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Dokument 62013CJ0532

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 settembre 2014.
Sofia Zoo contro Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi közigazgatási és munkaügyi bíróság.
Rinvio pregiudiziale – Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche – Regolamento (CE) n. 338/97 – Articolo 11 – Invalidità di una licenza d’importazione limitata agli esemplari di animali cui è effettivamente applicabile il motivo di invalidità.
Causa C‑532/13.

Sbírka rozhodnutí – Obecná sbírka

Identifikátor ECLI: ECLI:EU:C:2014:2140

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

4 settembre 2014 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche — Regolamento (CE) n. 338/97 — Articolo 11 — Invalidità di una licenza d’importazione limitata agli esemplari di animali cui è effettivamente applicabile il motivo di invalidità»

Nella causa C‑532/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Fővárosi közigazgatási és munkaügyi bíróság (Ungheria), con decisione del 20 settembre 2013, pervenuta in cancelleria il 9 ottobre 2013, nel procedimento

Sofia Zoo

contro

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, K. Lenaerts (relatore), vicepresidente della Corte, J.L. da Cruz Vilaça, J.‑C. Bonichot e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo ungherese, da K. Szíjjártó, M. Fehér e G. Szima, in qualità di agenti;

per il governo belga, da J. Van Holm e T. Materne, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da K. Mifsud‑Bonnici e A. Sipos, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra il Sofia Zoo (zoo di Sofia, Bulgaria) e l’Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (Autorità ispettiva generale dello Stato per la tutela dell’ambiente e della natura e per l’amministrazione delle acque) ungherese (in prosieguo: l’«Autorità ispettiva generale»), in ordine alla decisione di quest’ultima di disporre la confisca di 17 esemplari di animali selvatici originari della Tanzania.

Contesto normativo

La Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione

3

La Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, sottoscritta a Washington il 3 marzo 1973 (Raccolta dei trattati delle Nazioni unite, vol. 993, n. I‑14537; in prosieguo: la «CITES»), ha lo scopo di garantire che il commercio internazionale delle specie elencate nei suoi allegati, nonché delle parti o dei prodotti da esse derivanti, non pregiudichi la conservazione della biodiversità e si fondi su un utilizzo durevole delle specie selvatiche.

4

Tale Convenzione è stata attuata nell’Unione europea a partire dal 1o gennaio 1984 dal regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all’applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (GU L 384, pag. 1). Detto regolamento è stato abrogato dal regolamento n. 338/97, il cui articolo 1, secondo comma, prevede che quest’ultimo si applichi nel rispetto degli obiettivi, dei principi e delle disposizioni della CITES.

5

L’articolo VI, paragrafo 5, della CITES così dispone:

«Si richiederà un permesso o un certificato separato per ogni spedizione di specimens».

Il diritto dell’Unione

6

I considerando 5 e 17 del regolamento n. 338/97 così recitano:

«(5)

considerando che l’applicazione del presente regolamento richiede condizioni comuni per il rilascio, l’uso e la presentazione dei documenti riguardanti l’autorizzazione all’introduzione nell[’Unione], all’esportazione o alla riesportazione dall[’Unione] di esemplari delle specie contemplate dal presente regolamento; che è necessario adottare disposizioni specifiche sul transito di esemplari attraverso l[’Unione];

(...)

(17)

considerando che, per assicurare l’osservanza del presente regolamento, è importante che gli Stati membri impongano sanzioni per le infrazioni adeguate e appropriate rispetto alla loro natura e gravità».

7

L’articolo 4 del medesimo regolamento dispone quanto segue:

«1.   L’introduzione nell[’Unione] di esemplari di specie di cui all’allegato A del presente regolamento è subordinata all’attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l’ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una licenza di importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro di destinazione.

