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Document 62013CJ0330

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 giugno 2014.
Lukoyl Neftohim Burgas AD contro Nachalnik na Mitnicheski punkt Pristanishte Burgas Tsentar pri Mitnitsa Burgas.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Burgas.
Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione delle merci – Merce descritta come “olio pesante, olio lubrificante o altro olio destinato a subire un trattamento definito” – Voci 2707 e 2710 – Costituenti aromatici e costituenti non aromatici – Relazione tra la nomenclatura combinata e il sistema armonizzato.
Causa C‑330/13.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:1757

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

12 giugno 2014 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Classificazione delle merci — Merce descritta come “olio pesante, olio lubrificante o altro olio destinato a subire un trattamento definito” — Voci 2707 e 2710 — Costituenti aromatici e costituenti non aromatici — Relazione tra la nomenclatura combinata e il sistema armonizzato»

Nella causa C‑330/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Аdministrativen sad Burgas (Bulgaria), con decisione del 28 maggio 2013, pervenuta in cancelleria il 18 giugno 2013, nel procedimento

Lukoyl Neftohim Burgas AD

contro

Nachalnik na Mitnicheski punkt Pristanishte Burgas Tsentar pri Mitnitsa Burgas,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da A. Borg Barthet, presidente di sezione, S. Rodin e F. Biltgen (relatore), giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Lukoyl Neftohim Burgas AD, da S. Andronov, consulente;

per il governo bulgaro, da E. Petranova e J. Atanasov, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da P. Mihaylova e B.‑R. Killmann, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle voci 2707 e 2710 della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC»), di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011 (GU L 282, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la Lukoyl Neftohim Burgas AD (in prosieguo: la «Lukoyl») al Nachalnik na Mitnicheski punkt Pristanishte Burgas Tsentar pri Mitnitsa Burgas (direttore dell’ufficio doganale del porto centrale di Burgas; in prosieguo: il «Nachalnik») in merito alla classificazione doganale di una merce descritta come «olio pesante, olio lubrificante, altro olio destinato a subire un trattamento definito».

Contesto normativo

Il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci

3

La Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA»), conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983, e il suo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986 sono stati approvati a nome della Comunità economica europea con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU L 198, pag. 1).

4

Il Consiglio di cooperazione doganale, divenuto l’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), istituito dalla convenzione recante istituzione di detto Consiglio, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950, approva, alle condizioni stabilite all’articolo 8 della convenzione sul SA menzionata al punto precedente, le note esplicative e i pareri di classificazione adottati dal comitato del SA.

5

Le considerazioni generali delle note esplicative del SA relative al capitolo 27 sono formulate come segue:

«(...)

Si osservi che i termini “costituenti aromatici” che figurano nella nota 2 del capitolo 27 e nel testo della voce 2707 sono da interpretare come riferiti a molecole intere comportanti una parte aromatica, e questo quali che siano il numero e la lunghezza delle catene laterali e non solo le parti aromatiche di queste molecole.

(...)».

6

La nota 2 del capitolo 27 del SA è redatta nei termini seguenti:

«I termini oli di petrolio o di minerali bituminosi, impiegati nel testo della voce 2710, non si riferiscono soltanto agli oli di petrolio o di minerali bituminosi, ma anche agli oli analoghi e a quelli costituiti principalmente da idrocarburi non saturi miscelati, nei quali i costituenti non aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti aromatici, qualunque sia il procedimento per ottenerli.

(...)».

7

Le note esplicative del SA relative alla voce 2707 prevedono, in particolare, quanto segue:

«Questa voce comprende:

(...)

2)

Gli oli e gli altri prodotti, analoghi ai precedenti, nei quali i costituenti aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti non aromatici e che si ottengono per distillazione dei catrami di carbon fossile di bassa temperatura o di altri catrami minerali, per ciclizzazione del petrolio, per debenzolaggio del gas di carbon fossile o con altro processo.

(...)».

8

Le note esplicative del SA relative alla voce 2710 precisano, al titolo I, paragrafo B, quanto segue:

«(...)

Questa voce comprende:

(...)

B)

Gli oli, analoghi ai precedenti, nei quali i costituenti non aromatici predominano in peso sui costituenti aromatici, e che sono ottenuti per distillazione del carbon fossile a bassa temperatura, per idrogenazione o [con] ogni altro procedimento (cracking, reforming, ecc.).

