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Document 62013CJ0314

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 giugno 2014.
Užsienio reikalų ministerija e Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba contro Vladimir Peftiev e altri.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Rinvio pregiudiziale – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Deroghe – Pagamento di onorari per servizi legali – Potere discrezionale dell’autorità nazionale competente – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Incidenza dell’origine illegale dei fondi – Insussistenza.
Causa C‑314/13.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:1645

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

12 giugno 2014 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Bielorussia — Congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Deroghe — Pagamento di onorari per servizi legali — Potere discrezionale dell’autorità nazionale competente — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Incidenza dell’origine illegale dei fondi — Insussistenza»

Nella causa C‑314/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania), con decisione del 3 maggio 2013, pervenuta in cancelleria il 7 giugno 2013, nel procedimento

Užsienio reikalų ministerija,

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba

contro

Vladimir Peftiev,

BelTechExport ZAO,

Sport-Pari ZAO,

BT Telecommunications PUE,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, E. Juhász, A. Rosas (relatore), D. Šváby e C. Vajda, giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il sig. Peftiev, la BelTechExport ZAO, la Sport-Pari ZAO e la BT Telecommunications PUE, da V. Vaitkutė Pavan e E. Matulionytė, advokatės;

per il governo lituano, da D. Kriaučiūnas e J. Nasutavičienė, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da M. Konstantinidis e A. Steiblytė, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 134, pag. 1), come modificato dal regolamento d’esecuzione (UE) n. 84/2011 del Consiglio, del 31 gennaio 2011 (GU L 28, pag. 17) e dal regolamento (UE) n. 588/2011 del Consiglio, del 20 giugno 2011 (GU L 161, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 765/2006»).

2

Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra, da un lato, l’Užsienio reikalų ministerija (Ministero degli Affari esteri) ed il Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (Servizio per l’esame delle infrazioni finanziarie presso il Ministero degli Interni) e, dall’altro, il sig. Peftiev, la BelTechExport ZAO, la Sport-Pari ZAO e la BT Telecommunications PUE (in prosieguo: i «convenuti nel procedimento principale»), in merito a misure restrittive adottate nei confronti di questi ultimi.

Contesto normativo

3

Il considerando 1 del regolamento n. 765/2006 è redatto nei termini seguenti:

«Il 24 marzo 2006, il Consiglio europeo ha deplorato che le autorità bielorusse non abbiano rispettato gli impegni dell’[Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)] in materia di elezioni democratiche, ha ritenuto che le elezioni presidenziali del 19 marzo siano state viziate da irregolarità fondamentali e ha condannato l’arresto, effettuato quel giorno dalle autorità bielorusse, di manifestanti pacifici che esercitavano il loro legittimo diritto alla libertà di riunione per protestare contro il modo in cui erano state condotte le elezioni presidenziali. Il Consiglio europeo ha pertanto deciso di adottare misure restrittive nei confronti dei responsabili delle violazioni delle norme internazionali in materia elettorale».

4

L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 765/2006 dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche appartenenti al presidente Lukashenko e a taluni altri funzionari della Repubblica di Bielorussia, nonché alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi ad essi associati, come elencati all’allegato I di tale regolamento.

5

L’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 765/2006 prevede che nessuno fondo o risorsa economica sia messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi elencati nell’allegato I di tale regolamento o utilizzato a loro beneficio.

6

L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 765/2006 così recita:

«In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri indicate sui siti web elencati nell’allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono:

a)

necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici delle persone di cui all’allegato I o all’allegato IA e dei loro familiari dipendenti;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali (...)

(...)».

7

A termini delle informazioni figuranti sul sito web menzionato all’allegato II del regolamento n. 765/2006, l’autorità competente per la Repubblica di Lituania è rappresentata dall’Užsienio reikalų ministerija.

