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Document 62013CJ0464

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'11 marzo 2015.
Europäische Schule München contro Silvana Oberto e Barbara O'Leary.
Domande di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht.
Rinvio pregiudiziale – Statuto delle scuole europee – Competenza della camera dei ricorsi delle scuole europee a pronunciarsi su un contratto di lavoro a tempo determinato concluso tra una scuola europea e un docente non assegnato né comandato da uno Stato membro.
Cause riunite C-464/13 e C-465/13.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:163

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

11 marzo 2015 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Statuto delle scuole europee — Competenza della camera dei ricorsi delle scuole europee a pronunciarsi su un contratto di lavoro a tempo determinato concluso tra una scuola europea e un docente non assegnato né comandato da uno Stato membro»

Nelle cause riunite C‑464/13 e C‑465/13,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesarbeitsgericht (Germania), con decisioni del 24 aprile 2013, pervenute in cancelleria il 27 agosto 2013, nei procedimenti

Europäische Schule München

contro

Silvana Oberto (C‑464/13),

Barbara O’Leary (C‑465/13),

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen (relatore), presidente di sezione, K. Jürimäe, J. Malenovský, M. Safjan e A. Prechal, giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi,

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 maggio 2014,

considerate le osservazioni presentate:

per l’Europäische Schule München, da H. Kunz-Hallstein, Rechtsanwalt,

per S. Oberto e B. O’Leary, da A. Freiherr von Schorlemer, Rechtsanwalt,

per la Commissione europea, da B. Eggers e J. Currall, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 settembre 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, primo periodo, della Convenzione recante statuto delle scuole europee, conclusa a Lussemburgo il 21 giugno 1994 tra gli Stati membri e le Comunità europee (GU L 212, pag. 3).

2

Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie tra l’Europäische Schule München e, rispettivamente, la sig.ra Oberto e la sig.ra O’Leary, in merito alla competenza dei giudici tedeschi a statuire su ricorsi volti a controllare la validità del carattere determinato della durata del contratto di lavoro delle interessate.

Contesto normativo

La Convenzione di Vienna

3

Ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, del 23 maggio 1969 (Raccolta dei trattati delle Nazioni unite, vol. 1155, pag. 331; in prosieguo: la «Convenzione di Vienna»), intitolato «Sfera di applicazione della presente Convenzione», essa si applica ai trattati fra Stati.

4

L’articolo 3 della Convenzione di Vienna, intitolato «Accordi internazionali che non rientrano nell’ambito della presente convenzione», così dispone:

«Il fatto che la presente Convenzione non si applichi né ad accordi internazionali conclusi fra Stati ed altri soggetti di diritto internazionale o fra questi altri soggetti di diritto internazionale, né ad accordi internazionali che non sono stati conclusi per iscritto, non pregiudica:

(...)

b)

l’applicazione a questi accordi di qualsivoglia regola posta dalla presente Convenzione e alla quale essi fossero sottoposti in virtù del diritto internazionale indipendentemente dalla detta Convenzione;

(...)».

5

Ai sensi dell’articolo 31 della Convenzione di Vienna, intitolato «Regola generale di interpretazione»:

«1.   Un trattato deve essere interpretato in buona fede seguendo il senso ordinario da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo.

2.   Ai fini dell’interpretazione di un trattato, (...)

3.   [si] terrà conto, oltre che del contesto:

(...)

b)

di qualsiasi prassi successivamente seguita nell’applicazione del Trattato attraverso la quale si sia formato un accordo delle parti in materia di interpretazione del medesimo;

c)

di qualsiasi regola pertinente di diritto internazionale applicabile nei rapporti fra le parti.

(…)».

La Convenzione recante statuto delle scuole europee

6

I considerando dal primo al quarto della Convenzione recante statuto delle scuole europee così enunciano:

«considerando che ai fini dell’istruzione in comune dei figli dei dipendenti delle Comunità europee, onde garantire il buon funzionamento delle Istituzioni europee, sono stati creati, fin dal 1957, istituti d’istruzione denominati “scuole europee”;

considerando che le Comunità europee si preoccupano di assicurare l’istruzione in comune dei figli dei dipendenti e contribuiscono a tale scopo al bilancio delle scuole europee;

considerando che le scuole europee costituiscono un sistema “sui generis”; che detto sistema attua una forma di cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e le Comunità europee nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri in materia di contenuti dell’insegnamento e di organizzazione del loro sistema scolastico, nonché della loro diversità culturale e linguistica;

considerando che occorre:

(...)

garantire un’adeguata tutela giuridica del personale docente e delle altre persone contemplate dal presente statuto contro gli atti del consiglio superiore o del consiglio di amministrazione; istituire a tal fine una camera dei ricorsi ed attribuire a quest’ultima competenze rigorosamente definite,

che la competenza della camera dei ricorsi lasci impregiudicata la competenza dei tribunali nazionali per quanto riguarda la responsabilità civile e penale».

