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Document 62013CJ0197

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 settembre 2014.
Regno di Spagna contro Commissione europea.
Impugnazione – Fondo di coesione – Riduzione del contributo finanziario – Adozione della decisione da parte della Commissione europea – Esistenza di un termine – Inosservanza del termine impartito – Conseguenze.
Causa C‑197/13 P.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:2157

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

4 settembre 2014 ( *1 )

«Impugnazione — Fondo di coesione — Riduzione del contributo finanziario — Adozione della decisione da parte della Commissione europea — Esistenza di un termine — Inosservanza del termine impartito — Conseguenze»

Nella causa C‑197/13 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 16 aprile 2013,

Regno di Spagna, rappresentato da A. Rubio González, in qualità di agente,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da S. Pardo Quintillán e D. Recchia, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Tizzano, presidente di sezione, A. Borg Barthet, E. Levits, S. Rodin e F. Biltgen (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 marzo 2014,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione il Regno di Spagna chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea Spagna/Commissione (T‑540/10, EU:T:2013:47; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto, in via principale, all’annullamento della decisione C (2010) 6154 della Commissione, del 13 settembre 2010, recante riduzione dell’aiuto del Fondo di coesione alle fasi di progetto rubricate «Linea di alta velocità Madrid‑Saragozza‑Barcellona‑Frontiera francese. Tratto Lleida‑Martorell (Piattaforma). Sottotratto IX‑A» (CCI 2001.ES.16.C.PT.005), «Linea di alta velocità Madrid‑Saragozza‑Barcellona‑Frontiera francese. Tratto Lleida‑Martorell (Piattaforma). Sottotratto X‑B (Avinyonet del Penedés-Sant Sadurní d’Anoia)» (CCI 2001.ES.16.C.PT.008), «Linea di alta velocità Madrid‑Saragozza‑Barcellona‑Frontiera francese. Tratto Lleida‑Martorell (Piattaforma). Sottotratti XI‑A e XI‑B (Sant Sadurní d’Anoia-Gelida)» (CCI 2001.ES.16.C.PT.009), «Linea di alta velocità Madrid‑Saragozza‑Barcellona‑Frontiera francese. Tratto Lleida‑Martorell (Piattaforma). Sottotratto IX‑C» (CCI 2001.ES.16.C.PT.010) (in prosieguo: la «decisione controversa»), e, in subordine, all’annullamento di tale decisione nella parte riguardante le rettifiche applicate alle modifiche derivanti dal superamento dei limiti di rumorosità (sottotratto IX‑A.), dal cambiamento del piano generale di organizzazione urbana del Comune di Santa Oliva (sottotratto IX‑A) e dalle differenze nelle condizioni geotecniche (sottotratti X‑B, XI‑A, XI‑B e IX‑C), con riduzione dell’importo delle rettifiche decise dalla Commissione europea di EUR 2 348 201,96.

Contesto normativo

2

Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha descritto il seguente contesto normativo.

3

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130, pag. 1), quale modificato dal regolamento (CE) n. 1264/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 (GU L 161, pag. 57), e dal regolamento (CE) n. 1265/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 (GU L 161, pag. 62; in prosieguo: il «regolamento n. 1164/94 modificato»):

«Il Fondo fornisce contributi finanziari a progetti che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi fissati dal trattato sull’Unione europea in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti, da realizzare negli Stati membri aventi un prodotto nazionale lordo (PNL) pro capite, misurato sulla base delle parità di potere d’acquisto, inferiore al 90% della media comunitaria e che abbiano attuato un programma volto a soddisfare le condizioni di convergenza economica di cui all’articolo [126 TFUE]».

4

L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1164/94 modificato prevede quanto segue:

«I progetti finanziati dal Fondo devono essere conformi alle disposizioni dei trattati, agli atti adottati in forza degli stessi, nonché alle politiche comunitarie, comprese quelle riguardanti la tutela dell’ambiente, i trasporti, le reti transeuropee, la concorrenza e gli appalti pubblici».

5

L’allegato II del regolamento n. 1164/94 modificato, relativo alle «Disposizioni di applicazione», contiene un articolo H, rubricato «Rettifiche finanziarie», che così dispone:

«1.

Se, dopo le necessarie verifiche, la Commissione conclude che:

a)

l’attuazione di un progetto non giustifica né una parte né la totalità del contributo concesso, inclusa la mancata osservanza di una delle condizioni previste dalla decisione recante approvazione del contributo e, in particolare, qualsiasi modifica significativa che influenza la natura e le condizioni di attuazione del progetto, per la quale non è stata ottenuta l’approvazione della Commissione; o

b)

si riscontra un’irregolarità in relazione al contributo del Fondo e che lo Stato membro interessato non ha adottato le necessarie misure correttive,

la Commissione sospende il contributo relativo al progetto interessato e, precisandone le ragioni, chiede che lo Stato membro in questione presenti le sue osservazioni entro un termine stabilito.

Se lo Stato membro muove obiezioni alle osservazioni formulate dalla Commissione, viene da questa convocato ad un’audizione, nella quale entrambe le parti si adoperano per raggiungere un accordo sulle osservazioni e sulle conclusioni che se ne devono trarre.

2.

Alla scadenza del termine stabilito dalla Commissione, questa, fatto salvo il rispetto della debita procedura se non è stato raggiunto un accordo entro tre mesi, tenendo conto delle eventuali osservazioni formulate dallo Stato membro, decide di:

(…)

b)

effettuare le necessarie rettifiche finanziarie. Ciò implica la soppressione integrale o parziale del contributo concesso al progetto.

Tali decisioni sono adottate in osservanza del principio di proporzionalità. La Commissione stabilisce l’importo di una rettifica tenendo conto del tipo di irregolarità o modifica, nonché dell’incidenza finanziaria potenziale delle eventuali carenze dei sistemi di gestione o di controllo. In caso di riduzione o soppressione, le somme versate vengono recuperate.

(…)

4.

La Commissione adotta le modalità d’attuazione dei paragrafi da 1 a 3 e le comunica, per conoscenza, agli Stati membri e al Parlamento europeo».