Sono in particolare compresi in questo paragrafo le miscele di alchileni, come il tripropilene, il tetrapropilene, il diisobutilene, il triisobutilene, ecc. Esse consistono in miscele d’idrocarburi aciclici non saturi (specialmente ottileni, nonileni, loro omologhi e loro isomeri) e d’idrocarburi aciclici saturi.

Essi sono ottenuti sia per polimerizzazione (a bassissimo grado) di propilene, d’isobutilene o d’altri idrocarburi etilenici, sia per separazione (specialmente per distillazione frazionata), partendo da alcuni prodotti provenienti dal cracking degli oli minerali.

(...)

Inoltre, non sono compresi in questa voce gli oli nei quali i costituenti aromatici predominano in peso sui costituenti non aromatici, sia che questi oli siano ottenuti per ciclizzazione del petrolio che con altri procedimenti (voce 2707)».

La NC

9

La classificazione doganale delle merci importate nell’Unione europea è disciplinata dalla NC, che si fonda sul SA. La versione della NC applicabile all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale è quella risultante dal regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 1006/2011.

10

La prima parte della NC contiene un insieme di disposizioni preliminari. Nel titolo I, dedicato alle regole generali, la parte A detta regole generali per l’interpretazione di tale nomenclatura, in conformità delle quali si effettua la classificazione delle merci nella NC. In tal senso vi si dispone, in particolare, che la classificazione è determinata legalmente secondo il testo delle voci e quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli, e che la formulazione dei titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli ha valore meramente indicativo.

11

Nella seconda parte della NC, intitolata «Tabella dei dazi», il capitolo 27 riguarda i «Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali».

12

La voce 2707 della NC, contenuta in tale capitolo, enuncia quanto segue:

«2707

Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici».

13

La voce 2710 della NC è così formulata:

«2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli».

14

Le note esplicative della NC, nella loro versione applicabile alla data dei fatti di cui al procedimento principale (GU 2011, C 137, pag. 1), relative alle sottovoci 2707 99 91 e 2707 99 99 della NC, intitolate «altri», prevedono:

«Queste sottovoci comprendono in particolare vari prodotti costituiti da miscele di idrocarburi.

Fra questi prodotti si possono citare:

1.

Taluni oli pesanti (diversi da quelli greggi), provenienti dalla distillazione di catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura, o taluni prodotti analoghi a questi oli, purché:

a)

distillino meno di 65% del loro volume a 250 gradi Celsius secondo il metodo ASTM D 86‑67 (riapprovato nel 1972), e

b)

presentino una densità a 15 gradi Celsius superiore a 1,000 grammo per centimetro cubo, e

c)

presentino a 25 gradi Celsius una penetrabilità all’ago, secondo il metodo ASTM D 5, uguale o superiore a 400, e

d)

presentino caratteristiche diverse da quelle dei prodotti della sottovoce 2715 00 00.

I prodotti che non rispondono ad alcuna delle condizioni di cui ai precedenti punti a) a d) vanno classificati secondo le loro caratteristiche, per esempio, alle sottovoci 2707 10 10 a 2707 30 90, 2707 50 10, 2707 50 90, alla voce 2708, alle sottovoci 2710 19 31 a 2710 19 99, 2713 20 00 o alla voce 2715 00 00;

(...)».

15

Le note esplicative della NC relative alla voce 2707 precisano quanto segue:

«Per quanto riguarda la determinazione del tenore di costituenti aromatici, vedi le note esplicative della nota 2 del presente capitolo».

16

La nota 2 delle considerazioni generali delle note esplicative della NC relative al capitolo 27 recita:

«Per la determinazione del tasso dei costituenti aromatici, si debbono applicare i seguenti metodi:

prodotti il cui punto finale di distillazione è inferiore o uguale a 315 gradi Celsius: metodo ASTM D 1319‑70,

prodotti il cui punto finale di distillazione è superiore a 315 gradi Celsius: vedi allegato A alle note esplicative di questo capitolo».

