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Document 62013CJ0546

    Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 6 novembre 2014.
    Agenzia delle Dogane e Ufficio di Verona dell’Agenzia delle Dogane contro ADL American Dataline Srl.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Corte suprema di cassazione.
    Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Voci 8471 e 8518 – Casse acustiche che riproducono il suono mediante la trasformazione di un segnale elettromagnetico in onde sonore, collegabili esclusivamente ad un computer e commercializzate separatamente.
    Causa C‑546/13.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:2348

    SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

    6 novembre 2014 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CEE) n. 2658/87 — Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Voci 8471 e 8518 — Casse acustiche che riproducono il suono mediante la trasformazione di un segnale elettromagnetico in onde sonore, collegabili esclusivamente ad un computer e commercializzate separatamente»

    Nella causa C‑546/13,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Corte suprema di cassazione (Italia), con ordinanza del 19 marzo 2013, pervenuta in cancelleria il 22 ottobre 2013, nel procedimento

    Agenzia delle Dogane,

    Ufficio di Verona dell’Agenzia delle Dogane

    contro

    ADL American Dataline Srl,

    LA CORTE (Decima Sezione),

    composta da C. Vajda (relatore), presidente di sezione, A. Rosas e E. Juhász, giudici,

    avvocato generale: Y. Bot

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    considerate le osservazioni presentate:

    per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da F. Urbani Neri, avvocato dello Stato;

    per la Commissione europea, da A. Caeiros e G. Gattinara, in qualità di agenti,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione delle sottovoci 8471 60 90 e 8518 22 90 della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC») di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), nelle sue versioni risultanti, in ordine successivo, dal regolamento (CE) n. 2388/2000 della Commissione, del 13 ottobre 2000 (GU L 264, pag. 1), dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001 (GU L 279, pag. 1), dal regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione, del 1o agosto 2002 (GU L 290, pag. 1), e dal regolamento (CE) n. 1789/2003 della Commissione, dell’11 settembre 2003 (GU L 281, pag. 1).

    2

    Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia fra l’Agenzia delle Dogane e l’Ufficio di Verona dell’Agenzia delle Dogane (in prosieguo: l’«Ufficio di Verona»), da un lato, e, dall’altro, l’ADL American Dataline Srl (in prosieguo: l’«ADL») relativamente alla classificazione doganale di casse acustiche nella NC.

    Contesto normativo

    Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci

    3

    Il Consiglio di cooperazione doganale, divenuto l’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), è stato istituito dalla convenzione recante creazione di detto consiglio, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950. Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») è stato elaborato dall’OMD e istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: la «convenzione SA»), conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea dalla decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU L 198, pag. 1).

    4

    Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della convenzione SA, ciascuna parte contraente si impegna a far sì che le sue nomenclature tariffarie e statistiche siano conformi al SA, a utilizzare tutte le voci e le sottovoci di quest’ultimo, senza aggiunte o modifiche, nonché i relativi codici numerici, e a seguire l’ordine di numerazione di detto sistema. Ogni parte contraente si impegna parimenti ad applicare le regole generali per l’interpretazione del SA, nonché tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci del SA, e a non modificarne la portata.

    5

    L’OMD approva, alle condizioni stabilite all’articolo 8 della convenzione SA, le note esplicative e i pareri di classificazione adottati dal comitato del SA.

    6

    Alla data dei fatti in discussione nel procedimento principale la nota esplicativa del SA relativa alla voce 8471 della NC era così formulata:

    «I. Macchine automatiche per la elaborazione della informazione e loro unità

    L’elaborazione dell’informazione consiste nel mettere in opera dati di ogni specie, secondo diversi processi logici prestabiliti, per uno o più fini determinati.

    (...)».

    7

    La nota esplicativa del SA relativa alla voce doganale 8471, entrata in vigore il 1o febbraio 2002 in forza dell’articolo 8, paragrafo 2, della convenzione SA, era così formulata:

    «D. Unità presentate isolatamente

    (...)

