Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CJ0339

    Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 22 maggio 2014.
    Commissione europea contro Repubblica italiana.
    Inadempimento di uno Stato - Direttiva 1999/74/CE - Articoli 3 e 5, paragrafo 2 - Divieto di allevare galline ovaiole in gabbie non modificate - Allevamento di galline ovaiole in gabbie non conformi ai requisiti derivanti da tale direttiva.
    Causa C-339/13.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:353

    SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

    22 maggio 2014 (*)

    «Inadempimento di uno Stato – Direttiva 1999/74/CE – Articoli 3 e 5, paragrafo 2 – Divieto di allevare galline ovaiole in gabbie non modificate – Allevamento di galline ovaiole in gabbie non conformi ai requisiti derivanti da tale direttiva»

    Nella causa C‑339/13,

    avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 20 giugno 2013,

    Commissione europea, rappresentata da D. Bianchi e B. Schima, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    ricorrente,

    contro

    Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da F. Urbani Neri, avvocato dello Stato,

    convenuta,

    LA CORTE (Nona Sezione),

    composta da M. Safjan, presidente di sezione, J. Malenovský e K. Jürimäe (relatore), giudici,

    avvocato generale: E. Sharpston

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1        Con il suo ricorso la Commissione europea chiede alla Corte di accertare che la Repubblica italiana, non avendo garantito che, a partire dal 1° gennaio 2012, le galline ovaiole non fossero più tenute in gabbie non modificate, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3 e 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole (GU L 203, pag. 53).

     Contesto normativo

     Il diritto dell’Unione

    2        L’articolo 3 della direttiva 1999/74 così dispone:

    «In funzione del/dei sistema/i adottato/i dagli Stati membri, questi ultimi provvedono affinché, oltre alle disposizioni pertinenti previste dalla direttiva 98/58/CE [del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221, pag. 23),] e dall’allegato della presente direttiva, i proprietari o detentori di galline ovaiole applichino i requisiti specifici di ciascuno dei seguenti sistemi, vale a dire:

    a)      le disposizioni di cui al capo I per quanto concerne i sistemi alternativi;

    b)      o le disposizioni di cui al capo II per quanto concerne le gabbie non modificate;

    c)      o le disposizioni di cui al capo III per quanto concerne le gabbie modificate».

    3        L’articolo 5 della direttiva 1999/74, che costituisce l’unico articolo del capo II della stessa, intitolato «Disposizioni applicabili all’allevamento in gabbie non modificate», dispone al paragrafo 2 quanto segue:

    «Gli Stati membri provvedono affinché l’allevamento nelle gabbie di cui al presente capo sia vietato a decorrere dal 1° gennaio 2012. Inoltre, la costruzione o la messa in funzione per la prima volta di gabbie di cui al presente capo è vietata a decorrere dal 1° gennaio 2003».

     Il diritto italiano

    4        Il divieto di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/74 è stato trasposto nel diritto italiano mediante il decreto legislativo n. 267 – Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento, del 29 luglio 2003 (GURI n. 219, del 20 settembre 2003, pag. 3; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 267/2003»), il cui articolo 3, paragrafo 1, lettera b), dispone quanto segue:

    «[A decorrere] dal 1° gennaio 2012, è vietato utilizzare nell’allevamento le gabbie di cui al numero 1 dell’allegato C».

    5        L’allegato C di tale decreto legislativo riguarda le gabbie non modificate.

     Fase precontenziosa

    6        Nel corso del 2011 i servizi della Commissione hanno ripetutamente richiamato l’attenzione degli Stati membri sul divieto previsto all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/74 e hanno chiesto loro informazioni riguardanti l’osservanza di tale disposizione.

    7        In seguito alla richiesta di informazioni rivolta alle autorità italiane, è emerso che la Repubblica italiana non era in grado di garantire che sul suo territorio le galline ovaiole non fossero più allevate in gabbie non modificate alla scadenza del 1° gennaio 2012.

    8        Con lettera di diffida del 27 gennaio 2012 la Commissione ha invitato la Repubblica italiana ad indicarle il numero di aziende situate sul suo territorio che a tale scadenza ancora utilizzavano gabbie non modificate, nonché il numero di galline allevate in siffatte gabbie.

