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Document 62013CJ0597

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 settembre 2015.
Total SA contro Commissione europea.
Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato delle cere di paraffina – Mercato della paraffina molle – Infrazione commessa da una controllata posseduta al 100% da una controllante – Presunzione di influenza determinante esercitata dalla controllante sulla controllata – Responsabilità della controllante derivante esclusivamente dal comportamento illecito della sua controllata – Sentenza che riduce l’importo dell’ammenda inflitta alla controllata – Effetti sulla situazione giuridica della controllante.
Causa C-597/13 P.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:613

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

17 settembre 2015 ( *1 )

«Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato delle cere di paraffina — Mercato della paraffina molle — Infrazione commessa da una controllata posseduta al 100% da una controllante — Presunzione di influenza determinante esercitata dalla controllante sulla controllata — Responsabilità della controllante derivante esclusivamente dal comportamento illecito della sua controllata — Sentenza che riduce l’importo dell’ammenda inflitta alla controllata — Effetti sulla situazione giuridica della controllante»

Nella causa C‑597/13 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 22 novembre 2013,

Total SA, con sede in Courbevoie (Francia), rappresentata da É. Morgan de Rivery e É. Lagathu, avocats,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da É. Gippini Fournier e P. Van Nuffel, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, A. Rosas, E. Juhász (relatore), D. Šváby e A. Prechal, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: V. Tourrès, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 gennaio 2015,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 marzo 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, la Total SA (in prosieguo: la «Total»), chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea Total/Commissione (T‑548/08, EU:T:2013:434; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto, in via principale, all’annullamento parziale della decisione C(2008) 5476 definitivo della Commissione, del 1o ottobre 2008, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo [81 CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.181 – Cere per candele) (sintesi pubblicata nella GU 2009, C 295, pag. 17; in prosieguo: la «decisione controversa») e, in subordine, all’annullamento o alla riduzione dell’importo dell’ammenda che le è stata irrogata.

Fatti e decisione controversa

2

La sentenza impugnata contiene i seguenti rilievi:

«1

Con la decisione [controversa], la Commissione [europea] ha constatato che la ricorrente (…) e la sua controllata posseduta quasi al 100%, la Total France SA [(in prosieguo: la “Total France”)], avevano violato, insieme ad altre imprese, l’articolo 81, paragrafo 1, [CE] e l’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE)[, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3)], partecipando ad un’intesa sul mercato delle cere di paraffina nel SEE e sul mercato tedesco delle paraffine molli.

2

I destinatari della decisione [controversa] sono le seguenti società: (…) nonché la ricorrente e la sua controllata (…)

3

Le cere di paraffina sono prodotte in raffineria a partire dal petrolio greggio. Esse sono utilizzate per la fabbricazione di prodotti quali candele, prodotti chimici, pneumatici e prodotti dell’industria automobilistica, nonché nei settori della gomma, degli imballaggi, degli adesivi e delle gomme da masticare (punto 4 della decisione [controversa]).

4

La paraffina molle è la materia prima necessaria per la fabbricazione delle cere di paraffina. È fabbricata nelle raffinerie come sottoprodotto della produzione di oli di base a partire dal petrolio greggio. Essa viene altresì venduta ai consumatori fina[li], ad esempio ai produttori di pannelli di truciolato (punto 5 della decisione [controversa]).

5

La Commissione ha avviato la sua indagine dopo [che una società] l’ha informata, con lettera del 17 marzo 2005, dell’esistenza di un’intesa (…) (punto 72 della decisione [controversa]).

6

Il 28 e 29 aprile 2005, in applicazione dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), la Commissione ha svolto accertamenti nelle sedi della (...) Total [France] (punto 75 della decisione [controversa]).

7

Per quanto riguarda la Total France, gli accertamenti sono stati effettuati sulla base della decisione della Commissione, del 18 aprile 2005, che ingiunge alla ricorrente e a tutte le imprese da essa controllate direttamente o indirettamente, compresa la Total France, di sottoporsi ad un accertamento in applicazione dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 (…)

8

La decisione di accertamento [della Commissione, del 18 aprile 2005,] è stata notificata alla Total France il 28 aprile 2005. Essa non è stata notificata alla ricorrente.

9

La Total France ha ricevuto richieste di informazioni da parte della Commissione il 3 novembre 2005 e il 27 novembre 2006 e ha risposto, rispettivamente, il 23 dicembre 2005 e il 13 dicembre 2006. Il 30 gennaio 2007, essa ha ricevuto richieste complementari da parte della Commissione, alle quali ha risposto il 4 aprile 2007.