Tale licenza di importazione è rilasciata soltanto con l’osservanza delle restrizioni stabilite in base al paragrafo 6 e qualora ricorrano i seguenti presupposti:

(...)

b)

i)

il richiedente fornisce la prova documentale che gli esemplari sono stati ottenuti nell’osservanza della legislazione sulla protezione della relativa specie; nel caso di importazione da un paese terzo di esemplari di specie elencate nelle appendici della Convenzione, detta prova è costituita da una licenza di esportazione o da un certificato di riesportazione, ovvero da una copia degli stessi, rilasciati in conformità della Convenzione da un’autorità competente del paese da cui è avvenuta l’esportazione o riesportazione;

(...)

(...)

e)

l’organo di gestione ha accertato, previa consultazione della competente autorità scientifica, l’inesistenza di altri fattori relativi alla conservazione della specie che ostino al rilascio della licenza di importazione; e

f)

nel caso di introduzione dal mare, l’organo di gestione ha accertato che ogni esemplare vivo sarà preparato e spedito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamento.

2.   L’introduzione nell[’Unione] di esemplari di specie elencate nell’allegato B del presente regolamento è subordinata all’attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l’ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una licenza d’importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro di destinazione.

Tale licenza di importazione è rilasciata soltanto nell’osservanza delle restrizioni imposte ai sensi del paragrafo 6 e nel rispetto dei seguenti presupposti:

a)

l’autorità scientifica competente, previo esame dei dati disponibili e tenendo conto di ogni parere del gruppo di consulenza scientifica, è del parere che non vi siano indicazioni che l’introduzione nell[’Unione] abbia effetti negativi sullo stato di conservazione della specie o sull’estensione del territorio occupato dalla popolazione della specie interessata, dato il livello attuale o previsto del commercio. Tale parere rimane valido per le importazioni ulteriori finché i suddetti elementi non siano variati in modo significativo;

b)

il richiedente fornisce la prova documentale che la sistemazione prevista nel luogo di destinazione di un esemplare vivo è attrezzata adeguatamente per conservarlo e trattarlo con cura;

c)

ricorrono i presupposti di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), e lettere e) e f).

(...)

6.   In consultazione con i paesi di origine interessati e secondo [la] procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2, nonché tenendo conto del parere del gruppo di consulenza scientifica, la Commissione [europea] può stabilire restrizioni, sia generali sia riguardanti alcuni paesi di origine, all’introduzione nell[’Unione]:

a)

in base ai presupposti di cui al paragrafo 1, lettere a), punto i), o e), di esemplari delle specie comprese nell’allegato A;

b)

in base ai presupposti di cui al paragrafo 1, lettera e) o al paragrafo 2, lettera a), di esemplari delle specie comprese nell’allegato B; e

c)

di esemplari vivi di specie comprese nell’allegato B che presentano un tasso elevato di mortalità al momento del trasporto o per le quali si è stabilito che hanno poche probabilità di sopravvivere allo stato di cattività per una parte considerevole della loro potenziale durata di vita; ovvero

d)

di esemplari vivi di specie per le quali si è stabilito che l’introduzione nell’ambiente naturale dell[’Unione] costituisce una minaccia ecologica per alcune specie di fauna e di flora selvatiche indigene dell[’Unione].

La Commissione pubblica trimestralmente un elenco di tali eventuali restrizioni nella Gazzetta ufficiale dell[’Unione europea].

(...)».

8

L’articolo 9, paragrafi 4 e 5, del suddetto regolamento così recita:

«4.   In caso di spostamento all’interno dell[’Unione] di un esemplare vivo di una delle specie elencate nell’allegato B, il detentore può abbandonare l’esemplare se il destinatario previsto sia adeguatamente informato della sistemazione, delle attrezzature e delle operazioni richieste per garantirne una corretta assistenza.

5.   Qualsiasi esemplare vivo che sia trasportato nella, dalla ovvero all’interno dell[’Unione], o vi sia trattenuto in periodi di transito o trasbordo, viene preparato, spostato e assistito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danni alla salute o maltrattamento, e, nel caso di animali, in conformità [al diritto dell’Unione] sulla protezione degli animali durante il trasporto».

