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Document 62013CJ0334

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 ottobre 2014.
    Nordex Food A/S contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Bundesfinanzhof.
    Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Regolamento (CE) n. 800/1999 – Restituzioni all’esportazione – Regolamento (CE) n. 1291/2000 – Regime dei titoli d’esportazione – Dichiarazione d’esportazione depositata senza titolo d’esportazione – Termine concesso dall’ufficio doganale d’esportazione – Documenti doganali che attestano l’arrivo delle merci esportate nel paese di destinazione – Documenti falsificati – Rettifica delle irregolarità – Applicazione della sanzione prevista all’articolo 51 del regolamento (CE) n. 800/1999.
    Causa C‑334/13.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:2294

    SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

    16 ottobre 2014 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale — Agricoltura — Regolamento (CE) n. 800/1999 — Restituzioni all’esportazione — Regolamento (CE) n. 1291/2000 — Regime dei titoli d’esportazione — Dichiarazione d’esportazione depositata senza titolo d’esportazione — Termine concesso dall’ufficio doganale d’esportazione — Documenti doganali che attestano l’arrivo delle merci esportate nel paese di destinazione — Documenti falsificati — Rettifica delle irregolarità — Applicazione della sanzione prevista all’articolo 51 del regolamento (CE) n. 800/1999»

    Nella causa C‑334/13,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesfinanzhof (Germania), con decisione del 16 aprile 2013, pervenuta in cancelleria il 19 giugno 2013, nel procedimento

    Nordex Food A/S

    contro

    Hauptzollamt Hamburg-Jonas,

    LA CORTE (Sesta Sezione),

    composta da A. Borg Barthet, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, M. Berger e F. Biltgen (relatore), giudici,

    avvocato generale: M. Szpunar

    cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 maggio 2014,

    considerate le osservazioni presentate:

    per la Nordex Food A/S, da U. Schrömbges, Rechtsanwalt;

    per lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas, da D. Baden-Berthold, in qualità di agente;

    per la Commissione europea, da D. Triantafyllou e G. von Rintelen, in qualità di agenti,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 4, paragrafo 1, 49, paragrafo 2, e 51 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 102, pag. 11, e rettificativo in GU L 180, pag. 53), come modificato dal regolamento (CE) n. 2299/2001 della Commissione, del 26 novembre 2001 (GU L 308, pag. 19; in prosieguo: il «regolamento n. 800/1999»).

    2

    Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia che vede contrapposti la Nordex Food A/S (in prosieguo: la «Nordex»), società con sede in Danimarca, e lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas, con riferimento al diniego di quest’ultimo di concedere una restituzione all’esportazione e all’applicazione di una sanzione sulla base dell’articolo 51 del regolamento n. 800/1999.

    Contesto normativo

    3

    L’articolo 4, punto 5, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale») definisce la nozione di «decisione» come «qualsiasi atto amministrativo, relativo alla normativa doganale, che deliberi su un caso particolare avente effetti giuridici per una o più persone determinate o determinabili».

    4

    Il regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione, del 7 luglio 2009, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 186, pag. 1), ha abrogato il regolamento n. 800/1999, che permane tuttavia applicabile ai fatti di cui trattasi nel procedimento principale.

    5

    I considerando 63 e 64 del regolamento n. 800/1999 erano formulati nel modo seguente:

    «(63)

    (...) ai fini della lotta contro le irregolarità, ed in particolare contro le frodi a danno del bilancio comunitario, e alla luce dell’esperienza acquisita, è necessario adottare disposizioni per il recupero degli importi indebitamente versati, nonché sanzioni tali da indurre gli esportatori a rispettare le norme comunitarie.

    (64)

    considerando che, per garantire la corretta applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione, è opportuno che le sanzioni siano applicate indipendentemente dall’elemento soggettivo colposo; che, tuttavia, è indicato rinunciare all’irrogazione di sanzioni in determinati casi, in particolare se vi è errore manifesto accertato dalla competente autorità, ed infliggere sanzioni più severe in caso di dolo (…)».

    6

    Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 800/1999:

    «Il diritto alla restituzione è subordinato alla presentazione di un titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione, tranne per le esportazioni di merci (...)».

    7

    Ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, il giorno dell’esportazione è il giorno in cui il servizio doganale accetta la dichiarazione d’esportazione nella quale è indicato che verrà richiesta una restituzione. La data d’accettazione della dichiarazione d’esportazione è determinante per stabilire, in particolare, il tasso della restituzione applicabile, gli adeguamenti da effettuare nonché la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato.