6

L’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1386/2002 della Commissione, del 29 luglio 2002, recante dettagliate modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, riguardo ai sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi dal Fondo di coesione, nonché alla procedura per le rettifiche finanziarie (GU L 201, pag. 5), è formulato come segue:

«1.   Il termine entro il quale lo Stato membro interessato può rispondere a una richiesta di presentare osservazioni a norma dell’articolo H, paragrafo 1, primo comma, dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94 è di due mesi, tranne in casi debitamente giustificati, per i quali un termine più lungo può essere accordato dalla Commissione.

2.   Se la Commissione propone rettifiche finanziarie calcolate per estrapolazione o in modo forfettario, è data facoltà allo Stato membro di dimostrare, attraverso l’esame delle pratiche di cui trattasi, che la portata reale delle irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione. Lo Stato membro può, d’accordo con la Commissione, limitare questo esame ad un’adeguata proporzione o campione delle pratiche di cui trattasi.

Tranne in casi debitamente giustificati, il termine per l’esecuzione di tale esame è di due mesi, decorrenti dalla scadenza del termine di due mesi di cui al paragrafo 1. I risultati della verifica sono esaminati secondo la procedura di cui all’articolo H, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94. La Commissione tiene conto delle eventuali prove fornite dallo Stato membro entro i termini.

3.   Qualora lo Stato membro contesti le osservazioni della Commissione e abbia luogo un’audizione a norma dell’articolo H, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94, il termine di tre mesi entro il quale la Commissione può prendere una decisione a norma dell’articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II di tale regolamento decorre dalla data della suddetta riunione».

I fatti e la decisione controversa

7

I fatti della controversia sono stati esposti ai punti da 11 a 20 della sentenza impugnata, e possono essere riassunti come segue.

8

Con le decisioni C (2001) 4051, del 20 dicembre 2001, C (2001) 4085, del 19 dicembre 2001, C (2001) 4086, del 19 dicembre 2001, e C (2001) 4087, del 19 dicembre 2001, la Commissione ha approvato la concessione di un contributo finanziario del Fondo di coesione alle fasi di progetto relative alla costruzione di alcuni tratti della linea di alta velocità tra Madrid (Spagna) e la frontiera francese.

9

Per ciascuna di tali fasi progettuali, rispettivamente con lettera del 2 giugno 2008, con due lettere del 18 dicembre 2008 e con lettera del 22 dicembre 2008, la Commissione ha inviato al Regno di Spagna una proposta di chiusura. Ciascuna di tali proposte includeva rettifiche finanziarie a causa di irregolarità nell’applicazione della normativa sugli appalti pubblici.

10

Poiché le autorità spagnole esprimevano il loro disaccordo con le proposte di chiusura della Commissione, rispettivamente con tre lettere del 16 febbraio 2009 e con lettera del 15 luglio 2008, in data 11 marzo 2010 aveva luogo un’audizione.

11

Il Regno di Spagna ha inviato informazioni integrative alla Commissione con lettera del 26 marzo 2010 e con quattro messaggi di posta elettronica del 3 maggio 2010.

12

Il 13 settembre 2010 la Commissione ha adottato la decisione controversa.

13

In tale decisione, di cui il Regno di Spagna ha ricevuto notifica il 14 settembre 2010, la Commissione ha constatato diverse irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione in materia di appalti pubblici, relative all’aggiudicazione, senza previa pubblicazione, di un appalto modificato o di lavori complementari, o direttamente, o con procedura negoziata, riguardanti le fasi progettuali di cui trattasi. Di conseguenza, essa ha ridotto di EUR 2 728 733,65 il contributo complessivamente concesso per dette fasi progettuali.

Il ricorso dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata

14

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 novembre 2010, il Regno di Spagna ha proposto un ricorso diretto, in via principale, all’annullamento della decisione controversa e, in subordine, all’annullamento di tale decisione nella parte riguardante le rettifiche applicate alle modifiche risultanti dal superamento dei limiti di rumorosità, dal cambiamento del piano generale di organizzazione urbana del Comune di Santa Oliva e dalle differenze nelle condizioni geotecniche, con riduzione dell’importo delle rettifiche decise dalla Commissione di EUR 2 348 201,96.

15

A sostegno di tale ricorso, il Regno di Spagna ha invocato, in via principale, due motivi relativi, rispettivamente, all’inosservanza, da parte della Commissione, del termine previsto all’articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II del regolamento n. 1164/94 modificato e all’errata applicazione dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 199, pag. 84), e, in subordine, un motivo basato su un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera f), di tale direttiva.

16

Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto detto ricorso in quanto infondato.

17

Con riferimento al primo motivo, con il quale il Regno di Spagna aveva in sostanza sostenuto che il rispetto del termine di tre mesi previsto sia all’articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II del regolamento n. 1164/94 modificato, sia all’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1386/2002 comporta che la decisione di rettifica finanziaria avrebbe dovuto essere adottata entro un termine di tre mesi a partire dalla data dell’audizione o, perlomeno, dalla data in cui la Commissione aveva ricevuto le informazioni integrative da parte del governo spagnolo, con la conseguenza che la decisione controversa è tardiva e, pertanto, illegittima, il Tribunale ha dichiarato, al punto 29 della sentenza impugnata, che dalla sua sentenza Grecia/Commissione (T‑404/05, EU:T:2008:510, punto 44), la quale sarebbe stata confermata dall’ordinanza della Corte Grecia/Commissione (C‑43/09 P, EU:C:2010:36), risulta che l’articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II del regolamento n. 1164/94 modificato non prevede alcun termine entro cui la Commissione deve adottare la sua decisione. Una siffatta interpretazione risulterebbe peraltro espressamente dal testo di tale disposizione. Il termine di tre mesi cui è fatto riferimento riguarderebbe la conclusione di un accordo tra la Commissione e lo Stato membro interessato.