17

L’allegato A delle note esplicative della NC relative al capitolo 27, intitolato «Metodo per la determinazione del tenore di costituenti aromatici nei prodotti il cui punto finale di distillazione è superiore ai 315 gradi Celsius», è formulato come segue:

«Principio del metodo

Il campione, preventivamente disciolto in n‑pentano, è sottoposto a filtrazione in una colonna cromatografica speciale, riempita di gel di silice. Gli idrocarburi non aromatici, diluiti con n-pentano, sono quindi raccolti e dosati mediante pesaggio dopo l’evaporazione del solvente.

(...)

Procedimento:

(...)

La percentuale in peso di idrocarburi non aromatici (A) è data dalla formula seguente:

Image

dove P1 rappresenta il peso del campione sottoposto ad analisi.

La differenza rispetto a 100 rappresenta la percentuale di idrocarburi aromatici assorbiti dal gel di silice.

(...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

18

Con la dichiarazione doganale semplificata del 2 maggio 2012, la Lukoyl ha dichiarato per l’immissione in libera pratica e il consumo finale une merce descritta come «oli pesanti, oli lubrificanti; altri oli destinati a subire un trattamento definito». La merce è stata dichiarata sotto la voce 2710 19 71 della NC.

19

La dichiarazione doganale indica un prezzo di 24269509 dollari statunitensi (USD). Il 10 maggio 2012 la Lukoyl ha pagato 7250758,54 lev bulgari (BGN) a titolo di imposta sul valore aggiunto, non essendo dovuta alcuna somma, a suo avviso, per i dazi doganali e le accise.

20

Successivamente, le autorità doganali competenti hanno effettuato un controllo documentario della merce di cui trattasi, dei documenti accompagnatori e della dichiarazione. Esse hanno constatato che i certificati e i documenti presentati non consentivano di procedere ad una classificazione doganale di tale merce e, pertanto, hanno prelevato dei campioni di questa al fine di determinare il codice applicabile della NC.

21

I campioni sono stati analizzati dal laboratorio delle dogane di Ruse (Bulgaria), la cui perizia è giunta alla conclusione che la merce analizzata è nafta e rappresenta più precisamente un olio di petrolio distillato direttamente, contenente una miscela di idrocarburi nella quale i costituenti aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti non aromatici. Tale olio non è costituito da benzolo, da toluolo, da xilolo, da naftalene, da altre miscele di idrocarburi aromatici, da oli di creosoto o greggi, né da teste solforate, da prodotti basici, da antracene o da fenoli. L’analisi è stata effettuata conformemente al metodo indicato nell’allegato A delle note esplicative della NC relative al capitolo 27 (in prosieguo: il «metodo dell’allegato A»).

22

Con lettera del 28 settembre 2012 il vicedirettore dell’Agenzia delle dogane di Sofia (Bulgaria) ha informato il Nachalnik che, tenuto conto della conclusione del laboratorio delle dogane di Ruse, nonché dei punti 1 e 6 delle regole generali di interpretazione della NC, del testo della voce 2707 della NC e delle note esplicative del SA relative a tale voce, la merce di cui trattasi avrebbe dovuto essere classificata nella sottovoce 2707 99 99 della NC.

23

Di conseguenza, il 26 ottobre 2012 il Nachalnik ha adottato una decisione che ha imposto alla Lukoyl, da un lato, di rettificare la voce doganale, classificando la merce di cui trattasi nella voce 2707 99 99 della NC, che prevede l’applicazione di un dazio doganale dell’1,7%, e, dall’altro lato, di pagare allo Stato un’obbligazione doganale di BGN 616314,48, maggiorata di BGN 123262,90 di imposta sul valore aggiunto.

24

La Lukoyl ha proposto ricorso contro tale decisione dinanzi all’Administrativen sad Burgas.

25

Tale giudice ha ordinato una perizia giudiziaria chimica, le cui conclusioni hanno essenzialmente confermato la conclusione della perizia del laboratorio delle dogane di Ruse. Per contro, il perito ha ritenuto che il metodo dell’allegato A, utilizzato dal laboratorio delle dogane di Ruse, non sia appropriato per determinare il rapporto, in peso, dei costituenti aromatici rispetto ai costituenti non aromatici in prodotti quali quello di cui trattasi nel procedimento principale.