9

L’articolo 11, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento, intitolato «Validità delle licenze e dei certificati e condizioni speciali di rilascio», prevede quanto segue:

«1.   Fatte salve misure più rigorose che gli Stati membri possono adottare o mantenere, le licenze e i certificati rilasciati dalle competenti autorità degli Stati membri in conformità del presente regolamento sono validi in tutta [l’Unione].

a)

Tuttavia, le licenze e i certificati, nonché i documenti rilasciati in base ad essi, non sono considerati validi qualora un’autorità competente ovvero la Commissione, in consultazione con l’organo che ha provveduto al rilascio dei suddetti documenti, dimostri che il rilascio è avvenuto sulla base dell’erronea considerazione che ricorressero tutti i presupposti richiesti.

b)

Gli esemplari che si trovino nel territorio di uno Stato membro e ai quali si riferisca tale documentazione sono sequestrati dalle competenti autorità dello Stato membro e possono essere confiscati».

10

Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 338/97:

«Se un esemplare vivo di una specie elencat[a] negli allegati B o C giunge, in provenienza da un paese terzo, a un luogo di introduzione [nell’Unione] senza la prescritta licenza o certificato validi, l’esemplare può essere sequestrato e confiscato oppure, ove il destinatario rifiuti di riconoscere l’esemplare, le autorità competenti dello Stato membro responsabili del luogo di introduzione possono, se del caso, respingere la spedizione e imporre al vettore di rinviare l’esemplare al luogo di partenza».

Il diritto ungherese

11

L’articolo 20, paragrafi 1, 2 e 4, lettere a) e b), del decreto governativo 292/2008 (XII.10), recante talune norme di attuazione degli atti giuridici internazionali e della Comunità europea in materia di regolamentazione del commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate (in prosieguo: il «decreto governativo»), così dispone:

«1.   Quando la detenzione, il trasporto o la commercializzazione di esemplari delle specie figuranti negli allegati da A a D del [regolamento n. 338/97] avvenga in difetto della necessaria licenza o autorizzazione, oppure violando le disposizioni normative o amministrative relative al trasporto di esemplari, l’autorità cui fa riferimento l’articolo 3, paragrafo 3, diversa dall’autorità di cui all’articolo 4, paragrafo 1, nell’ambito delle misure che si adottano in loco, trattiene gli esemplari, redige un verbale e adotta misure ai sensi della normativa specifica, informandone entro quarantotto ore all’autorità di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’autorità di gestione. L’autorità di cui all’articolo 4, paragrafo 1, adotta misure per collocare gli esemplari vivi trattenuti, tenendo conto del parere rilasciato dall’autorità di gestione.

2.   L’autorità indicata all’articolo 4, paragrafo 1, a seguito del controllo da essa effettuato o del trattenimento realizzato in conformità con il paragrafo 1, sequestra gli esemplari di cui il possessore non giustifichi la legittima importazione, esportazione, riesportazione o detenzione nel corso del controllo, e ingiunge all’interessato di presentare, entro un termine da essa stabilito, documenti attestanti l’origine degli esemplari.

(...)

4.   L’autorità di cui all’articolo 4, paragrafo 1:

a)

confisca gli esemplari relativamente ai quali non sono stati presentati entro i termini stabiliti i documenti attestanti l’origine,

b)

confisca gli esemplari la cui detenzione sia illecita.