10

Il 29 maggio 2007, la Commissione ha inviato la comunicazione degli addebiti [ai destinatari della decisione controversa], tra cui la ricorrente e la Total France (punto 85 della decisione [controversa]).

11

Con lettera del 13 agosto 2007, la ricorrente ha formulato osservazioni in risposta alla comunicazione degli addebiti (…)

12

Il 10 e l’11 dicembre 2007, la Commissione ha organizzato un’audizione alla quale la ricorrente ha partecipato.

13

In seguito all’audizione, la ricorrente ha ricevuto varie richieste di informazioni da parte della Commissione. Le richieste del 21 dicembre 2007 e del 29 maggio 2008 vertevano sul fatturato della ricorrente e della Total France, più precisamente sui mercati delle cere di paraffina e delle paraffine molli. La domanda del 4 aprile 2008 verteva sui fatti materiali dell’infrazione a cui aveva partecipato la Total France. La ricorrente ha risposto, rispettivamente, il 20 febbraio, l’8 aprile e il 10 giugno 2008, precisando che essa non era venuta a conoscenza dell’infrazione contestata alla Total France.

14

Secondo la decisione [controversa], alcuni dipendenti della Total France avevano partecipato all’infrazione per tutta la sua durata. La Commissione ha quindi considerato la Total France direttamente responsabile per la sua partecipazione all’intesa (punti 555 e 556 della decisione [controversa]). La Commissione ha affermato che la ricorrente possedeva almeno il 98% del capitale della Total France e che, su tale base, si poteva presumere che quest’ultima esercitasse un’influenza determinante sul comportamento della Total France, in quanto le due società facevano parte di una medesima impresa (punti da 557 a 559 della decisione [controversa]). In risposta ad un quesito scritto del Tribunale relativo all’identità degli altri proprietari della Total France, la ricorrente ha precisato che anche la parte restante del capitale di quest’ultima era da lei indirettamente posseduta. Pertanto, nel corso del procedimento è emerso che, durante il periodo controverso, la Total France era una controllata posseduta al 100% dalla ricorrente.

15

Le ammende irrogate nel caso di specie sono state calcolate in base agli orientamenti per il calcolo delle ammende irrogate in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2) (…), vigenti al momento della notifica della comunicazione degli addebiti [ai destinatari della decisione controversa]».

3

Gli articoli 1 e 2 della decisione controversa dispongono quanto segue:

«Articolo 1

Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 81, paragrafo 1, [CE] e – a partire dal 1o gennaio 1994 ‑ l’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando, per i periodi indicati, a un accordo continuato e/o a una pratica concordata continuata nel settore delle cere di paraffina nel mercato comune e, a partire dal 1ogennaio 1994, nel SEE:

(…)

Total France (...): dal 3 settembre 1992 al 28 aprile 2005 e

Total: dal 3 settembre 1992 al 28 aprile 2005.

Per le seguenti imprese l’infrazione riguarda, per i periodi indicati, anche le paraffine molli vendute ai clienti fina[li] sul mercato tedesco:

Total France (...): dal 30 ottobre 1997 al 12 maggio 2004 e

Total: dal 30 ottobre 1997 al 12 maggio 2004.

(…)

Articolo 2

Per l’infrazione di cui all’articolo 1, sono irrogate le seguenti ammende:

(…)

Total France (…) in solido con Total: EUR 128163000».

4

Al punto 577 della decisione controversa, la Commissione ha constatato che la maggior parte degli argomenti della Total si fondava sulla capacità della controllata di agire autonomamente nell’ambito della normale gestione delle sue attività commerciali. Al punto 578 della decisione controversa, la Commissione ha effettuato valutazioni riguardanti la nozione di «azione autonoma» di una controllata, in particolare la valutazione secondo cui «per esercitare un’influenza determinante sulla strategia commerciale di una controllata non occorre gestirne l’attività corrente».

5

Allo stesso punto, la Commissione ha aggiunto quanto segue:

«Di fatto, [la Total] ammette di svolgere un ruolo di coordinamento istituzionale e di controllo degli orientamenti strategici, nonché di avere il potere di approvare o disapprovare gli investimenti di maggior rilievo e i principali cambiamenti di attività all’interno del gruppo. Ciò dimostra che [la Total], nella sua veste di controllante, possiede un interesse e ricopre un ruolo nei confronti delle sue controllate in quanto azionista intenzionato a salvaguardare i suoi interessi finanziari di proprietario e i suoi interessi in materia di strategia commerciale. Inoltre, [la Total] elenca, tra le altre attività che controlla per conto dell’intero gruppo, la politica in materia di risorse umane, la tenuta dei conti consolidati, la definizione della politica fiscale del gruppo nonché altre mansioni operative orizzontali tra cui sicurezza industriale, ambiente, gestione dei fondi nel rispetto dell’etica, attività di finanziamento, ecc.».