    Deve essere considerata come facente parte del sistema completo di elaborazione dell’informazione ogni unità che, esercitando una funzione di elaborazione dell’informazione, risponde simultaneamente ai seguenti requisiti:

    a)

    essere del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico per l’elaborazione dell’informazione;

    b)

    essere collegabile all’unità centrale di elaborazione, sia direttamente, sia con una o più altre unità intermedie; e

    c)

    essere atta a ricevere o a fornire dati in una forma – codici o segnali – utilizzabili dal sistema.

    Se l’unità esercita una specifica funzione diversa dalla elaborazione dell’informazione, essa è da classificare nella voce corrispondente a questa funzione o, in difetto, in una voce residua (v. la nota 5 E del capitolo).

    (...)».

    8

    La nota esplicativa del SA relativa alla voce doganale 8518, entrata in vigore il 1o febbraio 2004 in forza dell’articolo 8, paragrafo 2, della convenzione SA, era così formulata:

    «B. Altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche

    (...)

    Conformemente all’uso cui sono destinati, gli altoparlanti possono essere montati in cornici o telai di svariate forme, generalmente con effetto acustico, che possono anche consistere in mobili. Siffatti insiemi ricadono nella presente classificazione purché la funzione principale che li caratterizza sia quella di altoparlanti. Quanto alle cornici e ai telai presentati isolatamente, essi rientrano parimenti nella presente voce quando sono riconoscibili come concepiti principalmente per il montaggio di altoparlanti, tranne il caso in cui, beninteso, si trattasse di mobili ai sensi del capitolo 94, configurati semplicemente affinché, oltre al loro normale uso, vi si possa inserire un altoparlante.

    La presente voce comprende gli altoparlanti concepiti per essere collegati a una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione, allorché sono presentati separatamente».

    Il regolamento n. 2658/87

    9

    L’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000 (GU L 28. pag. 16), così stabilisce:

    «Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE [del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184, pag. 23)].

    Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi».

    10

    L’articolo 12 di detto regolamento, come modificato, dispone quanto segue:

    «1.   La Commissione adotta ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della [NC] e delle aliquote dei dazi ai sensi dell’articolo 1, quale risulta dalle misure adottate dal Consiglio o dalla Commissione. Tale regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee al più tardi il 31 ottobre e si applica a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo.

    2.   Le misure e le informazioni relative alla tariffa doganale comune o alla Taric [(tariffa integrata delle Comunità europee)] sono diffuse, ove possibile, per via elettronica utilizzando mezzi informatici.

    3.   Al fine di garantire l’applicazione uniforme della tariffa doganale comune e della Taric, la Commissione adotta le misure necessarie per armonizzare le pratiche dei laboratori doganali degli Stati membri, utilizzando, ogniqualvolta possibile, mezzi informatici».

    La NC

    11

    La classificazione doganale delle merci importate nell’Unione europea è disciplinata dalla NC. Le versioni della stessa applicabili ai fatti in discussione nel procedimento principale, compresi nel periodo dal 2001 al 2003, sono quelle risultanti dai regolamenti nn. 2388/2000, 2031/2001, 1832/2002 e 1789/2003. In ogni versione risultante dai menzionati regolamenti, le norme generali e le voci doganali del capitolo 84 della NC nonché le note del medesimo capitolo considerate dalle questioni pregiudiziali sono formulate in modo identico.

    12

    Le regole generali per l’interpretazione della NC, che si trovano nella parte prima, titolo I, A, della stessa, dispongono quanto segue:

    «La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole.

    1.

    I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

    (...)

    3.

    Qualora (...) una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi.

    a)

    La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa.

    b)

    I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.

    c)

    Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.

    (...)

    6.

    La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili».

    13

    La parte seconda della NC comprende una sezione XVI, intitolata «Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi».

    14

    Le note 3, 4 e 5 della sezione XVI della NC sono così formulate:

    «3.

    Salvo disposizioni contrarie, le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso.

    4.