    8

    In conformità all’articolo 5, paragrafo 7, quarto comma, di detto regolamento, l’ufficio doganale competente deve essere in grado di realizzare il controllo fisico e di prendere le misure di identificazione per il trasporto verso l’ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità.

    9

    L’articolo 49, paragrafi 2 e 4, del medesimo regolamento disponeva:

    «2.   La pratica relativa al versamento della restituzione o allo svincolo della cauzione viene presentata, salvo cause di forza maggiore, entro dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione.

    (...)

    4.   Se i documenti richiesti a norma dell’articolo 16 non hanno potuto essere presentati entro il termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo sebbene l’esportatore si sia fatto parte diligente per procurarseli e inoltrarli entro tale scadenza, allo stesso possono essere concessi termini di presentazione supplementari».

    10

    L’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento n. 800/1999 così prevedeva:

    «Quando la prova della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa comunitaria viene presentata nei sei mesi successivi ai termini di cui all’articolo 49, paragrafi 2 e 4, la restituzione da versare è pari all’85 % dell’importo pagabile in presenza di tutti i requisiti».

    (...)».

    11

    A termini dell’articolo 51 di tale regolamento:

    «1.   Qualora si constati che, ai fini della concessione di una restituzione all’esportazione, un esportatore ha chiesto una restituzione superiore a quella spettante, la restituzione dovuta per tale esportazione è quella relativa all’esportazione effettivamente realizzata, ridotta di un importo pari a quanto segue:

    a)

    alla metà della differenza tra la restituzione richiesta e la restituzione relativa all’effettiva esportazione;

    b)

    al doppio della differenza tra la restituzione richiesta e la restituzione dovuta, qualora l’esportatore abbia fornito deliberatamente false informazioni.

    (...)

    3.   La sanzione di cui al paragrafo 1, lettera a), non si applica nei casi seguenti:

    a)

    forza maggiore;

    b)

    nei casi eccezionali in cui l’esportatore, dopo aver constatato di aver chiesto una restituzione eccessiva, ne informi immediatamente e per iscritto, di propria iniziativa, le competenti autorità, salvo che queste ultime gli abbiano comunicato l’intenzione di esaminare la sua domanda o che egli sia venuto altrimenti a conoscenza di tale intenzione o che dette autorità abbiano già accertato l’inesattezza della restituzione richiesta;

    c)

    errore manifesto circa la restituzione richiesta, accertato dalla competente autorità;

    (...)

    7.   Le sanzioni non si applicano se la restituzione richiesta è superiore alla restituzione dovuta a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’articolo 18, paragrafo 3, dell’articolo 35, paragrafo 2 e/o dell’articolo 50.

    (...)».

    12

    Il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 152, pag. 1), è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 114, pag. 3).

    13

    Il regolamento n. 1291/2000 resta tuttavia applicabile alle circostanze in fatto del procedimento principale.

    14

    I considerando 15 e 16 del regolamento n. 1291/2000 recitavano come segue:

    «(15)

    Il titolo d’importazione o di esportazione conferisce il diritto di importare o di esportare. Esso deve essere pertanto presentato all’atto dell’accettazione della dichiarazione d’importazione o di esportazione.

    (16)

    Nel caso delle procedure semplificate d’importazione o di esportazione, è possibile esonerare dalla presentazione del titolo ai servizi doganali [oppure] tale presentazione [può] essere effettuata in un secondo tempo. Tuttavia, l’importatore o l’esportatore deve essere in possesso del titolo alla data considerata come data di accettazione della dichiarazione d’importazione o di esportazione».

    15

    L’articolo 24 del regolamento medesimo così disponeva:

    «1.   L’esemplare n. 1 del titolo viene presentato all’ufficio nel quale è accettata:

    (...)

    b)

    nel caso di un titolo di esportazione o di fissazione anticipata della restituzione, la dichiarazione relativa:

    all’esportazione (...).

    (...)

    2.   L’esemplare n. 1 del titolo viene presentato o tenuto a disposizione delle autorità doganali al momento dell’accettazione della dichiarazione di cui al paragrafo 1.

    3.   Dopo imputazione e vidimazione da parte dell’ufficio di cui al paragrafo 1, l’esemplare n. 1 del titolo viene consegnato all’interessato. Gli Stati membri possono tuttavia prescrivere o permettere che l’imputazione del titolo venga effettuata dall’interessato; tale imputazione è in ogni caso controllata e vidimata dall’ufficio competente.

    (...)».

    16

    L’articolo 25, paragrafo 1, di detto regolamento prevedeva quanto segue:

    «In deroga al disposto dell’articolo 24, uno Stato membro può consentire a che il titolo venga presentato all’organismo emittente o, se del caso, all’autorità cui compete il pagamento della restituzione».