6

Ai punti da 579 a 582 della decisione controversa, la Commissione ha esaminato gli argomenti della Total vertenti sull’assenza di sovrapposizione delle responsabilità di direzione tra la controllante e la controllata per il fatto che la controllata non avrebbe mai ricevuto istruzioni da parte della controllante relative alla politica da applicare alla commercializzazione delle cere di paraffina, che la controllata non avrebbe mai informato la controllante delle sue attività sul mercato in questione e, infine, che la cera di paraffina costituirebbe un’attività estremamente marginale sia per la controllata che per la controllante. Al punto 585 della decisione controversa, la Commissione ha concluso che gli elementi addotti dal Tribunale non erano sufficienti a rovesciare la presunzione di esercizio di influenza determinante derivante dal possesso diretto o indiretto, da parte di quest’ultima, della quasi totalità della sua controllata Total France.

La sentenza impugnata

7

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 dicembre 2008, la ricorrente ha chiesto, in via principale, l’annullamento della decisione controversa nella parte in cui la riguarda, invocando sette motivi a sostegno delle sue conclusioni. In subordine, essa ha altresì chiesto la cancellazione o la riduzione dell’importo dell’ammenda che le era stata irrogata in solido con la Total France, invocando al riguardo due motivi. A tal proposito, la ricorrente ha sostenuto, in sostanza, che essa non era in grado di esercitare un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata e che quest’ultima aveva, pertanto, un comportamento autonomo sul mercato. Di conseguenza, poiché essa non era personalmente coinvolta nell’intesa incriminata, il comportamento illecito della sua controllata non poteva esserle imputato. La ricorrente ha inoltre contestato la durata dell’infrazione commessa dalla sua controllata come calcolata dalla Commissione. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto l’insieme di tali motivi.

8

Al punto 73 della sentenza impugnata il Tribunale ha ripreso alla lettera le valutazioni della Commissione esposte al punto 578 della decisione controversa. Ai punti da 74 a 99 della sentenza impugnata, esso ha esaminato ciascuno degli argomenti della Total riguardante l’autonomia d’azione della sua controllata e ha considerato, al punto 102 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva correttamente ritenuto che la ricorrente non fosse giunta a rovesciare la presunzione secondo cui essa esercitava un’influenza determinante sulla politica commerciale della sua controllata.

9

Ai punti da 215 a 219 della sentenza impugnata, il Tribunale ha analizzato gli argomenti della Total riguardanti la durata della partecipazione all’infrazione della controllata di tale società e, al punto 224 della sentenza impugnata, ha così dichiarato:

«Per quanto riguarda l’esercizio della sua competenza estesa al merito, il Tribunale conclude che la ricorrente non ha dimostrato alcun errore o irregolarità nella decisione impugnata tale da giustificare l’annullamento dell’ammenda irrogatale o la riduzione dell’importo di quest’ultima. Esso giudica inoltre che, tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie, in particolare della gravità e della durata dell’infrazione commessa dalla ricorrente, l’importo dell’ammenda irrogata a quest’ultima è adeguato».

La sentenza Total Raffinage Marketing/Commissione (T‑566/08)

10

Con la sentenza Total Raffinage Marketing/Commissione (T‑566/08, EU:T:2013:423), pronunciata lo stesso giorno della sentenza impugnata nella presente causa, il Tribunale ha ridotto alla somma di EUR 125459842 l’ammenda irrogata alla controllata Total France, succeduta alla Total Raffinage Marketing SA, respingendo per il resto il ricorso che quest’ultima aveva proposto parallelamente al ricorso della Total, sua controllante. Il Tribunale ha ritenuto che la Commissione, al momento della determinazione del coefficiente moltiplicatore che rifletteva la durata della partecipazione della Total France all’infrazione, avesse violato i principi di proporzionalità e di parità di trattamento, equiparando un periodo di partecipazione di 7 mesi e 28 giorni per le cere di paraffina e un periodo di partecipazione di 6 mesi e 12 giorni per le paraffine molli a una partecipazione di un intero anno. Invece, nella sentenza impugnata, il Tribunale non ha ridotto nella stessa misura l’ammenda irrogata alla Total.