18

Il Tribunale prosegue indicando, al punto 30 della sentenza impugnata, che, se è pur vero che la versione in francese di detta disposizione stabilisce che «[à] l’expiration d’un délai fixé par la Commission, dans le respect de la procédure applicable, en l’absence d’accord et compte tenu des observations éventuelles de l’État membre, la Commission décide, dans un délai de trois mois», tutte le altre versioni linguistiche di questa stessa disposizione sarebbero redatte diversamente, riferendosi i termini «entro tre mesi» all’ipotesi di mancanza di accordo tra le parti. Orbene, come risulterebbe in particolare dalla sentenza Bacardi (C‑253/99, EU:C:2001:490, punto 41 e giurisprudenza ivi citata), la necessità di un’interpretazione uniforme dei regolamenti dell’Unione esclude che un determinato testo possa essere considerato isolatamente, ma richiede, in caso di dubbio, che esso sia interpretato e applicato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali.

19

Ciò premesso, il termine di tre mesi stabilito nell’articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II del regolamento n. 1164/94 modificato permetterebbe allo Stato membro interessato di presentare alla Commissione, a seguito dell’audizione, informazioni integrative e alla Commissione di tenere conto di tali informazioni, e «soltanto in mancanza di un accordo tra la Commissione e lo Stato membro interessato in un termine di tre mesi, e tenuto conto delle eventuali osservazioni dello Stato membro, la Commissione adotta una decisione» (punto 31 della sentenza impugnata).

20

Con riferimento alla tesi sostenuta dal Regno di Spagna in udienza, in risposta a un quesito del Tribunale, tesi esposta al punto 32 della sentenza impugnata, secondo cui coesisterebbero due termini concomitanti decorrenti dalla data dell’audizione, ossia uno stabilito all’articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II del regolamento n. 1164/94 modificato, che riguarderebbe il raggiungimento di un accordo con lo Stato membro interessato, e l’altro, previsto all’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1386/2002, riferito all’adozione, da parte della Commissione, di una decisione al fine di procedere alle rettifiche finanziarie richieste, il Tribunale ha considerato che esso non può essere accolto.

21

Quest’ultimo, infatti, ha dichiarato al punto 33 di tale sentenza che «l’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1386/2002 si limita[va] a fissare la data dalla quale il termine per l’adozione di una decisione ai sensi dell’articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II del regolamento n. 1164/94 [modificato] comincia[va] a decorrere», ma, come risulta dal punto 29 di detta sentenza, tale disposizione non prevedrebbe «alcun termine entro cui la Commissione doveva adottare la sua decisione».

22

Il Tribunale ha quindi considerato, al punto 34 della sentenza impugnata, che, poiché un regolamento di applicazione, quale il regolamento n. 1386/2002, dev’essere interpretato, quando possibile, conformemente alle disposizioni del regolamento di base, un’interpretazione dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1386/2002 secondo la quale la Commissione disporrebbe di un termine di soli tre mesi per adottare la decisione controversa non può essere accolto.

23

Peraltro esso ha aggiunto, al punto 35 di tale sentenza, che l’interpretazione di tali due disposizioni sostenuta «dal Regno di Spagna renderebbe il termine previsto all’articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II del regolamento n. 1164/94 modificato, privo del suo effetto utile, poiché ne risulterebbe che la Commissione, nell’ipotesi dell’esistenza di due termini distinti ma concomitanti, sarebbe obbligata ad adottare una decisione, in base a quest’ultima disposizione, nel termine di tre mesi entro il quale tenterebbe di raggiungere un accordo con lo Stato membro interessato».

24

Il Tribunale ne ha concluso, ai punti da 36 a 38 della sentenza impugnata, che «poiché l’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1386/2002 si limita a fissare la data da cui il termine per l’adozione della decisione ai sensi dell’articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II del regolamento n. 1164/94 [modificato] comincia a decorrere», la circostanza che le versioni in spagnolo, danese, tedesco e neerlandese dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1386/2002 si riferiscano al termine di tre mesi entro il quale la Commissione «deve adottare» o «adotta» una decisione, mentre la versione in sloveno di tale disposizione si riferisce, in modo più generale, alla «decisione ai sensi dell’articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II di tale regolamento» e le altre versioni linguistiche di tale disposizione riguardano il termine di tre mesi entro il quale la Commissione «può» prendere una decisione ai sensi dell’articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II di detto regolamento, è priva di rilevanza nella fattispecie, cosicché il primo motivo dev’essere respinto.

25

Il Tribunale ha altresì respinto, rispettivamente ai punti da 41 a 66 e da 70 a 113 della sentenza impugnata, i motivi secondo e terzo dedotti dal Regno di Spagna.

Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

26

Nella sua impugnazione, il Regno di Spagna chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

statuire essa stessa definitivamente sulla controversia, annullando la decisione controversa, e

condannare la Commissione alle spese.

27

La Commissione chiede che la Corte voglia:

respingere integralmente l’impugnazione, e

condannare il Regno di Spagna alle spese.

Sull’impugnazione

28

A sostegno della sua impugnazione, il Regno di Spagna deduce due motivi basati su errori di diritto commessi dal Tribunale riguardo, in primo luogo, all’inosservanza del termine previsto all’articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II del regolamento n. 1164/94 modificato ai fini dell’adozione della decisione controversa e, in secondo luogo, alla nozione di «aggiudicazione» ai sensi della direttiva 93/38.

Sul primo motivo

Argomenti delle parti

29

Il Regno di Spagna rileva che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che l’articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II del regolamento n. 1164/94 modificato non impone alla Commissione un termine per l’adozione della decisione controversa.

30

Secondo tale Stato membro, detta disposizione deve, al contrario, essere intesa nel senso che stabilisce un termine imponendo alla Commissione, in mancanza di un accordo con lo Stato membro interessato nel corso dell’audizione prevista all’articolo H, paragrafo 1, dello stesso allegato, di adottare, entro i tre mesi, una decisione recante riduzione dell’anticipo o con cui si procede a rettifiche finanziarie.

31

In realtà, soltanto l’interpretazione sostenuta dal Regno di Spagna potrebbe attribuire un senso e un effetto utile alle disposizioni pertinenti.

