This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62013CJ0519
Judgment of the Court (First Chamber) of 16 September 2015.#Alpha Bank Cyprus Ltd v Dau Si Senh and Others.#Request for a preliminary ruling from the Anotato Dikastirio Kyprou.#Reference for a preliminary ruling — Judicial cooperation in civil or commercial matters — Service of judicial and extrajudicial documents — Regulation (EC) No 1393/2007 — Article 8 — Refusal to accept the document — Failure to provide a translation of one of the documents served — Failure to use the standard form set out in Annex II to that regulation — Consequences.#Case C-519/13.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 settembre 2015.
Alpha Bank Cyprus Ltd contro Dau Si Senh e a.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Anotato Dikastirio Kyprou.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile o commerciale – Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali – Regolamento (CE) n. 1393/2007 – Articolo 8 – Rifiuto di ricezione dell’atto – Assenza di traduzione di uno dei documenti trasmessi – Assenza del modulo standard che figura nell’allegato II di tale regolamento – Conseguenze.
Causa C-519/13.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 settembre 2015.
Alpha Bank Cyprus Ltd contro Dau Si Senh e a.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Anotato Dikastirio Kyprou.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile o commerciale – Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali – Regolamento (CE) n. 1393/2007 – Articolo 8 – Rifiuto di ricezione dell’atto – Assenza di traduzione di uno dei documenti trasmessi – Assenza del modulo standard che figura nell’allegato II di tale regolamento – Conseguenze.
Causa C-519/13.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:603
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
16 settembre 2015 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile o commerciale — Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali — Regolamento (CE) n. 1393/2007 — Articolo 8 — Rifiuto di ricezione dell’atto — Assenza di traduzione di uno dei documenti trasmessi — Assenza del modulo standard che figura nell’allegato II di tale regolamento — Conseguenze»
Nella causa C‑519/13,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Anotato Dikastirio Kyprou (Corte suprema della Repubblica di Cipro) (Cipro), con decisione del 13 settembre 2013, pervenuta in cancelleria il 27 settembre 2013, nel procedimento
Alpha Bank Cyprus Ltd
contro
Dau Si Senh,
Alpha Panareti Public Ltd,
Susan Towson,
Stewart Cresswell,
Gillian Cresswell,
Julie Gaskell,
Peter Gaskell,
Richard Wernham,
Tracy Wernham,
Joanne Zorani,
Richard Simpson,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da A. Tizzano, presidente di sezione, S. Rodin, A. Borg Barthet, M. Berger e F. Biltgen (relatore), giudici,
avvocato generale: M. Wathelet
cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 novembre 2014,
considerate le osservazioni presentate:
— |
per l’Alpha Bank Cyprus Ltd, da R. Garcia e B. Sigler, solicitors, B. Kennelly e P. Luckhurst, barristers, nonché P. G. Polyviou, E. Florentiadou e G. Middleton, dikigoroi; |
— |
per D. Si Senh, S. Towson, S. Cresswell, G. Cresswell, J. Gaskell, P. Gaskell, R. Wernham, T. Wernham, J. Zorani, R. Simpson, nonché l’Alpha Panareti Public Ltd, da K. Koukounis, G. Koukounis e C. Zanti, dikigoroi; |
— |
per il governo cipriota, da D. Lysandrou e N. Ioannou, in qualità di agenti; |
— |
per il governo tedesco, da T. Henze, J. Kemper e D. Kuon, in qualità di agenti; |
— |
per il governo ellenico, da G. Skiani e I. Germani, in qualità di agenti; |
— |
per il governo spagnolo, da M. J. García-Valdecasas Dorrego, in qualità di agente; |
— |
per il governo austriaco, da C. Pesendorfer, in qualità di agente; |
— |
per la Commissione europea, da M. Condou‑Durande e A.‑M. Rouchaud‑Joët, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 gennaio 2015,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324, pag. 79). |
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di sette controversie tra, da un lato, l’Alpha Bank Cyprus Ltd (in prosieguo: l’«Alpha Bank»), un istituto bancario con sede a Cipro, e, dall’altro, rispettivamente, il sig. Si Senh, la sig.ra Towson, il sig. e la sig.ra Cresswell, il sig. e la sig.ra Gaskell, il sig. e la sig.ra Wernham, la sig.ra Zorani, il sig. Simpson, che hanno la loro residenza permanente nel Regno Unito (in prosieguo: gli «intimati nei procedimenti principali»), nonché l’Alpha Panareti Public Ltd, società cipriota che si era offerta come garante dei mutui ipotecari conclusi dalle sette parti intimate nei procedimenti principali, in merito al pagamento del saldo di tali mutui. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 |
I considerando 2 e da 6 a 12 del regolamento n. 1393/2007 dispongono, in particolare, quanto segue:
(...)
