EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CJ0346

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 ottobre 2015.
Ville de Mons contro Base Company.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Mons.
Rinvio pregiudiziale – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/20/CE – Articolo 13 – Contributo per la concessione di diritti di installare strutture – Ambito di applicazione – Normativa comunale che assoggetta al pagamento di un’imposta i proprietari di piloni e di tralicci di diffusione per la telefonia mobile.
Causa C-346/13.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:649

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

6 ottobre 2015 ( * )

«Rinvio pregiudiziale — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttiva 2002/20/CE — Articolo 13 — Contributo per la concessione di diritti di installare strutture — Ambito di applicazione — Normativa comunale che assoggetta al pagamento di un’imposta i proprietari di piloni e di tralicci di diffusione per la telefonia mobile»

Nella causa C‑346/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla cour d’appel de Mons (Belgio), con decisione del 7 giugno 2013, pervenuta in cancelleria il 25 giugno 2013, nel procedimento

Ville de Mons

contro

Base Company SA, già KPN Group Belgium SA,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, A. Ó Caoimh, C. Toader, E. Jarašiūnas (relatore) e C. G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 maggio 2015,

considerate le osservazioni presentate:

per la Ville de Mons, da N. Fortemps, avocate;

per Base Company SA, già KPN SA, da A. Verheyden, S. Champagne e M. Derijke, avocats;

per il governo belga, da J. Van Holm, in qualità di agente, assistita da J. Bourtembourg, avocat;

per la Commissione europea, da J. Hottiaux e L. Nicolae, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 luglio 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 13 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 180, pag. 21).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Base Company SA, già KNP Group Belgium SA (in prosieguo: «Base Company»), e la Ville de Mons (città di Mons) riguardo ad un’imposta sui piloni e i tralicci di diffusione per la telefonia mobile installati nel territorio della predetta città.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

L’articolo 1 della direttiva autorizzazioni, rubricato «Finalità e ambito di applicazione», al suo paragrafo 2, dispone quanto segue:

«La presente direttiva si applica alle autorizzazioni per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica».

4

L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva in parola fornisce la seguente definizione:

«per “autorizzazione generale” si intende il quadro normativo istituito dallo Stato membro che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente alla presente direttiva».

5

L’articolo 13 della menzionata direttiva, rubricato «Contributi per la concessione di diritti d’uso e di diritti di installare strutture», è così formulato:

«Gli Stati membri possono consentire all’autorità competente di riscuotere contributi sui diritti d’uso delle frequenze radio o dei numeri o sui diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse al fine di garantire l’impiego ottimale di tali risorse. Gli Stati membri fanno sì che tali contributi siano trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo perseguito e non discriminatori e tengano conto degli obiettivi dell’articolo 8 della direttiva [2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33)]».

Il diritto belga

6

Il 5 marzo 2007, il consiglio comunale della città di Mons ha adottato un regolamento tributario che ha istituito un’imposta sui piloni e sui tralicci di diffusione per la telefonia mobile (in prosieguo: il «regolamento tributario») applicabile agli esercizi d’imposta per l’anno 2007 e per i seguenti anni.

7

L’articolo 1 del regolamento tributario, rubricato «Oggetto dell’imposta», prevede che tale imposta si applica ai «piloni di diffusione o ai tralicci di una certa rilevanza che costituiscono strutture collocate in un sito ad esse riservato, esistenti durante l’esercizio d’imposta, destinate a supportare i vari tipi di antenne necessarie al buon funzionamento della rete di telecomunicazione mobile che non sia stato possibile collocare su un sito già esistente (tetto, chiesa, ecc.)».

8

L’articolo 3 di detto regolamento tributario, rubricato «Soggetto passivo», prevede al suo primo comma che la suddetta imposta è dovuta da «qualsiasi persona fisica o giuridica proprietaria del bene di cui all’articolo 1 [di detto regolamento tributario]».