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    17

    Il 2 maggio 2002, la Nordex ha dichiarato presso l’ufficio doganale competente, lo Zollamt Nesserland, un’esportazione di formaggio feta dalla Germania verso il Kosovo. Al riguardo, essa ha fatto riferimento a un titolo d’esportazione emesso dalle autorità danesi. Dato che tale titolo non era allegato alla dichiarazione d’esportazione, lo Zollamt Nesserland ha concesso alla Nordex il termine di una settimana per la sua presentazione. Poiché tale certificato è stato presentato nel termine assegnato, lo Zollamt Nesserland ha proceduto all’imputazione della merce esportata.

    18

    Il 22 maggio 2002, la Nordex ha presentato una domanda di restituzione all’esportazione differenziata allo Hauptzollamt Hamburg-Jonas, autorità competente per il pagamento di tale restituzione. A tale domanda era allegato un formulario datato 7 maggio 2002, emesso dall’amministrazione doganale provvisoria del Kosovo, la Missione di Amministrazione provvisoria delle Nazioni Unite in Kosovo (MINUK), che accertava l’immissione in libera pratica di tale formaggio nel Kosovo.

    19

    Con una decisione del 9 agosto 2002, lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas ha negato il pagamento della restituzione all’esportazione richiesta, in quanto l’esportazione di cui trattasi aveva avuto luogo senza titolo di esportazione valido. Poiché il reclamo proposto dalla Nordex avverso detta decisione è stato respinto dallo Hauptzollamt Hamburg-Jonas, la Nordex ha adito il Finanzgericht Hamburg al fine di ottenere detta restituzione.

    20

    Soltanto nel corso degli anni 2004 e 2005 sono state scoperte determinate irregolarità che viziavano i documenti doganali kosovari. Dato che il timbro del servizio doganale apposto sul documento doganale che accertava l’immissione in libera pratica della merce nel Kosovo era stato falsificato, lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas ha inflitto alla Nordex, con una decisione di rettifica del 25 gennaio 2006, una sanzione, sul fondamento dell’articolo 51 del regolamento n. 800/1999.

    21

    Di conseguenza, la Nordex ha parimenti richiesto, nell’ambito del procedimento giurisdizionale relativo alla concessione della restituzione all’esportazione, che era sempre pendente dinanzi al Finanzgericht Hamburg, l’annullamento della sanzione inflitta. Al riguardo, la Nordex ha presentato nuovi documenti sotto forma di lettere del servizio doganale della MINUK, nonché una copia certificata conforme di un’attestazione originale di sdoganamento redatta da tale servizio.

    22

    Il Finanzgericht Hamburg ha respinto il ricorso della Nordex. Secondo tale giudice, lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas è vincolato dalla decisione di proroga del termine adottata dallo Zollamt Nesserland e non può pertanto rifiutare il pagamento della restituzione all’esportazione sulla base di una presentazione tardiva del titolo di esportazione. Per contro, nei limiti in cui i documenti che accertavano il compimento di tutte le formalità doganali d’importazione nel Kosovo, prodotti dalla Nordex nel corso del procedimento giurisdizionale, non sono stati presentati nei termini assegnati, cioè nel termine di 12 mesi previsto all’articolo 49, paragrafo 2, del regolamento n. 800/1999 o, in mancanza, nel termine di 18 mesi menzionato all’articolo 50, paragrafo 2, di tale regolamento, la restituzione all’esportazione richiesta non potrebbe essere concessa e la sanzione prevista dall’articolo 51 del regolamento n. 800/1999 sarebbe del pari applicabile.

    23

    La Nordex ha impugnato tale decisione dinanzi al Bundesfinanzhof (Corte federale delle finanze).

    24

    Tale giudice considera, in primo luogo, che la soluzione della controversia dipende dalla questione se, in forza dell’articolo 4 del regolamento n. 800/1999, il diritto alla restituzione di cui trattasi nel procedimento principale sia subordinato all’osservanza delle regole di procedura come derivanti, segnatamente, dall’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 1291/2000. Esso precisa che tale questione si pone tuttavia soltanto nell’ipotesi in cui l’autorità competente per il pagamento delle restituzioni non sia vincolata da un termine supplementare concesso dall’ufficio doganale di esportazione per la presentazione del titolo di esportazione.

