Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CJ0179

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 gennaio 2015.
Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank contro L. F. Evans.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Centrale Raad van Beroep - Paesi Bassi.
Rinvio pregiudiziale - Determinazione della legislazione applicabile ad un lavoratore nell’ambito della previdenza sociale - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Applicabilità - Impiego di un cittadino di uno Stato membro presso il consolato di uno Stato terzo stabilito nel territorio di un altro Stato membro nel cui territorio egli risiede - Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari - Articolo 71, paragrafo 2 - Normativa nazionale che riconosce agevolezze, privilegi e immunità ai residenti permanenti.
Causa C-179/13.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:12

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

15 gennaio 2015 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Determinazione della legislazione applicabile ad un lavoratore nell’ambito della previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Applicabilità — Impiego di un cittadino di uno Stato membro presso il consolato di uno Stato terzo stabilito nel territorio di un altro Stato membro nel cui territorio egli risiede — Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari — Articolo 71, paragrafo 2 — Normativa nazionale che riconosce agevolezze, privilegi e immunità ai residenti permanenti»

Nella causa C‑179/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi), con decisione del 9 aprile 2013, pervenuta in cancelleria il 12 aprile 2013, nel procedimento

Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

contro

L.F. Evans,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, C. Vajda, A. Rosas, E. Juhász e D. Šváby (relatore), giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 aprile 2014,

considerate le osservazioni presentate:

per il Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank, da H. van der Most;

per la sig.ra Evans, da N. Matt, advocaat;

per il governo dei Paesi Bassi, da J. Langer, M. Bulterman e M. Gijzen, in qualità di agenti;

per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, in qualità di agente, assistito da A. Silva Rocha, Professor;

per la Commissione europea, da M. van Beek, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 giugno 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 2, 3 e/o 16 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 (GU L 392, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), nonché, in subordine, dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).

2

Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra, da un lato, il Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (in prosieguo: la «Svb») e, dall’altro, la sig.ra Evans, cittadina britannica, in merito al calcolo dei diritti pensionistici relativi al periodo durante il quale ella era impiegata presso il consolato generale degli Stati Uniti d’America in Amsterdam (Paesi Bassi) e godeva di uno status di persona privilegiata in forza del quale era esente, in particolare, da qualsiasi contributo sociale e, quindi, non era assoggettata al regime olandese di previdenza sociale.

Contesto normativo

Il diritto internazionale

3

La Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, conchiusa a Vienna il 24 aprile 1963 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 596, pag. 261; in prosieguo: la «Convenzione di Vienna del 1963») dispone, all’articolo 1, paragrafi 1 e 3:

«1.   Secondo la presente Convenzione, le locuzioni seguenti significano:

a.

“posto consolare”, ogni consolato generale, viceconsolato o agenzia consolare;

(…)

c.

“capo d’un posto consolare”, la persona incaricata d’agire in tale qualità;

d.

“funzionario consolare”, ogni persona, compreso il capo del posto consolare, incaricata in tale qualità d’esercitare le funzioni consolari;

e.

“impiegato consolare”, ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici d’un posto consolare;

f.

“membri del personale di servizio”, ogni persona addetta al servizio domestico d’un posto consolare;

g.

“membri d’un posto consolare”, i funzionari consolari, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio;

h.

“membri del personale consolare”, i funzionari consolari, escluso il capo del posto consolare, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio;

i.

“membro del personale privato”, una persona impiegata esclusivamente nel servizio privato d’un membro del posto consolare;

(…)

3.   Lo stato particolare dei membri dei posti consolari, che sono cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza è disciplinato nell’articolo 71 della presente Convenzione».

4

Rubricato «Esenzione dall’ordinamento di sicurezza sociale», l’articolo 48 di tale Convenzione recita quanto segue:

«1.   Riservate le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, i membri del posto consolare, quanto ai servizi che rendono allo Stato d’invio, e i membri delle loro famiglie viventi nella loro comunione domestica sono esenti dalle disposizioni di sicurezza sociale che possano essere in vigore nello Stato di residenza.