(...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12

Il 17 gennaio 2011 veniva effettuato un controllo alla frontiera su un cittadino serbo al momento del suo ingresso in Ungheria. Questi, nel veicolo dal medesimo condotto, trasportava un carico di 17 esemplari di animali selvatici originari della Tanzania, ossia due aquile striate (hieraaetus spilogaster), quattro aquile di Verraux (aquila verreauxii), due aquile marziali (polemaetus bellicosus), un falco giocoliere (terathopius ecaudatus), tre aquile coronate (stephanoaetus coronatus), due avvoltoi orecchiuti (torgos tracheliotus) e tre grifoni dorsobianco africani (gyps africanus). Oltre ad essi, la persona sottoposta al controllo trasportava altresì dieci corvi bianchi e neri o corvi bianconeri (corvus albus) e dieci corvi collobianco (corvus albicollis). Quale giustificativo della provenienza dei suddetti animali, la persona di cui trattasi produceva la copia di una licenza di importazione in forza della CITES rilasciata dalle autorità bulgare. Dalla decisione di rinvio risulta che i documenti di accompagnamento indicavano che tali esemplari di animali erano stati trasportati dai Paesi Bassi verso la Bulgaria ed erano destinati al Sofia Zoo, ai fini della quarantena, e che da lì sarebbero ritornati nei Paesi Bassi, passando dall’Ungheria.

13

L’Autorità per la tutela dell’ambiente tratteneva il carico e inoltrava tutta la documentazione al Vidékfejlesztési Minisztérium (Ministero dello sviluppo rurale), in quanto autorità competente ai sensi della CITES e del regolamento n. 338/97, il quale esaminava la legittimità dell’importazione di tali animali selvatici. Nell’ambito di tale procedimento, il suddetto Ministero ha consultato la Commissione e l’autorità bulgara competente.

14

La Commissione riteneva che gli esemplari di animali in questione dovessero essere confiscati, in quanto il Gruppo di consulenza scientifica (in prosieguo: il «GCS»), da un lato, il 30 giugno 2009, aveva decretato la sospensione delle importazioni dell’aquila marziale e del falco giocoliere e, dall’altro, l’11 settembre 2009, aveva stabilito che per l’avvoltoio orecchiuto e l’aquila coronata era necessario che fosse previamente consultato. Tuttavia, poiché l’autorità bulgara competente non aveva tenuto conto di tali decisioni del GCS, la Commissione riteneva che la licenza rilasciata da tale autorità al Sofia Zoo dovesse essere considerata come non valida.

15

Con decisione del 9 febbraio 2011 il Ministero dello sviluppo rurale decideva, alla luce di quanto precede, di sequestrare il carico – fatta eccezione per i dieci corvi bianconero e i dieci corvi collobianco, non inclusi nell’ambito di applicazione né della CITES né del regolamento n. 338/97 – conformemente all’articolo 20, paragrafo 2, del decreto governativo, e invitava il Sofia Zoo a fornire i documenti giustificativi della legittimità dell’importazione, della detenzione e della commercializzazione degli esemplari di animali oggetto della sua decisione.

16

Poiché il Sofia Zoo non aveva prodotto i documenti richiesti entro il termine fissato, il Ministero dello sviluppo rurale, con decisione del 28 aprile 2011, confiscava i 17 esemplari di animali originari della Tanzania, conformemente all’articolo 20, paragrafo 4, del decreto governativo, e li collocava in zoo ungheresi.

17

Il Sofia Zoo presentava un ricorso di annullamento dinanzi al Fővárosi közigazgatási és munkaügyi bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Budapest) al fine di annullare tale decisione di confisca. Detto ricorso veniva proposto contro l’Autorità ispettiva generale, succeduta giuridicamente al Ministero dello sviluppo rurale.

18

Più precisamente, tale domanda del Sofia Zoo ha ad oggetto l’annullamento della suddetta decisione di confisca e la condanna dell’Autorità ispettiva generale a instaurare un nuovo procedimento; in via principale si chiede l’annullamento integrale di detta decisione e, in subordine, l’annullamento parziale. La domanda del Sofia Zoo comprende, altresì, il riesame della decisione di confisca. Secondo quest’ultimo, infatti, l’invalidità della licenza di importazione poteva riguardare soltanto gli otto esemplari di animali cui è applicabile il motivo di invalidità della licenza, vale a dire le due aquile marziali, il falco giocoliere, i due avvoltoi orecchiuti e le tre aquile coronate, cosicché il sequestro e la confisca potevano riguardare solo tali animali, ad esclusione degli altri nove esemplari di specie cui si applica il regolamento n. 338/97, ossia le due aquile striate, le quattro aquile di Verraux e i tre grifoni dorsobianco africani.