Sull’impugnazione

11

L’impugnazione si articola in sei motivi. Con il primo e terzo motivo, la ricorrente sostiene che, benché la sua responsabilità derivi interamente da quella della sua controllata, il Tribunale non ha applicato, nei suoi confronti, la stessa riduzione dell’importo dell’ammenda irrogata alla sua controllata che quella di cui ha beneficiato quest’ultima. Avrebbe pertanto aggravato, senza alcun fondamento giuridico, la sanzione inflitta alla ricorrente. Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto non annullando la decisione controversa per violazione da parte della Commissione del suo obbligo di motivazione. Con il suo quarto, quinto e sesto motivo, dedotti in via subordinata, la ricorrente chiede alla Corte, in applicazione del suo potere di riforma e tenendo conto di tutte le circostanze della vertenza, di determinare, nei suoi confronti, un’ammenda dello stesso importo stabilito nei confronti della sua controllata.

12

Occorre esaminare, innanzitutto, il secondo motivo e, in seguito, congiuntamente, il primo e terzo motivo di impugnazione.

Sul secondo motivo

Argomenti delle parti

13

La Total contesta al Tribunale di aver commesso, nell’esercizio del suo controllo di legalità, un errore di diritto non annullando la decisione controversa per violazione, da parte della Commissione, del suo obbligo di motivazione. Infatti, la Commissione non avrebbe esaminato gli argomenti addotti dalla ricorrente volti a rovesciare la presunzione di influenza determinante di quest’ultima sulla politica commerciale della sua controllata.

14

Secondo la Total, il contesto della presente causa è analogo a quello che ha condotto alla sentenza Elf Aquitaine/Commissione (C‑521/09 P, EU:C:2011:620, punto 167) e richiedeva pertanto, da parte della Commissione, una motivazione approfondita in merito alle ragioni per le quali la Commissione ha considerato che gli elementi presentati dalla ricorrente non fossero sufficienti per rovesciare tale presunzione. A tal fine, la ricorrente avrebbe invocato molteplici elementi di prova, quali l’autonomia della sua controllata, la mancata comunicazione da parte di quest’ultima, alla controllante, della propria attività sul mercato e la mancanza di istruzioni della controllante alla sua controllata per la gestione della sua attività. Orbene, la Commissione non avrebbe risposto a tali elementi di prova, il che costituirebbe un difetto di motivazione, vale a dire, la violazione di una formalità sostanziale che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare d’ufficio trattandosi di un motivo di ordine pubblico (v. sentenza Siemens e a./Commissione, C‑239/11 P, C‑489/11 P e C‑498/11 P, EU:C:2013:866, punto 321).

15

Non avendo potuto identificare i punti della decisione controversa che rispondevano in modo circostanziato agli elementi addotti dalla ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto sollevare d’ufficio il motivo vertente sul difetto di motivazione della decisione controversa e dichiararne l’annullamento. Anziché avvalersi di un tale motivo, ai punti da 75 a 102 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe fornito la propria valutazione di ciascuno di tali elementi, sostituendosi così alla Commissione.

16

La Commissione ritiene irricevibile tale motivo, in quanto, con esso, la ricorrente cercherebbe di modificare l’oggetto della controversia, come dibattuto dinanzi al Tribunale, sollevando per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo relativo al difetto di motivazione della decisione controversa. Secondo la Commissione, il carattere di ordine pubblico del motivo tratto dal difetto di motivazione permette al giudice di sollevarlo d’ufficio, ma non significa che il Tribunale sia tenuto, pena l’annullamento della sua sentenza, a controllare d’ufficio tutti gli aspetti della motivazione di una decisione non sollevati dinanzi al medesimo.

17

La Commissione rileva che gli elementi di prova dedotti dalla ricorrente, ossia l’autonomia finanziaria della controllata di quest’ultima, il fatto che tale controllata dispone della propria direzione locale, la mancata comunicazione tra la controllante e la sua controllata sull’attività di quest’ultima e il peso marginale dell’attività sulla quale verteva l’intesa illecita sul fatturato della controllante, costituivano argomenti presentati nell’ambito del quarto motivo di ricorso di annullamento depositato dinanzi al Tribunale e si riferivano a un errore manifesto di valutazione della Commissione nella decisione controversa e non a un difetto di motivazione di tale decisione. Il Tribunale avrebbe risposto a tali motivi diretti a rovesciare la presunzione di esercizio di un’influenza determinante. Pertanto, sarebbe stato investito, nell’ambito dell’esame di tale motivo di ricorso, non di una questione sulla motivazione, ma di una questione sul merito.