2.   L’esenzione prevista nel paragrafo 1 del presente articolo s’applica parimente ai membri del personale privato al servizio esclusivo dei membri del posto consolare, a condizione:

a.

che non siano cittadini dello Stato di residenza o non abbiano in questo la residenza permanente; e

b.

che siano soggetti alle disposizioni di sicurezza sociale in vigore nello Stato d’invio o in uno Stato terzo.

3.   I membri del posto consolare che hanno al servizio persone cui non si applichi l’esenzione prevista nel paragrafo 2 del presente articolo, devono osservare gli obblighi imposti al datore di lavoro dalle disposizioni di sicurezza sociale dello Stato di residenza.

4.   L’esenzione prevista nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esclude la partecipazione volontaria all’ordinamento di sicurezza sociale dello Stato di residenza, in quanto sia ammessa da questo».

5

L’articolo 71 della citata Convenzione, intitolato «Cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza», così dispone:

«1.   Salvo che lo Stato di residenza non accordi [ulteriori] agevolezze, privilegi e immunità, i funzionari consolari che non siano cittadini o residenti permanenti di questo Stato godono solamente dell’immunità dalla giurisdizione e dell’inviolabilità personale per gli atti ufficiali compiuti nell’esercizio delle loro funzioni e del privilegio previsto nel paragrafo 3 dell’articolo 44. Per questi funzionari consolari, lo Stato di residenza è parimente soggetto all’obbligo di cui all’articolo 42. Se contro un tale funzionario è promossa un’azione penale, la procedura dev’essere condotta in maniera da non disturbare l’esercizio delle funzioni consolari, sempreché l’interessato non sia in stato d’arresto o di detenzione.

2.   Gli altri membri del posto consolare che sono cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza, i membri della loro famiglia (...) godono delle agevolezze, dei privilegi e delle immunità solamente in quanto siano loro accordati da questo Stato (...)».

6

Il Regno dei Paesi Bassi ha depositato l’atto di ratifica della Convenzione di Vienna del 1963 presso il Segretario generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1985, sicché, nei suoi confronti, essa è entrata in vigore il 16 gennaio 1986.

Il diritto dell’Unione

Il regolamento n. 1612/68

7

In applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1612/98, il lavoratore cittadino di uno Stato membro gode, nel territorio degli altri Stati membri, degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali.

Il regolamento n. 1408/71

8

Il quinto e l’ottavo considerando del regolamento n. 1408/71 così recitano:

«considerando che è opportuno, nel quadro di questo coordinamento, garantire all’interno della Comunità ai lavoratori cittadini degli Stati membri, nonché ai rispettivi aventi diritto e ai loro superstiti, la parità di trattamento di fronte alle diverse legislazioni nazionali;

(...)

considerando che è opportuno assoggettare i lavoratori subordinati e autonomi che si spostano all’interno della Comunità al regime di sicurezza sociale di un unico Stato membro, in modo che vengano evitati i cumuli di legislazioni nazionali applicabili e le complicazioni che possono derivarne».

9

L’articolo 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71 stabilisce che, ai fini dell’applicazione del medesimo, i termini «lavoratore subordinato» designano, in particolare, qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro uno o più eventi corrispondenti ai settori di un regime previdenziale applicabile ai lavoratori subordinati.

10

L’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento dispone quanto segue:

«Il presente regolamento si applica ai lavoratori subordinati o autonomi e agli studenti, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti».

11

L’articolo 3, paragrafo 1, del citato regolamento ha il seguente tenore:

«Le persone alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento».

12

Collocato nel titolo II, intitolato «Determinazione della legislazione applicabile», l’articolo 13 del regolamento n. 1408/71, rubricato «Norme generali», prevede quanto segue:

«1.   Le persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14 quater e 14 septies. Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del presente titolo.

2.   Con riserva degli articoli da 14 a 17:

a)

la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;

(...)».