9

L’articolo 4 del regolamento tributario, rubricato «Tasso dell’imposta» dispone che l’importo dell’imposta in causa, dovuta per ciascun pilone o traliccio di diffusione per la telefonia mobile è pari ad EUR 2500.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

10

Dal fascicolo di cui dispone la Corte emerge che Base Company è operatore di una rete pubblica di telecomunicazione e, in quanto tale, è proprietaria e sfrutta una rete di piloni che supportano alcune antenne di telecomunicazione per la telefonia mobile nel territorio della città di Mons.

11

Le autorità della città di Mons hanno emesso, ai sensi del regolamento tributario, tre avvisi‑estratti dal ruolo aventi ad oggetto l’assoggettamento di Base Company all’imposta controversa per l’esercizio d’imposta per l’anno 2008 per un importo complessivo pari a EUR 7500. Detti avvisi‑estratti dal ruolo sono stati oggetto di reclamo dinanzi al Consiglio comunale della città di Mons. Poiché tale reclamo è stato respinto, detti avvisi sono stati oggetto di ricorso dinanzi al Tribunal de première instance de Mons (giudice di primo grado di Mons), che li ha annullati. La città di Mons ha impugnato detta sentenza dinanzi al giudice a quo. Quest’ultimo nutre un dubbio circa l’applicabilità dell’articolo 13 della direttiva autorizzazioni nel procedimento principale.

12

In tali circostanze, la cour d’appel de Mons (corte d’appello di Mons) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 13 della direttiva [“autorizzazioni”] vieti agli enti locali di tassare, per motivi di bilancio o di altro tipo, l’attività economica degli operatori di telecomunicazioni che si [manifesta] nel loro territorio con la presenza di piloni, tralicci o antenne [di radiotelefonia mobile] destinati a tale attività».

Sulla questione pregiudiziale

13

Con la sua domanda, il giudice del rinvio, chiede, in sostanza, se l’articolo 13 della direttiva autorizzazioni debba essere interpretato nel senso che osta a che un’imposta, come quella oggetto del procedimento principale, sia applicata al proprietario di strutture collocate in un sito ad esse riservato, quali ad esempio piloni e tralicci di diffusione, destinate a supportare le antenne necessarie al funzionamento della rete di telecomunicazione mobile che non sia stato possibile collocare su un sito già esistente.

14

Occorre rammentare, preliminarmente, che, in forza dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni, tale direttiva si applica alle autorizzazioni per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica (sentenza Belgacom e Mobistar, C‑256/13 e C‑264/13, EU:C:2014:2149, punto 35).

15

Tale direttiva prevede non solo norme relative alle procedure di concessione delle autorizzazioni generali o dei diritti d’uso delle frequenze radio o dei numeri o al loro contenuto, ma anche regole relative alla natura, o anche all’entità, degli oneri pecuniari collegati a tali procedure che gli Stati membri possono imporre alle imprese nel settore dei servizi di comunicazione elettronica (sentenza Belgacom e Mobistar, C‑256/13 e C‑264/13, EU:C:2014:2149, punto 29 nonché giurisprudenza citata).

16

Come risulta da una giurisprudenza costante della Corte, nell’ambito della direttiva autorizzazioni, gli Stati membri non possono riscuotere imposte o contributi sulla fornitura di servizi e reti di comunicazione elettronica diversi da quelli previsti da tale direttiva (v., in tal senso, sentenze Vodafone España e France Telecom España, C‑55/11, C‑57/11 e C‑58/11, EU:C:2012:446, punti 2829, nonché Belgacom e Mobistar, C‑256/13 e C‑264/13, EU:C:2014:2149, punto 30 nonché giurisprudenza citata).