7

L’articolo 7 di tale Convenzione così dispone:

«Gli organi comuni a tutte le scuole sono i seguenti:

1)

il consiglio superiore;

2)

il segretario generale;

3)

i consigli d’ispezione;

4)

la camera dei ricorsi.

Ciascuna scuola è amministrata dal consiglio d’amministrazione e gestita dal direttore».

8

L’articolo 8, punto 1, della predetta Convenzione prevede quanto segue:

«1.   Fatto salvo l’articolo 28, il consiglio superiore è costituito dai membri seguenti:

a)

dal rappresentante o dai rappresentanti a livello ministeriale dei singoli Stati membri delle Comunità europee, autorizzato(i) a impegnare i governi di detti Stati membri, fermo restando che ogni Stato membro dispone di un solo voto;

b)

da un membro della Commissione delle Comunità europee;

c)

da un rappresentante (appartenente al corpo docente) nominato dal comitato del personale in conformità dell’articolo 22;

d)

da un rappresentante dei genitori designato dalle associazioni dei genitori degli allievi di cui all’articolo 23».

9

L’articolo 12, punto 1, della medesima Convenzione è formulato nei seguenti termini:

«In materia amministrativa il consiglio superiore:

1)

stabilisce lo statuto del segretario generale, dei direttori, del corpo docente e del personale amministrativo e tecnico in conformità delle disposizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a)».

10

L’articolo 19, punti 4 e 6, della Convenzione recante statuto delle scuole europee così dispone:

«Il consiglio d’amministrazione previsto all’articolo 7 è costituito dagli 8 membri qui appresso, fatte salve le deroghe di cui agli articoli 28 e 29:

(…)

4)

da due membri del personale docente, in rappresentanza, l’uno del corpo docente del ciclo secondario e l’altro del corpo docente del ciclo elementare e del ciclo materno riuniti;

(...)

6)

da un rappresentante del personale amministrativo e tecnico».

11

Ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, di tale Convenzione, il direttore deve essere in possesso delle competenze e dei titoli che nel proprio paese sono richiesti per poter assumere la direzione di un istituto di istruzione i cui diplomi finali danno accesso all’università.

12

Ai sensi dell’articolo 22, primo comma, della predetta Convenzione, è istituito un comitato del personale, composto da rappresentanti eletti dal corpo docente e dal personale amministrativo e tecnico di ciascuna scuola.

13

L’articolo 26 della medesima Convenzione così recita:

«La Corte di giustizia delle Comunità europee è la sola competente a conoscere delle controversie tra le parti contraenti relative all’interpretazione e all’applicazione della presente convenzione che non siano state risolte in sede di consiglio superiore».

14

L’articolo 27, paragrafi 1, 2 e 7, della Convenzione recante statuto delle scuole europee dispone quanto segue:

«1.   È istituita una camera dei ricorsi.

2.   La camera dei ricorsi è la sola competente, in prima e in ultima istanza, a conoscere, dopo aver esaurito la via amministrativa, delle controversie relative all’applicazione della presente convenzione alle persone in essa menzionate, esclusione fatta per il personale amministrativo e tecnico, e relative alla legalità di un atto contestato che è basato sulla convenzione o su regole stabilite in base ad essa e che lede tali persone, adottato nei loro confronti dal consiglio superiore o dal consiglio di amministrazione di una scuola nell’esercizio delle attribuzioni loro conferite dalla presente convenzione. Qualora una siffatta controversia sia di carattere pecuniario, la camera dei ricorsi ha competenza di piena giurisdizione.

Le condizioni e le modalità relative a queste procedure sono determinate, a seconda dei casi, dallo statuto del personale docente o dal regime applicabile ai docenti a orario ridotto, oppure dal regolamento generale delle scuole europee.

(...)

7.   Le altre controversie di cui le scuole sono parte dipendono dalla competenza delle giurisdizioni nazionali. Il presente articolo non pregiudica, in particolare, la competenza dei tribunali nazionali per quanto riguarda questioni di responsabilità civile e penale».

Lo statuto dei docenti a orario ridotto

15

I punti da 1.1 a 1.3 dello statuto dei docenti a orario ridotto delle scuole europee assunti tra il 1o settembre 1994 e il 31 agosto 2011 (in prosieguo: lo «statuto dei docenti a orario ridotto»), adottato dal consiglio superiore, dispongono quanto segue:

«1.1

Lo statuto delle scuole europee prevede che il personale docente principale sia composto da docenti comandati dagli Stati membri per un determinato periodo.

1.2

Accanto a tale personale principale, le scuole europee necessitano di docenti a orario ridotto (...)

1.3

Nello statuto dei docenti a orario ridotto sono previsti contratti di durata annuale. Le funzioni svolte dai docenti a orario ridotto possono cambiare di anno in anno, conformemente al numero di ore di lezione che non possono essere svolte dai docenti comandati.

(...)».

16

Ai sensi del punto 2 dello statuto dei docenti a orario ridotto, il direttore può assumere docenti a orario ridotto per fare fronte a un’esigenza temporanea.