19

Da parte sua, l’Autorità ispettiva generale chiede il rigetto di tale ricorso di annullamento. A suo avviso, ogni esemplare di animale selvatico rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento n. 338/97 – e non solo quelli colpiti dal motivo di invalidità della licenza di importazione – deve essere sequestrato e può essere confiscato, in quanto tale regolamento non prevede un regime di invalidità parziale di una licenza. Inoltre, l’Autorità ispettiva generale afferma che anche il rischio di danno per la salute giustifica che le autorizzazioni siano trattate in modo uniforme e che, in caso di invalidità, indipendentemente dalla causa, ogni esemplare di animale figurante in tali autorizzazioni sia sequestrato e confiscato.

20

È in tale contesto che il Fővárosi közigazgatási és munkaügyi bíróság ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, lettera a), del [regolamento n. 338/97] si debbano considerare invalidi le licenze e i certificati soltanto riguardo alle specie cui è effettivamente applicabile il motivo di invalidità o altresì riguardo alle altre specie che figurano del pari nelle licenze o nei certificati.

2)

Se ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, lettera b), del [regolamento n. 338/97] debbano essere sequestrati e possano essere confiscati tutti gli esemplari figuranti nelle licenze o nei certificati considerati invalidi in conformità [all’articolo 11, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento] o soltanto quelli cui è effettivamente applicabile il motivo di invalidità».

Sulle questioni pregiudiziali

21

Con le sue questioni pregiudiziali, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 338/97 debba essere interpretato nel senso che la licenza di importazione che non osservi i presupposti di tale regolamento deve essere considerata invalida soltanto nella parte in cui riguarda gli esemplari cui è effettivamente applicabile il motivo di invalidità di tale licenza di importazione. Tali esemplari sono pertanto gli unici a dover costituire l’oggetto di un sequestro, ed eventualmente di una confisca, da parte dell’autorità competente dello Stato membro in cui si trovano.

22

Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 338/97, «le licenze e i certificati, nonché i documenti rilasciati in base ad essi, non sono considerati validi qualora un’autorità competente ovvero la Commissione, in consultazione con l’organo che ha provveduto al rilascio dei suddetti documenti, dimostri che il rilascio è avvenuto sulla base dell’erronea considerazione che ricorressero tutti i presupposti richiesti». Il paragrafo 2, lettera b), del suddetto articolo precisa che «[g]li esemplari che si trovino nel territorio di uno Stato membro e ai quali si riferisca tale documentazione sono sequestrati dalle competenti autorità dello Stato membro e possono essere confiscati».

23

L’articolo 11, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 338/97 deve essere dunque interpretato alla luce degli obiettivi perseguiti da tale regolamento e del contesto in cui si iscrive tale disposizione.

24

In primo luogo, per quanto riguarda la sistematica generale del regolamento n. 338/97, occorre notare che i 17 esemplari di animali selvatici oggetto del procedimento principale figurano all’allegato B di tale regolamento. Conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento, «l’introduzione nell[’Unione] di esemplari di specie elencate nell’allegato B del presente regolamento è subordinata all’attuazione delle verifiche necessarie e alle previa presentazione, presso l’ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una licenza d’importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro di destinazione».

25

Infatti, risulta dal tenore letterale di tale disposizione che il regolamento n. 338/97 consente il rilascio di un’unica licenza di importazione per più esemplari di specie diverse elencate nell’allegato B di tale regolamento e facenti parte del medesimo carico. Una tale lettura dell’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento è del resto conforme all’articolo VI, paragrafo 5, della CITES che prevede che «[s]i richiederà un permesso o un certificato separato per ogni spedizione di specimens».