    Quando una macchina o una combinazione di macchine sono costituite da elementi distinti (anche separati o uniti tra loro da condotti, dispositivi di trasmissione, cavi elettrici o altro collegamento) per assicurare congiuntamente una funzione ben determinata compresa in una delle voci del capitolo 84 o del capitolo 85, l’insieme è da classificare nella voce corrispondente alla funzione che assicura.

    5.

    Per l’applicazione delle note che precedono, il termine “macchine” comprende le macchine, apparecchi, dispositivi, congegni e materiali diversi citati nelle voci dei capitoli 84 o 85».

    15

    Nella sezione XVI della NC è inserito un capitolo 84, intitolato «Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi». Tale capitolo contiene segnatamente le seguenti voci doganali:

    «8471 Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l’inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove:

    (...)

    altre macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione, numeriche:

    (...)

    8471 60 – Unità di entrata o di uscita, che possono comportare, in uno stesso involucro, delle unità di memoria:

    (...)

    8471 60 90 – – – altre.

    (...)».

    16

    La nota 5 del citato capitolo 84 è così formulata:

    «(...)

    B.

    Le macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione possono presentarsi in forma di sistemi che comprendono un numero variabile di unità distinte. Con riserva delle disposizioni del paragrafo E appresso, deve essere considerata come facente parte del sistema completo ogni unità che risponde simultaneamente ai seguenti requisiti:

    a)

    essere del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione;

    b)

    essere collegabile all’unità centrale di elaborazione, sia direttamente, sia con una o più altre unità intermedie;

    c)

    essere atta a ricevere o a fornire dati in una forma – codici o segnali – utilizzabili dal sistema.

    (...)

    E.

    Le macchine che esercitano una specifica funzione diversa dall’elaborazione dell’informazione, che incorporano una macchina automatica di elaborazione dell’informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione o, in difetto, in una voce residua».

    17

    La nota 5, C e D, del capitolo 84 della NC è stata successivamente modificata dal regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006 (GU L 301, pag. 1), entrato in vigore il 1o gennaio 2007. La nota 5, C, di detto capitolo è così formulata:

    «Con riserva delle disposizioni dei paragrafi D ed E seguenti, deve essere considerata come facente parte di un sistema di elaborazione automatico dell’informazione ogni unità che risponde simultaneamente ai seguenti requisiti:

    1)

    essere del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico per l’elaborazione dell’informazione;

    2)

    essere collegabile all’unità centrale di elaborazione, sia direttamente, sia con una o più altre unità intermedie; e

    3)

    essere atta a ricevere o a fornire dati in una forma — codici o segnali — utilizzabili dal sistema.

    Le unità di una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione, presentate isolatamente, rientrano nella voce 8471.

    (...)».

    18

    La nota 5, D, del capitolo 84 della NC, come modificata dal regolamento n. 1549/2006, è così formulata:

    «La voce 8471 non comprende gli apparecchi qui di seguito indicati, quando sono presentati separatamente, anche se rispondono ai requisiti di cui alla nota 5 C:

    (...)

    3)

    le casse acustiche e i microfoni;

    (...)».

    19

    Nella sezione XVI della NC è parimenti incluso un capitolo 85, intitolato «Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi».

    20

    Nella versione della NC di cui al regolamento n. 2388/2000, la voce 8518 di quest’ultima è così formulata:

    «8518 Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono:

    (...)

    8518 22 – – Altoparlanti multipli montati in una stessa cassa acustica:

    (...)

    8518 22 90 – – – altri».

    21

    Sia nella versione della NC risultante dal regolamento n. 2031/2001, sia in quella risultante dal regolamento n. 1832/2002, la voce 8518 della NC è formulata nel modo seguente:

    «8518 Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da un altoparlante; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono:

    (...)

    8518 22 – – Altoparlanti multipli montati in una stessa cassa acustica:

    (...)

    8518 22 90 – – – altri».

    22

    Nella versione della NC risultante dal regolamento n. 1789/2003, la voce 8518 di quest’ultima è così formulata:

    «8518 Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da un altoparlante; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono:

    (...)

    8518 22 – – Altoparlanti multipli montati in una stessa cassa acustica:

    (...)