17

I punti 3.2 e 3.4 di detto statuto, relativo alle condizioni di assunzione del personale docente ausiliario, così dispongono:

«3.2

Le disposizioni degli articoli (…) e 80 dello statuto del personale comandato presso le scuole europee si applicano ai docenti assunti dal direttore.

(…).

3.4

Normativa dello Stato in cui ha sede la scuola.

Ferme restando le disposizioni che precedono, le condizioni di assunzione e licenziamento dei docenti a orario ridotto, dei docenti di religione e del personale ausiliario sono soggette alla normativa dello Stato in cui ha sede la scuola per quanto attiene alle condizioni e ai rapporti di lavoro, alla sicurezza sociale e alla normativa fiscale.

Competenti a dirimere eventuali controversie sono i tribunali dello Stato in cui ha sede la scuola».

Lo statuto del personale comandato

18

L’articolo 6, lettera a), dello statuto del personale comandato delle scuole europee (in prosieguo: lo «statuto del personale comandato»), adottato dal consiglio superiore, dispone quanto segue:

«Gli impieghi di cui al presente statuto sono classificati secondo le seguenti categorie:

a)

Personale dirigente:

direttore

(...)».

19

L’articolo 80 dello statuto del personale comandato così prevede:

«1.   La camera dei ricorsi ha competenza esclusiva di prima e ultima istanza per statuire su qualsiasi litigio fra gli organi di direzione delle scuole e i membri del personale in merito alla legalità di un atto arrecante loro pregiudizi. Qualora una siffatta controversia sia di carattere pecuniario, la camera dei ricorsi ha competenza di piena giurisdizione.

2.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 77, un ricorso dinanzi alla camera dei ricorsi è ammissibile solo:

quando al segretario generale e ai consigli d’ispezione è stato preventivamente proposto un ricorso amministrativo a norma dell’articolo 79 del presente statuto

e

tale ricorso è stato oggetto di una risposta esplicita o implicita di rigetto.

3.   In deroga a quanto previsto al paragrafo 2 che precede, le decisioni dei consigli di amministrazione delle scuole e del consiglio superiore possono essere oggetto di un ricorso diretto dinanzi alla camera dei ricorsi.

(...)».

20

L’articolo 86 dello statuto del personale comandato è del seguente tenore:

«Gli articoli del presente statuto analoghi agli articoli previsti nello statuto dei funzionari comunitari devono essere interpretati secondo i criteri applicati dalla Commissione».

Il diritto tedesco

21

L’articolo 20 della legge sull’ordinamento giudiziario (Gerichtsverfassungsgesetz) così prevede:

«(...)

(2)

Inoltre, la competenza dei giudici tedeschi non si estende neanche alle persone (…) che godono di un’immunità in virtù delle norme generali del diritto internazionale, di accordi internazionali o di altre disposizioni».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

22

Le sig.re Oberto e O’Leary sono docenti a orario ridotto dell’Europäische Schule München che svolgono tale funzione, rispettivamente, dal 1998 e dal 2003. I loro contratti di insegnamento, firmati dal direttore di tale scuola, sono stati conclusi a tempo determinato per la durata di un anno. I loro ultimi contratti di insegnamento successivi, recanti data 13 luglio 2010, riguardavano il periodo dal 1o settembre 2010 al 31 agosto 2011.

23

L’articolo 10 dei contratti di insegnamento del 13 luglio 2010 conclusi tra il direttore dell’Europäische Schule München e, rispettivamente, la sig.ra Oberto e la sig.ra O’Leary prevedeva quanto segue:

«Diritto applicabile e giurisdizione competente

1.   Al rapporto di insegnamento si applicano, nell’ordine che segue, le disposizioni del presente contratto, il “nuovo statuto” nonché le disposizioni dello statuto del personale comandato (…) applicabili in virtù del punto 3, paragrafo 2, del nuovo statuto. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, dello statuto, il diritto tedesco trova applicazione solo quando il presente contratto e la disciplina relativa alle scuole europee applicabile al contratto non contengono nessuna disposizione e nella misura in cui la lacuna normativa riguarda le condizioni e i rapporti di lavoro non regolati dal presente contratto, l’assicurazione sociale o la normativa fiscale.

2   A norma dell’articolo 80 dello statuto del personale comandato (…), la camera dei ricorsi delle scuole europee è competente in via esclusiva a conoscere delle controversie tra la scuola e il docente a orario ridotto vertenti sul presente contratto, nella misura in cui i rapporti giuridici tra le parti sono soggetti al contratto e alla disciplina relativa alle scuole europee. In conformità all’articolo 3, paragrafo 4, dello statuto dei docenti a orario ridotto (…), i giudici nazionali tedeschi possono essere aditi solo per controversie tra la scuola e il docente a orario ridotto per le quali trova esclusivamente applicazione il diritto tedesco ai sensi del precedente paragrafo 1».