32

Infatti, l’articolo H dell’allegato II del regolamento n. 1164/94 modificato stabilirebbe, al suo paragrafo 2, un termine di tre mesi che comincia a decorrere «[a]lla scadenza del termine stabilito dalla Commissione», che può soltanto essere il termine che figura al paragrafo 1, primo comma, ultima parte della frase, dello stesso articolo, in cui è disposto che «la Commissione (…) chiede che lo Stato membro (…) presenti le sue osservazioni entro un termine stabilito». Tale termine scadrebbe prima dell’audizione prevista al paragrafo 1 di detto articolo H e avrebbe lo scopo di permettere alla Commissione e allo Stato membro interessato di addivenire a un accordo. Per contro, l’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1386/2002 riguarderebbe un altro termine di tre mesi facendo esplicito riferimento all’articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II del regolamento n. 1164/94 modificato e tale termine inizierebbe a decorrere a partire dalla data dell’audizione prevista dal regolamento n. 1164/94 modificato. Queste ultime disposizioni, in combinato disposto, avrebbero il fine di fissare il termine alla scadenza del quale la Commissione, nell’ipotesi in cui le parti non siano pervenute a un accordo, è tenuta ad adottare una decisione di rettifica finanziaria. Se detto articolo 18, paragrafo 3, dovesse essere interpretato nel senso che si limiterebbe a stabilire l’inizio della decorrenza del termine di tre mesi che dovrebbe consentire alle parti di raggiungere un accordo, esso sarebbe privo di effetto utile, poiché l’articolo H dell’allegato II del regolamento n. 1164/94 modificato stabilisce chiaramente quando tale termine scade.

33

Di conseguenza, qualora alla scadenza di un termine di tre mesi a partire dalla data dell’audizione la Commissione non abbia adottato una decisione di rettifica finanziaria, tale istituzione sarebbe tenuta ad effettuare il pagamento, ed ogni rettifica eseguita, come nel caso di specie, dopo la scadenza di detto termine sarebbe illegittima, in quanto la Commissione non disporrebbe più della base giuridica necessaria per applicare una misura siffatta. Non si può infatti ritenere che la Commissione possa stabilire a suo arbitrio quando adottare una decisione che riveste grande importanza per la pianificazione finanziaria delle autorità nazionali interessate.

34

Un’interpretazione siffatta consentirebbe inoltre agli Stati membri, conformemente al principio della certezza del diritto, di sapere, in un termine sufficientemente breve e predeterminabile, se le spese impegnate siano finanziate dal Fondo di coesione. Detta interpretazione sarebbe peraltro corroborata dalla circostanza che, nella comunicazione (2011) C 332/01 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti, relativa ai conti annuali dell’Unione europea – Esercizio 2010 (GU 2011, C 332, pag. 1), è indicato a pagina 63, riguardo alla politica di coesione, che «la Commissione ha a disposizione tre mesi dalla data dell’audizione formale con lo Stato membro (sei mesi per i programmi per il periodo 2007‑2013) per adottare una decisione formale di rettifica finanziaria ed emette un ordine di recupero per ottenere il rimborso dallo Stato membro».

35

Ad abundantiam, sostenendo il suo ragionamento, al punto 29 della sentenza impugnata, con un riferimento alla sua sentenza Grecia/Commissione (EU:T:2008:510), nonché all’ordinanza della Corte Grecia/Commissione (EU:C:2010:36), il Tribunale avrebbe effettuato una lettura erronea di tali decisioni, dal momento che, da una parte, come la Corte ha espressamente rilevato in tale ordinanza, l’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1386/2002 non era applicabile al progetto di cui trattasi nella causa che ha dato luogo a tali due decisioni e che, dall’altra, la Corte non si è pronunciata sul merito della questione giuridica attualmente sollevata dal Regno di Spagna.

36

La Commissione ribatte che, in primo luogo, il Regno di Spagna non spiega nella sua impugnazione in quali termini il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto richiamando, nella sentenza impugnata, la sua sentenza Grecia/Commissione (EU:T:2008:510), nonché l’ordinanza della Corte Grecia/Commissione (EU:C:2010:36). Tale parte del motivo rappresenterebbe soltanto un enunciato astratto senza un’esposizione di argomenti giuridici coerenti che contestino specificamente la valutazione effettuata al riguardo dal Tribunale e sarebbe, pertanto, irricevibile.

37

In ogni caso detta parte del motivo sarebbe infondata, poiché il Tribunale non avrebbe commesso nessun errore di diritto basando il suo ragionamento sull’interpretazione del regolamento n. 1164/94 modificato da esso fornita in questa sentenza e che sarebbe stata confermata, in modo certamente implicito, ma necessario, dalla Corte nell’ordinanza Grecia/Commissione (EU:C:2010:36), interpretazione secondo cui l’articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II di detto regolamento non impone alla Commissione alcun termine per adottare la sua decisione di rettifica finanziaria.

38

In secondo luogo, la Commissione considera che il Regno di Spagna si limita sostanzialmente a ribadire dinanzi alla Corte l’argomentazione da esso già difesa in primo grado.

39

In particolare, l’impugnazione sarebbe irricevibile in quanto, sostenendo che il termine di tre mesi sarebbe un termine dopo la cui scadenza la Commissione non potrebbe più applicare rettifiche finanziarie, il Regno di Spagna non spiegherebbe in che modo tale affermazione sarebbe connessa alla sentenza impugnata, né quale violazione il Tribunale avrebbe commesso al riguardo, di modo che detta affermazione costituirebbe una mera domanda di riesame del ricorso presentato in primo grado.

40

Inoltre, questa parte del motivo sarebbe in ogni caso infondata, Anzitutto, anche ritenendo che il regolamento n. 1164/94 modificato preveda un termine di tre mesi, il superamento di quest’ultimo non può comportare l’impossibilità di agire per la Commissione. Infatti, poiché detto regolamento mira a garantire che le spese nazionali vengano impegnate dagli Stati membri in conformità alle regole del diritto dell’Unione, un siffatto termine può essere considerato soltanto indicativo, fatto salvo un pregiudizio agli interessi di uno Stato membro, di cui nel caso di specie il Regno di Spagna non avrebbe fornito la prova. Inoltre, tenuto conto del fatto che, nella specie, il Regno di Spagna, dopo l’audizione dell’11 marzo 2010, ha trasmesso alla Commissione informazioni integrative il 26 marzo e il 3 maggio 2010, il lasso di tempo di 4 mesi e 10 giorni tra quest’ultima data e quella in cui la decisione controversa è stata adottata dovrebbe essere considerato del tutto ragionevole. Infine, l’interpretazione sostenuta dal Regno di Spagna sarebbe non solo infondata, ma anche illogica e contraddittoria. Infatti, il Tribunale avrebbe giustamente dichiarato che il termine di tre mesi stabilito all’articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II del regolamento n. 1164/94 modificato riguarda solo la conclusione di un eventuale accordo tra la Commissione e lo Stato membro interessato e che l’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1386/2002 non può essere interpretato nel senso che imporrebbe alla Commissione un termine di tre mesi per prendere una decisione di rettifica finanziaria.