    8518 22 90 – – – altri».

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    23

    Nel periodo dicembre 2001–ottobre 2003 l’ADL ha importato nell’Unione casse acustiche prodotte dalla Harman Multimedia, società stabilita negli Stati Uniti, e destinate ad essere utilizzate esclusivamente quali unità periferiche di uscita per computer a marchio Apple.

    24

    Ai fini della dichiarazione doganale l’ADL ha classificato le casse acustiche importate nella sottovoce 8471 60 90 della NC, quali periferiche per computer, beneficiando in tal modo dell’esenzione daziaria. In occasione del controllo della merce effettuato dall’Ufficio di Verona e dalla Dogana di Treviso in relazione ad alcune delle predette importazioni, non erano stati formulati rilievi sulla indicata classificazione doganale.

    25

    Nell’anno 2005 l’Ufficio di Verona, in esito a un procedimento di revisione dell’accertamento doganale divenuto definitivo, ha proceduto a contabilizzare a posteriori il dazio dovuto dall’ADL, rilevando che le casse acustiche in parola erano state erroneamente classificate nella sottovoce 8471 60 90 della NC, quali periferiche per computer, conseguendone l’esenzione daziaria, mentre avrebbero dovuto essere classificate nella sottovoce 8518 22 90 della NC, quali altoparlanti, a cui consegue l’applicazione di dazi con aliquota del 4,5%.

    26

    Le competenti Commissioni tributarie, investite del giudizio di merito avente ad oggetto la domanda di annullamento dei provvedimenti applicativi del dazio nei confronti dell’ADL, hanno accolto le pretese di quest’ultima.

    27

    In una sentenza del 10 luglio 2009 la Commissione tributaria della regione Veneto ha ritenuto che le casse acustiche di cui trattasi fossero state correttamente classificate nella sottovoce 8471 60 90 della NC, in quanto dalle istruzioni tecniche delle medesime risultava che erano «utilizzabil[i] esclusivamente se collegat[e] con cavo USB ad un computer con sistema operativo MAC OS 9.04 o sistemi più avanzati», risultando incompatibili «sia con strumentazioni audio diverse da personal computer, sia con personal computer il cui funzionamento sia basato su sistemi operativi diversi da MAC OS 9».

    28

    L’Agenzia delle Dogane ha impugnato tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, deducendo, in particolare, l’erronea classificazione doganale delle casse in questione. Essa ha sostenuto, in sostanza, che i prodotti importati erano descritti come casse acustiche («speakers multimediali») aventi la funzione di riprodurre il suono mediante la trasformazione di un segnale elettromagnetico in onde sonore ed erano collegabili esclusivamente ad un personal computer. Secondo l’Agenzia delle Dogane i prodotti importati presentavano pertanto tutte le caratteristiche per essere classificati sia alla voce 8518 della NC, quali altoparlanti, sia alla sottovoce 8471 60 della NC, quali unità di uscita di macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione.

    29

    Il giudice del rinvio considera, da un lato, che l’elemento tecnico accertato dal giudice di merito, secondo cui i prodotti possono essere utilizzati esclusivamente se collegati ad un computer e funzionano solo con uno specifico sistema operativo, depone a favore della classificazione nella sottovoce 8471 60 90 della NC. D’altro lato, esso fa presente che l’elemento funzionale delle casse acustiche, in quanto diretto a riprodurre il suono, conduce alla classificazione nella sottovoce 8518 22 90 della NC, qualora tale specifica funzione si riconosca «diversa dalla elaborazione della informazione», come indicato dalla nota 5, E, del capitolo 84 della NC.

    30

    Alla luce delle suesposte considerazioni la Corte suprema di cassazione ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se osti agli articoli 10, paragrafo 2, e 12 del regolamento [n. 2658/87] nonché al principio di certezza del diritto, desumere dalle modifiche introdotte alle Note esplicative a corredo del capitolo 84 della Tabella dei dazi, Parte II dell’Allegato I, del regolamento [n. 1549/06] (che ha escluso le casse acustiche dalla voce 8471 [della NC], se presentate separatamente dalle macchine automatiche per la elaborazione della informazione), elementi interpretativi per riconoscere che i prodotti importati dall[‘ADL] (...) esercitano una specifica funzione (riproduzione ed amplificazione del suono) “diversa” da quella della elaborazione dell’informazione.