26

In tale contesto, l’Administrativen sad Burgas ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se il metodo – indicato nell’allegato A delle note esplicative relative al capitolo 27 della NC – per la determinazione dei costituenti aromatici in sostanze di cui al capitolo 27 della NC sia in contrasto con la definizione di costituenti aromatici contenuta nelle considerazioni generali relative al capitolo 27 del SA. Ove tale contrasto sussista, come vadano determinati detti costituenti aromatici e se il metodo ASTM D 2007 sia a tal fine idoneo e ammissibile.

2)

Quale significato abbia la nozione di “costituenti non aromatici” utilizzata nelle note esplicative relative al capitolo 27 della NC e nelle note esplicative relative al capitolo 27 del SA, nonché nella nota 2 del capitolo 27 del SA. Se tale significato coincida con quello della nozione di “idrocarburi non aromatici” oppure sia più ampio. Qualora esso dovesse essere più ampio del significato di quest’ultima nozione, se detto significato comprenda tutti i costituenti che, con riguardo al peso, non rientrano nella nozione di “costituenti aromatici”, oppure se si tratti di costituenti di una sostanza quale quella oggetto del procedimento principale, i quali, con riguardo al peso, non rientrano in nessuna delle due categorie – “costituenti aromatici” e “costituenti non aromatici”.

3)

Se sia consentito utilizzare lo stesso metodo per determinare tanto i costituenti aromatici quanto i costituenti non aromatici ai sensi del capitolo 27 della NC e del capitolo 27 del SA e, in caso affermativo, quale sia tale metodo. Ove ciò non sia consentito, quali metodi debbano essere applicati, rispettivamente, per determinare i costituenti aromatici e per determinare i costituenti non aromatici.

4)

Quale tra le voci 2707 e 2710 del capitolo 27 della NC designi nel modo più preciso un prodotto avente caratteristiche quali quelle del prodotto oggetto del procedimento principale.

5)

Nel caso in cui entrambe le voci designino con uguale precisione un prodotto avente caratteristiche quali quelle del prodotto oggetto del procedimento principale, se la predominanza in peso dei costituenti aromatici sia l’elemento che conferisce loro il carattere essenziale.

6)

Quale tra le voci 2707 e 2710 si riferisca a prodotti aventi le caratteristiche maggiormente simili a quelle del prodotto oggetto del procedimento principale.

7)

Se sussista un contrasto tra una parte delle note esplicative della NC relative alle voci 2707 99 91 e 2707 99 99 e la nota 2 del capitolo 27 del SA, oppure se quest’ultima nota non sia esaustiva, bensì abbia soltanto carattere esemplificativo.

Secondo le note esplicative della NC in merito alle sottovoci 2707 99 91 e 2707 99 99, “taluni oli pesanti (diversi da quelli greggi), provenienti dalla distillazione di catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura, o taluni prodotti analoghi a questi oli”, ove non soddisfino le quattro condizioni cumulative menzionate nelle note esplicative della NC relative a dette sottovoci, devono essere classificati secondo le loro caratteristiche nelle sottovoci “da 2710 19 31 a 2710 19 99”.

Secondo la nota 2 del capitolo 27 del SA, i termini “oli di petrolio o di minerali bituminosi”, impiegati nel testo della voce 2710, si riferiscono non solo agli oli di petrolio o di minerali bituminosi, ma anche agli oli analoghi e a quelli costituiti principalmente da idrocarburi non saturi miscelati, nei quali i costituenti non aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti aromatici, qualunque sia il procedimento per ottenerli.

8)

Se sussista un contrasto tra le note esplicative della NC relative alle sottovoci 2707 99 91 e 2707 99 99 (…) e le note esplicative del SA relative alla voce 2710, titolo I, paragrafo B, alle quali le note esplicative del capitolo 27 della NC rinviano (…).

9)

Quali siano le versioni linguistiche facenti fede e quale sia l’autentico significato del secondo comma delle note esplicative della NC relative alle sottovoci 2707 99 91 e 2707 99 99, che in lingua bulgara recita “mezhdu tezi produkti mogat da se upomenat” (fra questi prodotti si possono citare) e in inglese “these products are”.

10)

Come debba essere classificato un prodotto avente caratteristiche quali quelle della sostanza oggetto del procedimento principale, nel quale i costituenti aromatici predominino, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici, senza però che detto prodotto soddisfi tutte e quattro le condizioni cumulative di cui al punto 1 delle note esplicative relative alle sottovoci 2707 99 91 e 2707 99 99 della NC».