|
4 |
L’articolo 1 di tale regolamento, che definisce il suo ambito di applicazione, al suo paragrafo 1 dispone quanto segue: «Il presente regolamento si applica, in materia civile e commerciale, quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato al suo destinatario. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (“acta iure imperii”)». |
5 |
In forza dell’articolo 2 di detto regolamento, gli Stati membri designano gli «organi mittenti», competenti per trasmettere gli atti giudiziari o extragiudiziali che devono essere notificati o comunicati in un altro Stato membro, nonché gli «organi riceventi», competenti per ricevere siffatti atti provenienti da un altro Stato membro. |
6 |
L’articolo 4 del medesimo regolamento così dispone: «1. Gli atti giudiziari sono trasmessi direttamente e nel più breve tempo possibile tra gli organi designati a norma dell’articolo 2. 2. La trasmissione di atti (...) tra gli organi mittenti e riceventi può essere effettuata con qualsiasi mezzo appropriato, a condizione che il contenuto del documento ricevuto sia fedele e conforme a quello del documento spedito e che tutte le indicazioni in esso contenute siano facilmente comprensibili. 3. L’atto da trasmettere è corredato di una domanda redatta usando il modulo standard che figura nell’allegato I. Il modulo è compilato nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se quest’ultimo ha più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui l’atto deve essere notificato o comunicato ovvero in un’altra lingua che lo Stato membro abbia dichiarato di poter accettare. Ogni Stato membro indica la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea, diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali accetta che sia compilato il modulo (...) (...)». |
7 |
L’articolo 5 del regolamento n. 1393/2007 è formulato nei seguenti termini: «1. Il richiedente è informato dall’organo mittente a cui consegna l’atto per la trasmissione che il destinatario può rifiutare di ricevere l’atto se non è compilato in una delle lingue di cui all’articolo 8. 2. Il richiedente sostiene le eventuali spese di traduzione prima della trasmissione dell’atto (...)». |
8 |
Conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, dello stesso regolamento, alla ricezione dell’atto l’organo ricevente trasmette al più presto, con i mezzi più rapidi e comunque entro sette giorni dalla ricezione, una ricevuta all’organo mittente, usando il modulo standard che figura nell’allegato I. |
9 |
L’articolo 7 di detto regolamento dispone quanto segue: «1. L’organo ricevente procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell’atto secondo la legge dello Stato membro richiesto, oppure secondo una modalità particolare richiesta dall’organo mittente, purché tale modalità sia compatibile con la legge di quello Stato membro. 2. L’organo ricevente prende tutte le misure necessarie per notificare o comunicare l’atto nel più breve tempo possibile, e comunque entro un mese dalla ricezione (...)». |
10 |
Ai sensi dell’articolo 8 del medesimo regolamento, rubricato «Rifiuto di ricezione dell’atto»: «1. L’organo ricevente informa il destinatario, utilizzando il modulo standard che figura nell’allegato II, della sua facoltà di rifiutare di ricevere l’atto da notificare o comunicare al momento stesso della notificazione o della comunicazione, oppure inviando l’atto all’organo ricevente entro una settimana qualora non sia redatto o accompagnato da una traduzione in una delle seguenti lingue:
2. Se l’organo ricevente è informato del fatto che il destinatario rifiuta di ricevere l’atto a norma del paragrafo 1, ne informa immediatamente l’organo mittente usando il certificato di cui all’articolo 10 e gli restituisce la domanda e i documenti di cui si chiede la traduzione. 3. Ove il destinatario abbia rifiutato di ricevere l’atto a norma del paragrafo 1, è possibile ovviare a tale rifiuto notificando o comunicando al destinatario l’atto accompagnato da una traduzione in una delle lingue di cui al paragrafo 1, conformemente alle disposizioni del presente regolamento. In questo caso, la data di notificazione o di comunicazione dell’atto è quella in cui l’atto accompagnato dalla traduzione è notificato o comunicato in conformità della legge dello Stato membro richiesto. Tuttavia, qualora a norma della legge di uno Stato membro un atto vada notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella di notificazione o di comunicazione dell’atto originale (...) (...)». |
11 |
Il modulo standard che figura nell’allegato II del regolamento n. 1393/2007 si presenta come segue:
|
12 |
