ALKA CO SRL v Autoritatea Națională a Vămilor - Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Galați and Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului București.#Request for a preliminary ruling from the Tribunalul București.#Reference for a preliminary ruling — Common customs tariff — Tariff classification — Combined Nomenclature — Heading 1207 — Oilseeds — Heading 1209 — Seeds for sowing — Heading 1212 — Seeds principally used for human foodstuffs, not specified or included elsewhere — Import of raw shelled pumpkin seeds originating from China.#Case C-635/13.
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 23 aprile 2015.
SC ALKA CO SRL contro Autoritatea Națională a Vămilor - Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Galați et Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului București.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul București.
Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Voce 1207 – Semi oleosi – Voce 1209 – Semi da semina – Voce 1212 – Semi impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove – Importazione di semi crudi di zucca nel guscio provenienti dalla Cina.
Causa C-635/13.
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 23 aprile 2015.
SC ALKA CO SRL contro Autoritatea Națională a Vămilor - Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Galați et Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului București.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul București.
Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Voce 1207 – Semi oleosi – Voce 1209 – Semi da semina – Voce 1212 – Semi impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove – Importazione di semi crudi di zucca nel guscio provenienti dalla Cina.
Causa C-635/13.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:268
SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
23 aprile 2015 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale — Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Voce 1207 — Semi oleosi — Voce 1209 — Semi da semina — Voce 1212 — Semi impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove — Importazione di semi crudi di zucca nel guscio provenienti dalla Cina»
Nella causa C‑635/13,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunalul București (Romania), con decisione del 17 aprile 2013, pervenuta in cancelleria il 4 dicembre 2013, nel procedimento
SC ALKA CO SRL
contro
Autoritatea Națională a Vămilor – Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Galați, già Autoritatea Națională a Vămilor – Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Constanța,
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului București,
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da C. Vajda (relatore), presidente di sezione, A. Rosas e E. Juhász, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: C. Strömholm, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 febbraio 2015,
considerate le osservazioni presentate:
— |
per la SC ALKA CO SRL, da C. Dobre, avocat; |
— |
per il governo rumeno, da R.H. Radu, V. Angelescu, D.M. Bulancea e C. Sobu, in qualità di agenti; |
— |
per la Commissione europea, da G.-D. Balan e A. Caeiros, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC») di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), nelle versioni di questo risultanti, successivamente, dal regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006 (GU L 301, pag. 1), e dal regolamento (CE) n. 1214/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007 (GU L 286, pag. 1), nonché sull’interpretazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1). |
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la SC ALKA CO SRL (in prosieguo: l’«ALKA») e, dall’altro, l’Autoritatea Națională a Vămilor – Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Constanţa (Autorità nazionale delle dogane – Direzione regionale per le accise e le operazioni doganali di Costanza) e la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului București (Direzione generale delle Finanze pubbliche del Comune di Bucarest) (in prosieguo, congiuntamente: l’«autorità doganale»), in merito alla classificazione doganale di semi di zucca importati dalla Cina nell’ambito della NC. |
Contesto normativo
Il sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci
3 |
Il Consiglio di cooperazione doganale, divenuto l’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), è stato istituito dalla Convenzione recante creazione di detto Consiglio, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950. Il sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») è stato elaborato dall’OMD e istituito dalla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (in prosieguo: la «Convenzione sul SA»), conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, dalla decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU L 198, pag. 1). |