26

L’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 338/97 prevede che una tale licenza di importazione sia rilasciata soltanto nell’osservanza delle restrizioni imposte ai sensi del paragrafo 6 di detto articolo e quando ricorrono i presupposti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a c), del medesimo articolo.

27

Conformemente all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 338/97, quando, dato il livello attuale o previsto del commercio di una specie, la sua introduzione nell’Unione abbia effetti negativi sullo stato di conservazione della specie o sull’estensione del territorio occupato dalla popolazione della specie interessata, oppure quando altri fattori relativi alla conservazione della specie ostino al rilascio della licenza di importazione, la Commissione può stabilire restrizioni sia generali sia riguardanti alcuni paesi di origine, all’introduzione nell’Unione di esemplari vivi di specie elencate nell’allegato B di tale regolamento che presentano un tasso elevato di mortalità al momento del trasporto o per le quali si è stabilito che hanno poche probabilità di sopravvivere allo stato di cattività per una parte considerevole della loro potenziale durata di vita.

28

Per quanto riguarda i presupposti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a c), del regolamento n. 338/97, il rilascio di una licenza di importazione è subordinato, in primo luogo, al presupposto che l’autorità scientifica competente, previo esame dei dati disponibili e tenuto conto di ogni parere del GCS, ritenga che l’introduzione nell’Unione non abbia effetti negativi sullo stato di conservazione della specie o sull’estensione del territorio occupato dalla popolazione della specie interessata, dato il livello attuale o previsto del commercio. In secondo luogo, il richiedente deve fornire la prova documentale che la sistemazione prevista nel luogo di destinazione di un esemplare vivo sia attrezzata adeguatamente per conservarlo e trattarlo con cura. In terzo luogo, devono ricorrere i presupposti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), punto i), e) e f), del suddetto regolamento.

29

Dalle considerazioni sin qui svolte risulta che il rilascio di una licenza di importazione nell’Unione di esemplari di specie diverse elencate nell’allegato B del regolamento n. 338/97 è il risultato non già di una valutazione globale dell’insieme degli esemplari facenti parti del carico in questione, bensì di un esame individuale e approfondito della situazione di ciascuno degli esemplari interessati.

30

In altri termini, l’autorità competente dello Stato membro in cui si trovano gli esemplari interessati deve esaminare se la licenza di importazione in questione sia valida per ciascuno dei suddetti esemplari, senza che la valutazione della suddetta autorità relativamente a un determinato esemplare di animale debba necessariamente influenzare la sua valutazione riguardo a un altro esemplare.

31

Di conseguenza, la circostanza che la licenza di importazione sarebbe invalida nei limiti in cui riguarda gli esemplari di animali che non soddisfano i presupposti per il rilascio di cui all’articolo 4, paragrafi 2 e 6, del regolamento n. 338/97 non può rimettere in discussione la validità della licenza nella parte in cui riguarda gli esemplari che soddisfano i suddetti presupposti.

32

Pertanto, la parte della licenza di importazione relativa agli esemplari cui si applica il motivo di invalidità deve essere ritenuta separabile dalle altre parti della stessa licenza che restano valide.

33

Inoltre, come sottolineato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, l’esclusione di un’eventuale invalidità parziale di una licenza di importazione nell’Unione di esemplari di specie diverse elencate nell’allegato B del regolamento n. 338/97 determinerebbe un sistema arbitrario in cui una situazione come quella oggetto del procedimento principale non riceverebbe lo stesso trattamento di una situazione in cui il trasporto di 17 esemplari diversi sia oggetto di 17 documenti differenti.

34

In secondo luogo, quanto agli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 338/97, va ricordato che il regime di tutela istituito per gli esemplari delle specie elencate negli allegati A e B di detto regolamento mira a garantire la protezione più completa possibile delle specie di flora e fauna selvatiche attraverso il controllo del loro commercio, nel rispetto degli obiettivi, dei principi e delle disposizioni della CITES (v. sentenza Rubach, C‑344/08, EU:C:2009:482, punto 24).