L’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007 così dispone: «Quando le formalità relative alla notificazione o alla comunicazione dell’atto sono state espletate, è inoltrato all’organo mittente un certificato del loro espletamento, redatto utilizzando il modulo standard di cui all’allegato I (...)». |
13 |
L’articolo 19, paragrafo 1, di tale regolamento prevede che, quando un atto di citazione o un atto equivalente sia stato trasmesso ad un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione ed il convenuto non compaia, il giudice dello Stato membro mittente non decide fintantoché non si abbia la prova che l’atto di citazione è stato notificato o comunicato, secondo le forme prescritte dalla legge dello Stato membro richiesto, oppure che l’atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua residenza abituale secondo un’altra procedura prevista da tale regolamento, e che, in ciascuna di tali eventualità, la trasmissione ha avuto luogo in tempo utile affinché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi. |
Il diritto cipriota
14 |
L’articolo D.48 del codice di procedura civile dispone in particolare: «12. Ogni ordinanza è vincolante dalla data indicata per la persona su domanda della quale è stata emessa e per tutte le parti nei cui confronti è stata debitamente notificata la nota che accompagna la domanda. Quando a una qualsiasi delle parti non è stata fatta debita notificazione di detta nota, l’ordinanza sarà vincolante nei suoi confronti dalla data in cui le viene notificata copia conforme della domanda. 13. Ogniqualvolta, in forza del presente codice, viene notificata un’ordinanza emessa a seguito di una domanda ex parte, sono notificate al contempo anche la domanda ex parte e la traduzione giurata che eventualmente la correda». |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
15 |
Dalla decisione di rinvio risulta che l’Alpha Panareti Public Ltd ha venduto agli intimati nei procedimenti principali talune proprietà immobiliari situate nel territorio cipriota. Tali proprietà sono state acquistate mediante crediti bancari concessi dall’Alpha Bank. |
16 |
Al fine di ottenere il pagamento del saldo di ognuno dei crediti concessi, l’Alpha Bank ha citato in giudizio dinanzi a un giudice cipriota sia gli intimati nei procedimenti principali sia il venditore, che si era reso garante di ciascuno dei crediti ipotecando i beni immobiliari. |
17 |
Dato che gli intimati nei procedimenti principali avevano la loro residenza permanente nel Regno Unito, il giudice cipriota di primo grado ha emesso, in seguito ad una domanda dell’Alpha Bank (domanda ex parte), un’ordinanza relativa alla notificazione agli acquirenti, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 1393/2007, dell’atto di citazione fuori dal territorio cipriota. |
18 |
Sono stati così notificati agli intimati nei procedimenti principali i seguenti documenti:
|
19 |
All’atto della dichiarazione di comparizione con riserva, gli intimati nei procedimenti principali si sono presentati dinanzi al giudice cipriota di primo grado per chiedere l’annullamento della notificazione facendo valere che essa non soddisfaceva le condizioni enunciate all’articolo 8 del regolamento n. 1393/2007 e all’articolo D.48, regola 13, del codice di procedura civile cipriota, poiché non erano state notificate:
|
20 |
Dal fascicolo a disposizione della Corte risulta che, nella summenzionata ordinanza giurisdizionale che autorizza la notificazione dell’atto di citazione fuori dal territorio cipriota e che non è stata oggetto di traduzione, da un lato, il termine impartito ai convenuti per la comparizione dinanzi al giudice cipriota era sensibilmente più lungo di quello indicato a tale riguardo nell’atto introduttivo del giudizio. Dall’altro lato, tale ordinanza conteneva la precisazione secondo la quale, in mancanza di deposito di un avviso di comparizione entro il termine menzionato dalla stessa, qualsiasi successiva domanda era considerata come notificata alla parte in causa quando una copia della stessa era affissa all’albo dell’Eparchiako Dikastirio Paphos (Tribunale regionale di Paphos) durante un periodo di cinque giorni. |
21 |
Sebbene l’Alpha Bank abbia replicato che la notificazione effettuata nel presente caso fosse regolare, poiché le parti convenute avevano preso conoscenza dell’esistenza dell’azione giudiziaria proposta e del suo oggetto, il giudice cipriota di primo grado ha annullato tale notificazione ritenendo che le omissioni contestate dagli intimati nei procedimenti principali costituissero una violazione sia delle disposizioni del codice di procedura civile cipriota sia di quelle del regolamento n. 1393/2007. Infatti, i destinatari sarebbero stati privati della possibilità di prendere conoscenza del contenuto di tutti i documenti pertinenti e per di più non sarebbero stati informati, mediante il modulo che figura nell’allegato II di tale regolamento, del loro diritto di rifiutare di ricevere l’ordinanza in lingua greca e non accompagnata da una traduzione in lingua inglese. |