    25

    In secondo luogo, il Bundesfinanzhof formula dubbi con riferimento all’applicabilità del termine di dodici mesi previsto all’articolo 49, paragrafo 2, del regolamento n. 800/1999, nel caso in cui la presentazione tardiva della prova dell’arrivo a destinazione delle merci non abbia impedito né ritardato la procedura di restituzione, in quanto le autorità competenti hanno respinto la domanda della Nordex per altri motivi.

    26

    In terzo luogo, con riferimento all’applicazione di una sanzione, il Bundesfinanzhof considera che dall’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 800/1999, come interpretato dalla Corte, non risulta chiaramente che una sanzione sia del pari applicabile allorché i documenti che provano l’arrivo a destinazione delle merci risultano falsificati, ma sono sostituiti, nel corso del procedimento giurisdizionale, da documenti che soddisfano i necessari requisiti.

    27

    Alla luce di queste considerazioni, il Bundesfinanzhof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se, nel decidere riguardo alla concessione di una restituzione all’esportazione, si debba ritenere che il titolo di esportazione è stato regolarmente presentato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento [n. 800/1999], qualora l’ufficio doganale di esportazione abbia accettato la dichiarazione di esportazione benché non accompagnata dal titolo, abbia autorizzato l’esportatore a integrarlo entro un determinato termine e tale titolo sia successivamente pervenuto a detto ufficio.

    2)

    In caso di risposta negativa alla prima questione: se l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento [n. 800/1999], imponga la necessaria presentazione del titolo di esportazione già all’atto del deposito della dichiarazione di esportazione o se sia invece sufficiente che l’esportatore presenti un titolo di esportazione (rilasciatogli prima dell’esportazione) nel corso della procedura di pagamento.

    3)

    Se l’esportatore che ha inizialmente presentato documenti doganali falsificati attestanti l’arrivo della merce esportata nel paese di destinazione, possa, con l’effetto di salvaguardare i propri diritti, depositare documenti doganali validi anche dopo la scadenza dei termini previsti nel regolamento [n. 800/1999], nel caso in cui detta tardiva presentazione non abbia ritardato né impedito lo svolgimento della procedura di pagamento poiché la domanda di restituzione è stata respinta in un primo momento per ragioni diverse dalla mancata presentazione della suddetta prova di arrivo a destinazione e quest’ultima è stata presentata successivamente al riconoscimento della falsità dei succitati documenti.

    4)

    Se i presupposti di applicazione di una sanzione a norma dell’articolo 51 del regolamento [n. 800/1999], sussistano anche quando, benché la richiesta di restituzione all’esportazione corrisponda a quanto effettivamente dovuto, nel corso della procedura di pagamento l’esportatore abbia inizialmente depositato documenti sulla base dei quali non sarebbe stato possibile concedergli la restituzione all’esportazione».

    Sulle questioni pregiudiziali

    Sulla prima questione

    28

    Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se si possa ritenere che la presentazione di un titolo di esportazione sia stata effettuata in conformità all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 800/1999 qualora l’esportazione abbia avuto luogo in assenza di tale titolo, la cui esistenza era tuttavia certa al momento della dichiarazione d’esportazione e che è stato presentato dall’esportatore nel termine supplementare di una settimana concesso a tale scopo dall’ufficio doganale competente.

    29

    Occorre constatare che l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 800/1999 prevede che il diritto alla restituzione sia subordinato alla presentazione di un titolo di esportazione al servizio doganale competente.

    30

    Poiché l’articolo 4 del regolamento n. 800/1999 figura nella parte delle disposizioni generali di quest’ultimo, relative al diritto alla restituzione, si deve rilevare che la Corte ha giudicato che, per quanto riguarda l’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), che corrisponde all’articolo 5 del regolamento n. 800/1999 e che fa parte delle stesse disposizioni generali, le informazioni previste in tale articolo 3 non servono esclusivamente al calcolo dell’importo esatto della restituzione, ma anzitutto ad accertare l’esistenza o meno del diritto a detta restituzione e far scattare il sistema di verifica della domanda di restituzione (sentenza Dachsberger & Söhne, C‑77/08, EU:C:2009:172, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

    31

    Riguardo alle verifiche da effettuare, l’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento n. 800/1999 prevede che l’ufficio doganale competente debba essere in grado di realizzare il controllo fisico dei prodotti per i quali sono state richieste restituzioni all’esportazione e di prendere misure di identificazione per il trasporto verso l’ufficio d’uscita dal territorio doganale dell’Unione.

    32

    Infatti, tali controlli sono necessari perché gli obiettivi della normativa dell’Unione in materia di restituzioni all’esportazione possano essere raggiunti (v., in tal senso, sentenze Dachsberger & Söhne, EU:C:2009:172, punto 41 e giurisprudenza ivi citata, nonché Südzucker e a., C‑608/10, C‑10/11 e C‑23/11, EU:C:2012:444, punto 43).