35

Orbene, la realizzazione degli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 338/97 non sarebbe compromessa da un’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 2, lettera a), dello stesso, secondo la quale, quando una licenza di importazione non osserva i presupposti previsti da tale regolamento, tale licenza deve essere considerata invalida soltanto nella parte in cui riguarda gli esemplari di animali cui è effettivamente applicabile il motivo di invalidità di tale licenza.

36

A tal riguardo, si deve constatare che, da un lato, per quanto concerne gli esemplari di animali cui si applica effettivamente un motivo di invalidità della licenza di importazione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 338/97, l’autorità competente dello Stato membro nel quale si trovano i suddetti esemplari, conformemente al paragrafo 2, lettera b), di detto articolo, ha l’obbligo di proteggere tali animali, ordinandone il sequestro ed eventualmente la confisca.

37

Dall’altro lato, riguardo agli esemplari di animali cui non si applica il motivo di invalidità della licenza di importazione, il regolamento n. 338/97 prevede misure dirette a proteggerli quando si spostano nell’Unione. A tal riguardo, l’articolo 9, paragrafo 4, di tale regolamento prevede che «[i]n caso di spostamento all’interno dell[’Unione] di un esemplare vivo di una delle specie elencate nell’allegato B, il detentore [possa] abbandonare l’esemplare se il destinatario previsto sia adeguatamente informato della sistemazione, delle attrezzature e delle operazioni richieste per garantirne una corretta assistenza». Inoltre, l’articolo 9, paragrafo 5, del suddetto regolamento stabilisce che siffatto esemplare di animale «viene preparato, spostato e assistito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danni alla salute o maltrattamento, e, nel caso di animali, in conformità della legislazione [dell’Unione] sulla protezione degli animali durante il trasporto».

38

Di conseguenza, emerge tanto dalla sistematica generale del regolamento n. 338/97 quanto dagli obiettivi da quest’ultimo perseguiti che occorre interpretare l’articolo 11, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento nel senso che la licenza di importazione che non osservi i presupposti del suddetto regolamento deve essere considerata invalida unicamente nella parte in cui riguarda gli esemplari cui è effettivamente applicabile il motivo di invalidità di tale licenza di importazione.

39

Lo stesso dicasi per quanto riguarda l’articolo 11, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 338/97, dal momento che quest’ultima disposizione si applica unicamente agli esemplari di animali ai quali si riferisce la documentazione di cui al paragrafo 2, lettera a), di detto articolo.

40

Pertanto, l’autorità competente dello Stato membro in cui gli esemplari interessati si trovano deve sequestrare e può confiscare soltanto gli esemplari cui è effettivamente applicabile il motivo di invalidità della licenza di importazione.

41

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dichiarando che l’articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 338/97 deve essere interpretato nel senso che la licenza di importazione che non osservi i presupposti fissati da tale regolamento deve essere considerata come invalida unicamente nella parte in cui riguarda gli esemplari cui è effettivamente applicabile il motivo di invalidità di tale licenza di importazione. Tali esemplari sono pertanto gli unici a dover costituire l’oggetto di un sequestro, ed eventualmente di una confisca, da parte dell’autorità competente dello Stato membro in cui si trovano.

Sulle spese

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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

L’articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, deve essere interpretato nel senso che la licenza di importazione che non osservi i presupposti di tale regolamento deve essere considerata invalida unicamente nella parte in cui riguarda gli esemplari di animali cui è effettivamente applicabile il motivo di invalidità di tale licenza di importazione. Tali esemplari sono pertanto gli unici a dover costituire l’oggetto di un sequestro, ed eventualmente di una confisca, da parte dell’autorità competente dello Stato membro in cui si trovano.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’ungherese.

Nahoru