    2)

    Se i prodotti importati dall[‘ADL] (...) in quanto “casse acustiche” commercializzate separatamente dalla macchina automatica per la elaborazione della informazione, debbano ritenersi dispositivi che “esercitano una specifica funzione diversa dalla elaborazione della informazione” – ove tale debba essere considerata la funzione di riproduzione ed amplificazione del suono –, oppure non possano ritenersi unità di sistema esercenti una specifica funzione diversa dalla elaborazione della informazione in quanto, avuto riguardo alle specifiche caratteristiche tecniche (esclusivo collegamento con cavo USB; necessità di un sistema operativo MAC OS 9) “non svolgono funzioni che potrebbero esercitare senza l’ausilio di una macchina del genere [idest: di una macchina automatica per la elaborazione della informazione]” [v. sentenze Peacock, C‑339/98, EU:C:2000:573, punti 14 e 15 e Olicom, C‑142/06, EU:C:2007:449, punti 20, 29 e 30] – pur se riferite ad altro genere di dispositivo – schede di rete e schede cd. combinate – sembrano ricondurre l’assenza di funzioni specifiche “diverse” al duplice elemento dell’esclusivo funzionamento del dispositivo attraverso PC e della capacità di ricevere e trasformare in uscita i segnali trasmessi dall’elaboratore)».

    Sulle questioni pregiudiziali

    Sulla seconda questione

    31

    Con la seconda questione, che è d’uopo esaminare in primo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se si debbano classificare i prodotti in discussione nel procedimento principale quali unità di uscita di macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione, alla sottovoce 8471 60 90 della NC, o quali altoparlanti, alla sottovoce 8518 22 90 della NC.

    32

    Secondo costante giurisprudenza, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note delle sezioni o dei capitoli (v. sentenza Delphi Deutschland, C‑423/10, EU:C:2011:315, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

    33

    Le note esplicative elaborate, per quanto riguarda la NC, dalla Commissione e, per quanto riguarda il SA, dall’OMD forniscono un rilevante contributo all’interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti (v. sentenza Delphi Deutschland, EU:C:2011:315, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

    34

    Inoltre, ai fini della classificazione nella voce corretta, occorre parimenti ricordare che la destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione sempreché sia inerente a detto prodotto, ove l’inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà obiettive dello stesso (v. sentenza Olicom, C‑142/06, EU:C:2007:449, punto 18).

    35

    Si deve rilevare che la formulazione letterale della sottovoce 8471 60 90 della NC è «altre». Tuttavia, come risulta dalla formulazione del sottotitolo precedente alla sottovoce 8471 60, la sottovoce 8471 60 90 della NC si riferisce alle «altre macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione, numeriche». Va parimenti osservato che la formulazione letterale della sottovoce 8518 22 90 della NC è «altri». Ciò nondimeno, dal testo della sottovoce 8518 22 della NC risulta che la sottovoce 8518 22 90 di quest’ultima fa riferimento agli altoparlanti multipli montati in una stessa cassa acustica.

    36

    In proposito, è d’uopo rammentare che, ai termini della nota 5, E, del capitolo 84 della NC, «[l]e macchine che esercitano una specifica funzione diversa dall’elaborazione dell’informazione, che incorporano una macchina automatica di elaborazione dell’informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione o, in difetto, in una voce residua».