Giudizio della Corte

– Sulla ricevibilità

41

Riguardo alla ricevibilità del primo motivo, si devono respingere le eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione.

42

Al riguardo occorre ricordare che, conformemente agli articoli 256 TFUE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione si limita ai motivi di diritto e può essere fondata su motivi relativi all’incompetenza del Tribunale, a vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente o alla violazione del diritto dell’Unione da parte del Tribunale (v., in tal senso, sentenza Commissione/Brazzelli Lualdi e a., C‑136/92 P, EU:C:1994:211, punto 47).

43

Inoltre, dagli articoli 256 TFUE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia nonché 168, paragrafo 1, lettera d), e 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte emerge che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (v., in particolare, sentenze Bergaderm e Goupil/Commissione, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, punto 34; Interporc/Commissione, C‑41/00 P, EU:C:2003:125, punto 15, nonché Reynolds Tobacco e a./Commissione, C‑131/03 P, EU:C:2006:541, punto 49).

44

In tal senso, non risponde all’obbligo di motivazione risultante da tali disposizioni un’impugnazione che si limiti a reiterare o a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi quelli basati su fatti da questo espressamente disattesi (v., in particolare, sentenza Interporc/Commissione, EU:C:2003:125, punto 16). Infatti, un’impugnazione di tal genere costituisce, in realtà, una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame del ricorso proposto dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte (v., in particolare, sentenza Reynolds Tobacco e a./Commissione, EU:C:2006:541, punto 50).

45

Tuttavia, qualora un ricorrente contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nel corso di un’impugnazione (sentenza Salzgitter/Commissione, C‑210/98 P, EU:C:2000:397, punto 43). Infatti, se un ricorrente non potesse così basare l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento d’impugnazione sarebbe privato in parte del suo significato (sentenza Interporc/Commissione, EU:C:2003:125, punto 17).

46

Orbene, il primo motivo soddisfa tali requisiti.

47

Infatti, nel caso di specie, il Regno di Spagna sostiene in sostanza che il Tribunale, dichiarando che l’articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II del regolamento n. 1164/94 modificato non impone alcun termine alla Commissione per adottare una decisione di rettifica finanziaria, ha violato il diritto dell’Unione.

48

Pertanto, lungi dal limitarsi a ripetere argomenti già sollevati dinanzi al Tribunale e a perseguire un nuovo esame nel merito della sua domanda iniziale, il Regno di Spagna mette in dubbio la risposta che tale giudice ha espressamente fornito a una questione di diritto nella sentenza impugnata, la quale può formare oggetto di un controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione.

49

Un ricorrente può infatti proporre impugnazione facendo valere, dinanzi alla Corte, motivi tratti dalla sentenza impugnata medesima e volti a criticarne, in diritto, la fondatezza (sentenza Stadtwerke Schwäbisch Hall e a./Commissione, C‑176/06 P, EU:C:2007:730, punto 17).

50

Inoltre, e contrariamente a quanto sostiene la Commissione, il Regno di Spagna indica chiaramente gli argomenti di diritto su cui si basa al riguardo.

51

Ne consegue che il primo motivo dedotto dal Regno di Spagna è ricevibile.

– Nel merito

52

Riguardo all’esame nel merito del primo motivo, si deve constatare che, come ha rilevato il Tribunale al punto 30 della sentenza impugnata, il significato dell’articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II del regolamento n. 1164/94 modificato cambia secondo le versioni linguistiche di tale disposizione.

53

Infatti, dalla versione in francese della stessa, in forza della quale, in mancanza di accordo tra le parti, la Commissione decide «entro tre mesi», risulta che il termine di tre mesi ivi enunciato si riferisce all’adozione della decisione di rettifiche finanziarie.

54

Diversamente, nelle altre versioni linguistiche della stessa disposizione, tale termine di tre mesi si riferisce alla mancanza di accordo tra le parti.

55

Orbene, secondo giurisprudenza costante, al fine di garantire un’interpretazione e un’applicazione uniformi di uno stesso testo la cui versione in una lingua dell’Unione europea diverge dalle versioni redatte nelle altre lingue, la disposizione di cui trattasi deve essere interpretata in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui essa fa parte (v., in particolare, sentenza DR e TV2 Danmark, C‑510/10, EU:C:2012:244, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

56

Al riguardo, con riferimento al sistema in cui si inserisce l’articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II del regolamento n. 1164/94 modificato, si deve rilevare che il Fondo di coesione è stato istituito, conformemente all’articolo 130 D, secondo comma, CE, dal regolamento n. 1164/94 nella sua versione iniziale.

57

L’articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II di tale regolamento nella sua versione iniziale si limita a prevedere che, se risulta confermata l’esistenza di un’irregolarità o l’inosservanza di una delle condizioni indicate nella decisione di concessione del contributo, la Commissione possa ridurre, sospendere o sopprimere il contributo per l’iniziativa considerata, senza tuttavia che l’esercizio di tale competenza sia delimitato da un termine.

58

Com’è stato indicato al punto 3 della presente sentenza, la versione iniziale di detto regolamento è stata modificata, segnatamente, dal regolamento n. 1265/1999, che ha sostituito il testo di tale articolo H dell’allegato II con quello citato al punto 5 della presente sentenza, il cui paragrafo 2, primo comma, è oggetto della presente controversia. Tale modifica è intervenuta in base all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1164/94 nella sua versione iniziale, secondo il quale il Consiglio dell’Unione europea, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura prevista all’articolo 130 D CE, avrebbe riesaminato detto regolamento anteriormente alla fine del 1999.