22 |
Adito in appello dall’Alpha Bank, il giudice del rinvio ha dichiarato che l’annullamento della notificazione alla quale il giudice di primo grado aveva proceduto non era giustificato in quanto si fondava sulla violazione del diritto nazionale. |
23 |
Il giudice del rinvio si interroga tuttavia sulle conseguenze nel caso di specie del fatto che le autorità competenti del Regno Unito non abbiano ritenuto utile notificare agli intimati nei procedimenti principali il modulo standard di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007 e che figura nell’allegato II dello stesso. |
24 |
È pur vero che detto regolamento mira ad equilibrare i diritti dell’attore e del convenuto al fine di garantire il diritto a un giusto processo, di modo che sarebbe necessario che il convenuto abbia piena conoscenza dell’atto introduttivo del giudizio, tuttavia non risulterebbe che nei procedimenti principali gli intimati nei procedimenti principali siano stati lesi nei propri diritti, poiché si sarebbero presentati in tempo utile dinanzi al giudice cipriota e non avrebbero specificato né la natura, né le conseguenze concrete dell’«errore» di cui ritenevano essere vittime. Ciò nondimeno, secondo il giudice del rinvio, il regolamento n. 1393/2007 non precisa quali documenti debbano essere notificati in qualsiasi circostanza. Inoltre, detto giudice indica che la Corte non si è ancora pronunciata sulle questioni se la notificazione del modulo standard contenuto nell’allegato II di tale regolamento sia richiesta in tutti i casi e se l’omissione di detta notificazione comporti necessariamente la nullità della procedura. |
25 |
È in tale contesto che l’Anotato Dikastirio Kyprou ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
|
Sulle questioni pregiudiziali
26 |
Con le sue tre questioni pregiudiziali, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8 del regolamento n. 1393/2007 debba essere interpretato nel senso che la comunicazione, mediante il modulo standard che figura nell’allegato II di detto regolamento, al destinatario dell’atto da notificare o da comunicare del suo diritto di rifiutare di ricevere tale atto sia richiesta in qualsiasi circostanza e, eventualmente, quali siano le conseguenze giuridiche derivanti dall’omissione della comunicazione mediante tale modulo. |
Sull’obbligatorietà del modulo standard che figura nell’allegato II del regolamento n. 1393/2007
27 |
Per quanto riguarda questo primo aspetto sollevato dalle questioni poste, come riformulate, si deve constatare che il testo dell’articolo 8 del regolamento n. 1393/2007 non consente, in quanto tale, di rispondervi adeguatamente. |
28 |
La portata di detta disposizione deve pertanto essere determinata ricollocandola nel suo contesto. A tal fine, occorre esaminare gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1393/2007 nonché il sistema istituito dallo stesso e nel quale si inserisce il suo articolo 8 (v., in tal senso, sentenza Weiss und Partner, C‑14/07, EU:C:2008:264, punto 45). |
29 |
Per quanto riguarda, in primo luogo, gli obiettivi del regolamento n. 1393/2007, si deve ricordare che quest’ultimo, adottato sulla base dell’articolo 61, lettera c), CE, è volto a stabilire, come emerge dal suo considerando 2, un meccanismo di notificazione e di comunicazione intracomunitaria degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale, finalizzato al buon funzionamento del mercato interno (v. sentenze Alder, C‑325/11, EU:C:2012:824, punto 29, e Fahnenbrock e a., C‑226/13, EU:C:2015:383, punto 40). |
30 |
Così, allo scopo di migliorare l’efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari e di garantire una buona amministrazione della giustizia, detto regolamento stabilisce il principio di una trasmissione diretta degli atti giudiziari ed extragiudiziali tra gli Stati membri (v. sentenza Leffler, C‑443/03, EU:C:2005:665, punto 3), circostanza che ha per effetto di semplificare ed accelerare le procedure. Tali obiettivi sono ricordati ai considerando da 6 a 8 dello stesso. |
31 |
Tuttavia, come già dichiarato più volte dalla Corte, tali obiettivi non possono essere raggiunti indebolendo, in qualsiasi modo, i diritti della difesa dei loro destinatari, che derivano dal diritto al giusto processo sancito all’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (v., in particolare, sentenza Alder, C‑325/11, EU:C:2012:824, punto 35 e giurisprudenza ivi citata). |