13

L’articolo 16 di detto regolamento, intitolato «Norme particolari concernenti il personale di servizio delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari, nonché gli agenti ausiliari delle Comunità europee», così recita:

«1.   Le disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a) sono applicabili ai membri del personale di servizio delle missioni diplomatiche o uffici consolari ed ai domestici privati al servizio di agenti di tali missioni o uffici.

2.   Tuttavia, i lavoratori di cui al paragrafo 1, che sono cittadini dello Stato membro accreditante o dello Stato membro d’invio, possono optare per l’applicazione della legislazione di tale Stato. Questo diritto di opzione può essere esercitato nuovamente alla fine di ogni anno civile e non ha effetto retroattivo.

(...)».

14

Il regolamento n. 1408/71 è stato abrogato con effetto al 1o maggio 2010 dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1). Quest’ultimo regolamento non è tuttavia applicabile alla controversia di cui al procedimento principale.

Il diritto olandese

15

L’articolo 6, paragrafo 1, della legge recante sistema generale delle pensioni di vecchiaia (Algemene Ouderdomswet, Stb. 1956, n. 281; in prosieguo: l’«AOW») dispone che, segnatamente, i residenti nei Paesi Bassi sono coperti dal regime previdenziale olandese. Il paragrafo 3 di tale articolo dispone che «la categoria degli interessati può essere estesa o limitata con un provvedimento amministrativo generale o in forza di quest’ultimo, in deroga ai paragrafi 1 e 2».

16

Sulla base dell’articolo 6, paragrafo 3, dell’AOW, le autorità olandesi hanno adottato diversi decreti di estensione o di restrizione della categoria di persone coperte dalle assicurazioni sociali negli anni 1976, 1989 e 1998.

17

In forza di questi decreti di estensione e di restrizione della categoria delle persone coperte dalle assicurazioni sociali, gli agenti e gli impiegati consolari, tra cui i membri del personale amministrativo, non sono coperti dalle assicurazioni sociali a meno che non possiedano la nazionalità olandese o, nei decreti vigenti a partire dal 1o luglio 1989, che non risiedano in maniera permanente nei Paesi Bassi.

18

Per quanto concerne tale status di residenza permanente, le autorità olandesi consideravano inizialmente che gli impiegati consolari, a norma dell’articolo 1, lettera e), della Convenzione di Vienna del 1963, residenti nei Paesi Bassi ma di nazionalità straniera non potessero essere qualificati come residenti permanenti nell’accezione degli articoli 1, paragrafo 3, e 71 della Convenzione di Vienna del 1963 e, di conseguenza, beneficiassero del regime privilegiato previsto dall’articolo 48 di tale Convenzione.

19

A far data dal 1o agosto 1987, le autorità olandesi hanno modificato la loro valutazione e hanno considerato che il personale assunto localmente e che risiedeva nei Paesi Bassi da più di un anno alla data della sua assunzione dovesse essere considerato come residente permanente, escludendo così che godesse del regime privilegiato previsto dalla Convenzione di Vienna del 1963. Onde evitare di arrecare pregiudizio alle situazioni giuridiche acquisite, esse hanno deciso che tale modifica non avrebbe prodotto conseguenze nei confronti delle persone che lavoravano già presso un ufficio consolare prima del 1o agosto 1987. Tuttavia, nel corso del 1999, il Ministero olandese degli Affari esteri ha offerto a tali persone che prestavano già attività lavorativa presso un consolato o un’ambasciata nei Paesi Bassi prima del 1o agosto 1987 la possibilità di scegliere, entro il 15 dicembre 1999, di essere assicurate a titolo dell’assicurazione previdenziale olandese.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

20

La sig.ra Evans, di nazionalità britannica, ha lavorato nel Regno Unito dal 1972 al 1973 e in seguito si è stabilita, nello stesso anno, nei Paesi Bassi, dove è stata impiegata inizialmente presso svariate imprese e, in seguito, fino all’aprile 1980, presso il Consolato generale del Regno Unito in Rotterdam (Paesi Bassi).