Sulle questioni pregiudiziali

27

Occorre in limine ricordare, da un lato, che, quando la Corte è adita con un rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui applicazione permetterà a quest’ultimo di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere essa stessa a tale classificazione, tanto più che la Corte non dispone necessariamente di tutti gli elementi indispensabili a tale riguardo. Da questo punto di vista, il giudice nazionale si trova senz’altro nella posizione migliore per farlo (sentenze Lohmann e Medi Bayreuth, da C‑260/00 a C‑263/00, EU:C:2002:637, punto 26; Lecson Elektromobile, C‑12/10, EU:C:2010:823, punto 15, nonché Digitalnet e a., C‑320/11, C‑330/11, C‑382/11 e C‑383/11, EU:C:2012:745, punto 61).

28

Spetterà, dunque, al giudice del rinvio procedere alla classificazione dei prodotti di cui trattasi nel procedimento principale alla luce delle risposte fornite dalla Corte alle questioni che esso le ha sottoposto.

29

Si deve dall’altro lato sottolineare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita all’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte (sentenze Krüger, C‑334/95, EU:C:1997:378, punti 22 e 23, nonché Byankov, C‑249/11, EU:C:2012:608, punto 57).

30

Nella fattispecie, dalla decisione di rinvio risulta che, con le sue dieci questioni, il giudice nazionale si interroga, in realtà, riguardo all’interpretazione delle voci 2707 e 2710 della NC ai fini della classificazione doganale di un prodotto con caratteristiche quali quelle del prodotto di cui trattasi nel procedimento principale, descritto come «olio pesante, olio lubrificante, altro olio destinato a subire un trattamento definito».

31

Al fine di dare una risposta utile al giudice del rinvio, è opportuno riformulare e raggruppare tali questioni in modo da esaminare la seconda questione dopo le questioni quarta, quinta e sesta, per poi trattare la prima e la terza questione, seguite dalle questioni dalla settima alla decima.

Sulle questioni quarta, quinta e sesta

32

Con le questioni quarta, quinta e sesta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, secondo quale criterio si debba classificare un prodotto con caratteristiche quali quelle del prodotto di cui trattasi nel procedimento principale nella voce 2707 o nella voce 2710 della NC.

33

Al fine di rispondere a tale quesito, è opportuno, da una parte, sottolineare che le regole generali per l’interpretazione della NC prevedono che la classificazione delle merci sia determinata secondo il testo delle voci e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli, tenendo presente che la formulazione dei titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli ha valore meramente indicativo.

34

Si deve, dall’altra parte, ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli (v., in particolare, sentenze Peacock, C‑339/98, EU:C:2000:573, punto 9; Intermodal Transports, C‑495/03, EU:C:2005:552, punto 47; Kamino International Logistics, C‑376/07, EU:C:2009:105, punto 31, nonché British Sky Broadcasting Group e Pace, C‑288/09 e C‑289/09, EU:C:2011:248, punto 60).

35

Relativamente alle note esplicative del SA, si deve aggiungere che, nonostante non abbiano efficacia vincolante, esse costituiscono strumenti importanti al fine di garantire un’applicazione uniforme della tariffa doganale comune e, come tali, forniscono elementi validi per l’interpretazione della stessa (sentenze Kloosterboer Services, C‑173/08, EU:C:2009:382, punto 25, e Agroferm, C‑568/11, EU:C:2013:407, punto 28). Lo stesso vale per le note esplicative della NC (v. sentenze Develop Dr. Eisbein, C‑35/93, EU:C:1994:252, punto 21, nonché British Sky Broadcasting Group e Pace, EU:C:2011:248, punto 92).

36

Nella fattispecie, risulta dal testo della voce 2707 della NC che tale voce comprende gli «oli ed altri prodotti (…); prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici».

37

Inoltre, la nota 2 del capitolo 27 della NC precisa, in termini identici a quelli delle note esplicative del SA relative alla voce 2710, che i termini «oli di petrolio o di minerali bituminosi», impiegati nel testo della voce 2710, si applicano anche agli oli «costituiti principalmente da idrocarburi non saturi miscelati, nei quali i costituenti non aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti aromatici». Queste stesse note aggiungono che sono esclusi dalla voce 2710 «gli oli nei quali i costituenti aromatici predominano in peso sui costituenti non aromatici».