    33

    Ne deriva che la presentazione del titolo di esportazione costituisce un elemento essenziale del sistema di verifica delle domande di restituzione.

    34

    Il regolamento n. 800/1999 non contiene tuttavia alcuna precisazione in merito alle modalità con cui la presentazione del titolo d’esportazione è soggetta. Tali precisazioni risultano dal regolamento n. 1291/2000. Come risulta dal considerando 15 di tale regolamento, detto titolo conferisce il diritto di esportare e deve, pertanto, essere presentato all’atto dell’accettazione della dichiarazione d’esportazione.

    35

    L’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 1291/2000 dispone che il titolo di esportazione viene presentato all’ufficio doganale in cui viene accettata la dichiarazione relativa all’esportazione. In conformità all’articolo 24, paragrafo 2, di tale regolamento, il titolo viene presentato o tenuto a disposizione delle autorità doganali all’atto dell’accettazione di detta dichiarazione.

    36

    Con deroga all’articolo 24 di detto regolamento, l’articolo 25 di quest’ultimo ammette che uno Stato membro permetta il deposito del titolo di esportazione presso l’organismo emittente o, eventualmente, presso l’autorità incaricata del pagamento della restituzione.

    37

    Inoltre, secondo il considerando 16 dello stesso regolamento, nel caso di procedure d’esportazione semplificate, il titolo di esportazione può dar luogo a una dispensa di presentazione al servizio doganale oppure la sua presentazione può essere effettuata successivamente. Tuttavia, l’esportatore deve essere in possesso di tale titolo alla data accolta come data d’accettazione della dichiarazione di esportazione.

    38

    Così, risulta dagli articoli 24 e 25 del regolamento n. 1291/2000, nonché dal considerando 16 di quest’ultimo, che il legislatore dell’Unione intendeva prevedere, al ricorrere di determinate circostanze, la possibilità per l’esportatore o di tenere il titolo di esportazione a disposizione del servizio doganale, o di presentarlo a quest’ultimo successivamente.

    39

    La stessa esistenza di siffatte deroghe dimostra pertanto che la presentazione del titolo di esportazione al momento dell’accettazione della dichiarazione relativa all’esportazione non costituisce, in ogni caso di specie, una condizione indispensabile alla concessione della restituzione all’esportazione, purché, tuttavia, gli obiettivi della normativa dell’Unione in materia di restituzioni all’esportazione non siano compromessi e abbiano potuto essere realizzati i controlli fisici da parte delle autorità competenti.

    40

    Nella fattispecie, è anzitutto pacifico che il titolo di esportazione esisteva al momento dell’accettazione della dichiarazione d’esportazione e che l’ufficio doganale competente ne ha preso conoscenza. Sembra poi che il ritardo nella trasmissione a tale ufficio del titolo di esportazione emanato dalle autorità danesi non sia direttamente imputabile alla Nordex. Infine, non risulta dalla decisione di rinvio che la presentazione di detto titolo d’esportazione dopo il deposito della dichiarazione d’esportazione abbia costituito un ostacolo ai controlli fisici necessari che sono stati effettuati dall’ufficio doganale competente.

    41

    Riguardo alla questione se l’autorità competente per il pagamento della restituzione all’esportazione fosse in grado di opporsi alla decisione di concessione di un termine supplementare da parte dell’autorità doganale competente, occorre ricordare che la normativa doganale dell’Unione va interpretata nel senso che l’ufficio doganale competente ad effettuare il pagamento di tale restituzione è vincolato dalla decisione dell’ufficio doganale d’esportazione qualora tale decisione soddisfi tutti i requisiti formali e sostanziali di una «decisione», previsti sia dall’articolo 4, punto 5, del codice doganale sia dalle disposizioni pertinenti del diritto nazionale di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza Südzucker e a., EU:C:2012:444, punti da 64 a 67).

    42

    Spetta, tuttavia, al giudice nazionale verificare se la decisione in parola soddisfi tali requisiti (v., in tal senso, sentenza Südzucker e a., EU:C:2012:444, punto 67).

    43

    Risulta dall’insieme delle considerazioni che precedono che l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 800/1999, in combinato disposto con l’articolo 24 del regolamento n. 1291/2000, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta alla concessione della restituzione all’esportazione in circostanze specifiche come quelle del procedimento principale, in cui l’esportazione ha avuto luogo in assenza del titolo d’esportazione, la cui esistenza era tuttavia certa al momento della dichiarazione d’esportazione e che è stato presentato dall’esportatore nel termine supplementare di una settimana concesso a tale scopo dall’ufficio doganale competente.