4 |
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della Convenzione sul SA, ogni parte contraente s’impegna a far sì che le sue nomenclature tariffarie e statistiche siano conformi al SA, ad utilizzare tutte le voci e le sottovoci di quest’ultimo, senza aggiunte o modifiche, nonché i relativi codici numerici, e a seguire l’ordine di numerazione di detto sistema. Ogni parte contraente s’impegna altresì ad applicare le norme generali per l’interpretazione del SA, nonché tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci del medesimo, e a non modificarne la portata. |
La NC
5 |
La NC, introdotta dal regolamento n. 2658/87, è basata sul SA, di cui riprende le voci e le sottovoci a sei cifre. Solo la settima e l’ottava cifra rappresentano suddivisioni proprie alla detta nomenclatura. |
6 |
A norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000 (GU L 28, pag. 16), la Commissione europea adotta ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della NC e delle aliquote dei dazi doganali, quale risulta dalle misure adottate dal Consiglio dell’Unione europea o dalla Commissione. Tale regolamento si applica a partire dal 1o gennaio del successivo anno civile. |
7 |
Le versioni della NC applicabili alle importazioni di cui trattasi nel procedimento principale, che hanno avuto luogo tra il 19 febbraio 2007 e il 29 maggio 2008, sono quelle risultanti dai regolamenti nn. 1549/2006 e 1214/2007. Le disposizioni pertinenti della NC, di seguito menzionate, sono formulate in maniera identica in ciascuna di tali versioni. |
8 |
La seconda parte della NC contiene una sezione II, recante il titolo «Prodotti del regno vegetale», la quale include un capitolo 12, dal titolo «Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi», all’interno del quale figurano le voci 1207, 1209 e 1212 della NC. |
9 |
La voce 1207 della NC è così formulata: |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Aliquota dei dazi convenzionali (%) |
(...) 1207 |
(...) Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati: |
(...) |
1207 20 |
‐ Semi di cotone: |
|
1207 20 10 |
‐ ‐ destinati alla semina (...) |
(...) |
1207 20 90 |
‐ ‐ altri |
(...) |
1207 40 |
‐ Semi di sesamo: |
|
1207 40 10 |
‐ ‐ destinati alla semina |
(...) |
1207 40 90 |
‐ ‐ altri |
(...) |
1207 50 |
‐ Semi di senapa: |
|
1207 50 10 |
‐ ‐ destinati alla semina (...) |
(...) |
1207 50 90 |
‐ ‐ altri |
(...) |
|
‐ altri: |
|
1207 91 |
‐ ‐ Semi di papavero nero o bianco: |
|
1207 91 10 |
‐ ‐ ‐ destinati alla semina (...) |
(...) |
1207 91 90 |
‐ ‐ ‐ altri |
(...) |
1207 99 |
‐ ‐ altri: |
|
1207 99 15 |
‐ ‐ ‐ destinati alla semina (...) |
(...) |
|
‐ ‐ ‐ altri: |
|
1207 99 91 |
‐ ‐ ‐ ‐ Semi di canapa |
(...) |
1207 99 97 |
‐ ‐ ‐ ‐ altri |
esenzione |
10 |
La voce 1209 della NC è così formulata: |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Aliquota dei dazi convenzionali (%) |
(...) 1209 |
(...) Semi, frutti e spore da sementa: |
(...) |
1209 10 00 |
‐ Semi di barbabietole da zucchero |
(...) |
|
‐ Semi da foraggio: |
|
(...) |
(...) |
(...) |
1209 30 00 |
‐ Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori |
(...) |
|
‐ altri: |
|
1209 91 |
‐ ‐ Semi di ortaggi |
|
1209 91 10 |
‐ ‐ ‐ Semi di cavoli-rapa (Brassica oleracea, var. caulorapa e gongylodes L.) |
(...) |
1209 91 30 |
‐ ‐ ‐ Semi di barbabietole da orto o «barbabietole rosse» (Beta vulgaris var. conditiva) |
(...) |
1209 91 90 |
‐ ‐ ‐ altri |
3 |
(...) |
(...) |
(...) |
11 |
La voce 1212 della NC è così formulata: |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Aliquota dei dazi convenzionale (%) |
(...) 1212 |
(...) Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove: |
(...) |
1212 20 00 |
‐ Alghe |
(...) |
|
‐ altri: |
|
1212 91 |
‐ ‐ Barbabietole da zucchero |
|
(...) |
(...) |
(...) |
1212 99 |
‐ ‐ Altri: |
|
1212 99 20 |
‐ ‐ ‐ Canne da zucchero |
(...) |
1212 99 30 |
‐ ‐ ‐ Carrube |
(...) |
(...) |
(...) |
(...) |
1212 99 70 |
‐ ‐ ‐ altri |
esenzione |
12 |
La prima parte della NC contiene un insieme di disposizioni preliminari. Nel titolo l di tale parte, dedicato alle regole generali, la sezione A, intitolata «Regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata», così recita: «La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note. (...)». |
13 |
Le note 1 e 3 del capitolo 12 della NC, che riguardano rispettivamente le voci 1207 e 1209 di tale nomenclatura, prevedono quanto segue:
(...)