21

Dal 17 novembre 1980 essa lavora presso il consolato generale degli Stati Uniti d’America in Amsterdam, in qualità di membro del personale amministrativo e tecnico ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della Convenzione di Vienna del 1963 e dispone, sin dalla sua entrata in funzione, di un’assicurazione malattia sottoscritta dal suo datore di lavoro presso una compagnia assicurativa privata olandese.

22

Ritenendo che la sig.ra Evans non potesse essere considerata residente permanente nei Paesi Bassi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della Convenzione di Vienna del 1963, il Ministero degli Affari esteri olandese, in occasione della sua entrata in funzione, le ha riconosciuto lo status privilegiato previsto dalla Convenzione di Vienna del 1963 che implica, segnatamente, l’esonero dalla maggior parte delle imposte e dei contributi previdenziali. Pertanto, la sig.ra Evans non è stata iscritta ad alcun settore della previdenza sociale a partire da tale data.

23

Nel corso del 1999, la sig.ra Evans è stata invitata dalle autorità olandesi ad operare la scelta menzionata al punto 19 della presente sentenza tra il mantenimento del suo status di persona privilegiata e l’iscrizione, per il futuro, al regime generale previdenziale olandese generale. Il 5 dicembre del medesimo anno, ella ha optato per il mantenimento di detto status nei seguenti termini: «desidero conservare il mio status di persona privilegiata, il che significa che non sono iscritta al regime previdenziale olandese e, quindi, non ho diritto alla copertura che esso offre».

24

Nel corso del 2008 la sig.ra Evans ha richiesto alla Svb di fornirle un quadro sommario dei periodi assicurativi maturati ai sensi dell’AOW ai fini del calcolo della sua futura pensione. Il 27 marzo 2008 la Svb le ha comunicato che la considerava assicurata presso di essa per il periodo intercorso tra il 1973 e il 1980, ma non per il periodo durante il quale essa era impiegata presso il consolato generale degli Stati Uniti d’America. A tale proposito, la Svb si è fondata sulla circostanza che il regolamento n. 1408/71 non le si applica in quanto gli Stati Uniti d’America non sono uno Stato membro dell’Unione europea e che, in forza della normativa olandese, che è l’unica applicabile in una situazione del genere, gli agenti consolari e i membri del personale amministrativo non sono coperti dalle assicurazioni previdenziali a meno che non posseggano la nazionalità olandese.

25

La sig.ra Evans ha allora presentato un reclamo contro la decisione dell’Svb, che è stato dichiarato infondato e ha formato oggetto di un ricorso dinanzi al Rechtbank Amsterdam. Con sentenza del 15 marzo 2011 quest’ultimo giudice ha statuito che la sig.ra Evans andava considerata assicurata ai sensi dell’AOW per il periodo intercorso tra il 18 novembre 1980 e il 12 marzo 2008, in quanto l’articolo 3 del regolamento n. 1408/71 obbliga ad assimilare la nazionalità britannica della sig.ra Evans alla nazionalità olandese, rinviando alla sentenza Boukhalfa (C‑214/94, EU:C:1996:174). Detto giudice, inoltre, ha ritenuto che la sig.ra Evans dovesse essere considerata residente permanente e che, a tale proposito, il fatto di godere di uno status privilegiato non avesse alcuna rilevanza.

26

La SVB ha proposto appello contro detta sentenza dinanzi al Centrale Raad van Beroep.

27

Il Centrale Raad van Beroep si è posto la questione se, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, sussista una discriminazione diretta o indiretta fondata sulla nazionalità e, in subordine, se, nel caso di discriminazione indiretta, essa sia giustificata, e ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se gli articoli 2 e/o 16 del regolamento n. 1408/71 debbano essere interpretati nel senso che una persona come la sig.ra Evans, cittadina di uno Stato membro, che si è avvalsa del suo diritto di libera circolazione dei lavoratori, alla quale era applicabile la normativa olandese di previdenza sociale e che successivamente è stata assunta dal Consolato generale degli Stati Uniti d’America nei Paesi Bassi come lavoratore ausiliario, sin dall’inizio di dette attività lavorative non rientra più nell’ambito di applicazione personale del regolamento n. 1408/71.