    Sulla seconda questione

    44

    Alla luce della soluzione della prima questione, non occorre risolvere la seconda questione.

    Sulla terza questione

    45

    Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’esportatore che ha presentato documenti doganali falsificati per dimostrare l’arrivo delle merci esportate nel paese di destinazione sia autorizzato, dopo la scadenza dei termini previsti agli articoli 49 e 50 del regolamento n. 800/1999, a presentare, nell’ambito di un procedimento giurisdizionale in corso relativo alla concessione della restituzione all’esportazione, documenti doganali validi, anche qualora tale concessione sia stata ritardata per motivi diversi da quelli relativi alla prova dell’arrivo di dette merci.

    46

    In limine, occorre ricordare che l’esportatore deve, in conformità all’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento n. 800/1999, presentare una domanda esplicita di pagamento della restituzione all’esportazione. In forza dell’articolo 49, paragrafo 2, di tale regolamento, l’esportatore dispone, salvo il caso di forza maggiore, di un termine di dodici mesi successivi alla data di accettazione della dichiarazione per depositare presso le autorità nazionali competenti il fascicolo ai fini del pagamento della restituzione in parola.

    47

    Riguardo a tale termine di dodici mesi, la Corte ha dichiarato, da una parte, che esso tiene conto dell’interesse delle amministrazioni degli Stati membri a chiudere le pratiche di restituzione all’esportazione in un termine ragionevole (v., in tal senso, a proposito delle disposizioni equivalenti che compaiono all’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento n. 3665/87, sentenza Eribrand, C‑467/01, EU:C:2003:364, punto 40).

    48

    D’altra parte, la normativa dell’Unione prende in considerazione anche il fatto che gli esportatori rischiano di incontrare difficoltà per ottenere i documenti doganali dalle autorità dello Stato terzo d’importazione, sulle quali essi non dispongono di alcun mezzo di pressione. È in tal contesto che essa attribuisce alle autorità nazionali competenti la possibilità di concedere all’esportatore interessato termini supplementari (v., in tal senso, sentenza Eribrand, EU:C:2003:364, punti 41 e 42).

    49

    Infatti, risulta dall’economia nonché dallo spirito della normativa applicabile e, più in particolare, dell’articolo 49 del regolamento n. 800/1999, che quest’ultimo è inteso a non privare automaticamente l’esportatore diligente delle restituzioni previste, qualora tale esportatore, pur avendo ottemperato ad ogni obbligo che gli incombeva, si trovi nell’impossibilità di produrre i documenti richiesti per il pagamento della restituzione, a causa della perdita di detti documenti in seguito a circostanze che non gli sono imputabili (v., in tal senso, sentenza Bonn Fleisch, C‑1/06, EU:C:2007:396, punto 46).

    50

    Così, l’articolo 49, paragrafo 4, del regolamento n. 800/1999 prevede che, qualora i documenti che provano il compimento delle formalità doganali d’importazione non abbiano potuto essere prodotti nel termine di dodici mesi, sebbene l’esportatore abbia operato con diligenza per procurarseli e trasmetterli in questo termine, possono essergli concessi, su sua domanda, termini supplementari.

    51

    Anche se il testo dell’articolo 49 del regolamento n. 800/1999 non contiene alcuna restrizione relativa alla durata dei termini supplementari che possono essere concessi, risulta dall’espresso riferimento, contenuto nell’articolo 50, paragrafo 2, di tale regolamento, ai termini previsti dall’articolo 49, paragrafi 2 e 4, di quest’ultimo, che, nel caso in cui all’esportatore sia stato concesso un termine supplementare, esso dispone ancora di un periodo di sei mesi successivo alla scadenza di tale termine per completare il suo fascicolo ed ottenere quindi il versamento dell’85 % della restituzione che avrebbe dovuto essere pagata se tutti i requisiti fossero stati soddisfatti (v., in tal senso, sentenza Eribrand, EU:C:2003:364, punto 45).

    52

    Per contro, come risultava già dal considerando 25 del regolamento n. 3665/87, qualora i termini di esportazione o i termini di presentazione delle prove necessarie al pagamento della restituzione siano stati superati, la restituzione non è più concessa. Anche la Corte ha dichiarato, con riferimento a tale regolamento, che la mancata osservanza delle regole procedurali stabilite dalla normativa può comportare la riduzione ovvero la perdita dei diritti ad una restituzione all’esportazione e che ciò accade, segnatamente, qualora un esportatore presenti le prove necessarie per l’ottenimento della restituzione all’esportazione soltanto dopo la scadenza dei termini previsti agli articoli 47, paragrafo 2, e 48, paragrafo 2, di tale regolamento, il cui contenuto è sostanzialmente identico a quello degli articoli 49, paragrafo 2, e 50, paragrafo 2, del regolamento n. 800/1999 (sentenza Laub, C‑428/05, EU:C:2007:368, punto 16).