Sono invece esclusi da questa voce, anche se destinati a servire da sementa: (...)
|
Le note esplicative della NC
14 |
In conformità dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento n. 2658/87, la Commissione redige le note esplicative della NC, che pubblica regolarmente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Quelle pubblicate il 28 febbraio 2006 (GU C 50, pag. 1), applicabili all’epoca delle importazioni di cui trattasi nel procedimento principale, contengono tre note relative alle sottovoci 1207 99 98, 1209 91 90 e 1212 99 80 della NC. |
15 |
Si deve rilevare che la numerazione di tali voci all’interno delle suddette note esplicative si riferisce alla numerazione della NC nella versione del regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione, del 27 ottobre 2005 che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 286, pag. 1). Orbene, la numerazione delle sottovoci 1207 99 98 e 1212 99 80 della NC è stata modificata dai regolamenti nn. 1549/2006 e 1214/2007, applicabili ai fatti di cui al procedimento principale, che divengono così le sottovoci 1207 99 97 e 1212 99 70 della NC, senza che il loro ambito di applicazione ne risulti variato. |
16 |
Le note esplicative della NC relative alla sottovoce 1207 99 98 della NC, che devono pertanto essere intese nel senso che forniscono l’interpretazione dell’ambito di applicazione della sottovoce 1207 99 97 della NC, sono redatte nei seguenti termini: «1207 99 98 ‐ ‐ altri (...) Rientrano ugualmente in questa sottovoce i semi di zucca con epicarpo tenero, di colore verde, i quali sono geneticamente sprovvisti dello strato esterno legnoso (Cucurbita pepo L. convar. citrullinia Greb. var. styriaca e Cucurbita pepo L. var. oleifera Pietsch). Le zucche di queste varietà sono generalmente coltivate per l’estrazione dell’olio. Non si tratta di semi di zucca coltivata come ortaggio della sottovoce 1209 91 90. Non rientrano in questa sottovoce i semi di zucca tostati (sottovoce 2008 19)». |
17 |
Le note esplicative relative alla sottovoce 1209 91 90 della NC hanno il seguente tenore: «1209 91 90 ‐ ‐ altri Rientrano particolarmente in questa sottovoce i semi di zucca coltivata come ortaggio, destinati alla semina, all’alimentazione (per esempio: in insalata), all’industria alimentare (per esempio: nella panificazione) oppure per usi medici. Vedi anche la nota esplicativa della sottovoce 1207 99 98». |
18 |
Le note esplicative relative alla sottovoce 1212 99 80 della NC, che devono essere intese nel senso che forniscono l’interpretazione all’ambito di applicazione della sottovoce 1207 99 70 di detta nomenclatura, precisano che non rientrano in tale voce i semi di zucca di cui alle voci 1207 o 1209 della NC. |
Le note esplicative del SA
19 |
L’OMD approva, alle condizioni stabilite dall’articolo 8 della Convenzione sul SA, le note esplicative e i pareri di classificazione adottati dal comitato del SA. Le note esplicative del SA adottate nel corso del 2007 sono applicabili alle importazioni di cui trattasi nel procedimento principale. |
20 |
Le note 1 e 3 contenute nel capitolo 12 delle note esplicative del SA, dal titolo «Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi», sono così redatte:
(...)
|
21 |
Inoltre, le considerazioni generali contenute al capitolo 12 delle note esplicative del SA sono così redatte: «Rientrano nelle voci da 1201 a 1207 i semi e i frutti che sono impiegati normalmente per l’estrazione, mediante spremitura o per mezzo di solventi, di oli o grassi commestibili o industriali, che siano effettivamente destinati a tale uso, alla semina o ad altro uso (...)». |
22 |
Le note esplicative del SA relative alla voce 1207 sono formulate nei seguenti termini: «Rientrano in tale voce i semi e i frutti impiegati per l’estrazione di oli o grassi alimentari o industriali diversi da quelli menzionati alle voci da 1201 a 1206 (vedi anche le Considerazioni generali). (...)». |
23 |
Secondo le note esplicative del SA relative alla voce 1209, da tale voce sono esclusi i semi e i frutti oleosi di cui alle voci da 1201 a 1207 del SA. |
24 |
Da ultimo, le note esplicative del SA relative alla voce 1212 sono formulate nei termini seguenti: «(...)