24

Con due ricorsi proposti dinanzi all’Arbeitsgericht München (tribunale del lavoro di Monaco), le sig.re Oberto e O’Leary hanno contestato la limitazione a un anno della durata dei loro contratti di lavoro. Esse hanno sostenuto dinanzi all’Arbeitsgericht München che i giudici tedeschi erano competenti a pronunciarsi sulla validità delle limitazioni alla durata dei loro rapporti di lavoro. Con una sentenza interlocutoria, l’Arbeitsgericht München ha dichiarato tali ricorsi ricevibili, nonostante l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’Europäische Schule München.

25

Non essendo stato accolto l’appello interposto dall’Europäische Schule München, quest’ultima ha proposto un ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro). L’Europäische Schule München ha sostenuto dinanzi a tale giudice che essa non è soggetta alla giurisdizione tedesca, dal momento che la controversia di cui al procedimento principale rientra nella competenza esclusiva della camera dei ricorsi delle scuole europee.

26

Ciò premesso, il Bundesarbeitsgericht si interroga sulla competenza dei giudici tedeschi a conoscere della controversia di cui al procedimento principale. Il giudice del rinvio considera che la decisione che esso dovrà pronunciare in merito a tale competenza dipende dall’interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, primo periodo, della Convenzione recante statuto delle scuole europee.

27

Alla luce di ciò, il Bundesarbeitsgericht ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte, in ognuna delle decisioni di rinvio, le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, primo periodo, della Convenzione recante statuto delle scuole europee debba essere interpretato nel senso che i docenti a orario ridotto assunti da una scuola europea e non comandati dagli Stati membri rientrano tra i soggetti indicati nella Convenzione recante statuto delle scuole europee e non sono esclusi – al contrario del personale amministrativo e tecnico – dall’applicazione della disciplina in parola.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se l’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, primo periodo, della convenzione recante statuto delle scuole europee debba essere interpretato nel senso che la disciplina in parola riguarda anche la legalità di un atto adottato, sulla base della convenzione recante statuto delle scuole europee o su regole stabilite in base ad essa, dal direttore di una scuola nell’esercizio delle attribuzioni a lui conferite dalla suddetta convenzione nei confronti dei docenti a orario ridotto e che sia lesivo di questi ultimi.

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione:

Se l’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, primo periodo, della Convenzione recante statuto delle scuole europee debba essere interpretato nel senso che anche la conclusione di un accordo contrattuale tra il direttore di una scuola europea e un docente a orario ridotto circa la previsione di un termine per il rapporto di lavoro del suddetto docente costituisce un atto del direttore adottato nei confronti del docente a orario ridotto e lesivo di quest’ultimo.

4)

In caso di risposta negativa alla seconda o alla terza questione:

Se l’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, primo periodo, della Convenzione recante statuto delle scuole europee debba essere interpretato nel senso che l’ivi indicata camera dei ricorsi è la sola competente, in prima e in ultima istanza, a conoscere, dopo aver esaurito la via amministrativa, delle controversie vertenti sul termine previsto per un contratto di lavoro concluso dal direttore di una scuola europea con un docente a orario ridotto, quando tale accordo si fonda in modo determinante sulle disposizioni del consiglio superiore di cui al punto 1.3 dello statuto dei docenti a orario ridotto, che prevede contratti di lavoro di durata annuale».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla competenza della Corte

28

Le sig.re Oberto e O’Leary hanno contestato la competenza della Corte a interpretare le disposizioni della Convenzione recante statuto delle scuole europee, in quanto quest’ultima non deve essere considerata come facente parte del diritto dell’Unione europea.

29

Al riguardo, si deve ricordare che un accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea, in conformità agli articoli 217 TFUE e 218 TFUE, costituisce, per quanto concerne l’Unione europea, un atto compiuto da un’istituzione dell’Unione, ai sensi dell’articolo 267, primo comma, lettera b), TFUE, che le disposizioni di un siffatto accordo formano, dal momento della sua entrata in vigore, parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione e che, nell’ambito di questo ordinamento giuridico, la Corte è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull’interpretazione dell’accordo stesso (v. sentenza Demirel, 12/86, EU:C:1987:400, punto 7).

30

Lo stesso vale per un accordo internazionale, come la Convenzione recante statuto delle scuole europee, che è stato concluso sulla base dell’articolo 235 del Trattato CE (divenuto articolo 308 CE, a sua volta divenuto articolo 352 TFUE) dalle Comunità europee, legittimate a tal fine dalla decisione 94/557/CE, Euratom del Consiglio, del 17 giugno 1994, che autorizza la Comunità europea e la Comunità europea dell’energia atomica a firmare e concludere la convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212, pag. 1).

31

La Corte è pertanto competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull’interpretazione di tale Convenzione nonché degli atti adottati sulla base di essa.

Osservazioni preliminari

32

In via preliminare, si deve ricordare che il sistema delle scuole europee è un sistema sui generis che attua, mediante un accordo internazionale, una forma di cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e l’Unione (v., sentenza Miles e a., C‑196/09, EU:C:2011:388, punto 39).

33

Discende del pari dalla giurisprudenza che le scuole europee costituiscono un’organizzazione internazionale che, nonostante i legami funzionali che intrattiene con l’Unione, resta formalmente distinta da quest’ultima e dai suoi Stati membri (v., in tal senso, sentenza Miles e a., EU:C:2011:388, punto 42).