32 |
A tale riguardo, è necessario vigilare non solo a che il destinatario di un atto riceva realmente l’atto di cui trattasi, ma altresì che esso sia messo nelle condizioni di conoscere nonché di comprendere effettivamente e completamente il senso e la portata dell’azione avviata nei suoi confronti all’estero, in modo tale da poter utilmente far valere i suoi diritti nello Stato membro mittente [v., in tal senso, sentenza Alder, C‑325/11, EU:C:2012:824, punti 36 e 41, nonché, per analogia per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (GU L 160, pag. 37) che ha preceduto il regolamento n. 1393/2007, sentenza Weiss und Partner, C‑14/07, EU:C:2008:264, punti 64 e 73]. |
33 |
In tale prospettiva, si dovrà quindi interpretare il regolamento n. 1393/2007 in modo che sia garantito, in ogni caso concreto, un giusto equilibrio tra gli interessi del ricorrente e quelli del convenuto, destinatario dell’atto, tramite la conciliazione degli obiettivi di efficacia e di rapidità della trasmissione degli atti processuali con la necessità di assicurare una tutela adeguata dei diritti della difesa del destinatario di tali atti (v. sentenze Weiss und Partner, C‑14/07, EU:C:2008:264, punto 48, nonché Alder, C‑325/11, EU:C:2012:824, punto 36). |
34 |
Per quanto riguarda, in secondo luogo, il sistema istituito dal regolamento n. 1393/2007 al fine di realizzare tali obiettivi, si deve rilevare che, come risulta dalla lettura combinata degli articoli 2 e 4, paragrafo 1, di tale regolamento, letti alla luce del suo considerando 6, la trasmissione degli atti è effettuata in linea di principio tra gli «organi mittenti» e gli «organi riceventi» designati dagli Stati membri (v. sentenza Alder, C‑325/11, EU:C:2012:824, punto 30). In applicazione dell’articolo 4 di detto regolamento, l’atto o gli atti da notificare o da comunicare sono trasmessi direttamente e nel più breve tempo possibile, con qualsiasi mezzo appropriato, dall’organo mittente all’organo ricevente. |
35 |
Conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento, spetta all’organo mittente richiamare l’attenzione del ricorrente sul rischio di un eventuale rifiuto di ricezione da parte del destinatario di un atto che non sia redatto in una delle lingue indicate all’articolo 8 di detto regolamento. Spetta tuttavia al ricorrente decidere se occorra far tradurre l’atto di cui trattasi, di cui peraltro deve sostenere il costo, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, del medesimo regolamento. |
36 |
Quanto all’organo ricevente, ad esso spetta procedere effettivamente alla notificazione o alla comunicazione dell’atto al destinatario, come previsto all’articolo 7 del regolamento n. 1393/2007. In tali circostanze, esso deve, da un lato, tenere informato l’organo mittente di tutti gli elementi pertinenti di tale operazione inviando nuovamente il modulo standard che figura nell’allegato I di tale regolamento e, dall’altro, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, dello stesso, portare a conoscenza del destinatario il fatto che questi può rifiutare di ricevere l’atto se quest’ultimo non è redatto o tradotto in una delle lingue contemplate in tale disposizione, ossia o una lingua compresa dall’interessato, o la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, eventualmente, una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione, lingue che si suppone che il destinatario conosca. Quando un siffatto rifiuto è effettivamente opposto da quest’ultimo, esso è tenuto inoltre, in forza dei paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo, ad informarne senza indugio l’organo mittente e a restituire la domanda e l’atto la cui traduzione è richiesta. |
37 |
Per contro, detti organi non sono tenuti a pronunciarsi su questioni di natura sostanziale, come la questione di quale(i) lingua(e) il destinatario dell’atto comprenda e quella se l’atto debba o meno essere accompagnato da una traduzione in una delle lingue indicate all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007. |
38 |
Qualsiasi altra interpretazione potrebbe, infatti, sollevare problemi giuridici atti a far sorgere contenziosi tali da ritardare e rendere più difficile la procedura di trasmissione degli atti da uno Stato membro a un altro. |
39 |
Nei procedimenti principali risulta, tuttavia, dal fascicolo sottoposto alla Corte che l’organo ricevente ha ritenuto che l’ordinanza di autorizzazione della notificazione dell’atto all’estero non dovesse essere oggetto di traduzione e ne ha dedotto di non essere tenuto ad allegare all’atto di cui trattasi il modulo standard che figura nell’allegato II del regolamento n. 1393/2007. |
40 |