59

Dal preambolo del regolamento n. 1265/1999, e in particolare dai considerando 1, 2, 4 e 5 di quest’ultimo, risulta che detto allegato II è stato modificato per migliorare l’efficienza del Fondo di coesione, per semplificare il sistema di gestione finanziaria, prevedendo comunque un più severo controllo della fondatezza delle spese, nonché per rafforzare e rendere sistematica la collaborazione tra la Commissione e lo Stato membro interessato nel controllo dei progetti.

60

Il regolamento n. 1164/94 così modificato era applicabile nel periodo compreso tra il 2000 e il 2006. Infatti, da un lato, i regolamenti nn. 1264/1999 e 1265/1999, che hanno modificato il regolamento n. 1164/94 nella sua versione iniziale, sono entrati in vigore il 1o gennaio 2000 e, dall’altro, conformemente all’articolo 1, punto 11, del regolamento n. 1264/1999, il regolamento n. 1164/94, nella versione modificata nel 1999, doveva essere riesaminato entro il 31 dicembre 2006.

61

Il regolamento n. 1386/2002 è stato adottato dalla Commissione al fine di stabilire le modalità di applicazione del regolamento n. 1164/94 modificato. In applicazione del suo articolo 23, il regolamento n. 1386/2002 è entrato in vigore il 7 agosto 2002 e si applica, in forza del suo articolo 1, ai progetti cui il contributo è stato originariamente erogato dopo il 1o gennaio 2000.

62

Dall’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1386/2002, che si riferisce espressamente all’articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II del regolamento n. 1164/94 modificato, discende che la Commissione dispone, ai sensi di tale articolo H, paragrafo 2, di un termine di tre mesi per adottare una decisione di rettifica finanziaria, termine che comincia a decorrere dalla data dell’audizione.

63

Tutte le versioni linguistiche dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1386/2002 concordano in tal senso.

64

Nel corso dello stesso periodo indicato al punto 60 della presente sentenza, il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1), che, conformemente al suo articolo 2, si applicava al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione «orientamento», nonché allo Strumento finanziario di orientamento della pesca, enunciava al suo articolo 39, paragrafo 3, che, «[a]lla scadenza del termine stabilito dalla Commissione, se non è stato raggiunto un accordo e se lo Stato membro non ha effettuato le rettifiche, la Commissione, tenendo conto delle osservazioni di quest’ultimo può decidere, entro tre mesi», di ridurre l’acconto o di procedere alle necessarie rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte la partecipazione dei Fondi all’intervento in questione.

65

Il testo di detta disposizione, nelle sue diverse versioni linguistiche, non presenta differenze simili a quelle descritte ai punti 53 e 54 della presente sentenza.

66

In termini analoghi a quelli dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1386/2002, l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 448/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell’ambito dei Fondi strutturali (GU L 64, pag. 13), dispone che, qualora lo Stato membro contesti le osservazioni della Commissione e abbia luogo un’audizione a norma dell’articolo 39, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1260/1999, «il periodo di tre mesi entro il quale la Commissione può prendere una decisione in virtù dell’articolo 39, paragrafo 3, di tale regolamento decorre dalla data della suddetta [audizione]».

67

Con riferimento al punto di diritto oggetto della presente controversia, neppure la redazione di tale disposizione presenta differenze nelle diverse versioni linguistiche di tale regolamento.

68

Il regolamento n. 1260/1999 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L 210, pag. 25), che si applica, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, a detti Fondi, fatte salve le disposizioni specifiche stabilite nei regolamenti che disciplinano ciascuno di tali Fondi.

69

Alle rettifiche finanziarie che la Commissione può adottare si applicano oramai regole comuni a questi tre Fondi, enunciate agli articoli da 99 a 102 di tale regolamento.

70

Il paragrafo 5 dell’articolo 100, intitolato «Procedura», del regolamento n. 1083/2006 stabilisce che, «[i]n assenza di accordo, la Commissione adotta una decisione sulla rettifica finanziaria entro un termine di sei mesi dalla data dell’audizione tenendo conto di tutte le informazioni fornite e le osservazioni formulate durante la procedura[;] [s]e l’audizione non ha luogo, il termine di sei mesi decorre due mesi dopo la data della lettera di convocazione trasmessa dalla Commissione».

71

Occorre precisare al riguardo che, da un lato, con riferimento alla questione discussa tra le parti della presente controversia, detto paragrafo 5 dell’articolo 100 è formulato in maniera identica nelle diverse versioni linguistiche del regolamento n. 1083/2006 e che, dall’altro, il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, che istituisce un Fondo di coesione e abroga il regolamento (CE) n. 1164/94 (GU L 210, pag. 79), non contiene alcuna disposizione relativa alla procedura riguardante le rettifiche finanziarie, come nemmeno il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell’8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 371, pag. 1).

72

Lo stesso può dirsi riguardo al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347, pag. 320). Infatti, il suo articolo 145, paragrafo 6, stabilisce che «[p]er applicare le rettifiche finanziarie la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, entro un termine di sei mesi dalla data dell’audizione, o dalla data di ricevimento di informazioni aggiuntive, ove lo Stato membro convenga di presentarle successivamente all’audizione [;] [l]a Commissione tiene conto di tutte le informazioni fornite e delle osservazioni formulate durante la procedura [;] [s]e l’audizione non ha luogo, il termine di sei mesi decorre da due mesi dopo la data della lettera di convocazione per l’audizione trasmessa dalla Commissione».

73

Tale disposizione ha un contenuto simile nelle diverse versioni linguistiche del regolamento n. 1303/2013.

74

Peraltro, il regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (GU L 347, pag. 281), non stabilisce la procedura applicabile in caso di rettifiche finanziarie. Lo stesso vale per il progetto di regolamento delegato (UE) della Commissione, che integra il regolamento n. 1303/2013, trasmesso al Parlamento europeo in data 3 marzo 2014.

75

Dagli sviluppi che precedono risulta che soltanto il regolamento applicabile al periodo iniziale, dal 1994 al 1999, non stabilisce termini per l’adozione di una decisione di rettifica finanziaria da parte della Commissione.