|
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
25 |
L’Alka è una società di import-export avente sede in Romania e la cui attività principale consiste nel commercio all’ingrosso di caffè, cacao e condimenti. |
26 |
Nel periodo compreso tra il 19 febbraio 2007 e il 29 maggio 2008, l’ALKA ha importato in Romania 1560 sacchi di semi crudi di zucca nel guscio, provenienti dalla Cina, descritti nei seguenti termini: «chinese white pumpkin seeds size: 13 cm» (semi cinesi di zucca bianca, calibro 13 cm). |
27 |
Al momento dello svolgimento delle pratiche per lo sdoganamento, l’ALKA ha classificato i semi di zucca importati nella sottovoce tariffaria 1207 99 97 della NC, per la quale è prevista un’esenzione dal dazio doganale all’importazione. |
28 |
A seguito di un’ispezione effettuata dall’ufficio doganale di Constanţa Sud (Romania), l’ispettore delle dogane ha ritenuto che i semi di zucca importati dovessero essere classificati nella sottovoce tariffaria 1209 91 90 della NC, per la quale il dazio doganale all’importazione è fissato al 3%. Conseguentemente, l’ufficio doganale di Constanţa Sud ha adottato, il 2 febbraio 2009, una decisione con cui a carico dell’ALKA sono stati posti dazi doganali integrativi, vale a dire 153748 lei rumeni (RON) a titolo dei dazi di dogana, RON 29209 a titolo di imposta sul valore aggiunto e RON 77536 a titolo di interessi di mora, per un importo complessivo pari a RON 260493. |
29 |
L’ALKA ha presentato un reclamo contro tale decisione di regolarizzazione, che è stato respinto dall’autorità doganale. A seguito del rigetto di tale reclamo, l’ALKA ha adito il giudice del rinvio, il quale ha accolto il suo ricorso. Tuttavia, l’autorità doganale ha impugnato tale decisione dinanzi alla Curtea de Apel București (corte di appello di Bucarest, Romania), che l’ha accolto con la motivazione che il giudice del rinvio non aveva applicato correttamente le norme relative all’acquisizione della prova per quanto riguarda la destinazione effettiva dei semi di zucca importati. La Curtea de Apel București ha rinviato conseguentemente la causa al giudice del rinvio per una nuova pronuncia. |
30 |
Investito nuovamente della controversia, il giudice del rinvio ritiene che la soluzione di questa richieda un’interpretazione delle voci 1207 e 1209 della NC. |
31 |
Ciò premesso, il Tribunalul București (tribunale di Bucarest) ha deciso di sospendere il procedimento e di sollevare dinanzi alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
|
Sulle questioni pregiudiziali
Sulle questioni prima, seconda e terza
32 |
Con le sue prime tre questioni, che devono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se i semi di zucca di cui trattasi nel procedimento principale debbano essere classificati sotto la voce 1207 oppure 1209 della NC. |
33 |
In via preliminare va ricordato che, quando la Corte è adita con rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui applicazione permetterà a quest’ultimo di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere essa stessa a tale classificazione, tanto più che la Corte non dispone necessariamente di tutti gli elementi indispensabili a tale riguardo. Da questo punto di vista, il giudice nazionale si trova senz’altro nella posizione migliore per farlo (v., segnatamente, sentenza Panasonic Italia e a., C‑472/12, EU:C:2014:2082, punto 32 e giurisprudenza ivi citata). |
34 |
Spetterà al giudice del rinvio procedere alla classificazione dei prodotti in esame nel procedimento principale alla luce della risposta fornita dalla Corte alla questione che esso le ha sottoposto (sentenza Panasonic Italia e a., C‑472/12, EU:C:2014:2082, punto 33 e giurisprudenza ivi citata). |
35 |
Inoltre, dalle osservazioni scritte della Commissione e da quelle formulate dalle parti in occasione dell’udienza dibattimentale risulta che, alla luce della sentenza Sunshine Deutschland Handelsgesellschaft (C‑229/06, EU:C:2007:239, punti da 30 a 32), potrebbe risultare pertinente anche la classificazione dei semi di zucca di cui trattasi nel procedimento principale alla voce 1212 della NC. |
36 |
Di conseguenza, è necessario riformulare le suddette prime tre questioni pregiudiziali nel senso che il giudice del rinvio chiede alla Corte di chiarire i criteri da applicare al fine di stabilire se i semi di zucca di cui trattasi nel procedimento principale debbano essere classificati alla voce 1207, 1209 oppure 1212 della NC. |