Tuttavia, tale regolamento non conferisce all’organo ricevente alcun potere di valutare se le condizioni nelle quali il destinatario di un atto può rifiutare di riceverlo, figuranti all’articolo 8, paragrafo 1, del medesimo, siano soddisfatte o meno. |
41 |
Spetta, invece, solo al giudice nazionale adito nello Stato membro mittente statuire su questioni di tale natura, qualora esse vedano contrapposti il ricorrente e il convenuto. |
42 |
A tale riguardo, dopo aver avviato la procedura di notificazione o di comunicazione determinando l’atto o gli atti pertinenti a tal fine, detto giudice si pronuncerà solo dopo che il destinatario di un atto abbia effettivamente rifiutato di riceverlo per il motivo che esso non era stato redatto in una lingua da lui compresa o che si suppone comprenda. Così, detto giudice dovrà verificare, a richiesta del ricorrente, se un tale rifiuto fosse o meno giustificato (v., per analogia, sentenza Weiss und Partner, C‑14/07, EU:C:2008:264, punto 85). A tal fine, esso dovrà prendere dovutamente in considerazione tutti gli elementi del fascicolo per, da un lato, determinare le conoscenze linguistiche del destinatario dell’atto (v., sentenza Weiss und Partner, C‑14/07, EU:C:2008:264, punto 80) e, dall’altro, decidere se, tenuto conto della natura dell’atto di cui trattasi, una traduzione di quest’ultimo sia necessaria. |
43 |
In definitiva, detto giudice dovrà, in ogni caso di specie, vigilare a che i rispettivi diritti delle parti interessate siano tutelati in maniera equilibrata, bilanciando l’obiettivo di efficacia e di rapidità della notificazione o della comunicazione nell’interesse del ricorrente con quello della tutela effettiva dei diritti della difesa del destinatario. |
44 |
Ciò precisato, si deve aggiungere, a proposito del sistema istituito dal regolamento n. 1393/2007, che quest’ultimo prevede altresì l’utilizzo di due moduli standard che figurano, rispettivamente, agli allegati I e II dello stesso. |
45 |
A tale riguardo, occorre precisare, da un lato, che il regolamento n. 1393/2007 non contiene alcuna eccezione all’utilizzo di tali moduli. |
46 |
Al contrario, come risulta dal considerando 11 del medesimo regolamento, «è opportuno usare» i moduli standard previsti dallo stesso poiché essi contribuiscono, nel rispetto dei rispettivi diritti delle parti interessate e come risulta dal considerando 7 del regolamento n. 1393/2007, a semplificare e a rendere più trasparente la procedura di trasmissione degli atti, garantendo così tanto la leggibilità degli stessi quanto la sicurezza della loro trasmissione. |
47 |
Dall’altro lato, detti moduli costituiscono, come indicato al considerando 12 del medesimo regolamento, strumenti tramite i quali i destinatari sono informati della facoltà di cui dispongono di rifiutare di ricevere l’atto da notificare o da comunicare. |
48 |
È alla luce di tali considerazioni che si deve determinare la portata esatta da riconoscere al modulo standard che figura nell’allegato II del regolamento n. 1393/2007 e, di conseguenza, al suo articolo 8, paragrafo 1, che riguarda la trasmissione di detto modulo al destinatario dell’atto. |
49 |
A tale riguardo, come risulta dalla formulazione stessa del titolo e dal contenuto del suddetto modulo, la facoltà di rifiutare di ricevere l’atto da notificare o da comunicare quale prevista da detto articolo 8, paragrafo 1, è qualificata «diritto» del destinatario di tale atto. |
50 |
Orbene, affinché tale diritto conferito dal legislatore dell’Unione europea possa utilmente produrre i suoi effetti, esso deve essere portato a conoscenza del destinatario dell’atto per iscritto. Nel sistema istituito dal regolamento n. 1393/2007, tale comunicazione gli è fornita mediante il modulo standard che figura nell’allegato II del regolamento n. 1393/2007, allo stesso modo in cui il ricorrente è, fin dall’inizio della procedura, informato mediante il modulo standard che figura nell’allegato I di tale regolamento dell’esistenza di tale diritto in capo al destinatario dell’atto. |
51 |
Ne consegue che si deve ritenere che l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007 comprenda due enunciati certamente connessi, ma tuttavia distinti, ossia, da un lato, il diritto sostanziale del destinatario dell’atto di rifiutare di riceverlo, per il solo motivo che esso non è redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua che si suppone conosca e, dall’altro, l’informazione formale dell’esistenza di detto diritto portata a sua conoscenza dall’organo ricevente. In altre parole e contrariamente a quanto sembra abbia ammesso l’organo ricevente nei procedimenti principali, la condizione relativa al regime linguistico dell’atto è correlata non già alla comunicazione al destinatario da parte dell’organo ricevente, bensì esclusivamente al diritto di rifiuto riservato a quest’ultimo. |