8

Secondo il punto 3 del documento del Consiglio intitolato «Le migliori pratiche dell’[Unione europea] per l’attuazione effettiva delle misure restrittive», nella versione del 24 aprile 2008 (documento 8666/1/08 REV 1; in prosieguo: le «migliori pratiche»), esse sono da considerarsi raccomandazioni non esaustive di carattere generale per l’efficace attuazione di misure restrittive conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni nazionali applicabili. Non sono giuridicamente vincolanti e non dovrebbero essere viste come raccomandazione di azioni che siano incompatibili con il diritto dell’Unione o le legislazioni nazionali applicabili anche per quanto concerne la protezione dei dati.

9

Al Titolo C, Capo VII, delle migliori pratiche, rubricato «Deroghe umanitarie», i punti 54 e 55 sono redatti nei seguenti termini:

«54

La presente parte riguarda unicamente l’applicazione della cosiddetta deroga umanitaria, che dovrebbe contribuire ad assicurare che i bisogni primari delle persone designate siano soddisfatti, e non contempla altre deroghe (ad esempio per spese legali o straordinarie).

55

L’autorità competente, che agisce nel rispetto del dettato e dello spirito della regolamentazione, tiene conto nel contempo dei diritti fondamentali allorché concede deroghe per rispondere ai bisogni primari».

10

Al Titolo C, Capo VIII, delle migliori pratiche, intitolato «Orientamenti per l’esame delle richieste di deroga», i punti 57 e da 59 a 61 prevedono quanto segue:

«57

Le persone o entità designate possono chiedere l’autorizzazione ad utilizzare fondi o risorse economiche congelati ad esempio per soddisfare gli obblighi verso un creditore. (...)

(...)

59

Una persona o entità che desidera mettere a disposizione di una persona o entità designata fondi o risorse economiche deve chiedere l’autorizzazione a tal fine. Nell’esame delle richieste le autorità competenti dovrebbero tra l’altro tenere conto degli elementi di prova forniti a giustificazione delle richieste stesse e determinare se i legami del richiedente con la persona o entità designata sono tali da far ritenere che entrambi possano agire insieme per eludere le misure di congelamento.

60

Nell’esame delle richieste di autorizzazione per utilizzare o mettere a disposizione fondi o risorse economiche congelati le autorità competenti dovrebbero compiere qualsiasi ulteriore indagine ritenuta opportuna nelle circostanze del caso, tra cui l’eventuale consultazione di altri Stati membri interessati. Le autorità competenti dovrebbero altresì prendere in considerazione condizioni o salvaguardie atte ad evitare che fondi o risorse economiche sbloccati siano utilizzati per scopi incompatibili con le finalità della deroga. Ad esempio i trasferimenti bancari diretti sono quindi da preferire ai pagamenti in contanti.

Ove necessario si dovrebbero altresì considerare condizioni o limiti congrui (ad esempio riguardo all’entità o al valore di cessione di fondi o risorse economiche di cui si potrebbe disporre ogni mese) allorquando è concessa un’autorizzazione, tenendo conto dei criteri stabiliti dalla regolamentazione. Tutte le autorizzazioni dovrebbero essere concesse per iscritto e prima che i fondi o le risorse economiche in questione siano utilizzati o messi a disposizione.

61

La regolamentazione obbliga le autorità competenti a informare la persona richiedente e gli altri Stati membri in merito all’accoglimento della richiesta (...)».

Fatti principali e questioni pregiudiziali

11

Con il regolamento n. 588/2011 nonché con la decisione 2011/357/PESC del Consiglio, del 20 giugno 2011, che modifica la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia (GU L 161, pag. 25), i convenuti nel procedimento principale sono stati inseriti nell’elenco delle persone colpite dalle misure restrittive applicabili negli Stati membri dell’Unione.

12

Per contestare tali misure restrittive essi si sono rivolti a uno studio legale lituano che ha presentato una serie di ricorsi di annullamento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea [cause BelTechExport/Consiglio, T‑438/11 (GU 2011, C 290, pag. 15); Sport-Pari/Consiglio, T‑439/11 (GU 2011, C 290, pag. 15); BT Telecommunications/Consiglio, T‑440/11 (GU 2011, C 290, pag. 16), e Peftiev/Consiglio, T‑441/11 (GU 2011, C 290, pag. 17)].