37 |
Secondo una giurisprudenza costante della Corte, nell’interesse della certezza del diritto e per facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci dev’essere ricercato nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note di sezione o di capitolo. Tali caratteristiche e proprietà oggettive delle merci devono poter essere verificate al momento dello sdoganamento (v., in tal senso, sentenza Panasonic Italia e a., C‑472/12, EU:C:2014:2082, punti 35 e 36 nonché giurisprudenza ivi citata). |
38 |
Per quanto riguarda, in primo luogo, l’ambito di applicazione della voce 1207 della NC, occorre rilevare che essa è rubricata «Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati», ma che la NC non definisce cosa debba intendersi con «altri semi e frutti oleosi» ai sensi di detta voce. |
39 |
Nella sua accezione corrente, la nozione di «semi e frutti oleosi» vale a designare i semi dai quali è possibile estrarre un olio. |
40 |
Deve altresì tenersi conto delle note esplicative della NC e del SA che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, forniscono per parte loro un rilevante contributo all’interpretazione della portata delle varie voci doganali della NC, senza però essere giuridicamente vincolanti. Il tenore letterale delle dette note deve dunque essere conforme alle disposizioni della NC e non può modificarne la portata (v., in particolare, sentenza Sunshine Deutschland Handelsgesellschaft, C‑229/06, EU:C:2007:239, punto 27). |
41 |
Anzitutto, per quanto attiene alle note esplicative del SA, le considerazioni generali contenute al capitolo 12 di esse precisano che le voci da 1201 a 1207 del SA comprendono «i semi e i frutti impiegati normalmente per l’estrazione, mediante spremitura o per mezzo di solventi, di oli o grassi commestibili o industriali, che siano effettivamente destinati a tale uso, alla semina o ad altro uso». |
42 |
Poi, secondo le note esplicative del SA relative alla voce 1207, in quest’ultima rientrano «i semi e i frutti impiegati per l’estrazione di oli o grassi alimentari o industriali diversi da quelli menzionati alle voci da 1201 a 1206». |
43 |
Infine, nelle note esplicative della NC relative alla sottovoce 1207 99 98 della NC viene indicato che in questa sottovoce rientrano anche «i semi di zucca con epicarpo tenero, di colore verde, i quali sono geneticamente sprovvisti dello strato esterno legnoso (Cucurbita pepo L. convar. citrullinia Greb. var. styriaca e Cucurbita pepo L. var. oleifera Pietsch). Le zucche di queste varietà sono generalmente coltivate per l’estrazione dell’olio». |
44 |
Da quanto precede risulta che la nozione di «altri semi e frutti oleosi», di cui alla voce 1207 della NC, deve essere interpretata nel senso che essa ricomprende i semi e i frutti impiegati normalmente per l’estrazione di oli o grassi alimentari o industriali diversi da quelli menzionati alle voci da 1201 a 1206 della NC. Spetta al giudice del rinvio verificare se i semi di zucca di cui trattasi nel procedimento principale rispondano a tali criteri e, in particolare, se essi siano normalmente impiegati per l’estrazione di oli o grassi alimentari o industriali, nel qual caso dovranno essere classificati alla voce 1207 della NC. |
45 |
In proposito occorre precisare, come hanno giustamente osservato il governo rumeno e la Commissione in risposta a quesiti scritti posti dalla Corte, che semi aventi la natura di «semi oleosi», ai sensi della voce 1207 della NC, non possono essere classificati alle voci 1209 e 1212 della NC, e ciò anche se non sono utilizzati per l’estrazione di oli o grassi alimentari o industriali, bensì sono destinati alla semina o all’alimentazione umana. |
46 |
Da un lato, la voce 1209 della NC è rubricata «Semi, frutti e spore da sementa». Orbene, la voce 1207 della NC comprende sottovoci in cui rientrano esplicitamente semi oleosi destinati a servire da sementa, quale la sottovoce 1207 99 15, e semi oleosi non destinati a servire da sementa, quale la sottovoce 1207 99 97. |
47 |
Inoltre, tanto la nota 3 del capitolo 12 della NC quanto la nota 3 del capitolo 12 delle note esplicative del SA precisano che i prodotti che rientrano nelle voci da 1201 a 1207 sono esclusi dalla voce 1209, e ciò «anche se destinati a servire da sementa». |
48 |