34

Pertanto, se è vero che la Convenzione recante statuto delle scuole europee costituisce, per quanto riguarda l’Unione, un atto compiuto da un’istituzione dell’Unione ai sensi dell’articolo 267, primo comma, lettera b), TFUE, essa è del pari regolata dal diritto internazionale, e più in particolare, dal punto di vista della sua interpretazione, dal diritto internazionale dei trattati (v., in tal senso, sentenza Brita, C‑386/08, EU:C:2010:91, punto 39).

35

Il diritto internazionale dei trattati è stato codificato, sostanzialmente, dalla Convenzione di Vienna. Essa si applica, ai sensi del suo articolo 1, ai trattati fra Stati. Tuttavia, conformemente all’articolo 3, lettera b), della predetta Convenzione, il fatto che essa non si applichi agli accordi internazionali conclusi fra Stati ed altri soggetti di diritto internazionale non pregiudica l’applicazione a tali accordi di qualsivoglia regola posta dalla Convenzione di Vienna e alla quale essi fossero sottoposti in virtù del diritto internazionale indipendentemente da detta Convenzione.

36

Ne consegue che le regole poste dalla Convenzione di Vienna si applicano a un accordo concluso tra gli Stati membri e un’organizzazione internazionale, quale la Convenzione recante statuto delle scuole europee, nella misura in cui tali regole sono l’espressione del diritto internazionale generale di natura consuetudinaria. Quest’ultima Convenzione deve, di conseguenza, essere interpretata alla luce di tali regole (v., in tal senso, sentenza Brita, EU:C:2010:91, punto 41).

37

Ai sensi dell’articolo 31 della Convenzione di Vienna, che esprime il diritto internazionale consuetudinario (v., in tal senso, sentenza Commissione/Finlandia, C‑118/07, EU:C:2009:715, punto 39), un trattato dev’essere interpretato secondo buona fede, seguendo il senso ordinario da attribuire ai termini di tale trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo (v., in tal senso, sentenza Brita, EU:C:2010:91, punto 43).

38

Peraltro, conformemente all’articolo 31, paragrafo 3, lettera b), della Convenzione di Vienna, dev’essere tenuto conto, nell’interpretazione di un trattato, di qualsiasi prassi successivamente seguita nell’applicazione del Trattato attraverso la quale si sia formato un accordo delle parti in materia di interpretazione del medesimo.

Sulla prima questione

39

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, primo periodo, della Convenzione recante statuto delle scuole europee, debba essere interpretato nel senso che i docenti a orario ridotto assunti da una scuola europea e non comandati dagli Stati membri rientrano tra i soggetti indicati in tale disposizione, al contrario del personale amministrativo e tecnico, che ne è escluso.

40

A tal riguardo, si deve rilevare che, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, primo periodo, e secondo comma, di tale Convenzione, da un lato, la camera dei ricorsi delle scuole europee è la sola competente, in prima e in ultima istanza, a conoscere, dopo aver esaurito la via amministrativa, delle controversie relative all’applicazione della predetta Convenzione ai soggetti in essa indicati, esclusione fatta per il personale amministrativo e tecnico, e, dall’altra, le condizioni e le modalità relative a tali procedimenti sono determinate, a seconda dei casi, in particolare, dallo statuto del personale docente o dal regime applicabile ai docenti a orario ridotto.

41

Discende, pertanto, dal tenore letterale dell’articolo 27, paragrafo 2, della Convenzione recante statuto delle scuole europee che i docenti a orario ridotto rientrano tra i soggetti indicati al primo comma, primo periodo, di tale disposizione della predetta Convenzione, al contrario del personale amministrativo e tecnico, che ne è escluso.

42

Siffatta interpretazione è peraltro corroborata dal contesto da cui promana l’articolo 27, paragrafo 2, della Convenzione recante statuto delle scuole europee.

43

Infatti, come rilevato dalla Commissione nelle sue osservazioni, emerge da tale Convenzione, segnatamente dai suoi articoli 19, punti 4 e 6, e 22, primo comma, che essa opera una distinzione netta tra il personale docente, da un lato, e il personale amministrativo e tecnico, dall’altro.

44

Si deve, di conseguenza, rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, primo periodo, della Convenzione recante statuto delle scuole europee, dev’essere interpretato nel senso che i docenti a orario ridotto assunti da una scuola europea e non comandati dagli Stati membri rientrano tra i soggetti indicati in tale disposizione, al contrario del personale amministrativo e tecnico, che ne è escluso.

Sulla terza questione

45

Con la sua terza questione, che si deve esaminare prima della seconda questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, primo periodo, della Convenzione recante statuto delle scuole europee, debba essere interpretato nel senso che un accordo contrattuale circa la previsione di un termine per il rapporto di lavoro, di cui al contratto di lavoro concluso tra la scuola e il docente a orario ridotto, costituisce un atto lesivo di quest’ultimo.