    9        Con una lettera del 27 aprile 2012 la Repubblica italiana ha trasmesso tali informazioni richieste dalla Commissione, dalle quali emergeva che 17 289 915 galline, ripartite in 435 aziende, erano ancora allevate in gabbie non modificate.

    10      La Commissione ha emesso un parere motivato il 22 giugno 2012, ricevuto lo stesso giorno dalla Repubblica italiana, invitando tale Stato membro ad adottare le misure necessarie per conformarvisi in un termine di due mesi a decorrere dal suo ricevimento.

    11      La Repubblica italiana ha risposto a tale parere motivato con lettere inviate alla Commissione il 22 agosto 2012, con le quali essa ha indicato, in particolare, che entro il 1° luglio 2013 tutte le aziende italiane si sarebbero conformate agli articoli 3 e 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/74.

    12      La Repubblica italiana ha mantenuto tale posizione in occasione di una riunione tenutasi il 4 dicembre 2012 tra i rappresentanti degli Stati membri e quelli della Commissione, nell’ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. I dati forniti alla Commissione in tale occasione indicavano che alla data di tale riunione 239 aziende italiane allevavano ancora, in totale, 11 729 854 galline in gabbie non modificate.

    13      Con due ulteriori lettere, rispettivamente del 26 aprile e del 3 giugno 2013, la Repubblica italiana ha informato la Commissione dell’avvio dell’iter legislativo relativo al regime delle sanzioni applicabili alle aziende non conformi e ha fornito a tale istituzione informazioni riguardanti gli interventi adottati dalle autorità italiane nel corso degli anni dal 2010 al 2013.

    14      Ritenendo che la Repubblica italiana non avesse ancora soddisfatto gli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3 e 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/74, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.

     Sul ricorso

     Argomenti delle parti

    15      La Commissione fa valere che, alla scadenza del termine previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/74, la Repubblica italiana non è stata in grado di garantire che, come esige tale direttiva, le galline ovaiole non fossero più allevate in gabbie non modificate e che tale situazione perdurava alla scadenza del termine fissato nel parere motivato rivolto a tale Stato membro.

    16      Essa sottolinea che la Repubblica italiana non contesta tale situazione e constata che, in risposta a detto parere motivato, detto Stato membro si è limitato a indicare che tutte le aziende italiane coinvolte sarebbero state allineate ai requisiti derivanti dagli articoli 3 e 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/74 solo a partire dal 1° luglio 2013.

    17      Sebbene la Commissione riconosca che le misure adottate dalla Repubblica italiana per porre fine all’inadempimento contestato, e, in particolare quelle volte a limitare la commercializzazione delle uova provenienti dalle aziende di cui trattasi al solo territorio nazionale abbiano consentito di ridurre l’impatto di tale inadempimento, essa rileva che, alla data del 4 dicembre 2012, 239 aziende allevavano ancora sul territorio italiano 11 729 854 galline in gabbie non modificate.

    18      La Repubblica italiana ritiene di avere adempiuto agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 1999/74 mediante l’emanazione del decreto legislativo n. 267/2003, che prevede, in particolare, il divieto a decorrere dal 1° gennaio 2012, dell’utilizzo di gabbie non modificate per l’allevamento di galline ovaiole.

    19      Pur riconoscendo la natura perentoria e improrogabile del termine impartito, la Repubblica italiana afferma tuttavia che non le era stato possibile intervenire e sanzionare in tempo utile il mancato adeguamento delle aziende di cui trattasi.

    20      Tale Stato membro fa notare che il numero di aziende non conformi non ha smesso di diminuire grazie alle misure adottate per porre rimedio all’inadempimento contestato. Esso sottolinea che, alla data del deposito della controreplica, nessun allevamento sul territorio italiano utilizzava più gabbie non modificate, ad eccezione di uno solo, situato nella regione Veneto, oggetto di un procedimento giudiziario ancora pendente.