38

Di conseguenza, come giustamente rilevato dal governo bulgaro e dalla Commissione europea, si desume dalle voci 2707 e 2710 della NC, interpretate alla luce della nota 2 del capitolo 27 della NC e delle note esplicative del SA relative alla voce 2710, che il criterio determinante che consente di classificare un prodotto nella voce 2707 della NC è la predominanza in peso dei costituenti aromatici. All’inverso, il criterio determinante nel caso di prodotti rientranti nella voce 2710 della NC è la predominanza in peso dei costituenti non aromatici.

39

Pertanto, occorre rispondere alle questioni quarta, quinta e sesta dichiarando che il criterio da prendere in considerazione per classificare un prodotto con caratteristiche quali quelle del prodotto di cui trattasi nel procedimento principale nella voce 2707 o nella voce 2710 della NC è il tenore in peso dei costituenti aromatici rispetto ai costituenti non aromatici.

Sulla seconda questione

40

Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il senso dei termini «costituenti aromatici» che figurano nel capitolo 27 della NC, nonché nelle relative note esplicative della NC e del SA, sia identico a quello dei termini «idrocarburi aromatici».

41

A tale riguardo si deve rilevare che, anche se la NC non definisce i termini «costituenti aromatici», la risposta a tale questione si può chiaramente dedurre dal testo delle disposizioni del capitolo 27 della NC, nonché da quello delle relative note esplicative della NC e del SA.

42

Infatti, il testo della voce 2707 della NC recita che tale voce comprende i prodotti «nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici». Dal testo delle sottovoci da 2707 10 a 2707 99 della NC risulta che tra tali prodotti figurano, in particolare, il benzolo, il toluolo, lo xilolo, il naftalene, altre miscele di idrocarburi aromatici, oli di creosoto od anche oli greggi.

43

Peraltro, dai termini utilizzati nelle diverse versioni linguistiche della rubrica della sottovoce 2707 50 della NC, e in particolare dalle versioni nelle lingue bulgara («Drugi smesi na aromatni vuglevodorodi»), spagnola («Las demás mezclas de hidrocarburos aromáticos»), tedesca («andere Mischungen aromatischer Kohlenwasserstoffe»), inglese («Other aromatic hydrocarbon mixtures»), francese («autres mélanges d’hydrocarbures aromatiques») e italiana («altre miscele d’idrocarburi aromatici»), si evince che la NC opera, come giustamente rilevato dal governo bulgaro, una distinzione tra i termini «costituenti aromatici» e i termini «idrocarburi aromatici».

44

Si deve necessariamente constatare che la medesima distinzione emerge dalle note esplicative della NC relative alle sottovoci 2707 99 11 e 2707 99 19 di questa, le quali stabiliscono che rientrano in tali sottovoci «i prodotti analoghi in cui i costituenti aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti non aromatici» e precisano che tali prodotti «possono contenere una percentuale meno elevata di idrocarburi aromatici polinucleari». Allo stesso modo, le note esplicative della NC relative alla voce 2707 99 30 di quest’ultima stabiliscono che, «[a]i sensi di questa sottovoce, sono considerate frazioni di teste solforate soltanto i prodotti (...) contenenti composti solforati (...) nonché taluni idrocarburi con prevalenza idrocarburi non aromatici».

45

Tale distinzione compare anche nelle note esplicative del SA relative alla voce 2707, le quali precisano che tale voce comprende «gli oli e gli altri prodotti (...) essenzialmente costituiti da miscele di idrocarburi aromatici e di altri composti aromatici».

46

Date tali premesse, occorre giungere alla conclusione che il testo delle citate disposizioni opera manifestamente una distinzione tra i termini «costituenti aromatici» e i termini «idrocarburi aromatici» e che, pertanto, i termini «costituenti aromatici» devono essere interpretati come aventi un significato più ampio rispetto ai termini «idrocarburi aromatici».

47

Tale interpretazione è avvalorata dal tenore letterale delle considerazioni generali delle note esplicative del SA relative al capitolo 27, le quali stabiliscono che «i termini “costituenti aromatici” che figurano nella nota 2 del capitolo 27 e nel testo della voce 2707 sono da interpretare come riferiti a molecole intere comportanti una parte aromatica, e questo quali che siano il numero e la lunghezza delle catene laterali e non solo le parti aromatiche di queste molecole».