46

Si deve rilevare, al riguardo, che tale Convenzione non contiene alcuna definizione della nozione di «atto lesivo», di cui al suo articolo 27, paragrafo 2, primo comma, primo periodo.

47

Come hanno fatto osservare l’Europäische Schule München e la Commissione, esiste una divergenza tra le diverse versioni linguistiche della predetta Convenzione per quanto concerne i termini «atto lesivo», alcune delle quali, segnatamente le versioni in lingua spagnola, inglese, francese e italiana, utilizzano, rispettivamente, i termini «un acto», «any act», «un acte» e «un atto», i quali hanno una portata più ampia di quelli utilizzati nella versione tedesca, vale a dire «Entscheidung», ossia, letteralmente, «decisione».

48

Al riguardo, si deve ricordare che, in virtù del quarto considerando, quinto trattino, della Convenzione recante statuto delle scuole europee, quest’ultima ha, tra i suoi obiettivi, quello di garantire un’adeguata tutela giuridica del personale docente e delle altre persone contemplate dalla presente Convenzione contro gli atti del consiglio superiore o del consiglio di amministrazione.

49

Dal momento che, peraltro, nessun elemento nella predetta Convenzione o nelle misure adottate per la sua applicazione, di cui si deve tenere conto ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, lettera c), della Convenzione di Vienna, vi osta, occorre, alla luce segnatamente dell’obiettivo ricordato al precedente punto della presente sentenza, privilegiare, nella fattispecie, un’interpretazione estensiva della nozione di «atto lesivo».

50

Si deve osservare che, conformemente all’articolo 27, paragrafo 2, secondo comma, della Convenzione recante statuto delle scuole europee, lo statuto dei docenti a orario ridotto, che determina, in particolare, le condizioni e le modalità di applicazione relative ai procedimenti dinanzi alla camera dei ricorsi, prevede, al suo punto 3.2, che ai docenti a orario ridotto si applica l’articolo 80 dello statuto del personale comandato, di cui al suo titolo VII consacrato ai mezzi di ricorso, in quanto la camera dei ricorsi delle scuole europee ha competenza esclusiva in prima e in ultima istanza a dirimere ogni controversia fra gli organi di direzione delle scuole europee e i docenti a orario ridotto circa la legalità di «un atto che rechi loro pregiudizio».

51

Al riguardo, si deve constatare che l’articolo 80, paragrafo 1, dello statuto del personale comandato è formulato in modo analogo all’articolo 91 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, [Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56, pag. 1)], in virtù del quale la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a dirimere ogni controversia tra l’Unione e una delle persone indicate in tale statuto circa la legalità di un atto che rechi pregiudizio a detta persona ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2.

52

Inoltre, in conformità all’articolo 86 dello statuto del personale comandato, l’interpretazione degli articoli di tale statuto, analoghi agli articoli previsti nello statuto dei funzionari dell’Unione europea, si fa secondo i criteri applicati dalla Commissione.

53

Secondo una giurisprudenza costante della Corte, solo gli atti che incidono direttamente e individualmente sulla sfera giuridica degli interessati possono essere considerati come atti arrecanti pregiudizio. Parimenti, la Corte ha ripetutamente interpretato la nozione di «atto che rechi pregiudizio», ai sensi dell’articolo 90 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea, come qualsiasi atto che possa influire direttamente su una determinata situazione giuridica (v., in particolare, ordinanza Strack/Commissione, C‑237/06 P, EU:C:2007:156, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).

54

Inoltre, la Corte ha già dichiarato, nell’ambito di una controversia tra un agente ausiliario e la Commissione, che l’«atto che rechi pregiudizio», ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, di detto statuto era, nella fattispecie, il contratto di lavoro (v. sentenza Castagnoli/Commissione, 329/85, EU:C:1987:352, punto 11).

55

Pertanto, si deve considerare che il contratto di lavoro di un docente a orario ridotto costituisce un «atto lesivo», ai sensi dell’articolo 80 dello statuto del personale comandato, a fortiori se si tratta, come nel caso di specie, di un elemento del contratto imposto dalla legge applicabile, quale la durata di quest’ultimo, che deriva direttamente dall’applicazione del punto 1.3 dello statuto dei docenti a orario ridotto.

56

Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, primo periodo, della Convenzione recante statuto delle scuole europee, dev’essere interpretato nel senso che non osta a che un accordo contrattuale che limita la durata del rapporto di lavoro, di cui al contratto di lavoro concluso tra la scuola e il docente a orario ridotto, sia considerato un atto lesivo di quest’ultimo.

Sulla seconda questione

57

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, prima frase, della Convenzione recante statuto delle scuole europee, debba essere interpretato nel senso che tale disposizione contempla un atto adottato dal direttore della scuola nell’esercizio delle sue funzioni.

58

Si deve precisare che il solo fatto che gli atti del direttore non siano espressamente indicati all’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, primo periodo, della predetta Convenzione non può avere l’effetto di escludere questi ultimi dall’ambito di applicazione di tale disposizione.