In caso di soluzione negativa della questione sub 1):

2)

a)

Se l’articolo 3 del regolamento n. 1408/71 e/o l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1612/68 debbano essere interpretati nel senso che l’applicazione dello status di persona privilegiata alla sig.ra Evans, che nella fattispecie consiste, tra l’altro, nel non essere obbligatoriamente assicurata ai fini della previdenza sociale e nel non corrispondere i relativi contributi, deve essere considerata come una giustificazione sufficiente per la distinzione operata secondo la cittadinanza.

b)

Quale significato debba essere attribuito a questo riguardo al fatto che la sig.ra Evans, nel dicembre 1999, abbia scelto su richiesta di mantenere detto status di persona privilegiata».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

28

Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2 del regolamento n. 1408/71, letto in combinato disposto con l’articolo 16 del medesimo regolamento, possa essere interpretato nel senso che, per il periodo in cui un cittadino di uno Stato membro è stato impiegato presso un ufficio consolare di uno Stato terzo stabilito nel territorio di uno Stato membro di cui egli non è cittadino, ma nel cui territorio risiede, tale cittadino possa essere considerato da detto Stato membro come non soggetto alla normativa di uno Stato membro, ai sensi di tale disposizione, e, di conseguenza, come escluso dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71.

29

Occorre innanzitutto rammentare che, in forza del suo articolo 2, paragrafo 1, il regolamento è n. 1408/71 si applica ai lavoratori subordinati o autonomi che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri.

30

Nel caso di specie, è pacifico che la sig.ra Evans è cittadina di uno Stato membro e che, per quanto concerne il periodo controverso, non era assoggettata ad alcun settore di previdenza sociale di uno Stato membro sin dalla sua entrata in funzione presso il consolato generale degli Stati Uniti d’America.

31

Occorre pertanto chiarire se una persona in una situazione come quella della sig.ra Evans, ossia una persona impiegata presso un ufficio consolare di uno Stato terzo stabilito nel territorio di uno Stato membro di cui tale persona non è cittadina, ma sul cui territorio risiede, debba essere considerata assoggettata alla legislazione di detto Stato membro a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71.

32

Nel procedere a tale valutazione si deve considerare che una situazione quale quella oggetto del procedimento principale differisce da quella in cui è sfociata la sentenza Boukhalfa (EU:C:1996:174) richiamata dal giudice del rinvio, in quanto la causa da cui è scaturita tale sentenza riguardava un cittadino di uno Stato membro impiegato presso l’ambasciata di uno Stato membro stabilita nel territorio di uno Stato terzo.

33

Parimenti occorre ricordare, da un lato, che il diritto dell’Unione, in linea di principio, non pregiudica la competenza degli Stati membri a disciplinare i loro sistemi di previdenza sociale (v., in tal senso, sentenza Salgado González, C‑282/11, EU:C:2013:86, punto 35 e giurisprudenza citata).

34

In mancanza di un’armonizzazione a livello dell’Unione, in linea di principio spetta alla legislazione di ciascuno Stato membro determinare le condizioni dell’esistenza del diritto o dell’obbligo di iscriversi ad un regime previdenziale oppure a un ramo particolare dello stesso (v., in tal senso, sentenze van Pommeren‑Bourgondiën, C‑227/03, EU:C:2005:431, punto 33, e Bakker, C‑106/11, EU:C:2012:328, punto 32).

35

D’altro lato, occorre ricordare che il diritto dell’Unione deve essere interpretato alla luce delle norme pertinenti di diritto internazionale, poiché tale diritto è parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione e vincola le istituzioni di quest’ultima (v., in tal senso, sentenze Racke, C‑162/96, EU:C:1998:293, punti 45 e 46, nonché Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, C‑402/05 P e C‑415/05 P, EU:C:2008:461, punto 291).