76

Si deve invece constatare che, a partire dal 2000, sia il regolamento n. 1260/1999 sia i regolamenti nn. 1083/2006 e 1303/2013, entrati in vigore, rispettivamente, il 1o gennaio 2007 e il 1o gennaio 2014, nonché diversi regolamenti di applicazione di detti regolamenti adottati dalla Commissione stabiliscono un tale termine.

77

Tenuto conto che l’articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II del regolamento n. 1164/94 modificato, in vigore a partire dal 1o gennaio 2000, presenta differenze a seconda delle versioni linguistiche di tale regolamento, occorre effettivamente determinarne l’esatto significato con riferimento al contesto in cui tale disposizione s’inserisce, ossia, nel caso di specie, ai regolamenti di analoga natura in materia di gestione dei Fondi dell’Unione.

78

Orbene, risulta che tutti i regolamenti applicabili in tale settore dal 2000 confermano la tesi, sostenuta dal Regno di Spagna, secondo cui la Commissione deve adottare la decisione di rettifica finanziaria nel rispetto di un certo termine, il cui computo può certamente variare secondo la normativa vigente, ma la cui esistenza stessa è prevista senza ambiguità alcuna dal legislatore dell’Unione.

79

La circostanza che il regolamento n. 1260/1999 non si applichi al Fondo di coesione come tale non osta, al riguardo, a una siffatta interpretazione, dal momento che il testo dell’articolo 39, paragrafo 3, di detto regolamento e quello dell’articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II del regolamento n. 1164/94 modificato sono pressoché identici, e non appare giustificato che, nel secondo regolamento, il termine si riferisca alla mancanza di accordo tra le parti, mentre nel primo regolamento tale termine si riferisce all’adozione di una decisione da parte della Commissione.

80

Un’interpretazione in tal senso è tanto più giustificata se si considera che tutti i regolamenti successivi, sia del Consiglio sia della Commissione, confermano che la Commissione deve rispettare un determinato termine quando adotta una decisione di rettifica finanziaria.

81

Occorre aggiungere, con particolare riferimento al regolamento n. 1386/2002, che è diretto a stabilire le modalità di applicazione del regolamento n. 1164/94 modificato cui appartiene la disposizione oggetto della presente controversia, che il punto di vista difeso dalla Commissione e condiviso dal Tribunale ai punti 33 e 36 della sentenza impugnata, secondo cui l’articolo 18 del regolamento n. 1386/2002 si limiterebbe a stabilire la data d’inizio della decorrenza del termine per l’adozione di una decisione ai sensi dell’articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II del regolamento n. 1164/94 modificato, non può essere accolto, poiché il legislatore dell’Unione non potrebbe aver stabilito l’inizio della decorrenza di un termine ai fini dell’adozione di una decisione di cui al detto articolo H se un siffatto termine non esistesse.

82

Si deve pertanto considerare che, a partire dal 2000, la Commissione è tenuta a rispettare un termine legale per l’adozione di una decisione di rettifica finanziaria.

83

Tale conclusione, tratta da un’interpretazione sistematica dei regolamenti pertinenti sia del Consiglio sia della Commissione, è del resto anche corroborata dalla formulazione del passaggio che figura a pagina 63 della comunicazione (2011) C 332/01 della Commissione stessa, invocata dal Regno di Spagna a sostegno della sua impugnazione, come risulta al punto 34 della presente sentenza.

84

Detta conclusione è altresì coerente con l’obiettivo, enunciato all’articolo 161, primo comma, CE, divenuto articolo 177 TFUE, secondo cui il legislatore dell’Unione definisce «le norme generali applicabili ai Fondi», approccio che necessariamente comporta un’armonizzazione delle norme applicabili in materia. Un tale approccio s’impone a maggior ragione riguardo alle norme di procedura. Si deve al riguardo osservare che dal 2007 le norme procedurali, in particolare, sono state effettivamente uniformate nell’ambito di un regolamento del Consiglio recante disposizioni generali applicabili a tutti i Fondi dell’Unione. Orbene, le regole procedurali ivi enunciate avallano senza riserve l’interpretazione secondo cui l’adozione di una decisione di rettifica finanziaria è temporalmente delimitata da un termine predeterminato dal legislatore.

85

Peraltro, siffatta interpretazione non è tale da pregiudicare la coerenza e l’efficacia della procedura di rettifica finanziaria prevista dal diritto dell’Unione, poiché il termine previsto dal legislatore lascia alla Commissione un periodo di tempo sufficiente per adottare la sua decisione, tenendo nel debito conto le sue concertazioni con lo Stato membro interessato.

86

Al contrario, come risulta dal considerando 5 del regolamento n. 1265/1999, la procedura stabilita dal legislatore dell’Unione in materia di rettifiche finanziarie si basa su una collaborazione tra lo Stato membro interessato e la Commissione che dev’essere fondata sull’equilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti. Orbene, in tali condizioni, sarebbe contraria a tale esigenza di equilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti una configurazione in cui lo Stato membro sia tenuto a rispettare determinati termini precisi, ma non lo sia la Commissione.

87

Secondo giurisprudenza costante, infatti, il principio di leale collaborazione obbliga non soltanto gli Stati membri ad adottare tutte le misure atte a garantire la portata e l’efficacia del diritto dell’Unione, ma impone altresì alle istituzioni di quest’ultima, in termini di reciprocità, obblighi di leale collaborazione con gli Stati membri (v., in tal senso, ordinanza Zwartveld e a., C‑2/88 IMM, EU:C:1990:315, punto 10).

88

Inoltre, trattandosi nel caso di specie di decisioni di notevole impatto finanziario, è nell’interesse sia dello Stato membro sia della Commissione che il termine della procedura di rettifica finanziaria sia prevedibile, il che presuppone la fissazione di una scadenza prestabilita per l’adozione della decisione finale. Si deve altresì rilevare che il superamento del termine previsto per l’adozione di una decisione di rettifica finanziaria non è compatibile con il principio generale di buona amministrazione.

89

Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, si deve constatare che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando, ai punti 29 e 33 della sentenza impugnata, che l’articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II del regolamento n. 1164/94 modificato non prevede nessun termine entro il quale la Commissione adotta la sua decisione di rettifica finanziaria, e che il termine di tre mesi cui tale disposizione rinvia riguarda la conclusione di un accordo tra la Commissione e lo Stato membro interessato.