     Giudizio della Corte

    21      La Commissione addebita alla Repubblica italiana di essere venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3 e 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/74 non avendo garantito che, a partire dal 1° gennaio 2012, le galline ovaiole non fossero più tenute in gabbie non modificate sul territorio di tale Stato membro.

    22      Risulta da una costante giurisprudenza che ai sensi dell’articolo 288, terzo comma, TFUE, le direttive vincolano lo Stato membro cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere e che tale obbligo comporta il rispetto dei termini fissati dalle direttive (v., in particolare, Commissione/Belgio, C‑230/00, EU:C:2001:341, punto 17 e giurisprudenza citata).

    23      A tale riguardo, occorre ricordare che dall’articolo 3 della direttiva 1999/74 deriva che il legislatore dell’Unione ha imposto agli Stati membri l’obbligo di provvedere affinché i proprietari o i detentori di galline ovaiole applichino i requisiti specifici di ciascuno dei sistemi di allevamento contemplati in tale direttiva. Le disposizioni applicabili alle gabbie non modificate sono stabilite all’articolo 5 di detta direttiva, tra le quali figura l’obbligo per gli Stati membri, previsto al paragrafo 2 di tale articolo, di provvedere affinché l’allevamento nelle gabbie non modificate sia vietato a decorrere dal 1° gennaio 2012.

    24      Si deve necessariamente constatare che a tale data un numero significativo di allevamenti in Italia continuava ad utilizzare gabbie non modificate, nonostante l’adozione del decreto legislativo n. 267/2003. Lo Stato membro interessato non contesta il fatto che, alla scadenza del termine impartito dal parere motivato, tale situazione perdurava.

    25      Secondo una costante giurisprudenza, l’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e non possono essere prese in considerazione dalla Corte modifiche avutesi successivamente (v., in particolare, Commissione/Spagna, C‑48/10, EU:C:2010:704, punto 30, e giurisprudenza citata, nonché Commissione/Svezia, C‑607/10, EU:C:2012:192, punto 23).

    26      Ne deriva che la Commissione ha correttamente accertato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3 e 5, paragrafo 2 della direttiva 1999/74, non avendo garantito che a partire dal 1° gennaio 2012 le galline ovaiole non fossero più allevate in gabbie non modificate.

    27      Tale conclusione non può essere messa in discussione dagli argomenti del governo italiano vertenti, in sostanza, sull’impossibilità pratica per le autorità italiane di applicare il divieto di gabbie non modificate prima del 1° luglio 2013.

    28      Orbene, il procedimento previsto dall’articolo 258 TFUE si basa sull’accertamento oggettivo dell’inosservanza da parte di uno Stato membro degli obblighi impostigli dal Trattato FUE o da un atto di diritto derivato. Una volta giunti, come nella fattispecie, a un siffatto accertamento, è irrilevante che l’inadempimento derivi dalla volontà dello Stato membro cui è addebitabile, dalla negligenza di tale Stato, oppure dalle difficoltà tecniche cui quest’ultimo abbia dovuto far fronte (v. sentenza Commissione/Italia, C‑68/11, EU:C:2012:815, punti 62 e 63, nonché giurisprudenza citata).

    29      Dalla giurisprudenza deriva inoltre che uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l’inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva (v., in particolare, sentenze Commissione/Grecia, C‑470/98, EU:C:2000:326, punto 11, e Commissione/Spagna, EU:C:2010:704, punto 31, nonché giurisprudenza citata).

    30      Pertanto, il ricorso proposto dalla Commissione dev’essere considerato fondato.

    31      Di conseguenza, occorre dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo garantito che, a partire dal 1° gennaio 2012, le galline ovaiole non fossero più tenute in gabbie non modificate, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3 e 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/74.

     Sulle spese

    32      A norma dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica italiana, che è risultata soccombente, quest’ultima dev’essere condannata alle spese.

    Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara e statuisce:

    1)      La Repubblica italiana, non avendo garantito che, a partire dal 1° gennaio 2012, le galline ovaiole non fossero più tenute in gabbie non modificate, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3 e 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole.

    2)      La Repubblica italiana è condannata alle spese.

    Firme


    * Lingua processuale: l’italiano.

    Top