52 |
Del resto, il modulo standard che figura nell’allegato I di tale regolamento opera una netta distinzione tra questi due aspetti, facendo riferimento, in sezioni differenti, alla comunicazione per iscritto al destinatario dell’atto del suo diritto di rifiutare di riceverlo e all’esercizio effettivo di tale diritto. |
53 |
In tali circostanze, risulta che il rifiuto di per sé è, invero, chiaramente condizionato, nel senso che il destinatario dell’atto può validamente farne uso solo nell’ipotesi in cui l’atto di cui trattasi non sia redatto o accompagnato da una traduzione o in una lingua da lui compresa, o nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto ovvero, se esistono più lingue ufficiali in tale Stato membro, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione (v., in tal senso, considerando 10 del regolamento n. 1393/2007). Come risulta dal punto 42 della presente sentenza, spetta in definitiva al giudice adito decidere se tale condizione sia soddisfatta, verificando se il rifiuto opposto dal destinatario dell’atto sia o meno giustificato. |
54 |
Ciò nonostante l’esercizio di tale diritto di rifiuto presuppone che il destinatario dell’atto sia stato dovutamente informato, previamente e per iscritto, dell’esistenza del suo diritto. |
55 |
Pertanto, l’organo ricevente, quando procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione di un atto al suo destinatario, è tenuto, in tutti i casi, ad allegare all’atto di cui trattasi il modulo standard che figura nell’allegato II del regolamento n. 1393/2007 che informa tale destinatario del suo diritto di rifiutare di ricevere detto atto. |
56 |
Occorre ancora precisare che un siffatto obbligo non comporta difficoltà particolari per l’organo ricevente, dato che è sufficiente che tale organo alleghi all’atto da notificare o da comunicare il testo prestampato come previsto da detto regolamento in ciascuna delle lingue ufficiali dell’Unione. |
57 |
Così, l’interpretazione precedente è idonea sia a garantire la trasparenza, poiché mette il destinatario di un atto nelle condizioni di conoscere la portata dei suoi diritti, sia a consentire un’applicazione uniforme del regolamento n. 1393/2007 (v., per analogia, sentenze Leffler, C‑443/03, EU:C:2005:665, punto 46, nonché Weiss und Partner, C‑14/07, EU:C:2008:264, punto 60), senza comportare alcun ritardo nella trasmissione di tale atto, ma, al contrario, contribuendo a semplificarla e ad agevolarla. |
58 |
Si deve pertanto considerare che l’organo ricevente è tenuto, in qualsiasi circostanza e senza disporre a tale riguardo di alcun margine discrezionale, ad informare il destinatario di un atto del suo diritto di rifiutare la ricezione dello stesso, utilizzando sistematicamente a tal fine il modulo standard che figura nell’allegato II del regolamento n. 1393/2007. |
Sulle conseguenze dell’omissione della comunicazione mediante il modulo standard che figura nell’allegato II del regolamento n. 1393/2007
59 |
Per quanto riguarda questo secondo aspetto sollevato dalle questioni pregiudiziali, come riformulate, si deve rilevare che l’articolo 8 del regolamento n. 1393/2007, relativo al rifiuto di ricezione dell’atto, non contiene disposizioni vertenti sulle conseguenze giuridiche derivanti dalla mancata comunicazione al destinatario di un atto, mediante il modulo standard che figura nell’allegato II del regolamento n. 1393/2007, del suo diritto di rifiutare la ricezione dello stesso. |
60 |
Non risulta peraltro da nessuna disposizione di tale regolamento che una siffatta mancanza comporti la nullità della procedura di notificazione o di comunicazione. |
61 |
Inoltre, per quanto riguarda le conseguenze del rifiuto del destinatario di un atto di ricevere quest’ultimo per il motivo che esso non era accompagnato da una traduzione in una lingua da lui compresa o nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto, la Corte ha già ritenuto, a proposito del regolamento n. 1348/2000 che ha preceduto il regolamento n. 1393/2007, che si dovesse non già pronunciare la nullità della procedura, bensì consentire, per contro, al mittente di rimediare all’assenza del documento necessario inviando la traduzione richiesta (v., in tal senso, sentenza Leffler, C‑443/03, EU:C:2005:665, punti 38 e 53). |
62 |
Il regolamento n. 1393/2007 ha ora sancito tale principio al suo articolo 8, paragrafo 3. |
63 |
Orbene, una soluzione simile deve essere accolta nell’ipotesi in cui l’organo ricevente abbia omesso di trasmettere al destinatario di un atto il modulo standard che figura nell’allegato II del medesimo regolamento. |