13

Il 3 agosto 2011 tale studio legale ha emesso, all’indirizzo dei convenuti nel procedimento principale, quattro fatture per i servizi legali resi. Sulla base di dette fatture i convenuti hanno bonificato sul conto bancario del citato studio legale gli importi dovuti. Questi ultimi importi sono stati tuttavia congelati sul conto bancario dello studio legale in questione, conformemente alle misure restrittive emanate dall’Unione.

14

A norma dell’articolo 3 del regolamento n. 765/2006, tra il 2 ed il 6 dicembre 2011 i convenuti nel procedimento principale hanno adito l’Užsienio reikalų ministerija e il Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, chiedendo che le misure di congelamento delle risorse finanziarie non fossero applicate in quanto tali risorse sono necessarie per retribuire i servizi legali in questione.

15

Con decisioni del 4 gennaio 2012, l’Užsienio reikalų ministerija ha deciso di non concedere ai convenuti nel procedimento principale la deroga prevista dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 765/2006. Nelle suddette decisioni si precisa che «è stato preso in considerazione l’insieme delle circostanze giuridiche e politiche». Il giudice del rinvio osserva che, in occasione dell’esame della causa amministrativa, l’Užsienio reikalų ministerija ha segnalato che deteneva informazioni in base alle quali le liquidità dei convenuti nel procedimento principale destinate a retribuire i servizi legali forniti dallo studio legale interessato erano state ottenute in maniera illegale.

16

Il 19 gennaio 2012, il Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba ha emanato talune decisioni in cui ha spiegato di non poter accogliere le domande di deroga presentate dai convenuti nel procedimento principale, alla luce del diniego da parte dell’Užsienio reikalų ministerija.

17

I convenuti nel procedimento principale hanno adito il Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius) con un ricorso chiedendogli di annullare le decisioni del 4 gennaio 2012 dell’Užsienio reikalų ministerija e le decisioni del 19 gennaio 2012 del Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba e di ingiungere a questi ultimi di procedere ad un nuovo esame delle loro domande e di adottare decisioni motivate, tenendo conto della normativa applicabile.

18

Con sentenza del 27 agosto 2012, il Vilniaus apygardos administracinis teismas ha accolto integralmente il ricorso proposto dai convenuti nel procedimento principale ed ha trasmesso le loro domande all’Užsienio reikalų ministerija e al Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba ai fini del riesame.

19

L’Užsienio reikalų ministerija ha impugnato la sentenza del Vilniaus apygardos administracinis teismas dinanzi al Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Suprema Corte amministrativa di Lituania) chiedendo l’annullamento di tale sentenza e l’adozione di una nuova sentenza. Anche il Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba ha proposto una domanda siffatta.

20

Dinanzi al giudice del rinvio, l’Užsienio reikalų ministerija, adducendo il dettato dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 765/2006, afferma di disporre di un potere discrezionale assoluto quando decide se concedere o meno la deroga in questione. Tale interpretazione sarebbe avvalorata dalla circostanza che si tratta di questioni politiche relative alle relazioni esterne degli Stati membri con altri Stati, settore nel quale le autorità degli Stati membri dovrebbero disporre di una libertà di azione estesa.

21

Il giudice del rinvio ritiene tuttavia, alla luce delle migliori pratiche e della giurisprudenza della Corte, che l’interpretazione di tale disposizione debba tener conto della necessità di garantire la tutela dei diritti fondamentali, tra i quali si annovera il diritto ad un ricorso giurisdizionale. Esso osserva in proposito che l’unica possibilità di far annullare le misure restrittive è quella di presentare un ricorso dinanzi al Tribunale, ma che, per farlo, è indispensabile la rappresentanza di un avvocato, a norma degli articoli 43 e 44 del regolamento di procedura del Tribunale. Il giudice del rinvio sottolinea infine che, nelle cause di questo genere, il Tribunale esamina in maniera approfondita le domande di gratuito patrocinio proposte dai ricorrenti e concede il gratuito patrocinio quando risulti necessario.