17

Ne consegue, come ha rilevato, in sostanza, l’avvocato generale ai paragrafi da 33 a 36 delle sue conclusioni, che, affinché le disposizioni della direttiva autorizzazioni siano applicabili ad un’imposta quale quella controversa, il suo fatto generatore deve essere connesso alla procedura di autorizzazione generale, che garantisce, secondo l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva autorizzazioni i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, C‑485/11, EU:C:2013:427, punti 30, 3134; Vodafone Malta e Mobisle Communications, C‑71/12, EU:C:2013:431, punti 2425, nonché Fratelli De Pra e SAIV, C‑416/14, EU:C:2015:617, punto 41).

18

La Corte ha ricordato, sotto tale aspetto, per quanto riguarda l’articolo 13 della direttiva autorizzazioni, sul quale verte la questione del giudice del rinvio nella presente causa, che tale disposizione non riguarda tutti i contributi cui sono assoggettate le infrastrutture che consentono la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica (sentenza Belgacom e Mobistar, C‑256/13 e C‑264/13, EU:C:2014:2149, punto 34).

19

Infatti, tale articolo verte sulle modalità di imposizione di contributi sui diritti d’uso delle frequenze radio o dei numeri o sui diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse (sentenza Belgacom e Mobistar, C‑256/13 e C‑264/13, EU:C:2014:2149, punto 31 nonché giurisprudenza citata).

20

Nel caso di specie, emerge dalla decisione di rinvio che l’imposta controversa «è dovuta da qualsiasi persona fisica o giuridica proprietaria del bene», ovvero «piloni di diffusione o tralicci di una certa rilevanza che costituiscono strutture collocate in un sito ad esse riservato (…) destinate a supportare i vari tipi di antenne necessarie al buon funzionamento della rete di telecomunicazione mobile, che non sia stato possibile collocare su un sito già esistente (tetto, chiesa ecc.)».

21

Secondo la giurisprudenza della Corte, i termini «strutture» e «installazione», impiegati nell’articolo 13 della direttiva autorizzazioni, rinviano, rispettivamente, alle infrastrutture materiali che consentono la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica e alla loro installazione materiale sulla proprietà pubblica o privata interessata (sentenza Belgacom e Mobistar, C‑256/13 e C‑264/13, EU:C:2014:2149, punto 33 nonché giurisprudenza citata)

22

In tal senso, nonostante l’imposta controversa sia applicata ai proprietari di piloni e di tralicci di diffusione destinati a supportare antenne necessarie al buon funzionamento della rete di telecomunicazione mobile, i quali costituiscono infrastrutture materiali che consentono la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, non risulta che la predetta imposta presenti le caratteristiche di un contributo a cui sarebbero assoggettate le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica quale corrispettivo per la concessione del diritto di installare strutture.

23

Inoltre, come emerge dalle osservazioni depositate dinanzi alla Corte, il fatto generatore di tale imposta, cui sono assoggettati tutti i proprietari di piloni e di tralicci di diffusione, indipendentemente dal fatto che siano titolari di un’autorizzazione concessa in applicazione della direttiva autorizzazioni, non risulta connesso alla procedura di autorizzazione generale che abilita le imprese a fornire reti e servizi di comunicazione elettronica, circostanza che tuttavia deve essere verificata dal giudice del rinvio.

24

Alla luce di quanto esposto, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 13 della direttiva autorizzazioni debba essere interpretato nel senso che non osta a che un’imposta, come quella oggetto del procedimento principale, sia applicata al proprietario di strutture collocate in un sito ad esse riservato, quali ad esempio piloni e tralicci di diffusione, destinate a supportare le antenne necessarie al funzionamento della rete di telecomunicazione mobile che non sia stato possibile collocare su un sito già esistente.

Sulle spese

25

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

L’articolo 13 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) deve essere interpretato nel senso che non osta a che un’imposta, come quella oggetto del procedimento principale, sia applicata al proprietario di strutture collocate in un sito ad esse riservato, quali ad esempio piloni e tralicci di diffusione, destinate a supportare le antenne necessarie al funzionamento della rete di telecomunicazione mobile che non sia stato possibile collocare su un sito già esistente.

 

Firme


( * )   Lingua processuale: il francese.

Top