48

Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che i termini «costituenti aromatici» che figurano nel capitolo 27 della NC devono essere interpretati come aventi un significato più ampio rispetto ai termini «idrocarburi aromatici».

Sulle questioni prima e terza

49

Con la prima e la terza questione, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, come determinare il tenore di costituenti aromatici in un dato prodotto al fine di classificarlo nella voce 2707 o nella voce 2710 della NC.

50

A tale riguardo, si deve rilevare che la nota 2 delle considerazioni generali delle note esplicative della NC relative a detto capitolo 27 prevede che il metodo dell’allegato A si debba applicare per i prodotti il cui punto finale di distillazione è superiore ai 315 gradi Celsius.

51

Tuttavia, com’è stato ricordato al punto 35 della presente sentenza, le note esplicative della NC non sono giuridicamente vincolanti (v. sentenze Develop Dr. Eisbein, EU:C:1994:252, punto 21, nonché British Sky Broadcasting Group e Pace, EU:C:2011:248, punto 92). Di conseguenza, come rilevato dalla Commissione, il metodo dell’allegato A non deve essere considerato come l’unico metodo applicabile ai fini di determinare il tenore di costituenti aromatici in un dato prodotto.

52

Occorre inoltre sottolineare che, in forza della giurisprudenza della Corte, quando risultino contrarie alla formulazione delle voci della NC e delle note di sezione o di capitolo, le note esplicative della NC devono restare senza applicazione (v., in tal senso, sentenze Sunshine Deutschland Handelsgesellschaft, C‑229/06, EU:C:2007:239, punto 31; JVC France, C‑312/07, EU:C:2008:324, punto 34, nonché Kamino International Logistics, EU:C:2009:105, punti 49 e 50).

53

Ne consegue che, quando le autorità doganali di uno Stato membro o un operatore economico devono affrontare un caso nel quale l’applicazione delle note esplicative della NC determina un risultato incompatibile con la NC stessa, essi devono avere la possibilità di proporre un ricorso dinanzi all’organo competente.

54

Di conseguenza, come fa notare la Commissione, se le autorità doganali di uno Stato membro o un operatore economico ritengono che il metodo dell’allegato A non conduca ad un risultato conforme alla NC, essi possono proporre un ricorso dinanzi all’autorità competente.

55

Spetterà dunque al giudice adito decidere quale sia il metodo più appropriato per determinare il tenore di costituenti aromatici nel prodotto di cui trattasi.

56

Pertanto, si deve rispondere alla prima e alla terza questione dichiarando che spetta, in linea di principio, ai giudici nazionali stabilire quale sia il metodo più appropriato per determinare il tenore di costituenti aromatici in un dato prodotto allo scopo di classificarlo nella voce 2707 o nella voce 2710 della NC.

Sulle questioni settima, ottava, nona e decima

57

Con le questioni settima, ottava, nona e decima, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, come debba essere interpretato il punto 1 delle note esplicative della NC relative alle sottovoci 2707 99 91 e 2707 99 99 della NC.

58

A tale riguardo, si deve anzitutto rilevare che, contrariamente a quanto affermato dal giudice del rinvio, la versione in lingua inglese del testo del secondo comma delle note esplicative della NC relative alle sottovoci 2707 99 91 e 2707 99 99 della NC recita «these products include» e non «these products are».

59

Per fornire una risposta utile al giudice del rinvio, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una disposizione di diritto dell’Unione si deve tener conto sia della lettera e dello scopo della disposizione stessa, sia del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in particolare, sentenze TNT Express Nederland, C‑533/08, EU:C:2010:243, punto 44 e giurisprudenza ivi citata, nonché Brain Products, C‑219/11, EU:C:2012:742, punto 13 e giurisprudenza ivi citata).