22

Ciò premesso, il Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le questioni seguenti pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 765/2006 (...) debba essere interpretato nel senso che l’autorità responsabile per l’applicazione della deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b) di tale regolamento goda di una discrezione assoluta allorché adotta una decisione se concedere o meno la deroga medesima.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, quali criteri debba applicare tale autorità, e a quali criteri quest’ultima sia vincolata, allorché decide se accordare o meno la deroga prevista dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 765/2006 (...).

3)

Se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 765/2006 (...) debba essere interpretato nel senso che l’autorità responsabile della concessione della menzionata deroga sia legittimat[a] ovvero tenut[a], nel valutare se concedere la deroga richiesta, a prendere in considerazione, inter alia, il fatto che i richiedenti la deroga intendano esercitare i loro diritti fondamentali (nella specie, il diritto ad un ricorso giurisdizionale), sebbene essa debba parimenti garantire che, con la concessione della deroga nella specie, non venga impedito il conseguimento dell’obiettivo della sanzione prevista e non si configuri un abuso della deroga (ad esempio, nel caso in cui le somme destinate a garantire il ricorso giurisdizionale risultassero manifestamente sproporzionate in relazione al livello dei servizi legali prestati).

4)

Se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 765/2006 (...) debba essere interpretato nel senso che una delle basi idonee a fornire una giustificazione per la mancata concessione della deroga prevista in tale disposizione possa essere la natura illegale dell’ottenimento dei fondi in relazione al cui uso la deroga stessa debba essere applicata».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle prime tre questioni

23

Con le prime tre questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 765/2006 debba essere interpretato nel senso che, quando l’autorità nazionale competente si pronuncia su una richiesta di deroga presentata conformemente a tale disposizione ai fini di proporre un ricorso per contestare la legalità di misure restrittive inflitte dall’Unione, essa disponga di un potere discrezionale assoluto e, in caso di risposta negativa, quali siano gli elementi e i criteri che tale autorità deve prendere in considerazione.

24

Occorre dichiarare che quando l’autorità nazionale competente si pronuncia in merito ad una domanda di svincolo di fondi congelati, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 765/2006, essa attua il diritto dell’Unione. Ne consegue che è tenuta a rispettare la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), conformemente al suo articolo 51, paragrafo 1.

25

Dato che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 765/2006 si pone l’obiettivo di agevolare l’accesso ai servizi legali, esso deve formare oggetto di un’interpretazione conforme ai requisiti discendenti dall’articolo 47 della Carta. L’articolo 47, secondo comma, seconda frase, della Carta, relativo al diritto ad una ricorso effettivo, dispone che ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. Il terzo comma di detto articolo stabilisce espressamente che a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

26

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 765/2006 deve quindi essere interpretato conformemente all’articolo 47 della Carta nel senso che un congelamento di fondi non può comportare la conseguenza di privare le persone i cui fondi sono stati congelati di un accesso effettivo alla giustizia.

27

Nel caso di specie, occorre ricordare che, a norma dell’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 43, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, un ricorso come quello che è stato presentato dai convenuti nel procedimento principale e che è oggetto della decisione di rinvio può essere firmato esclusivamente da un avvocato.

28

Il requisito posto dall’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia trova la sua ragion d’essere nel fatto che l’avvocato è considerato come un soggetto che svolge un’attività di collaborazione con l’amministrazione della giustizia, chiamato a fornire, in piena indipendenza e nell’interesse superiore di quest’ultima, l’assistenza legale di cui il cliente ha bisogno (v., in tal senso, sentenze AM & S Europe/Commissione, 155/79, EU:C:1982:157, punto 24; Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione, C‑550/07 P, EU:C:2010:512, punto 42, nonché Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej e Polonia/Commissione, C‑422/11 P e C‑423/11 P, EU:C:2012:553, punto 23). Peraltro, la Corte ha già dichiarato che, posto che lo Statuto della Corte o il suo regolamento di procedura non prevedono alcuna deroga o eccezione a questo obbligo, il deposito di un atto introduttivo del ricorso firmato unicamente dal ricorrente non è sufficiente ai fini della presentazione di un ricorso (v. ordinanza Correia de Matos/Parlamento, C‑502/06 P, EU:C:2007:696, punto 12).