Giudizio della Corte

18

Secondo la giurisprudenza della Corte, l’obbligo di motivazione degli atti dell’Unione previsto dall’articolo 296, secondo comma, TFUE costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, fondatezza che attiene alla legittimità nel merito dell’atto controverso (v. sentenze Elf Aquitaine/Commissione, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, punto 146 e giurisprudenza ivi citata, nonché Gascogne Sack Deutschland/Commissione, C‑40/12 P, EU:C:2013:768, punto 46).

19

Nel caso di specie, la ricorrente ha contestato dinanzi al Tribunale la valutazione, al punto 578 della decisione controversa, degli indizi che essa aveva addotto al fine di rovesciare la presunzione di influenza determinante. Essa ha sostenuto che la Commissione aveva erroneamente respinto gli elementi addotti per dimostrare la sua mancata influenza determinante sul comportamento commerciale della sua controllata, senza tuttavia far valere che quest’ultima, nella decisione controversa, aveva violato al riguardo il suo obbligo di motivazione.

20

Va osservato che, come emerge dal punto 8 della presente sentenza, dopo aver ripreso alla lettera le valutazioni della Commissione esposte al punto 578 della decisione controversa, il Tribunale ha esaminato, ai punti da 74 a 99 della sentenza impugnata, ciascuno degli argomenti della Total riguardanti l’autonomia di azione della sua controllata e, al punto 102 della sentenza impugnata, è giunto alla conclusione che la Commissione aveva correttamente ritenuto che la ricorrente non fosse riuscita a rovesciare detta presunzione.

21

Orbene, la prima parte del secondo motivo si basa, in sostanza, sugli stessi argomenti invocati dalla ricorrente dinanzi al Tribunale per contestare non un’eventuale violazione dell’obbligo di motivazione, ma un’asserita applicazione incorretta della presunzione di influenza determinante. In sede di impugnazione, la ricorrente non contesta tuttavia la fondatezza del ragionamento del Tribunale che figura in tali punti della sentenza impugnata, ma contesta esclusivamente l’errore di diritto che quest’ultimo avrebbe commesso non sanzionando l’asserita carenza della motivazione della decisione controversa relativamente al rigetto degli elementi addotti dalla ricorrente diretti a rovesciare la presunzione di influenza determinante.

22

Detta parte del motivo introduce pertanto, in sede di impugnazione, un argomento nuovo consistente nel contestare l’adeguatezza della motivazione della decisione controversa in merito all’applicazione della presunzione di influenza determinante. Ne consegue che detta parte deve essere dichiarata irricevibile, dal momento che, in sede di impugnazione, la competenza della Corte è limitata, in linea di principio, alla valutazione della soluzione di diritto che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di merito (v., in tal senso, sentenza Gascogne Sack Deutschland/Commissione, C‑40/12 P, EU:C:2013:768, punto 52).

23

Poiché tale prima parte del secondo motivo è irricevibile, la seconda parte di tale motivo, con cui la ricorrente adduce che il Tribunale ha effettuato una sostituzione della motivazione della decisione controversa, deve altresì essere respinta, dal momento che essa implica necessariamente un esame della motivazione di tale decisione.

24

Tale motivo deve pertanto essere integralmente respinto.

Sul primo e terzo motivo

Argomenti delle parti

25

La Total sostiene che, poiché la responsabilità accertata nei suoi confronti e la sua condanna al pagamento in solido dell’ammenda scaturivano dalla sola responsabilità della sua controllata, il Tribunale, riducendo l’importo dell’ammenda irrogata a tale controllata senza aver applicato la medesima riduzione nei confronti della sua controllante, ha aggravato la sanzione comminata a quest’ultima. Tenuto conto di tale responsabilità di natura interamente derivata, la differenza tra gli importi delle ammende irrogate alla controllante e alla controllata, ossia un importo di EUR 2704158, costituirebbe un’ammenda priva di qualsiasi fondamento giuridico. Inoltre, tale modifica della natura della sua responsabilità deriverebbe dalla sentenza impugnata senza che in alcun momento del procedimento le sia stato consentito di presentare le sue osservazioni su tale punto, il che integrerebbe una violazione dei suoi diritti della difesa.