Di conseguenza, i semi aventi natura di semi oleosi ai sensi della voce 1207 della NC devono essere classificati sotto quest’ultima e non sotto la voce 1209 della NC, e ciò anche se non sono utilizzati per l’estrazione di oli o grassi alimentari industriali, ma sono destinati alla semina. |
49 |
Dall’altra parte, per quanto riguarda la voce 1212 della NC, dalla formulazione di questa risulta che vi rientrano in particolare noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali, impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove nella NC. |
50 |
Da tale formulazione risulta che la voce 1212 della NC costituisce una categoria residuale, applicabile solo qualora nessun’altra voce della NC sia applicabile. Conseguentemente, semi aventi la natura di semi oleosi ai sensi della voce 1207 della NC non possono rientrare nella voce 1212 della NC, e ciò anche se sono utilizzati non per l’estrazione di oli o grassi alimentari o industriali bensì per l’alimentazione umana. |
51 |
Alla luce di quanto precede, spetta al giudice del rinvio, al fine di procedere alla classificazione doganale dei semi di zucca di cui trattasi nel procedimento principale, stabilire se questi siano impiegati normalmente per l’estrazione di oli o di grassi alimentari o industriali, senza rientrare nelle voci da 1201 a 1206 della NC. In caso affermativo, detti semi dovranno essere classificati alla voce 1207 della NC a motivo della loro natura di semi oleosi, e ciò indipendentemente dal loro impiego effettivo per l’estrazione di oli o di grassi alimentari o industriali, per la semina o per l’alimentazione umana. |
52 |
Laddove risulti che i semi in parola non hanno natura di semi oleosi ai sensi della voce 1207 della NC, spetterà al giudice del rinvio stabilire se essi rientrino nella voce 1209 oppure 1212 della NC. |
53 |
È necessario pertanto ricordare i criteri che consentono di distinguere i rispettivi ambiti di applicazione delle voci 1209 e 1212 della NC. |
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Alla luce del suo testo, rammentato al punto 49 della presente sentenza, la voce 1212 della NC è applicabile solo nell’ipotesi in cui la voce 1209 della NC non sia applicabile ai semi di zucca di cui trattasi nel procedimento principale. |
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Orbene, la Corte ha già precisato che la voce 1209 della NC, rubricata «Semi, frutti e spore da sementa», riguarda solo elementi vegetali capaci di germogliare e di dare vita a una nuova pianta. Al contrario, la voce 1212 della NC è una categoria residuale che comprende i semi vegetali destinati non alla semina, bensì al consumo umano (sentenza Sunshine Deutschland Handelsgesellschaft, C‑229/06, EU:C:2007:239, punto 30). |
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Pertanto, la Corte ha dichiarato che i semi di zucca sbucciati, che hanno perduto la capacità di germogliare e che sono destinati all’industria dei prodotti da forno, rientrano nella sottovoce 1212 99 80 della NC (sentenza Sunshine Deutschland Handelsgesellschaft, C‑229/06, EU:C:2007:239, punto 32). |
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Da quanto precede risulta che, nell’ipotesi in cui i semi di zucca di cui trattasi nel procedimento principale non abbiano natura di semi oleosi ai sensi della voce 1207 della NC, tali semi dovrebbero essere classificati nella voce 1209 della NC, qualora disponessero ancora della loro capacità di germogliare al momento della loro importazione, e ciò indipendentemente dal loro impiego effettivo nella semina o nell’alimentazione umana. In caso contrario, tali semi dovranno essere classificati nella voce 1212 della NC. |
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Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, si deve rispondere alle prime tre questioni dichiarando che, per procedere alla classificazione doganale dei semi di zucca di cui trattasi nel procedimento principale, spetta al giudice del rinvio stabilire se essi siano impiegati normalmente per l’estrazione di oli o di grassi alimentari o industriali, senza rientrare nelle voci da 1201 a 1206 della NC. In caso affermativo, detti semi dovranno essere classificati nella voce 1207 della NC in virtù della loro natura di semi oleosi, e ciò indipendentemente dal loro impiego effettivo per l’estrazione di oli o di grassi alimentari o industriali, nella semina o nell’alimentazione umana. In caso contrario, detti i semi rientreranno nella voce 1209 della NC qualora disponessero ancora della loro capacità di germogliare al momento della loro importazione, e ciò indipendentemente dal loro impiego effettivo nella semina o nell’alimentazione umana, oppure nella voce 1212 della NC nel caso in cui non disponessero più della loro capacità di germogliare. |