59

Infatti, da un lato, si deve ricordare che, in virtù dell’articolo 27, paragrafo 2, secondo comma, della Convenzione recante statuto delle scuole europee, le condizioni e le modalità di applicazione relative ai procedimenti dinanzi alla camera dei ricorsi sono determinate, a seconda dei casi, in particolare, dallo statuto del personale docente o dal regime applicabile ai docenti a orario ridotto.

60

D’altra parte, la Convenzione recante statuto delle scuole europee dev’essere interpretata, segnatamente, in conformità all’articolo 31 della Convenzione di Vienna, in virtù di cui si deve tenere conto di qualsiasi regola pertinente di diritto internazionale applicabile nei rapporti fra le parti e dare grande importanza a qualsiasi prassi successivamente seguita nell’applicazione della prima di tali Convenzioni.

61

Al riguardo, come emerge dalla giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia, la prassi successivamente seguita nell’applicazione di un trattato può prevalere sui termini chiari di tale Trattato se detta prassi traduce l’accordo delle parti [CIG, causa del tempio di Preah Vihear (Cambogia c. Tailandia), sentenza del 15 giugno 1962, Racc. 1962, pag. 6].

62

Pertanto, per determinare la portata dei termini «atto adottato dal consiglio superiore o dal consiglio di amministrazione di una scuola», di cui all’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, primo periodo, della Convenzione recante statuto delle scuole europee, si deve fare riferimento a qualsiasi regola pertinente di diritto internazionale applicabile nei rapporti fra le parti, nonché a qualsiasi prassi successivamente seguita nell’applicazione di tale Convenzione.

63

Nella fattispecie, si deve constatare che, ai sensi dell’articolo 80 dello statuto del personale comandato, cui rinvia il punto 3.2 dello statuto dei docenti a orario ridotto e che determina, conformemente all’articolo 27, paragrafo 2, secondo comma, della Convenzione recante statuto delle scuole europee, alcune condizioni e modalità di applicazione relative ai procedimenti dinanzi la camera dei ricorsi delle scuole europee, la competenza esclusiva di quest’ultima si estende a ogni litigio tra gli organi di direzione delle scuole europee e i membri del personale relativo alla legalità di un atto arrecante loro pregiudizio. Orbene, emerge in particolare dall’articolo 7, ultimo comma, di tale Convenzione, letto congiuntamente al suo articolo 21, secondo comma, nonché dall’articolo 6, lettera a), e dall’allegato I, dello statuto del personale comandato, che il direttore di una scuola europea è un organo di direzione di tale scuola.

64

I termini dell’articolo 80 dello statuto del personale comandato sono diversi, dunque, da quelli dell’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, primo periodo, della Convenzione recante statuto delle scuole europee.

65

Sulla base di detto articolo 80 si è, di conseguenza, sviluppata la giurisprudenza della camera dei ricorsi delle scuole europee, secondo cui è possibile proporre ricorso contro gli atti lesivi emanati da organi di direzione delle scuole europee. Tale giurisprudenza dev’essere considerata come una prassi successivamente seguita nell’applicazione della Convenzione recante statuto delle scuole europee, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, lettera b), della Convenzione di Vienna.

66

Tale prassi non è mai stata contestata dalle parti della predetta Convenzione. Orbene, si deve considerare l’assenza di contestazioni di tali parti come espressione del loro consenso tacito a siffatta prassi.

67

Ne deriva che si deve qualificare la predetta prassi, basata sull’articolo 80 dello statuto del personale comandato, come istitutiva dell’accordo delle parti in merito all’interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, primo periodo, della Convenzione recante statuto delle scuole europee. Tale medesima prassi può, quindi, prevalere sul tenore letterale di quest’ultima disposizione, che deve, dunque, essere intesa nel senso che essa non osta al fatto che gli atti degli organi di direzione delle scuole europee siano, in linea di principio, considerati come rientranti nell’ambito di applicazione della predetta disposizione.

68

Per quanto riguarda la rilevanza del punto 3.4 dello statuto dei docenti a orario ridotto rispetto alla controversia di cui al procedimento principale, si deve ricordare che, in virtù di tale disposizione e ferme restando le disposizioni che la precedono, i tribunali del luogo in cui ha sede una scuola europea sono competenti a dirimere le controversie eventuali in merito alle condizioni di assunzione e licenziamento dei docenti a orario ridotto, dei docenti di religione e del personale ausiliario, che sono soggette alla normativa dello Stato in cui ha sede la scuola per quanto attiene alle condizioni e ai rapporti di lavoro, alla sicurezza sociale e alla normativa fiscale.

69

Orbene, nella misura in cui detta controversia verte sulla limitazione della durata del contratto di lavoro, come prevista al punto 1.3 dello statuto dei docenti a orario ridotto, essa non può rientrare nella competenza dei tribunali del luogo in cui ha sede la scuola europea interessata. Del resto, tale affermazione trova del pari espressione al punto 2, dei contratti di insegnamento conclusi tra le parti di cui al procedimento principale.