    37

    Dal tenore letterale della nota in discorso risulta che la «specifica funzione» espletata da una macchina che opera con una macchina automatica di elaborazione dell’informazione deve essere una funzione «diversa dall’elaborazione dell’informazione» (sentenza Kip Europe e a., C‑362/07 e C‑363/07, EU:C:2008:710, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

    38

    Inoltre, dall’impianto generale e dalla finalità della detta nota risulta che la frase «sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione», che ivi figura, non mira a far prevalere una funzione su altre che siano anch’esse svolte dall’apparecchio da classificare e che rientrino nell’elaborazione dell’informazione, bensì ad impedire che apparecchi la cui funzione sia estranea all’elaborazione dell’informazione vengano classificati nella voce 8471 della NC per il solo fatto che incorporano una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione o lavorano in collegamento con siffatta macchina (sentenza Kip Europe e a., EU:C:2008:710, punto 33).

    39

    In merito alla nozione di «elaborazione dell’informazione», da un lato, il primo comma del capitolo I della nota esplicativa del SA relativa alla voce 8471 della NC dispone che siffatta elaborazione consiste nel mettere in opera dati di ogni specie, in sequenze logiche prestabilite e ad uno o più fini determinati. D’altro lato, alla luce dell’impianto sistematico di detta nota esplicativa e del contesto in cui si colloca, risulta che tale nozione deve essere intesa come implicante, in linea di principio, lo sfruttamento dei dati, come la registrazione, la modifica, la conservazione, la conversione o l’edizione di essi (v. sentenza Data I/O, C‑370/08, EU:C:2010:284, punto 35).

    40

    Ne risulta che i prodotti in discussione nel procedimento principale, la cui specifica funzione consiste nel riprodurre il suono mediante la trasformazione di un segnale elettromagnetico in onde sonore, svolge una funzione diversa dall’elaborazione dell’informazione. Come risulta dal punto 38 della presente sentenza, la circostanza che un altoparlante debba essere collegato ad un altro apparecchio, come una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione di cui alla voce 8471 della NC, non osta a che esso sia classificato nella voce corrispondente alla sua specifica funzione.

    41

    Inoltre, per quanto riguarda l’interpretazione del termine «altoparlante» di cui alla voce 8518 della NC, occorre tener conto del punto B della nota esplicativa del SA relativa a detta voce 8518, anche per il periodo d’importazione dei prodotti interessati precedente all’entrata in vigore della menzionata nota esplicativa. In effetti, poiché il testo della voce in questione, per quanto attiene agli «altoparlanti», nella versione risultante dal regolamento n. 1789/2003, è identico a quello della stessa voce della NC, nelle versioni risultanti dai regolamenti nn. 2388/2000, 2031/2001 e 1832/2002, non occorre, in linea di principio, attribuire al termine «altoparlante» un senso diverso da quello che gli si deve attribuire tenendo conto del punto B della succitata nota esplicativa (v., in tal senso, sentenza Delphi Deutschland, EU:C:2011:315, punto 26).

    42

    Dal punto B della nota esplicativa in parola relativa alla voce 8518 della NC risulta che essa include gli altoparlanti concepiti per essere collegati ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione, allorché sono presentati separatamente.

    43

    Alla luce del complesso delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che la NC deve essere interpretata nel senso che prodotti come quelli in discussione nel procedimento principale, che sono collegati ad un computer dotato del sistema operativo «MAC OS 9» o di un sistema più avanzato, devono essere classificati come altoparlanti nella sottovoce 8518 22 90 di detta nomenclatura.

    Sulla prima questione

    44

    Tenuto conto della risposta fornita alla seconda questione, non occorre risolvere la prima questione.

    Sulle spese

    45

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

     

    La nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle sue versioni risultanti, in ordine successivo, dal regolamento (CE) n. 2388/2000 della Commissione, del 13 ottobre 2000, dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, dal regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione, del 1o agosto 2002, e dal regolamento (CE) n. 1789/2003 della Commissione, dell’11 settembre 2003, deve essere interpretata nel senso che prodotti come quelli in discussione nel procedimento principale, che sono collegati ad un computer dotato del sistema operativo «MAC OS 9» o di un sistema più avanzato, devono essere classificati come altoparlanti nella sottovoce 8518 22 90 di detta nomenclatura.

     

    Firme


    ( *1 )   Lingua processuale: l’italiano.

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