Sulla quarta questione
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Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio s’interroga sull’eventuale esistenza di speciali procedimenti amministrativi affinché un Certificato EUR.1 sia produttivo dei suoi effetti presso le autorità doganali. |
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Il governo rumeno ritiene che tale quarta questione debba essere respinta in quanto irricevibile, dato che la risposta non sarebbe utile per la soluzione della controversia principale. |
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Il governo rumeno fa valere in proposito che i semi di zucca importati dalla Cina, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, non sono oggetto delle misure di preferenze tariffarie adottate dall’Unione europea. Il governo rumeno aggiunge che, in ogni caso, l’ALKA non ha chiesto di beneficiare di un regime di preferenze tariffarie al momento della dichiarazione in dogana e non ha presentato un certificato attestante l’origine preferenziale dei semi di cui trattasi nel procedimento principale. |
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Ai sensi dell’articolo 94, lettera a), del regolamento di procedura della Corte, la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene un’illustrazione sommaria dell’oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un’illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni. |
63 |
Si deve anzitutto rilevare che i soli fatti pertinenti descritti nella domanda di pronuncia pregiudiziale riguardano, da un lato, il fatto che l’ALKA non abbia richiesto l’applicazione di un regime di preferenze tariffarie al momento del deposito delle dichiarazioni in dogana e, dall’altro, il fatto che l’ALKA sia in possesso dei certificati di origine in base ai quali i semi importanti avrebbero beneficiato di uno svincolo. |
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Poi, interrogati sul punto dalla Corte, l’ALKA, il governo rumeno e la Commissione non sono stati in grado di identificare un regime di preferenze tariffarie nel diritto dell’Unione che possa essere applicato alle importazioni di semi di zucca provenienti dalla Cina. |
65 |
Infine, e nonostante un invito scritto da parte della Corte in tal senso, l’ALKA non ha neanche affermato di aver trasmesso alle autorità nazionali un certificato attestante l’origine preferenziale dei semi di zucca di cui trattasi nel procedimento principale. |
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Da quanto precede risulta che la quarta questione deve essere respinta in quanto irricevibile, dato che la domanda di pronuncia pregiudiziale non contiene una sufficiente esposizione dei fatti rilevanti sui quali tale questione si fonda. |
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara: |
Per procedere alla classificazione doganale dei semi di zucca di cui trattasi nel procedimento principale, spetta al giudice del rinvio stabilire se essi siano impiegati normalmente per l’estrazione di oli o di grassi alimentari o industriali, senza rientrare nelle voci da 1201 a 1206 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle versioni di questo risultanti, successivamente, dal regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006, e dal regolamento (CE) n. 1214/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007. In caso affermativo, detti semi dovranno essere classificati nella voce 1207 della nomenclatura combinata in virtù della loro natura di semi oleosi, e ciò indipendentemente dal loro impiego effettivo per l’estrazione di oli o di grassi alimentari o industriali, nella semina o nell’alimentazione umana. In caso contrario, detti semi rientreranno nella voce 1209 della nomenclatura combinata, qualora disponessero ancora della loro capacità di germogliare al momento della loro importazione, e ciò indipendentemente dal loro impiego effettivo nella semina o nell’alimentazione umana, oppure nella voce 1212 della nomenclatura combinata nel caso in cui non disponessero più della loro capacità di germogliare. |
Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il rumeno.