26

Secondo la ricorrente, la controversia in esame è identica a quella che ha condotto alla sentenza Commissione/Tomkins (C‑286/11 P, EU:C:2013:29), con cui la Corte, dopo aver constatato che la responsabilità della controllante era puramente derivata da quella della sua controllata e ad essa accessoria e dipendeva pertanto da quella di quest’ultima, ha effettuato l’allineamento dell’importo dell’ammenda irrogata alla controllante su quello ridotto dell’ammenda irrogata alla sua controllata. Orbene, la situazione della ricorrente sarebbe nel caso di specie quella di una controllante la cui responsabilità è interamente derivata da quella della sua controllata. La ricorrente rileva che, poiché la durata della partecipazione all’infrazione di cui trattasi che è stata accertata nei suoi confronti non può che essere identica a quella accertata nei confronti della sua controllata e che la riduzione dell’ammenda inflitta alla sua controllata deriva unicamente dalla riduzione di tale durata per quanto riguarda questa sola società, il Tribunale avrebbe dovuto usare il suo potere di riforma, come nella sentenza Commissione/Tomkins (C‑286/11 P, EU:C:2013:29), e adattare l’importo dell’ammenda accertata a carico della controllante in funzione dell’importo dell’ammenda definitivamente irrogata alla sua controllata.

27

La Total aggiunge che sia la sentenza impugnata sia la sentenza Total Raffinage Marketing/Commissione (T‑566/08, EU:T:2013:423) sono state pronunciate lo stesso giorno dal medesimo collegio giudicante, di modo che il Tribunale, avendo adottato la decisione di non riformare l’ammenda che è stata inflitta alla ricorrente, ha violato il principio di non discriminazione tra due cause vertenti sugli stessi fatti e riguardanti due entità di un’unica e medesima impresa. Inoltre, nell’ambito del suo potere di riforma, il giudice dell’Unione sarebbe autorizzato a modificare l’importo dell’ammenda. Per contro, non sarebbe autorizzato a modificare il carattere solidale e unico della responsabilità e dell’ammenda che ne deriva nei confronti delle entità che costituiscono un’unica e medesima impresa, allorché la responsabilità della controllante dipenda esclusivamente dalla responsabilità della sua controllata. Pertanto, il Tribunale, nel modificare il carattere solidale e unico della responsabilità della Total e della sua controllata e, di conseguenza, l’ammenda inflitta a quest’ultima, avrebbe commesso un errore di diritto.

28

La Commissione ritiene che l’argomento della ricorrente non sia fondato, in quanto si basa sulla premessa errata secondo cui il Tribunale, respingendo il ricorso della ricorrente avrebbe aggravato la responsabilità di quest’ultima. Orbene, respingendo tale ricorso, il Tribunale avrebbe lasciato immutati sia la responsabilità della ricorrente sia l’importo dell’ammenda nella sua globalità. La riduzione da parte del Tribunale dell’importo dell’ammenda irrogata alla controllata non avrebbe avuto alcuna conseguenza sulla portata della responsabilità della ricorrente che continuerebbe a essere tenuta al pagamento dell’intero importo dell’ammenda.

29

La Commissione osserva che la sola circostanza che, per una frazione dell’ammenda, la Total è diventata l’unico debitore della Commissione non costituisce una modifica dell’ammenda che le è stata irrogata e altro non è se non la conseguenza inevitabile della decisione adottata dal Tribunale, nella sentenza Total Raffinage Marketing/Commissione (T‑566/08, EU:T:2013:423), di ridurre l’importo dell’ammenda inflitta al suo condebitore. In generale, la situazione di una controllante condannata in solido con la sua controllata non può essere diversa da quella di altre entità giuridiche che sono state considerate responsabili in solido e si ritrovano condebitrici dell’ammenda inflitta. Nelle ipotesi di condanna in solido al pagamento di un’ammenda, la riduzione dell’importo di quest’ultima a carico di uno dei condebitori rende inevitabilmente l’altro condebitore unico responsabile per l’importo corrispondente a tale riduzione.

30

Secondo la Commissione, una controllante e la sua controllata hanno sempre la facoltà di proporre insieme un ricorso unico avverso la decisione che irroga loro un’ammenda. Quando la controllante sceglie di chiedere l’annullamento e la riforma della sua ammenda attraverso un ricorso individuale, l’esito di tale ricorso dipende dagli argomenti invocati a tal fine e non da eventuali argomenti addotti dalla sua controllata in un ricorso parallelo. In ogni caso, le condizioni stabilite dalla Corte nella sentenza Commissione/Tomkins (C‑286/11 P, EU:C:2013:29) riguardante l’«identità dell’oggetto» dei ricorsi paralleli delle controllanti e delle loro controllate non sarebbero soddisfatte nel caso di specie. Se è vero che sia la Total sia la sua controllata hanno contestato dinanzi al Tribunale la valutazione da parte della Commissione della durata della partecipazione all’infrazione, il Tribunale avrebbe tuttavia ridotto l’ammenda irrogata alla controllata sulla base di argomenti che sarebbero stati addotti da quest’ultima, ma non dalla controllante.