29

Da questi elementi si evince che quando l’autorità nazionale competente si pronuncia in merito ad una richiesta di deroga del congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 765/2006, essa non dispone di un potere discrezionale assoluto, ma deve esercitare le proprie competenze nel rispetto dei diritti sanciti all’articolo 47, secondo comma, seconda frase, della Carta e, in una situazione come quella del procedimento principale, del carattere indispensabile della rappresentanza da parte di un avvocato per presentare un ricorso diretto a contestare la legittimità di misure restrittive.

30

Il governo lituano sostiene che, di per sé, il diniego della deroga prevista dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 765/2006 non pregiudica nel suo nucleo il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, anche dal momento che la persona, fisica o giuridica, che fornisce la prestazione di servizi legali, potrebbe disporre delle risorse finanziarie dovutele dopo la revoca della misura di congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Questo argomento, tuttavia, è fondato sulla premessa che il ricorso proposto sia coronato da successo, mentre tale ricorso può anche fallire. Uno Stato membro, peraltro, non può esigere che un professionista in materia di servizi legali sopporti un siffatto rischio e un tale costo finanziario, laddove l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 765/2006 prevede la concessione di una deroga del congelamento dei fondi e delle risorse economiche per garantire il pagamento di onorari ragionevoli e il rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali.

31

Per quanto attiene all’obiezione sollevata dal governo lituano secondo cui i convenuti nel procedimento principale potevano richiedere il gratuito patrocinio previsto dal diritto nazionale onde ottenere l’assistenza di un avvocato, si constata che, per il tramite dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 765/2006, il legislatore dell’Unione ha istituito un sistema coerente che consente di garantire il rispetto dei diritti riconosciuti dall’articolo 47 della Carta, nonostante il congelamento dei fondi. Un soggetto menzionato nell’elenco che costituisce l’allegato I di tale regolamento, quando deve avvalersi di servizi legali di cui necessita, non può essere considerato indigente in virtù di tale congelamento, ma deve, al contrario, richiedere a tal fine lo svincolo di taluni fondi o risorse congelati, laddove siano adempiuti tutti i requisiti fissati da tale disposizione. Il citato articolo 3, paragrafo 1, lettera b), di per sé, osta pertanto a che l’autorità nazionale competente neghi lo svincolo di fondi in base al motivo che tale soggetto potrebbe ricorrere al gratuito patrocinio.

32

Quanto ai criteri su cui l’autorità nazionale competente deve fondarsi quando si pronuncia in merito ad una richiesta di deroga, si constata che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 765/2006 istituisce talune limitazioni all’uso dei fondi, in quanto questi ultimi devono essere destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali.

33

Infine, allo scopo di controllare al meglio l’utilizzo dei fondi svincolati, l’autorità nazionale competente può tener conto delle raccomandazioni previste dal Titolo C, Capo VII, relativo alle deroghe umanitarie, delle migliori pratiche, applicabili mutatis mutandis alla richiesta di deroga oggetto della controversia principale, poiché quest’ultima mira alla concessione di una tutela giurisdizionale effettiva mediante la proposizione di un ricorso avverso le misure restrittive che hanno colpito i convenuti nel procedimento principale. Secondo le migliori pratiche, l’autorità nazionale competente può fissare le condizioni che ritiene idonee a garantire, tra l’altro, che l’obiettivo della sanzione inflitta non sia mancato e che non si abusi della deroga concessa. Tale autorità può in particolare privilegiare i trasferimenti bancari diretti rispetto ai pagamenti in contanti.

34

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle prime tre questioni come segue:

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 765/2006 deve essere interpretato nel senso che, quando l’autorità nazionale competente si pronuncia su una richiesta di deroga presentata conformemente a tale disposizione ai fini di proporre un ricorso per contestare la legalità di misure restrittive inflitte dall’Unione, essa non dispone di un potere discrezionale assoluto, ma deve esercitare le sue competenze nel rispetto dei diritti sanciti dall’articolo 47, secondo comma, seconda frase, della Carta e del carattere indispensabile della rappresentanza da parte di un avvocato per proporre un siffatto ricorso dinanzi al Tribunale.