64 |
Infatti, l’omissione di detto modulo standard e il rifiuto di ricezione di un atto per mancanza di traduzione appropriata sono strettamente correlati nei limiti in cui, in entrambe le situazioni, può essere compromesso l’esercizio, da parte del destinatario di un siffatto atto, del suo diritto di rifiutare di ricevere l’atto di cui trattasi. |
65 |
Risulta pertanto opportuno ritenere che a tali due situazioni debbano essere applicate conseguenze giuridiche identiche. |
66 |
Peraltro, pronunciare la nullità vuoi dell’atto da comunicare o da notificare vuoi della procedura di notificazione o di comunicazione sarebbe incompatibile con l’obiettivo perseguito dal regolamento n. 1393/2007, che consiste nel prevedere un modo di trasmissione diretto, rapido ed efficace degli atti in materia civile e commerciale tra gli Stati membri. |
67 |
In tali circostanze, deve essere possibile rimediare all’omissione della comunicazione mediante il modulo standard che figura nell’allegato II del regolamento n. 1393/2007. |
68 |
Per quanto attiene alle modalità di una siffatta soluzione, si deve ricordare che esistono solo due circostanze in cui la notificazione e la comunicazione di un atto giudiziario tra gli Stati membri sono escluse dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1393/2007: da un lato, qualora il domicilio o la dimora abituale del destinatario non siano noti, e, dall’altro, qualora quest’ultimo abbia nominato un rappresentante autorizzato nello Stato in cui si svolge il procedimento giudiziario (v. sentenza Alder, C‑325/11, EU:C:2012:824, punto 24). |
69 |
Per contro, nelle altre ipotesi, qualora il destinatario di un atto giudiziario risieda nel territorio di un altro Stato membro, la notificazione o la comunicazione di tale atto rientrano necessariamente nell’ambito di applicazione del regolamento e devono, pertanto, come prevede il suo articolo 1, paragrafo 1, essere effettuate secondo le modalità stabilite dal regolamento stesso a tal fine (v. sentenza Alder, C‑325/11, EU:C:2012:824, punto 25). |
70 |
Di conseguenza, per rimediare a un’omissione, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, occorre ricorrere unicamente al regolamento n. 1393/2007. |
71 |
Una siffatta soluzione è peraltro avvalorata dalla necessità dell’applicazione uniforme di detto regolamento (v., in tal senso, sentenza Weiss und Partner, C‑14/07, EU:C:2008:264, punto 60 nonché la giurisprudenza ivi citata). |
72 |
In una situazione quale quella di cui ai procedimenti principali, spetterà quindi all’organo ricevente procedere senza indugio ad informare i destinatari dell’atto del loro diritto di rifiutare la ricezione di quest’ultimo, trasmettendo loro, in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007, il modulo standard che figura nell’allegato II dello stesso. |
73 |
Si deve aggiungere che, nell’ipotesi in cui, in seguito a tale comunicazione, i destinatari interessati facciano uso del loro diritto di rifiutare la ricezione dell’atto di cui trattasi, spetterebbe al giudice nazionale adito nello Stato membro mittente decidere se un siffatto rifiuto, tenuto conto di tutti gli elementi del caso di specie, sia o meno giustificato come esposto ai punti da 41 a 43 della presente sentenza. |
74 |
Nel caso in cui tale giudice ritenesse fondato il rifiuto di ricezione dell’atto di cui trattasi, la versione tradotta del medesimo dovrebbe ancora essere sottoposta ai destinatari, secondo le modalità previste dal regolamento n. 1393/2007 e, in particolare, dal suo articolo 8, paragrafo 3. |
75 |
Per contro, il regolamento n. 1393/2007 non prevede che la notificazione di un atto possa essere validamente fatta ai rappresentanti dei destinatari che abbiano accettato di comparire su riserva dinanzi al giudice adito nello Stato membro mittente, al solo fine di contestare la regolarità della procedura. |
76 |
Si deve pertanto considerare che la circostanza che l’organo ricevente, quando procede alla notificazione o alla comunicazione di un atto al suo destinatario, non abbia allegato il modulo standard che figura nell’allegato II del regolamento n. 1393/2007, costituisce non un motivo di nullità della procedura, ma un’omissione che deve essere regolarizzata conformemente alle disposizioni enunciate da tale regolamento. |
77 |
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alle tre questioni sollevate che il regolamento n. 1393/2007 deve essere interpretato nel senso che:
|
Sulle spese
78 |
Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: |
Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che: |
|
|
Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il greco.