Giudizio della Corte

31

Con il suo primo e terzo motivo, la ricorrente contesta il fatto che, nella sentenza impugnata, il Tribunale non ha tenuto conto della sentenza Total Raffinage Marketing/Commissione (T‑566/08, EU:T:2013:423) che ha ridotto l’ammenda irrogata alla Total France a EUR 125459842. Essa sostiene che, conformemente alla giurisprudenza della Corte derivante dalla sentenza Commissione/Tomkins (C‑286/11 P, EU:C:2013:29), il Tribunale era tenuto a ridurre detta ammenda anche per quanto riguarda la Total.

32

Il diritto della concorrenza dell’Unione concerne le attività delle imprese. Per designare l’autore – sanzionabile in applicazione degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE – di un’infrazione al diritto della concorrenza, gli autori dei trattati hanno scelto di utilizzare la nozione di «impresa» e non nozioni come quella di «società» o di «persona giuridica», utilizzate, in particolare, all’articolo 54 TFUE (v. sentenza Commissione e a./Siemens Österreich e a., da C‑231/11 P a C‑233/11 P, EU:C:2014:256, punti 41 e 42 nonché giurisprudenza ivi citata).

33

La nozione di impresa comprende qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico della medesima e dalle sue modalità di finanziamento. Tale nozione deve essere intesa nel senso che essa designa un’unità economica ancorché, da un punto di vista giuridico, tale unità sia costituita da più persone fisiche o giuridiche. Laddove violi le regole dettate in materia di concorrenza, tale entità economica è tenuta, secondo il principio della responsabilità personale, a rispondere dell’infrazione (v. sentenza Commissione e a./Siemens Österreich e a., da C‑231/11 P a C‑233/11 P, EU:C:2014:256, punti 43 e 44 nonché giurisprudenza ivi citata).

34

In tale contesto e in determinate circostanze, una persona giuridica che non abbia commesso un’infrazione al diritto della concorrenza può nondimeno essere sanzionata per il comportamento illecito di un’altra persona giuridica allorché tali persone facciano tutte e due parte della stessa entità economica e formino così l’impresa che ha infranto l’articolo 101 TFUE (v. sentenza Commissione e a./Siemens Österreich e a., da C‑231/11 P a C‑233/11 P, EU:C:2014:256, punto 45).

35

Pertanto, il comportamento di una controllata può essere imputato alla controllante qualora quest’ultima eserciti effettivamente un’influenza determinante sul comportamento di tale controllata (v., in tal senso, sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, C‑97/08 P, EU:C:2009:536, punti 58 e 59 nonché giurisprudenza ivi citata).

36

Nel caso in cui una controllante possegga il 100% del capitale della propria controllata, esiste una presunzione semplice in base alla quale la controllante esercita effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della propria controllata (v. sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, C‑97/08 P, EU:C:2009:536, punto 60 nonché giurisprudenza ivi citata).

37

Nel caso di specie, la Commissione ha imputato la responsabilità della Total France alla Total e ha inflitto loro in solido un’ammenda di EUR 128163000. Come è stato rilevato al punto 10 della presente sentenza, il Tribunale ha ridotto, con la sentenza Total Raffinage Marketing/Commissione (T‑566/08, EU:T:2013:423), l’ammenda irrogata alla controllata Total France a EUR 125459842.

38

La Corte ha giudicato che, nel caso in cui la responsabilità della controllante sia puramente derivata da quella della sua controllata e in cui nessun altro fattore caratterizzi individualmente il comportamento contestato alla controllante, la responsabilità di tale controllante non può eccedere quella della sua controllata (v., in tal senso, sentenza Commissione/Tomkins, C‑286/11 P, EU:C:2013:29, punti 37, 39, 43 e 49).

39

L’applicazione dei principi derivanti da tale giurisprudenza da parte dei giudici dell’Unione necessita che siano soddisfatte determinate condizioni procedurali, in particolare la proposizione da parte della controllata e della controllante di ricorsi paralleli aventi il medesimo oggetto (v. sentenza Commissione/Tomkins, C‑286/11 P, EU:C:2013:29, punto 49). La Corte ha precisato che la nozione di «medesimo oggetto» non richiede che la portata dei ricorsi di tali società e degli argomenti da esse addotti sia identica (v. sentenza Commissione/Tomkins, C‑286/11 P, EU:C:2013:29, punto 43).