36

Come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 52 delle conclusioni, occorre interpretare la nozione di «assoggettamento alla legislazione di uno Stato membro», ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 1408/71, alla luce delle norme di diritto internazionale consuetudinario pertinenti (v., per analogia, sentenza Salemink, C‑347/10, EU:C:2012:17, punto 31), ossia la Convenzione di Vienna del 1963 che codifica il diritto delle relazioni diplomatiche e consolari ed enuncia i principi e le norme essenziali per il mantenimento di relazioni pacifiche tra gli Stati e accettati in tutto il mondo da nazioni di qualsiasi fede, cultura e forma politica [v. sentenza della Corte internazionale di giustizia del 24 maggio 1980, causa relativa al personale diplomatico consolare degli Stati Uniti a Teheran (Stati Uniti d’America v. Iran), Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances 1980, pag. 3, punto 45].

37

Per quanto riguarda il sistema previdenziale applicabile al personale consolare, l’articolo 48 della Convenzione di Vienna del 1963 prevede che i membri dell’ufficio consolare, quanto ai servizi che rendono allo Stato di invio, sono in linea di principio esenti dalle disposizioni di sicurezza sociale che possono essere in vigore nello Stato di residenza, pur ammettendo, all’articolo 71, paragrafo 2, che i membri dell’ufficio consolare che sono cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza godono delle agevolezze, dei privilegi e dell’immunità solamente in quanto siano loro accordate da questo Stato.

38

Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio emerge che, per il periodo antecedente al 1o agosto 1987, la normativa olandese disponeva che i funzionari e gli agenti consolari non olandesi non fossero coperti dall’assicurazione sociale e che, per il periodo successivo a tale data, i funzionari e gli agenti consolari residenti permanenti nei Paesi Bassi vi fossero assicurati, pur prevedendo un regime di opzione per il personale entrato in funzione prima del 1o agosto 1987 in applicazione del quale questi potevano continuare a non essere iscritti alle assicurazioni sociali olandesi, regime, quest’ultimo, per cui ha optato la sig.ra Evans.

39

Da ciò risulta che il Regno dei Paesi Bassi ha così inteso avvalersi della facoltà, offertagli dall’articolo 71, paragrafo 2, della Convenzione di Vienna del 1963, di esentare taluni membri del personale di uffici consolari, come la sig.ra Evans, dal regime previdenziale olandese.

40

Pertanto, alla luce di quanto precede, occorre considerare che un membro del personale di un ufficio consolare, in una situazione come quella della sig.ra Evans, per il periodo in cui è impiegato presso l’ufficio consolare di uno Stato terzo non è soggetto alla normativa in materia di previdenza sociale dello Stato membro interessato, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 1408/71, e, di riflesso, non rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento.

41

Questa conclusione non può essere rimessa in discussione dall’articolo 16 del regolamento n. 1408/71, come interpretato alla luce delle disposizioni rilevanti della Convenzione di Vienna del 1963.

42

A questo proposito, la sig.ra Evans afferma di rientrare nella legislazione olandese in forza del paragrafo 1 di tale articolo, ai sensi del quale le disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento sono applicabili ai membri del personale di servizio delle missioni diplomatiche o uffici consolari ed ai domestici privati al servizio di agenti di tali missioni o uffici.

43

A tal proposito occorre sottolineare che l’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71 non intende determinare le condizioni dell’esistenza del diritto o dell’obbligo di iscriversi ad un regime previdenziale. Come si evince dalla giurisprudenza citata al punto 34 della presente sentenza, spetta alla legislazione di ciascuno Stato membro determinare tali condizioni (v. sentenze Kits van Heijningen, C‑2/89, EU:C:1990:183, punto 19, nonché Salemink, EU:C:2012:17, punto 38 e giurisprudenza citata).