70

Ne consegue che si deve considerare che i punti 1.3, 3.2 e 3.4 dello statuto dei docenti a orario ridotto devono essere interpretati nel senso che una controversia relativa alla legalità di un accordo contrattuale che limita la durata del rapporto di lavoro concluso tra un docente a orario ridotto e il direttore di una scuola europea rientra nella competenza esclusiva della camera dei ricorsi delle scuole europee.

71

Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalle sig.re Oberto e O’Leary in udienza, si deve rilevare che tale interpretazione delle disposizioni pertinenti della Convenzione recante statuto delle scuole europee e dello statuto dei docenti a orario continuato, secondo cui la predetta camera dei ricorsi è competente in via esclusiva a pronunciarsi su una controversia, come quella di cui al procedimento principale, non pregiudica il diritto delle interessate a una tutela giurisdizionale effettiva.

72

Per quanto concerne la camera dei ricorsi delle scuole europee, la Corte ha dichiarato che essa soddisfa tutti i requisiti per essere considerata una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, segnatamente il fondamento legale di tale organo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che il predetto organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente, fatta eccezione della circostanza che essa va ricondotta a uno degli Stati membri (v., in tal senso, sentenza Miles e a., EU:C:2011:388, punti da 37 a 39).

73

Si deve, poi, ricordare che, in virtù dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il principio della tutela giurisdizionale effettiva sancisce il diritto di accesso non a un doppio grado di giudizio, bensì solo a un giudice (v. sentenza del 17 luglio 2014, Sánchez Morcillo e Abril García, C‑169/14, EU:C:2014:2099, punto 36).

74

Infine, se è vero che la Corte ha rilevato nella sentenza Miles (EU:C:2011:388, punti da 43 a 45), che essa non era competente a rispondere alla questione posta dalla camera dei ricorsi delle scuole europee in quanto quest’ultima non costituisce «una giurisdizione di uno degli Stati membri» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, essa ha del pari riconosciuto che la facoltà, o persino l’obbligo, in capo a tale camera dei ricorsi di adire la Corte nell’ambito di una controversia tra docenti comandati presso una scuola europea e quest’ultima, in cui si devono applicare i principi generali del diritto dell’Unione, era certamente ipotizzabile, ma che spettava agli Stati membri riformare il sistema di tutela giurisdizionale istituito dalla Convenzione recante statuto delle scuole europee attualmente in vigore.

75

Pertanto, si deve considerare che l’obbligo, per le convenute nel procedimento principale, di portare la loro controversia relativa alla legalità di un accordo contrattuale che limita la durata del rapporto di lavoro, di cui al loro contratto di lavoro concluso con il direttore dell’Europäische Schule München, dinanzi alla camera dei ricorsi delle scuole europee, che si pronuncia in prima e in ultima istanza e che non è legittimata ad adire la Corte con un rinvio pregiudiziale, non pregiudica il loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

76

Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, primo periodo, della Convenzione recante statuto delle scuole europee, dev’essere interpretato nel senso che non osta a che un atto adottato dal direttore di una scuola europea nell’esercizio delle sue funzioni rientri, in linea di principio, nell’ambito di applicazione di tale disposizione. I punti 1.3, 3.2 e 3.4 dello statuto dei docenti a orario ridotto devono essere interpretati nel senso che una controversia relativa alla legalità di un accordo contrattuale che limita la durata del rapporto di lavoro, di cui al contratto di lavoro concluso tra un docente a orario ridotto e tale direttore di una scuola europea, rientra nella competenza esclusiva della camera dei ricorsi delle scuole europee.

Sulla quarta questione

77

Tenuto conto della risposta fornita alla seconda questione, non occorre rispondere alla quarta questione.

Sulle spese

78

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, primo periodo, della Convenzione recante statuto delle scuole europee, conclusa a Lussemburgo il 21 giugno 1994 tra gli Stati membri e le Comunità europee, dev’essere interpretato nel senso che i docenti a orario ridotto assunti da una scuola europea e non comandati dagli Stati membri rientrano tra i soggetti indicati in tale disposizione, al contrario del personale amministrativo e tecnico, che ne è escluso.

 

2)

L’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, primo periodo, della Convenzione recante statuto delle scuole europee dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che un accordo contrattuale che limita la durata del rapporto di lavoro, di cui al contratto di lavoro concluso tra la scuola e il docente a orario ridotto, sia considerato un atto lesivo di quest’ultimo.

 

3)

L’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, primo periodo, della Convenzione recante statuto delle scuole europee dev’essere interpretato nel senso che non osta a che un atto adottato dal direttore di una scuola europea nell’esercizio delle sue funzioni rientri, in linea di principio, nell’ambito di applicazione di tale disposizione. I punti 1.3, 3.2 e 3.4 dello statuto dei docenti a orario ridotto delle scuole europee assunti tra il 1o settembre 1994 e il 31 agosto 2011, devono essere interpretati nel senso che una controversia relativa alla legalità di un accordo contrattuale che limita la durata del rapporto di lavoro, di cui al contratto di lavoro concluso tra un docente a orario ridotto e tale direttore, rientra nella competenza esclusiva della camera dei ricorsi delle scuole europee.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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