    53

    Tale conclusione non viene rimessa in discussione dalla circostanza che la presentazione tardiva della prova dell’arrivo delle merci esportate nel paese di destinazione non ha avuto alcun impatto sullo svolgimento del procedimento relativo alla concessione della restituzione all’esportazione, procedimento che è stato ritardato per motivi diversi da quelli relativi alla prova di siffatto arrivo.

    54

    Ammettere tale presentazione tardiva farebbe perdere ogni effetto utile non soltanto agli articoli 49 e 50 del regolamento n. 800/1999 e alla facoltà di cui dispongono le autorità competenti di concedere una proroga dei termini su domanda dell’esportatore, ma anche al processo di verifica delle domande di restituzione. Infatti, qualora documenti validi recanti la prova dell’arrivo delle merci esportate nel paese di destinazione potessero essere presentati successivamente alla constatazione della falsificazione dei documenti doganali inizialmente versati, l’esportatore potrebbe adattare la sua domanda di restituzione nel modo che gli è più opportuno oppure secondo i risultati di un eventuale controllo e, quindi, sfuggire in particolare alle sanzioni previste all’articolo 51 del regolamento n. 800/1999, privando quest’ultimo del suo carattere dissuasivo e di gran parte del suo effetto utile.

    55

    In questo stesso contesto, la durata delle investigazioni condotte dalle autorità nazionali competenti, che ha permesso di constatare la falsificazione dei documenti che certificavano l’arrivo delle merci esportate nel paese di destinazione, non può essere assimilata a un caso di forza maggiore, ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 2, del regolamento n. 800/1999, in quanto, come risulta dal penultimo considerando del regolamento n. 3665/87, i ritardi delle autorità nazionali possono costituire un caso di forza maggiore qualora siano di natura amministrativa e non siano imputabili all’esportatore.

    56

    Orbene, in conformità a una giurisprudenza costante della Corte, anche se la colpa o l’errore commessi da una controparte dell’esportatore sono idonei a costituire una circostanza che sfugge al controllo di quest’ultimo, ciò non toglie che essi ricadano nell’ambito di un rischio commerciale abituale e non possano essere considerati imprevedibili nel contesto di transazioni commerciali. L’esportatore sceglie liberamente le proprie controparti contrattuali e spetta a lui prendere le precauzioni adeguate, inserendo nei relativi contratti clausole in tal senso o stipulando una polizza assicurativa ad hoc (v., in tal senso, sentenze AOB Reuter, C‑143/07, EU:C:2008:249, punto 36 e giurisprudenza ivi citata, nonché Eurofit, C‑99/12, EU:C:2013:487, punto 43).

    57

    Risulta dalle considerazioni che precedono che gli articoli 49 e 50 del regolamento n. 800/1999 devono essere interpretati nel senso che, salvo il caso di forza maggiore, l’esportatore che, per dimostrare l’arrivo delle merci esportate nel paese di destinazione, abbia presentato documenti doganali successivamente risultati falsificati non può, dopo la scadenza dei termini previsti in tali articoli, presentare nel contesto di un procedimento giurisdizionale in corso relativo alla concessione della restituzione all’esportazione documenti doganali validi, anche qualora tale concessione sia stata ritardata per motivi diversi da quelli relativi alla prova dell’arrivo delle merci.

    Sulla quarta questione

    58

    Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 800/1999 debba essere interpretato nel senso che ricorrono i presupposti d’applicabilità della sanzione prevista in tale disposizione qualora l’esportatore abbia presentato, nei termini assegnati, documenti che attestano l’arrivo delle merci esportate nel paese di destinazione che sono risultati falsificati, anche qualora derivi dai documenti validi prodotti nel corso del procedimento che la restituzione all’esportazione richiesta corrisponde a quella che avrebbe dovuto essere concessa.