L’autorità nazionale competente ha il diritto di verificare che i fondi di cui si chiede lo svincolo siano destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali. Essa può inoltre fissare le condizioni che ritiene idonee a garantire, in particolare, che l’obiettivo della sanzione inflitta non sia mancato e che non si abusi della deroga concessa.

Sulla quarta questione

35

Con la quarta questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 765/2006 debba essere interpretato nel senso che uno dei motivi che può giustificare la mancata applicazione dell’eccezione prevista da tale disposizione può essere il fatto che i fondi di cui si richiede l’utilizzo per attuare tale eccezione siano stati acquisiti illegalmente.

36

Come rilevano i convenuti nel procedimento principale e la Commissione europea, si può procedere al sequestro o alla confisca di fondi acquisiti illegalmente applicando diverse normative che hanno origine sia nel diritto dell’Unione sia nel diritto nazionale.

37

Tali normative sono distinte dal regolamento n. 765/2006, che è stato applicato per congelare i fondi dei convenuti nel procedimento principale. Detto regolamento, infatti, concerne non già la punizione dell’acquisizione illegale di fondi, bensì, come emerge dal suo considerando 1, l’applicazione di misure restrittive alle persone responsabili delle violazioni delle norme internazionali in materia elettorale in occasione delle elezioni del 19 marzo 2006 in Bielorussia.

38

Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche dei convenuti nel procedimento principale deve pertanto essere effettuato in conformità alle disposizioni del regolamento n. 765/2006, che prevede le modalità di tale congelamento dei fondi e delle risorse economiche nonché il regime applicabile a tali fondi e risorse.

39

Pertanto, dato che si tratta di una deroga al congelamento dei fondi e delle risorse economiche nella prospettiva di retribuire servizi legali, essa deve essere valutata in conformità all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 765/2006, che non contiene alcuna allusione all’origine dei fondi e alla loro eventuale acquisizione illegale.

40

Occorre pertanto rispondere alla quarta questione che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 765/2006 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella del procedimento principale, in cui un congelamento di fondi e di risorse economiche è fondato su detto regolamento, una deroga del congelamento dei fondi e delle risorse economiche nella prospettiva di retribuire servizi legali deve essere valutata in conformità a tale disposizione, che non contiene alcuna allusione all’origine dei fondi e alla loro eventuale acquisizione illegale.

Sulle spese

41

Nei confronti delle parti nel procedimanto principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia, come modificato dal regolamento d’esecuzione (UE) n. 84/2011 del Consiglio, del 31 gennaio 2011 e dal regolamento (UE) n. 588/2011 del Consiglio, del 20 giugno 2011, deve essere interpretato nel senso che, quando l’autorità nazionale competente si pronuncia su una domanda di deroga presentata conformemente a tale disposizione ai fini di proporre un ricorso per contestare la legalità di misure restrittive inflitte dall’Unione europea, essa non dispone di un potere discrezionale assoluto, ma deve esercitare le sue competenze nel rispetto dei diritti sanciti dall’articolo 47, secondo comma, seconda frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del carattere indispensabile della rappresentanza da parte di un avvocato per proporre un siffatto ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

L’autorità nazionale competente ha il diritto di verificare che i fondi di cui si chiede lo svincolo siano destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali. Essa può inoltre fissare le condizioni che ritiene adeguate per garantire, in particolare, che l’obiettivo della sanzione inflitta non sia mancato e che non si abusi della deroga concessa.

 

2)

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 765/2006, come modificato dal regolamento d’esecuzione n. 84/2011 e dal regolamento n. 588/2011, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella del procedimento principale, in cui un congelamento di fondi e di risorse economiche è fondato su detto regolamento, una deroga del congelamento dei fondi e delle risorse economiche nella prospettiva di retribuire servizi legali deve essere valutata in conformità a tale disposizione, che non contiene alcuna allusione all’origine dei fondi e alla loro eventuale acquisizione illegale.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il lituano.

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