44

Per quanto gli Stati membri conservino la loro competenza a disciplinare i presupposti d’iscrizione ai loro sistemi di previdenza sociale, nell’esercizio di tale competenza essi devono tuttavia rispettare il diritto dell’Unione. Come rilevato dal giudice del rinvio, la Corte ha evidenziato che i presupposti dell’esistenza del diritto o dell’obbligo di iscriversi a un regime di previdenza sociale non possono produrre l’effetto di escludere dalla sfera di applicazione di una normativa nazionale le persone cui, in forza del regolamento n. 1408/71, tale normativa è applicabile (v. sentenze Salemink, EU:C:2012:17, punto 40, e Bakker, EU:C:2012:328, punto 33). L’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71 ha dunque l’effetto di rendere inopponibile, ai soggetti cui si riferisce tale disposizione, una clausola della legislazione nazionale applicabile che subordini l’ammissione al regime previdenziale istituito da questa legislazione alla residenza nello Stato membro interessato (v., in tal senso, sentenze Salemink, EU:C:2012:17, punto 45, nonché Bakker, EU:C:2012:328, punto 35 e giurisprudenza citata).

45

Tuttavia, questa giurisprudenza non può produrre la conseguenza che l’iscrizione di un lavoratore al sistema di previdenza sociale di uno Stato membro ai sensi del regolamento n. 1408/71 sia determinata, a prescindere dalla normativa nazionale che disciplina l’iscrizione, in modo autonomo da tale regolamento.

46

Per quanto attiene più nello specifico ai membri del personale di servizio delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari considerati all’articolo 16 del regolamento n. 1408/71, si constata che tale articolo si limita a determinare, così come l’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento, come emerge chiaramente dalla rubrica del titolo II del citato regolamento e dalla formulazione di detto articolo 16, la normativa nazionale applicabile. Per contro, detto articolo 16 non prevede le condizioni necessarie per il sorgere del diritto o dell’obbligo di iscriversi ad un regime previdenziale, giacché, come constatato al punto 43 della presente sentenza, tali condizioni devono essere determinate dalla legislazione di ciascuno Stato membro alla luce del diritto internazionale applicabile.

47

Di conseguenza, né l’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71 né il suo articolo 16 producono l’effetto di conferire ai cittadini degli Stati membri impiegati presso uffici consolari di Stati terzi che, come la sig.ra Evans, non sono assoggettati alla legislazione di previdenza sociale di uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 2 di tale regolamento, un diritto di iscrizione al sistema di previdenza sociale di uno Stato membro, né di imporre nei loro confronti un obbligo di iscrizione a tale sistema.

48

Posto che la Convenzione di Vienna del 1963 non richiede un’iscrizione obbligatoria dei membri dell’ufficio consolare residenti permanenti dello Stato di residenza ad un regime di previdenziale di tale Stato, un’interpretazione del genere rispetta i dettami della citata Convenzione.

49

Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione che l’articolo 2 del regolamento n. 1408/71, letto in combinato disposto con l’articolo 16 del medesimo regolamento, deve essere interpretato nel senso che, per il periodo in cui un cittadino di uno Stato membro è stato impiegato presso un ufficio consolare di uno Stato terzo stabilito nel territorio di uno Stato membro di cui egli non è cittadino, ma nel cui territorio risiede, tale cittadino non è soggetto alla legislazione di uno Stato membro, ai sensi di tale disposizione, se, in forza della legislazione del suo Stato membro di residenza, adottata ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 2, della Convenzione di Vienna del 1963, tale cittadino non è iscritto al regime di previdenziale nazionale.

Sulla seconde questione

50

Alla luce della soluzione data alla prima questione, non occorre risolvere la seconda.

Sulle spese

51

Nei confronti delle parti nel procedimento principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, letto in combinato disposto con l’articolo 16 di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che, per il periodo in cui un cittadino di uno Stato membro è stato impiegato presso un ufficio consolare di uno Stato terzo stabilito nel territorio di uno Stato membro di cui egli non è cittadino, ma nel cui territorio risiede, tale cittadino non è soggetto alla legislazione di uno Stato membro, ai sensi di tale disposizione, se, in forza della legislazione del suo Stato membro di residenza, adottata ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 2, della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, conchiusa a Vienna il 24 aprile 1963, tale cittadino non è iscritto al regime previdenziale nazionale.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.

Top