90

Ne consegue che il primo motivo dell’impugnazione è fondato e che la sentenza impugnata dev’essere annullata, senza che occorra esaminare il secondo motivo d’impugnazione.

Sul ricorso di primo grado

91

Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte, quando l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.

92

Nel caso di specie, la Corte dispone degli elementi necessari per statuire definitivamente sul ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa proposto dal Regno di Spagna dinanzi al Tribunale.

93

Come risulta dai punti da 56 a 89 della presente sentenza, l’adozione da parte della Commissione di una decisione di rettifica finanziaria è, dal 2000, subordinata al rispetto di un determinato termine.

94

La durata di tale termine varia secondo la normativa applicabile.

95

Pertanto, in applicazione del combinato disposto degli articoli H, paragrafo 2, dell’allegato II del regolamento n. 1164/94 modificato e 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1386/2002, il termine entro il quale la Commissione deve adottare una decisione di rettifica finanziaria era di tre mesi a decorrere dalla data dell’audizione.

96

Conformemente all’articolo 100, paragrafo 5, del regolamento n. 1083/2006, la Commissione statuisce sulla rettifica finanziaria entro sei mesi dalla data dell’audizione e, se l’audizione non ha luogo, il termine di sei mesi decorre due mesi dopo la data della lettera di convocazione trasmessa dalla Commissione.

97

Ai sensi dell’articolo 145, paragrafo 6, del regolamento n. 1303/2013, la Commissione statuisce entro sei mesi dalla data dell’audizione, o dalla data di ricevimento di informazioni aggiuntive, ove lo Stato membro convenga di presentarle successivamente all’audizione. Se l’audizione non ha luogo, il termine di sei mesi decorre da due mesi dopo la data della lettera di convocazione per l’audizione trasmessa dalla Commissione.

98

Al riguardo occorre precisare che, anche se il regolamento n. 1265/1999, che ha modificato il regolamento n. 1164/94, è entrato in vigore il 1o gennaio 2000, risulta tuttavia dall’articolo 108, secondo comma, del regolamento n. 1083/2006 che l’articolo 100 di quest’ultimo è applicabile dal 1o gennaio 2007, anche ai programmi precedenti al periodo 2007‑2013. Ciò è del resto conforme al principio secondo cui le norme procedurali sono immediatamente applicabili dopo la loro entrata in vigore.

99

Quanto all’articolo 145 del regolamento n. 1303/2013, esso si applica, ai sensi dell’articolo 154, secondo comma, di quest’ultimo, con efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2014.

100

Orbene, nel caso di specie, l’audizione ha avuto luogo l’11 marzo 2010, mentre la Commissione ha adottato la decisione controversa soltanto il 13 settembre 2010.

101

Ciò considerato, risulta che nel caso di specie la Commissione non ha rispettato il termine di sei mesi impartito dall’articolo 100, paragrafo 5, del regolamento n. 1083/2006.

102

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, la circostanza che la normativa pertinente non preveda espressamente che, nel caso di inosservanza del termine impartito per l’adozione di una decisione di rettifica finanziaria, la Commissione non possa più adottare una decisione siffatta è irrilevante, poiché l’indicazione di un termine entro il quale una decisione di tale natura dev’essere adottata è di per sé sufficiente.

103

Inoltre, l’inosservanza delle norme procedurali relative all’adozione di un atto lesivo costituisce una violazione di forme sostanziali (v., in tal senso, sentenza Regno Unito/Consiglio, 68/86, EU:C:1988:85, punti 48 e 49), che il giudice dell’Unione deve sollevare, anche d’ufficio (v., in tal senso, sentenze Commissione/ICI, C‑286/95 P, EU:C:2000:188, punto 51, nonché Commissione/Solvay, C‑287/95 P e C‑288/95 P, EU:C:2000:189, punto 55). Orbene, la mancata adozione della decisione controversa, da parte della Commissione, nel termine stabilito dal legislatore dell’Unione costituisce una violazione di forme sostanziali.

104

Pertanto, la decisione controversa non è stata validamente adottata e dev’essere di conseguenza annullata.

Sulle spese

105

Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese.

106

L’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, che si applica al procedimento d’impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, stabilisce che la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Regno di Spagna è risultato vittorioso nell’ambito dell’impugnazione e il ricorso dinanzi al Tribunale è stato accolto, ed avendo il Regno di Spagna chiesto la condanna alle spese della Commissione, quest’ultima, rimasta soccombente, dev’essere condannata a sopportare, oltre le proprie spese, quelle sostenute da detto Stato membro, sia in primo grado sia nell’ambito dell’impugnazione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea Spagna/Commissione (T‑540/10, EU:T:2013:47) è annullata.

 

2)

La decisione C (2010) 6154 della Commissione, del 13 settembre 2010, recante riduzione dell’aiuto del Fondo di coesione alle fasi di progetto rubricate «Linea di alta velocità Madrid‑Saragozza‑Barcellona‑Frontiera francese. Tratto Lleida‑Martorell (Piattaforma). Sottotratto IX‑A» (CCI 2001.ES.16.C.PT.005), «Linea di alta velocità Madrid‑Saragozza‑Barcellona‑Frontiera francese. Tratto Lleida‑Martorell (Piattaforma). Sottotratto X‑B (Avinyonet del Penedés-Sant Sadurní d’Anoia)» (CCI 2001.ES.16.C.PT.008), «Linea di alta velocità Madrid‑Saragozza‑Barcellona‑Frontiera francese. Tratto Lleida‑Martorell (Piattaforma). Sottotratti XI‑A e XI‑B (Sant Sadurní d’Anoia-Gelida)» (CCI 2001.ES.16.C.PT.009), «Linea di alta velocità Madrid‑Saragozza‑Barcellona‑Frontiera francese. Tratto Lleida‑Martorell (Piattaforma). Sottotratto IX‑C» (CCI 2001.ES.16.C.PT.010), è annullata.

 

3)

La Commissione europea è condannata a sopportare le spese del Regno di Spagna e le proprie spese, sia nel procedimento di primo grado sia nell’ambito della presente impugnazione.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.

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