60

Peraltro, la necessità di un’interpretazione uniforme dei regolamenti dell’Unione esclude che, in caso di dubbio, il testo di una disposizione sia considerato isolatamente ma impone, al contrario, che esso sia interpretato e applicato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali (v., in tal senso, sentenza Eschig, C‑199/08, EU:C:2009:538, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

61

Nella fattispecie, dal confronto tra le versioni linguistiche del secondo comma delle note esplicative della NC relative alle sottovoci 2707 99 91 e 2707 99 99 della NC emerge che tale disposizione ha lo stesso significato sia nelle versioni nelle lingue bulgara («mezdu tezi produkti mogat da se upomenat») e inglese («these products include»), sia nelle versioni nelle lingue spagnola («Entre esos productos se pueden citar»), tedesca («Von diesen Erzeugnissen sind z.B. zu nennen»), francese («Parmi ces produits, on peut citer») e italiana («Fra questi prodotti si possono citare»), e che, pertanto, essa deve essere intesa come avente un carattere non esaustivo.

62

Tale interpretazione è avvalorata dalla formulazione dell’ultimo comma del punto 1 delle note esplicative della NC relative alle sottovoci 2707 99 91 e 2707 99 99 di quest’ultima. Infatti, l’utilizzo dei termini «per esempio», alla fine di tale comma, dimostra esplicitamente che l’elenco di voci e di sottovoci della NC ivi contenuto – nelle quali possono essere classificati i prodotti con predominanza in peso di costituenti aromatici e che rientrano dunque nella voce 2707 della NC, ma che non soddisfano le condizioni poste al punto 1, lettere da a) a d), di dette note – non è esaustivo.

63

Inoltre, si deve sottolineare che, nei limiti in cui le note esplicative della NC hanno lo scopo di facilitare l’interpretazione della NC ai fini della classificazione doganale, occorre interpretarle in modo da garantire l’effetto utile delle sottovoci della NC.

64

Orbene, se il punto 1 delle note esplicative della NC relative alle sottovoci 2707 99 91 e 2707 99 99 della stessa dovesse essere interpretato nel senso che l’elenco contenuto nel suo ultimo comma è esaustivo, dette note esplicative sarebbero in contrasto con la finalità sopra indicata, ciò che avrebbe come effetto che un prodotto quale quello di cui trattasi nel procedimento principale, nel quale i costituenti aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti non aromatici, e che rientra quindi nella voce 2707 della NC, non potrebbe essere classificato in nessuna delle sottovoci di tale voce.

65

Peraltro, come giustamente sottolineato dalla Commissione, l’interpretazione secondo cui rientrano nella sottovoce 2707 99 99 della NC i prodotti che soddisfano le condizioni per la classificazione nella voce 2707 della NC, ma che non rientrano in nessun’altra sottovoce di questa, è avvalorata dal fatto che la citata sottovoce 2707 99 99 è rubricata «altri», nonché dalla circostanza che tale sottovoce è l’ultima della voce 2707.

66

Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alle questioni settima, ottava, nona e decima dichiarando che il punto 1 delle note esplicative della NC relative alle sottovoci 2707 99 91 e 2707 99 99 della stessa deve essere interpretato come non esaustivo, di modo che un prodotto rientrante nella voce 2707 della NC, ma che non può essere classificato in una sottovoce precisa, dovrà essere classificato nella sottovoce 2707 99 99 della NC medesima.

Sulle spese

67

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

 

1)

Il criterio da prendere in considerazione per classificare un prodotto con caratteristiche quali quelle del prodotto di cui trattasi nel procedimento principale nella voce 2707 o nella voce 2710 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, è il tenore in peso dei costituenti aromatici rispetto ai costituenti non aromatici.

 

2)

I termini «costituenti aromatici» che figurano nel capitolo 27 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 1006/2011, devono essere interpretati come aventi un significato più ampio rispetto ai termini «idrocarburi aromatici».

 

3)

Spetta, in linea di principio, ai giudici nazionali stabilire quale sia il metodo più appropriato per determinare il tenore di costituenti aromatici in un dato prodotto allo scopo di classificarlo nella voce 2707 o nella voce 2710 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 1006/2011.

 

4)

Il punto 1 delle note esplicative della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 1006/2011, relative alle sottovoci 2707 99 91 e 2707 99 99 di tale nomenclatura deve essere interpretato come non esaustivo, di modo che un prodotto rientrante nella voce 2707 di detta nomenclatura combinata, ma che non può essere classificato in una sottovoce precisa, dovrà essere classificato nella sottovoce 2707 99 99 della nomenclatura medesima.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.

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