40

Occorre constatare che, nel caso di specie, tali condizioni erano soddisfatte. Infatti, al pari della controllante e della controllata di cui si trattava nel caso che ha condotto alla sentenza Commissione/Tomkins (C‑286/11 P, EU:C:2013:29), sia la Total che la Total France avevano presentato un ricorso avverso la decisione controversa e tali ricorsi avevano il medesimo oggetto in quanto vertevano, in particolare, sulla durata dell’infrazione.

41

Sebbene la Corte, nella sentenza Commissione/Tomkins (C‑286/11 P, EU:C:2013:29), si sia pronunciata soltanto sulla possibilità di tener conto, nell’ambito di un ricorso proposto da una controllante la cui responsabilità è interamente derivata da quella della sua controllata, dell’esito del ricorso proposto da quest’ultima, discende tuttavia dalla giurisprudenza della Corte, in particolare dalla sentenza Areva e a./Commissione (C‑247/11 P e C‑253/11 P, EU:C:2014:257, punti da 136 a 138), che, allorché le condizioni procedurali rilevate ai punti precedenti sono soddisfatte, la controllante la cui responsabilità è interamente derivata da quella della sua controllata deve, in linea di principio, beneficiare di un’eventuale riduzione della responsabilità della sua controllata che le è stata imputata.

42

Pertanto, il Tribunale ha commesso un errore di diritto non tenendo conto dell’esito della sentenza Total Raffinage Marketing/Commissione (T‑566/08, EU:T:2013:423).

43

Ne consegue che il primo e il terzo motivo di impugnazione sono fondati.

44

Pertanto, si deve annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale non ha effettuato l’allineamento dell’importo dell’ammenda inflitta alla Total su quello dell’ammenda inflitta alla Total France.

45

In tali circostanze, e anche a seguito della sentenza pronunciata in data odierna nella causa Total Marketing Services/Commissione (C‑634/13 P), non è necessario esaminare il quarto e sesto motivo di impugnazione presentati in subordine.

46

Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando l’impugnazione è fondata, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta. Ciò si verifica nel caso di specie.

47

Sulla base delle considerazioni contenute ai punti da 38 a 44 della presente sentenza, occorre ridurre l’importo dell’ammenda inflitta alla Total al livello di quella irrogata alla sua controllata, Total France, come stabilito al punto 1 del dispositivo della sentenza Total Raffinage Marketing/Commissione (T‑566/08, EU:T:2013:423).

48

Si deve pertanto fissare in EUR 125459842 l’importo dell’ammenda inflitta alla Total, in solido con la Total France, all’articolo 2 della decisione controversa.

Sulle spese

49

A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, o quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese.

50

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. L’articolo 138, paragrafo 3, dello stesso regolamento prevede inoltre che, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Tuttavia, qualora ciò appaia giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, la Corte può decidere che una parte sopporti, oltre alle proprie spese, una quota delle spese della controparte.

51

Al riguardo, occorre decidere, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, che la Total sopporterà i tre quarti delle spese della Commissione e delle proprie spese sostenute nell’ambito dell’impugnazione e del procedimento dinanzi al Tribunale e che la Commissione sopporterà un quarto delle sue spese e di quelle della Total connesse a tali due procedimenti.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea Total/Commissione (T‑548/08, EU:T:2013:434) è annullata nella parte in cui non ha effettuato l’allineamento dell’importo dell’ammenda inflitta alla Total SA su quello dell’ammenda inflitta alla Total Raffinage Marketing SA dalla sentenza Total Raffinage Marketing/Commissione (T‑566/08, EU:T:2013:423).

 

2)

L’impugnazione è respinta per il resto.

 

3)

L’importo dell’ammenda irrogata alla Total SA in solido con la Total Raffinage Marketing SA all’articolo 2 della decisione C(2008) 5476 definitivo della Commissione, del 1o ottobre 2008, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo [81 CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.181 – Cere per candele), è fissato in EUR 125459842.

 

4)

La Total SA sopporta i tre quarti delle spese della Commissione europea e delle proprie spese relative alla presente impugnazione e al procedimento di primo grado.

 

5)

La Commissione europea sopporta un quarto delle proprie spese e di quelle della Total SA relative alla presente impugnazione e al procedimento di primo grado.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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