    59

    Per valutare la portata dell’articolo 51 del regolamento n. 800/1999 occorre ricordare che, in conformità ai considerando 63 e 64 di tale regolamento, la normativa dell’Unione è diretta allo scopo di lottare, alla luce delle esperienze acquisite, contro le irregolarità e soprattutto contro la frode commessa a danno del bilancio dell’Unione, prevedendo sanzioni dirette a indurre gli esportatori ad osservare le norme in materia (v., in tal senso, sentenza Elfering Export, C‑27/05, EU:C:2006:260, punto 31), mentre l’aspetto soggettivo della colpa commessa dall’esportatore è privo di rilievo al riguardo (sentenza Eurofit, EU:C:2013:487, punto 38).

    60

    Ne deriva che la responsabilità su cui è fondata la sanzione prevista all’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 800/1999 ha carattere essenzialmente oggettivo [v., con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento n. 3665/87, il cui contenuto è sostanzialmente identico a quello di questa disposizione del regolamento n. 800/1999, sentenza AOB Reuter, EU:C:2008:249, punto 19]. Ne consegue che la riduzione della restituzione prevista all’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 800/1999 deve essere applicata anche qualora l’esportatore non abbia commesso un illecito (v., in tal senso, sentenza AOB Reuter, EU:C:2008:249, punto 17).

    61

    Va parimenti osservato che le norme relative alle sanzioni hanno lo scopo di far osservare la normativa dell’Unione in generale e non soltanto una parte o disposizioni specifiche di essa (v., sentenza Elfering Export, EU:C:2006:260, punto 32). Le disposizioni relative alle sanzioni non istituiscono, pertanto, distinzioni tra le condizioni formali attinenti al rispetto dei termini e le condizioni sostanziali relative al contenuto delle dichiarazioni.

    62

    Orbene, nella fattispecie, i documenti che accertano l’arrivo delle merci esportate nel paese di destinazione e che sono stati versati nei termini assegnati dalla normativa sono risultati falsificati. Poiché, pertanto, l’esportatore interessato non ha presentato nei termini tutti i documenti richiesti dalla normativa di cui trattasi, la sanzione prevista all’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 800/1999 doveva essergli inflitta, salvo che gli fosse applicabile uno dei casi d’esenzione contenuti nell’elenco tassativo menzionato all’articolo 51, paragrafo 3, di detto regolamento, al quale non è possibile aggiungere una nuova ipotesi di esenzione attinente, segnatamente, all’assenza di comportamento illecito da parte dell’esportatore (v., in tal senso, sentenze AOB Reuter, EU:C:2008:249, punto 36, e Eurofit, EU:C:2013:487, punto 43).

    63

    Dalle considerazioni che precedono risulta che l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 800/1999 deve essere interpretato nel senso che ricorrono i presupposti d’applicazione della sanzione prevista in tale disposizione qualora l’esportatore abbia presentato, nei termini assegnati, documenti che attestano l’arrivo delle merci esportate nel paese di destinazione risultati poi falsificati, anche qualora dai documenti validi prodotti nel corso del procedimento derivi che la restituzione all’esportazione richiesta corrisponde a quella che avrebbe dovuto essere concessa.

    Sulle spese

    64

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

     

    1)

    L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) n. 2299/2001 della Commissione, del 26 novembre 2001, in combinato disposto con l’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta alla concessione della restituzione all’esportazione in circostanze specifiche come quelle del procedimento principale, in cui l’esportazione ha avuto luogo in assenza del titolo di esportazione, la cui esistenza era tuttavia certa al momento della dichiarazione d’esportazione e che è stato presentato dall’esportatore nel termine supplementare di una settimana concesso a tale scopo dall’ufficio doganale competente.

     

    2)

    Gli articoli 49 e 50 del regolamento n. 800/1999, come modificato dal regolamento n. 2299/2001, devono essere interpretati nel senso che, salvo il caso di forza maggiore, l’esportatore che, per dimostrare l’arrivo delle merci esportate nel paese di destinazione, abbia presentato documenti doganali successivamente risultati falsificati non può, dopo la scadenza dei termini previsti in tali articoli, presentare nel contesto di un procedimento giurisdizionale in corso relativo alla concessione della restituzione all’esportazione documenti doganali validi, anche qualora tale concessione sia stata ritardata per motivi diversi da quelli relativi alla prova dell’arrivo delle merci.

     

    3)

    L’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 800/1999, come modificato dal regolamento n. 2299/2001, deve essere interpretato nel senso che ricorrono i presupposti d’applicazione della sanzione prevista in tale disposizione qualora l’esportatore abbia presentato, nei termini assegnati, documenti che attestano l’arrivo delle merci esportate nel paese di destinazione risultati poi falsificati, anche qualora dai documenti validi prodotti nel corso del procedimento derivi che la restituzione all’esportazione richiesta corrisponde a quella che avrebbe dovuto essere concessa.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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